§ 38.9.27 - D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38.
Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.9 edilizia sportiva
Data:28/02/2021
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Art. 4.  Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione
Art. 5.  Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro
Art. 6.  Uso degli impianti sportivi
Art. 7.  Convenzioni Consip
Art. 8.  Regolamento unico
Art. 9.  Commissione unica per l'impiantistica sportiva
Art. 10.  Impianti sportivi siti in Provincia di Bolzano
Art. 11.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 12.  Abrogazioni
Art. 12 bis.  (Disposizione finale)


§ 38.9.27 - D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38.

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

(G.U. 19 marzo 2021, n. 68)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

     Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonchè della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

     Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, in particolare, l'articolo 9;

     Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, l'articolo 80;

     Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302;

     Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;

     Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS);

     Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

     Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 14;

     Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

     Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'articolo 90, commi 24, 25 e 26;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

     Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;

     Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, in particolare, l'articolo 1, commi 304 e 305;

     Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e, in particolare, l'articolo 15, commi 6 e 7;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 62;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e, in particolare, l'articolo 14;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

     Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro degli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) Associazione o Società sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonchè la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

     b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;

     c) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;

     d) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonchè di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

     e) Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l'ente di diritto pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295, che svolge attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

 

     Art. 3. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'articolo 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonchè nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio.

     2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

     3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Capo II

Procedimento amministrativo

 

     Art. 4. Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione [1]

     1. Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonchè tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione.

     2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai sensi dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale. Il documento di fattibilità può inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonchè al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e l'eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilità può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonchè il trasferimento della proprietà degli stessi all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.

     3. Il documento di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

     4. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune può chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta.

     5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto di fattibilità tecnica ed economica, conformemente alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato:

     a) di una bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell'impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprietà e delle altre condizioni contrattuali, così come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell'intervento per l'associazione o società sportiva, per la comunità territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonchè di efficienza energetica. I benefici dell'opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall'ospitare l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o società sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o della società sportiva presso la comunità locale;

     b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell'impianto.

     6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), è asseverato ai sensi dell'articolo 193 del medesimo codice, e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice.

     7. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, può richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilità e la segnalazione di inizio attività di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, il provvedimento finale può prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree e attività economiche connesse.

     8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell'ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonchè, previa acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, può ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7.

     9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio delle attività complementari o funzionali di cui alla proposta, se già non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, è sostituito da una segnalazione dell'interessato all'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo.

     10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all'ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.

     11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è posto a base di procedura di affidamento, indetta dall'amministrazione che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.

     12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto. In tale ipotesi, il documento di fattibilità e il progetto di fattibilità tecnica ed economica sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Società e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilità può altresì prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società o all'Associazione sportiva. Il documento di fattibilità può altresì contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l'utilizzo da parte della Società e Associazione sportiva proponente dell'impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico esistente, in considerazione dell'intervento di ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione nè le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nè gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11. Ai fini dell'esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica ha facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.

     13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza di più associazioni o società sportive dilettantistiche e professionistiche interessate all'acquisto o all'utilizzo delle predette aree, il Comune o l'Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Società o all'Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest'ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate.

     14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

     15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

     16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente può avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore nonchè, ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest'ultimo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di società miste.

     17. [Soppresso].

     18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

     18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     18-ter. Ai fini di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l'Istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.

 

     Art. 5. Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro

     1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

 

     Art. 6. Uso degli impianti sportivi

     1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

     2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

     3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente [2].

     4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

 

     Art. 7. Convenzioni Consip

     1. Le Associazioni sportive o le Società Sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

     2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia affidata a società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.

 

Capo III

Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

 

     Art. 8. Regolamento unico

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

     2. Il regolamento unico:

     a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;

     b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica. Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati [3];

     c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;

     d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;

     e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;

     f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonchè i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;

     g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);

     h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;

     i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonchè di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

 

Capo IV

Norme tecniche di funzionalità sportiva

 

     Art. 9. Commissione unica per l'impiantistica sportiva

     1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l'organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.

     2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

 

     Art. 10. Impianti sportivi siti in Provincia di Bolzano

     1. In osservanza delle competenze statutarie di cui all'articolo 9, comma 1, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il parere di idoneità sportiva di cui all'articolo 9, per gli impianti sportivi siti in provincia di Bolzano è rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni sportive internazionali.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 12. Abrogazioni

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

     b) il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;

     c) i commi 24, 25, 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     d) i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

     e) i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

     f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

     2. All'articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».

 

     Art. 12 bis. (Disposizione finale) [4]

     1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.


[1] Articolo così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[4] Articolo inserito dall'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e così modificato dall'art. 10 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.