§ 11.3.51 - Regolamento 25 giugno 2015, n. 1017.
Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.3 politica economica
Data:25/06/2015
Numero:1017


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Scopo
Art. 4.  Termini dell'accordo sul FEIS
Art. 5.  Addizionalità
Art. 6.  Criteri di ammissibilità per l'impiego della garanzia dell'Unione
Art. 7.  Governance del FEIS
Art. 8.  Garanzia dell'Unione
Art. 9.  Condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione
Art. 10.  Strumenti ammissibili
Art. 11.  Copertura e termini della garanzia dell'Unione
Art. 12.  Fondo di garanzia dell'Unione
Art. 13.  Finanziamento del fondo di garanzia a titolo del bilancio generale dell'Unione
Art. 14.  Polo europeo di consulenza sugli investimenti
Art. 15.  Portale dei progetti di investimento europei
Art. 16.  Informazione e obbligo di rendiconto
Art. 17.  Obbligo di rendiconto
Art. 18.  Valutazione e riesame
Art. 19.  Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
Art. 20.  Revisione contabile della Corte dei conti
Art. 21.  Misure antifrode
Art. 22.  Attività escluse e giurisdizioni non cooperative
Art. 23.  Esercizio della delega
Art. 24.  Disposizione transitoria
Art. 25.  Entrata in vigore


§ 11.3.51 - Regolamento 25 giugno 2015, n. 1017.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici

(G.U.U.E. 1 luglio 2015, n. L 169)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La crisi economica e finanziaria ha causato un calo degli investimenti nell'Unione. Questi ultimi sono diminuiti di circa il 15 % rispetto al loro apice nel 2007. La carenza di investimenti di cui soffre l'Unione è dovuta in particolare ai vincoli di bilancio imposti agli Stati membri e a una crescita stagnante, fattori che determinano a loro volta incertezza sui mercati circa il futuro dell'economia. Tale carenza di investimenti, che è stata particolarmente grave negli Stati membri più colpiti dalla crisi, ha rallentato la ripresa economica e incide negativamente sulla creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo termine e sulla competitività, ostacolando potenzialmente il conseguimento degli obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Occorre rendere più attraente investire in Europa e nelle infrastrutture di una moderna economia della conoscenza.

(2) È necessario un intervento a tutto campo per spezzare il circolo vizioso indotto dalla carenza di investimenti e dalle crescenti disparità tra le regioni, nonché per rafforzare la fiducia nell'economia dell'Unione, mentre incentivi per la creazione di un contesto favorevole agli investimenti negli Stati membri potrebbero stimolare la ripresa economica. Insieme a uno slancio rinnovato verso il finanziamento degli investimenti, riforme strutturali efficaci e sostenibili sul piano economico e sociale e la responsabilità di bilancio costituiscono mezzi per instaurare un circolo virtuoso in cui i progetti d'investimento concorrano al sostegno dell'occupazione e della domanda e determinino una riduzione duratura del divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale e un miglioramento delle potenzialità di crescita. Un fondo europeo per gli investimenti strategici («FEIS»), rafforzato dai contributi degli Stati membri, dovrebbe integrare una strategia globale volta a migliorare la competitività dell'Unione e ad attrarre investimenti.

(3) Al fine di ottimizzare l'impatto del FEIS sull'occupazione, gli Stati membri dovrebbero continuare a intraprendere riforme strutturali efficaci e sostenibili sul piano economico e sociale, nonché altre iniziative quali programmi di formazione e politiche attive del mercato del lavoro, il sostegno di condizioni favorevoli alla creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità e l'investimento in politiche sociali mirate in linea con il pacchetto di investimenti sociali del 2013. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero realizzare attività supplementari quali programmi di formazione ad hoc volti a far corrispondere le competenze dei lavoratori alle necessità dei settori che beneficiano del FEIS, servizi su misura per le imprese, che le preparino a espandersi e a creare più posti di lavoro, nonché il sostegno alle start-up e ai lavoratori autonomi.

(4) Con l'iniziativa globale per le infrastrutture (Global Infrastructure Initiative), il G20 ha riconosciuto l'importanza degli investimenti ai fini dello stimolo della domanda e del miglioramento della produttività e della crescita e si è impegnato a instaurare un contesto propizio all'incremento degli investimenti.

(5) Durante la crisi economica e finanziaria, l'Unione si è adoperata per promuovere la crescita, in particolare tramite le iniziative previste dalla strategia Europa 2020, in cui si concreta un percorso mirato alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché tramite il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha potenziato la propria funzione di stimolo e di promozione degli investimenti nell'Unione, in parte grazie all'aumento di capitale del gennaio 2013. Sono necessari ulteriori interventi per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni macroeconomici e d'investimento dell'Unione così come l'impiego efficiente della liquidità disponibile sul mercato e per incoraggiare il suo incanalamento verso il finanziamento di progetti d'investimento economicamente sostenibili.

(6) Il 15 luglio 2014, l'allora Presidente eletto della Commissione ha presentato al Parlamento europeo gli orientamenti politici per la prossima Commissione. Detti orientamenti esortavano a destinare, nei tre anni successivi, fino a 300 miliardi di EUR a ulteriori investimenti pubblici e privati nell'economia reale per stimolare gli investimenti nell'intento di creare occupazione.

(7) Il 26 novembre 2014, la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» («piano di investimenti»), nella quale prospettava l'istituzione del FEIS, di un portale trasparente dei progetti di investimento a livello di Unione («portale dei progetti di investimento europei») e di un polo di consulenza sugli investimenti («polo europeo di consulenza sugli investimenti») e poneva l'accento su un programma di rimozione degli ostacoli agli investimenti e di completamento del mercato interno.

(8) Il 18 dicembre 2014, il Consiglio europeo ha concluso che «promuovere gli investimenti e affrontare le carenze del mercato in Europa costituiscono una sfida strategica essenziale» e che «il rinnovato accento posto sugli investimenti unitamente all'impegno degli Stati membri ad intensificare le riforme strutturali e a perseguire un risanamento di bilancio favorevole alla crescita getteranno le fondamenta della crescita e dell'occupazione in Europa». Il Consiglio europeo ha chiesto «l'istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in seno al gruppo BEI al fine di mobilitare 315 miliardi di EUR in nuovi investimenti tra il 2015 e il 2017» e ha invitato il gruppo BEI «ad avviare le attività avvalendosi di fondi propri a partire da gennaio 2015». Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato che «il FEIS integrerà e andrà ad aggiungersi ai programmi dell'UE in corso e alle tradizionali attività della BEI».

(9) Il 13 gennaio 2015 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» specificando le modalità con cui applicherà tali norme.

(10) Il 24 giugno 2015 la Commissione ha dichiarato che «fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum degli Stati membri, che uno Stato membro o le banche nazionali di promozione classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro versano al FEIS o alle piattaforme d'investimento tematiche o multinazionali istituite ai fini dell'attuazione del piano di investimenti, dovrebbero, in linea di principio, essere considerati misure una tantum ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (4) e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (5)».

(11) Il FEIS dovrebbe essere parte di una strategia globale volta a superare l'incertezza che circonda l'attività pubblica e privata d'investimento e a ridurre i divari tra i livelli di investimenti nell'Unione. La strategia poggia su tre assi portanti: mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli investimenti di raggiungere l'economia reale e miglioramento del contesto d'investimento nell'Unione. La strategia dovrebbe stimolare la competitività e la ripresa economica ed essere complementare all'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'Unione. Il FEIS dovrebbe essere considerato un'integrazione di tutte le altre misure necessarie per ridurre i divari tra i livelli di investimenti nell'Unione e, attraverso la sua azione in qualità di fondo di garanzia, uno stimolo per nuovi investimenti.

(12) Il contesto d'investimento nell'Unione dovrebbe essere migliorato mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti, la garanzia dell'assenza di discriminazioni in funzione della natura pubblica o privata della gestione dei progetti, il rafforzamento del mercato interno e l'aumento della prevedibilità della normativa. Nella sua comunicazione intitolata «Programma di lavoro della Commissione per il 2015: un nuovo inizio», la Commissione annunciava che «alleggerire il carico normativo pur mantenendo un'elevata protezione sociale, sanitaria e ambientale e garantendo un'ampia scelta ai consumatori» era una priorità politica e che avrebbe proceduto a «una revisione delle norme onde garantire che contribuiscano all'agenda per l'occupazione e la crescita». È opportuno che la Commissione e gli Stati membri intraprendano tale compito senza indugio. Tale lavoro preparatorio dovrebbe giovare sia all'operato del FEIS sia, in genere, agli investimenti in tutta l'Unione.

(13) L'obiettivo del FEIS dovrebbe consistere nell'aiutare a superare le difficoltà di finanziamento e di realizzazione di investimenti strategici, trasformativi e produttivi che presentino, sotto il profilo economico, ambientale e sociale, un elevato valore aggiunto in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione quali fissati nel regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nel regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e nel regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il Fondo dovrebbe mirare a fornire uno stimolo immediato all'economia dell'Unione e a migliorare l'accesso ai finanziamenti e la competitività delle imprese e di altre entità, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) e alle piccole imprese a media capitalizzazione, con l'obiettivo di ridurre i livelli di disoccupazione e favorire la crescita nell'Unione.

Il FEIS dovrebbe pertanto sostenere investimenti strategici quali, ma non solo, progetti di interesse comune volti a: completare il mercato interno nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture energetiche, comprese le interconnessioni di trasporto ed energetiche e l'infrastruttura digitale; espandere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica e delle risorse; sviluppare e modernizzare il settore energetico conformemente alle priorità dell'Unione dell'energia, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, e contribuire allo sviluppo sostenibile di detti settori, nonché sfruttare le potenziali sinergie tra questi. Tali investimenti dovrebbero inoltre includere progetti di interesse comune nei settori dello sviluppo urbano e rurale e in ambito sociale nonché nei settori dell'ambiente e delle risorse naturali, progetti che rafforzano la base scientifica e tecnologica dell'Unione, atti a produrre benefici per la società e un migliore sfruttamento del potenziale economico e industriale delle strategie relative all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, compresi infrastrutture di ricerca, e impianti pilota e di dimostrazione, nonché progetti riguardanti il capitale umano, la cultura e la salute. Gli incentivi basati sul mercato e l'addizionalità apportata dal FEIS dovrebbero assicurare che il FEIS stesso punti su progetti sostenibili sotto il profilo sociale ed economico senza alcuna preallocazione settoriale o regionale, soprattutto per far fronte a forti fabbisogni d'investimento o ai fallimenti del mercato.

Nel contempo il FEIS dovrebbe essere in grado di sostenere progetti rispettosi dell'ambiente e giovare alle industrie e alle tecnologie con un alto potenziale di crescita, nonché contribuire alla trasformazione verso un'economia ecologica, sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Mediante il superamento delle attuali difficoltà d'investimento dell'Unione e la riduzione delle disparità regionali dovrebbero, il FEIS dovrebbe contribuire a rafforzare la competitività e il potenziale di ricerca e innovazione dell'Unione e a rinsaldarne la coesione economica, sociale e territoriale, nonché a sostenere una transizione efficiente sul piano energetico e delle risorse, anche per quanto riguarda le infrastrutture, verso un'economia circolare sostenibile e basata sull'energia da fonti rinnovabili, attraverso la creazione di posti di lavoro stabili ed equamente retribuiti. Il FEIS dovrebbe puntare su progetti di qualsiasi dimensione che favoriscano la creazione di posti di lavoro di qualità, la crescita sostenibile a breve, medio e lungo termine e la competitività, in particolare quando tali progetti presentino il valore aggiunto più elevato, contribuendo in tal modo agli obiettivi politici dell'Unione, conformemente all'articolo 9 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per conseguire gli obiettivi generali di cui al presente regolamento), il FEIS dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati agli articoli 170, 173 e 179 TFUE e all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

(14) Il FEIS dovrebbe sostenere progetti nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Gli investimenti finanziati a titolo del FEIS dovrebbero contribuire alla realizzazione dei programmi e delle politiche dell'Unione esistenti, nonché degli obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essi dovrebbero sostenere l'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010.

(15) Il FEIS dovrebbe sostenere progetti per lo sviluppo del settore energetico. Nella sua comunicazione intitolata «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici», la Commissione sottolinea l'importanza dell'efficienza energetica quale fonte di energia a sé stante e afferma chiaramente che il FEIS «offre l'occasione di mobilitare ingenti investimenti nella ristrutturazione degli edifici». Si riconosce che gli investimenti nell'efficienza energetica creeranno fino a due milioni di posti di lavoro entro il 2020, e probabilmente altri due milioni entro il 2030. Per garantire che il FEIS consegua il suo obiettivo di incentivare gli investimenti privati, creare posti di lavoro, promuovere uno sviluppo economico resiliente e ridurre gli squilibri macroeconomici, si dovrebbe accordare particolare attenzione all'efficienza energetica. Il FEIS dovrebbe sostenere progetti in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia ed efficienza fissati nella strategia Europa 2020 e nel quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(16) Il FEIS dovrebbe sostenere progetti per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti. Il sostegno del FEIS alle infrastrutture di trasporto dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi dei regolamenti (UE) n. 1315/2013 e (UE) n. 1316/2013 mediante la creazione o la dotazione di nuove infrastrutture o di infrastrutture mancanti, nonché attraverso l'ammodernamento e la ristrutturazione di quelle esistenti, permettendo nel contempo il finanziamento di attività di ricerca e innovazione in tale settore. È opportuno prestare particolare attenzione ai progetti sinergici in grado di rafforzare i collegamenti tra i settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e ai progetti in materia di trasporti urbani intelligenti e sostenibili.

(17) Il FEIS dovrebbe fornire sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione. Il maggiore accesso ai finanziamenti dovrebbe andare a particolare vantaggio delle PMI, come anche della creazione di start-up e spin-off accademici, delle imprese dell'economia sociale e delle organizzazioni senza scopo di lucro.

(18) Il FEIS dovrebbe sostenere progetti per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), compresi progetti di interesse comune finalizzati al completamento del mercato interno nei settori delle telecomunicazioni e dell'infrastruttura digitale.

(19) Il FEIS dovrebbe sostenere progetti nei settori dell'ambiente e dell'efficienza delle risorse, compreso il settore delle risorse naturali.

(20) Il FEIS dovrebbe sostenere progetti nei settori del capitale umano, della cultura e della salute, compresi progetti nei settori dell'istruzione, della formazione, dello sviluppo di competenze nel campo delle TIC e dell'istruzione digitale, nonché progetti nel settore culturale e creativo, del turismo e in ambito sociale. Gli investimenti in tali settori dovrebbero adottare un approccio globale che, in ciascun caso, rispetti adeguatamente il valore intrinseco dell'istruzione e della cultura.

(21) Nell'Unione, molte PMI e molte imprese a media capitalizzazione hanno bisogno di assistenza per poter ottenere finanziamenti dal mercato, soprattutto per gli investimenti a più elevato rischio. Il FEIS dovrebbe aiutare tali entità a colmare la carenza di capitali e a superare i fallimenti del mercato e la frammentazione finanziaria, che determinano condizioni di disparità nell'Unione, consentendo alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti («FEI»), nonché a banche o istituti nazionali di promozione e a piattaforme o fondi d'investimento di operare, direttamente e indirettamente, iniezioni di capitale, di prestare garanzie per una cartolarizzazione di elevata qualità dei prestiti e di offrire altri prodotti disponibili per il perseguimento delle finalità del FEIS.

(22) Il FEIS deve essere istituito nel contesto della BEI. L'attività del FEIS di finanziamento delle PMI, delle piccole imprese a media capitalizzazione e di altre entità deve essere realizzata principalmente mediante il FEI.

(23) Per rispondere al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma di prodotti finanziari, tra cui capitale, debito e garanzie, per soddisfare al meglio le esigenze dei progetti individuali. Una tale ampia gamma di prodotti dovrebbe permettere al FEIS di adattarsi alle esigenze del mercato incoraggiando nel contempo gli investimenti privati nei progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al finanziamento sul mercato privato o ai prodotti forniti da banche o istituti nazionali di promozione bensì dovrebbe agire quale catalizzatore di finanziamenti privati colmando le carenze del mercato, in modo da garantire un impiego dei fondi pubblici il più efficiente e strategico possibile e fungere da mezzo per rafforzare ulteriormente la coesione all'interno dell'Unione.

(24) Per garantire una migliore tutela delle iniziative cofinanziate dall'Unione e trarne benefici commerciali ed economici, i partecipanti ai progetti FEIS dovrebbero rispettare, ove possibile, un insieme di norme elaborate nel quadro di Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013, per quanto concerne lo sfruttamento e la divulgazione dei risultati dei progetti, compresa la loro protezione mediante la proprietà intellettuale.

(25) L'impatto del FEIS sulla creazione di occupazione e, ove possibile, sulla sua qualità dovrebbe essere sistematicamente monitorato mediante una valutazione annuale, su base aggregata, dei risultati e dell'impatto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI sostenute a titolo del presente regolamento.

(26) Il FEIS dovrebbe assicurare l'addizionalità contribuendo a far fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e sostenendo operazioni che la BEI, il FEI o gli altri strumenti finanziari dell'Unione non avrebbe potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, senza il sostegno del FEIS nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia stabilita ai sensi del presente regolamento (garanzia dell'Unione). A tal fine, il FEIS dovrebbe tipicamente puntare su progetti che presentino un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI.

(27) Il FEIS dovrebbe interessare gli investimenti considerati economicamente e tecnicamente sostenibili, sulla base di un'analisi costi-benefici secondo le norme dell'Unione. Nel contempo, gli investimenti dovrebbero soddisfare le condizioni specifiche per ottenere i finanziamenti del FEIS.

(28) Il FEIS dovrebbe puntare su investimenti che presentino un grado appropriato di rischio, di norma superiore a quello delle operazioni ordinarie della BEI, pur essendo coerenti con le politiche dell'Unione, compresi l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro di qualità e la coesione economica, sociale e territoriale, e pur soddisfacendo le condizioni specifiche per ottenere i finanziamenti del FEIS.

(29) Il FEIS dovrebbe essere dotato di un'appropriata struttura di governance la cui funzione dovrebbe essere commisurata al solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell'Unione. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta di un comitato direttivo, un direttore generale e un comitato per gli investimenti. Essa non dovrebbe sconfinare o interferire con il processo decisionale della BEI, o sostituirsi agli organi decisionali di quest'ultima. Il comitato direttivo dovrebbe, in particolare, stabilire gli orientamenti strategici del FEIS e le regole necessarie per il suo funzionamento. Il direttore generale dovrebbe essere responsabile della gestione quotidiana del FEIS e svolgere i lavori preparatori delle riunioni del comitato per gli investimenti.

(30) Il comitato per gli investimenti dovrebbe assumere decisioni, in maniera trasparente e indipendente, sull'impiego della garanzia dell'Unione per i progetti potenziali e per le operazioni con le banche o gli istituti nazionali di promozione o le piattaforme d'investimento. Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere composto di otto esperti indipendenti che rappresentino un'ampia gamma di competenze, quali definite nel presente regolamento e dal direttore generale. Il comitato per gli investimenti dovrebbe rispondere al comitato direttivo, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del FEIS e di verificare su base continuativa che i membri del comitato per gli investimenti rispettino i loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

(31) Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti è opportuno che l'Unione conceda una garanzia dell'Unione che non superi, in alcun momento, i 16 000 000 000 EUR. Se concessa sulla base del portafoglio, la copertura della garanzia dovrebbe essere soggetta a un massimale dipendente dal tipo di strumento (debito, capitale o garanzia) fissato in percentuale del volume del portafoglio di impegni in essere. Nelle previsioni, una volta che alla garanzia si abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 60 800 000 000 EUR. Si prevede che l'importo di 60 800 000 000 EUR sostenuto dal FEIS generi nell'Unione ulteriori investimenti per 315 000 000 000 EUR entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. È auspicabile che la partecipazione degli Stati membri nell'attuazione del piano di investimenti ne aumenti l'impatto. Le garanzie associate a progetti ultimati senza ricorso alla garanzia dovrebbero essere messe a disposizione per il sostegno di nuove operazioni.

(32) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrebbe indicare se il FEIS stia conseguendo i suoi obiettivi e se è giustificato un sistema specifico di sostegno degli investimenti nell'Unione. In particolare, la relazione dovrebbe valutare il conseguimento degli obiettivi generali stabiliti nel presente regolamento, la mobilitazione di capitale privato, nonché contenere una valutazione dell'addizionalità apportata dal FEIS, il profilo di rischio delle operazioni sostenute dal FEIS e l'impatto macroeconomico del FEIS, compreso il suo impatto sulla crescita e l'occupazione. Se la relazione conclude che il mantenimento di un sistema di sostegno degli investimenti è giustificato, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento, in particolare allo scopo di definire un nuovo periodo di investimento, di assicurare la continuità degli investimenti e l'adeguato finanziamento. Se la relazione conclude che il FEIS non sta conseguendo i suoi obiettivi e che il mantenimento di un sistema di sostegno degli investimenti non è giustificato, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare una proposta volta ad assicurare una corretta cessazione del FEIS, mantenendo tuttavia la garanzia dell'Unione per le operazioni già approvate a norma del presente regolamento.

(33) La BEI finanzierà le operazioni del FEIS attraverso emissioni di titoli sui mercati. La Banca centrale europea ha comunicato la sua decisione di includere le obbligazioni della BEI nell'elenco delle obbligazioni idonee a essere acquistate nell'ambito del suo programma di acquisto del settore pubblico.

(34) Per raggiungere l'obiettivo iniziale di 315 000 000 000 EUR nel più breve tempo possibile, le banche o gli istituti nazionali di promozione e i fondi e le piattaforme d'investimento, con il sostegno della garanzia dell'Unione, dovrebbero svolgere un ruolo preminente nell'individuare i progetti economicamente sostenibili, nello sviluppare e, se del caso, nel raggruppare i progetti e nell'attrarre i potenziali investitori. In tale contesto, dovrebbe essere possibile istituire delle piattaforme multinazionali per promuovere progetti transfrontalieri o gruppi di progetti che interessano più Stati membri.

(35) Le piattaforme d'investimento possono, se del caso, riunire co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, le parti sociali e i rappresentanti della società civile interessati e altri attori pertinenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

(36) Per aumentare ulteriormente le sue risorse, è opportuno aprire il FEIS alla partecipazione di terzi, compresi gli Stati membri. Altri terzi, quali governi regionali, istituti o banche nazionali di promozione, banche regionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi controllati, entità del settore privato ed entità esterne all'Unione dovrebbero altresì poter contribuire direttamente al FEIS, previo accordo del comitato direttivo. Il contributo di terzi al FEIS non dovrebbe implicare la loro partecipazione al comitato direttivo né alcun altro diritto in relazione all'assetto di governance del fondo.

(37) Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle entità che gestiscono progetti nell'Unione di instaurare o rafforzare la cooperazione con partner di paesi terzi.

(38) Il FEIS dovrebbe avere la possibilità di finanziare strutture di fondi privati, come i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF). Gli ELTIF che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sono focalizzati su categorie di attività a lungo termine e possono pertanto fungere da veicolo complementare per investimenti pubblici o pubblico-privati nell'economia nel suo complesso. In virtù delle loro politiche d'investimento, gli ELTIF possono assolvere alla funzione loro attribuita quale strumento prioritario per l'attuazione del piano di investimenti. È opportuno che la Commissione razionalizzi le sue procedure relativamente a tutte le domande di finanziamenti BEI presentate dagli ELTIF conferendo loro priorità.

(39) I terzi dovrebbero poter cofinanziare progetti insieme al FEIS, o su base individuale o tramite piattaforme d'investimento.

(40) Al fine di mobilitare investimenti a livello nazionale e regionale, la BEI dovrebbe poter concedere una garanzia a banche o istituti nazionali di promozione e a piattaforme o fondi d'investimento a fronte di una controgaranzia della garanzia dell'Unione, ove possibile cercando di alleggerire i requisiti patrimoniali. Tali operazioni dovrebbero essere considerate operazioni del FEIS.

(41) Alla luce della finalità generale di garantire un contesto normativo favorevole agli investimenti, e alla luce del fatto che le attività infrastrutturali presentano precedenti di inadempimento e recupero significativi e che il finanziamento di progetti infrastrutturali può essere considerato un modo per diversificare i portafogli di attività degli investitori istituzionali, è opportuno riesaminare il trattamento degli investimenti nelle infrastrutture attualmente previsto dalla pertinente legislazione prudenziale dell'Unione.

(42) Il FEIS dovrebbe integrare i programmi regionali, nazionali e dell'Unione in corso e le operazioni ed attività della BEI esistenti, aggiungendosi ad essi. In tale contesto, occorre incoraggiare il pieno ricorso a tutte le risorse esistenti e allocate dell'Unione ai sensi delle norme vigenti. A condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di ammissibilità applicabili, gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere a qualsiasi tipo di finanziamento dell'Unione per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili assistiti dalla garanzia dell'Unione e per sostenere banche o istituti nazionali di promozione e piattaforme o fondi d'investimento. La flessibilità di tale approccio dovrebbe massimizzare le potenzialità di attrazione degli investitori verso i comparti d'investimento su cui punta il FEIS.

(43) Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili assistiti dalla garanzia dell'Unione, in conformità con gli obiettivi, i principi e le norme previsti dal quadro giuridico applicabile a tali fondi, e in particolare dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e con gli accordi di partenariato. La Commissione dovrebbe poter fornire orientamenti per garantire che l'impiego combinato degli strumenti dell'Unione e di operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito della garanzia dell'Unione assicuri un livello adeguato di complementarietà e sinergia.

(44) Data la necessità d'intervenire con urgenza nell'Unione, è possibile che nel corso del 2015 la BEI e il FEI finanzino altri progetti, che esulano dal consueto profilo, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, alla conclusione dell'accordo sul FEIS e alle prime nomine di tutti i membri del comitato per gli investimenti e del direttore generale. Per sfruttare al massimo i benefici delle misure previste dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile inserire tali altri progetti nella copertura della garanzia dell'Unione, sempre che soddisfino i criteri sostanziali stabiliti dal presente regolamento.

(45) È opportuno gestire le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI sostenute dal FEIS in base alle regole e procedure proprie della BEI, comprese adeguate misure di controllo e misure di contrasto dell'evasione fiscale, e in base alle norme e procedure applicabili relative all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti, compreso l'accordo tripartito tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti del 27 ottobre 2003.

(46) Ricordando che il lavoro di revisione contabile della Corte dei conti costituisce una base importante per la procedura di discarico di cui all'articolo 319 TFUE, è opportuno che nell'applicazione del presente regolamento sia garantito il pieno rispetto dei diritti di audit della Corte dei conti di cui all'articolo 287 TFUE.

(47) A cadenza periodica la BEI dovrebbe valutare le operazioni sostenute dal FEIS e renderne conto per verificarne pertinenza, prestazioni e impatto, compresi l'addizionalità e il valore aggiunto, e per individuare gli aspetti in grado di migliorarne le attività in futuro. Le valutazioni e i resoconti in tal senso dovrebbero essere resi pubblici e contribuire all'assolvimento dell'obbligo di rendiconto e all'analisi della sostenibilità.

(48) Nell'applicazione degli orientamenti in materia di investimenti e delle altre disposizioni pertinenti del presente regolamento, il comitato per gli investimenti dovrebbe tenere pienamente conto della necessità di evitare ogni forma di discriminazione, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. In particolare, dovrebbe tenere conto della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere.

(49) In parallelo alle operazioni di finanziamento e d'investimento che si espleteranno mediante il FEIS è opportuno creare un polo europeo di consulenza sugli investimenti («PECI») che offra un supporto potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l'Unione muovendo dalle competenze della Commissione, della BEI, delle banche o istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei. Dovrebbe essere istituito uno sportello unico per le questioni inerenti all'assistenza tecnica per gli investimenti nell'Unione e l'assistenza tecnica prestata ai promotori di progetti a livello locale dovrebbe essere potenziata. I nuovi servizi prestati dal PECI dovrebbero aggiungersi a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, in modo tale da non incidere in alcun modo sul livello e la capacità del sostegno fornito nel quadro di detti programmi. È opportuno prevedere un finanziamento adeguato per tali servizi aggiuntivi. Il PECI dovrebbe fornire consulenze gratuite ai promotori di progetti pubblici per garantire un accesso equo ai finanziamenti del FEIS in tutta l'Unione. Ove possibile, il PECI dovrebbe operare in stretta collaborazione con strutture analoghe a livello nazionale, regionale o subnazionale. I diritti a carico delle PMI per l'assistenza tecnica fornita dal PECI in aggiunta ai programmi dell'Unione esistenti dovrebbero essere limitati a un terzo dei costi di tale assistenza. La BEI dovrebbe altresì presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, entro il 1 settembre 2016 e successivamente con cadenza annuale, una relazione sui diritti riscossi e sui servizi forniti dal PECI, in modo da permettere un'efficace valutazione delle esigenze di finanziamento, nei limiti del massimale annuo di 20 000 000 EUR.

(50) Il PECI dovrebbe avvalersi, in particolare, delle buone pratiche dei programmi esistenti quali ELENA (assistenza energetica europea a livello locale), EEEF (fondo europeo per l'efficienza energetica), JEREMIE (risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese), JASPERS (assistenza comune a sostegno dei progetti nelle regioni europee), JESSICA (sostegno europeo comune agli investimenti sostenibili nelle aree urbane) e JASMINE (azione comune a sostegno degli istituti di microfinanza in Europa).

(51) A copertura dei rischi legati alla garanzia che l'Unione offre alla BEI, è opportuno istituire un fondo di garanzia («fondo di garanzia») che dovrebbe essere costituito mediante versamento graduale dal bilancio generale dell'Unione. In un secondo tempo, il fondo di garanzia dovrebbe incamerare anche le entrate provenienti dai progetti beneficiari del sostegno del FEIS e gli importi recuperati dai debitori inadempienti laddove abbia già onorato la garanzia nei confronti della BEI. Le eventuali eccedenze del fondo di garanzia risultanti da un adeguamento dell'importo-obiettivo o da remunerazioni che superino l'importo-obiettivo una volta riportata la garanzia al suo importo iniziale di 16 000 000 000 EUR dovrebbero essere restituite al bilancio generale dell'Unione come entrate interne con destinazione specifica, al fine di ricostituire le linee di bilancio che possano essere state utilizzate come fonte di riassegnazione a favore del fondo di garanzia dell'Unione.

(52) Il fondo di garanzia è inteso a offrire al bilancio generale dell'Unione una riserva di liquidità per le eventuali perdite subite dal FEIS nel perseguimento degli obiettivi fissati. Dall'esperienza maturata riguardo alla natura degli investimenti destinati ad essere sostenuti dal FEIS emerge che il livello di risorse del fondo di garanzia dovrebbe rappresentare il 50 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.

(53) Tutti i pagamenti al fondo di garanzia e le decisioni di bilancio altrimenti associate al funzionamento del FEIS dovrebbero essere pienamente coerenti con il quadro finanziario pluriennale e autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio tramite la procedura annuale di bilancio.

(54) Per finanziare parzialmente il contributo a carico del bilancio generale dell'Unione, è opportuno ridurre la dotazione disponibile per Orizzonte 2020, e per il Meccanismo per collegare l'Europa, di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013.

(55) Esiste nell'Unione un numero cospicuo di progetti potenziali sostenibili sul piano economico e tecnico che non ottengono finanziamenti a causa dell'incertezza e della scarsa trasparenza che li circondano: spesso gli investitori privati non sono a conoscenza dell'esistenza dei progetti o dispongono al riguardo di informazioni insufficienti per una valutazione dei rischi d'investimento, compresi i rischi regolatori. La Commissione, con il sostegno della BEI dovrebbe promuovere la costituzione di un portale trasparente di progetti di investimento attuali e futuri nell'Unione che siano idonei a essere finanziati («portale dei progetti di investimento europei» – «PPIE»). Il PPIE dovrebbe assicurare la divulgazione pubblica, periodica e strutturata, delle informazioni sui progetti di investimento, affinché gli investitori abbiano accesso a dati trasparenti e attendibili, tenendo debitamente conto della tutela dei segreti commerciali.

(56) Gli Stati membri, in cooperazione con le autorità regionali e locali, dovrebbero poter contribuire alla creazione e alla gestione del PPIE, anche trasmettendo alla Commissione informazioni sui progetti di investimento sul loro territorio. Prima di creare il PPIE, è opportuno che la Commissione, con la partecipazione della BEI, conduca idonee consultazioni con gli Stati membri, gli esperti e i soggetti interessati in merito ai principi e agli orientamenti per l'inserimento dei progetti nel portale, anche a proposito di meccanismi atti a impedire la pubblicazione di progetti che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale, e in merito al modello per la pubblicazione di informazioni sui singoli progetti.

(57) Il PPIE dovrebbe includere progetti in tutta l'Unione a fini di visibilità per gli investitori e di informazione. Dovrebbe essere possibile includere progetti suscettibili di essere finanziati totalmente dal settore privato o con l'ausilio di altri strumenti a livello dell'Unione o nazionale. L'inserimento di un progetto nel PPIE non dovrebbe comportare né escludere un finanziamento pubblico, a livello dell'Unione o nazionale.

(58) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini europei, la BEI dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'evoluzione del FEIS, gli effetti da esso prodotti e le operazioni condotte nel suo ambito, in particolare per quanto riguarda l'addizionalità delle operazioni realizzate a titolo del FEIS rispetto alle operazioni ordinarie della BEI, comprese le attività speciali. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale dovrebbero partecipare alle audizioni e rispondere entro un termine stabilito alle interrogazioni rivolte loro. La Commissione dovrebbe riferire in modo regolare sulla situazione del fondo di garanzia.

(59) Al fine di favorire un adeguamento flessibile e tempestivo degli elementi non essenziali degli orientamenti in materia di investimenti di cui all'allegato II del presente regolamento alle condizioni di mercato e al contesto d'investimento nell'Unione o in parti di essa, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica delle parti pertinenti di tali orientamenti in materia di investimenti, senza sopprimere alcuna sezione di tali orientamenti. Dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'istituzione di un quadro di indicatori, che il comitato per gli investimenti dovrà utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'Unione. Dati l'assoluta specificità del FEIS e il ruolo centrale della BEI nella sua costituzione, è opportuno che la Commissione mantenga uno stretto dialogo con la BEI nel contesto dell'adozione del quadro di valutazione e di qualsiasi adeguamento degli orientamenti in materia di investimenti e del quadro di valutazione. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(60) L'unicità delle caratteristiche del FEIS richiede sforzi eccezionali affinché entri in vigore l'atto delegato che istituisce per la prima volta il quadro di valutazione. Nel contempo, è opportuno assicurare l'efficacia del diritto del Parlamento europeo e del Consiglio di sollevare obiezioni, previsto dal presente regolamento conformemente all'articolo 290, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, il termine per sollevare obiezioni per l'atto delegato che istituisce per la prima volta il quadro di valutazione dovrebbe essere, in via eccezionale, di tre settimane, con la possibilità di prorogarlo di altre tre settimane su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere conto di tale termine, nonché delle procedure del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di trasmissione di tale atto delegato.

(61) Pur seguendo i principi di fissazione del prezzo applicati dalla BEI, i livelli di prezzo delle operazioni del FEIS dovrebbero tenere debitamente conto delle carenze e dei fallimenti del mercato e della necessità di favorire investimenti addizionali. Le entrate del FEIS attribuite alla garanzia dell'Unione dovrebbero contribuire al sostegno finanziario della garanzia stessa.

(62) La Commissione e la BEI dovrebbero concludere un accordo in cui siano precisate le condizioni stabilite nel presente regolamento per la loro gestione del FEIS. Detto accordo non dovrebbe incidere sulle competenze del legislatore dell'Unione, dell'autorità di bilancio o della BEI, stabilite nei trattati, e dovrebbe quindi essere limitato agli elementi di natura prevalentemente tecnica e amministrativa i quali, pur non essendo essenziali, sono necessari per l'efficace attuazione del FEIS.

(63) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia sostenere gli investimenti nell'Unione e offrire alle entità un maggiore accesso ai finanziamenti, non possono, per quanto riguarda i vincoli finanziari cui sono soggetti gli investimenti, essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della diversa capacità del loro bilancio di finanziare gli investimenti, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un fondo europeo per gli investimenti strategici («FEIS»), una garanzia dell'Unione e un fondo di garanzia dell'Unione. Esso istituisce inoltre un polo europeo di consulenza sugli investimenti («PECI») e un portale dei progetti di investimento europei («PPIE»).

2. Ai fini del paragrafo 1, il presente regolamento prevede che la Commissione concluda con la Banca europea per gli investimenti (BEI) un accordo sul FEIS e un accordo per l'attuazione del PECI.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) »accordo sul FEIS», lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni previste dal presente regolamento per la gestione del FEIS;

2) »accordo sul PECI», lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni previste dal presente regolamento per l'attuazione del PECI;

3) »banche o istituti nazionali di promozione», le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

4) »piattaforme d'investimento», società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere:

a) piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro;

b) piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di più Stati membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;

c) piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore;

5) »piccole e medie imprese» o «PMI», microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (12);

6) »piccole imprese a media capitalizzazione», entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI;

7) »imprese a media capitalizzazione», entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione;

8) »addizionalità», l'addizionalità quale definita all'articolo 5, paragrafo 1.

 

CAPO II

FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI STRATEGICI

 

     Art. 3. Scopo

Mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI, il FEIS intende sostenere nell'Unione:

a) gli investimenti;

b) un maggiore accesso ai finanziamenti da parte di entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e per le piccole imprese a media capitalizzazione.

 

     Art. 4. Termini dell'accordo sul FEIS

1. La Commissione conclude con la BEI un accordo per la gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione, in conformità delle prescrizioni del presente regolamento.

2. L'accordo sul FEIS prevede in particolare disposizioni riguardanti:

a) l'istituzione del FEIS, tra cui:

i) l'istituzione del FEIS quale meccanismo distinto, chiaramente identificabile e trasparente, e quale conto separato gestito dalla BEI, le cui operazioni sono chiaramente distinte dalle altre operazioni della BEI;

ii) l'importo, non inferiore a 5 000 000 000 EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;

iii) i termini del finanziamento o delle garanzie che la BEI deve erogare al FEI mediante il FEIS;

iv) il prezzo delle operazioni nell'ambito della garanzia dell'Unione che deve essere in linea con la politica generale dei prezzi della BEI.

b) l'assetto di governance del FEIS, a norma dell'articolo 7, fatto salvo il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti («statuto della BEI»), tra cui;

i) la composizione e il numero di membri del comitato direttivo;

ii) una disposizione in base alla quale le riunioni del comitato direttivo devono essere presiedute da un rappresentante della Commissione;

iii) una disposizione in base alla quale il comitato direttivo deve decidere per consenso;

iv) la procedura per la nomina del direttore generale e del vice direttore generale, la loro retribuzione e le loro condizioni di lavoro, in conformità al regolamento del personale della BEI, le norme e le procedure relative alla loro sostituzione e all'obbligo di rendiconto, fatto salvo il presente regolamento;

v) la procedura per la nomina e la revoca dei membri del comitato per gli investimenti, la loro retribuzione e le loro condizioni di lavoro e le modalità di voto del comitato per gli investimenti, in cui sono precisati il quorum e l'attribuzione di un voto a ciascun membro;

vi) l'obbligo per il comitato direttivo e per il comitato per gli investimenti di adottare i rispettivi regolamenti interni;

vii) l'obbligo che le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento siano in ultima istanza approvate dagli organi direttivi della BEI conformemente allo statuto della BEI;

viii) disposizioni sulla prevenzione e la gestione di eventuali conflitti d'interesse;

c) la garanzia dell'Unione, che è una garanzia incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a favore della BEI, tra cui:

i) a norma dell'articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell'Unione, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti;

ii) l'obbligo di distribuire tra i contributori del FEIS la remunerazione per l'assunzione di rischi in proporzione alla rispettiva quota di rischio assunta e di corrispondere la remunerazione spettante all'Unione e i pagamenti su garanzia dell'Unione tempestivamente e soltanto previa compensazione della remunerazione e delle perdite risultanti dalle operazioni;

iii) a norma dell'articolo 9, gli obblighi relativi all'uso della garanzia dell'Unione, tra cui le condizioni di pagamento, qual scadenze specifiche, gli interessi da corrispondere sugli importi dovuti e le necessarie disposizioni in termini di liquidità;

iv) a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, le disposizioni e procedure inerenti al recupero dei crediti, che devono essere affidate alla BEI;

 

d) a norma del presente regolamento, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 12, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'allegato II, e di qualsiasi atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento, le modalità per l'approvazione, da parte del comitato per gli investimenti, dell'impiego della garanzia dell'Unione per singoli progetti o per il sostegno a piattaforme o fondi d'investimento, o banche o istituti nazionali di promozione;

e) le procedure per la presentazione e l'approvazione di proposte d'investimento per l'impiego della garanzia dell'Unione, tra le quali:

i) la procedura per l'inoltro delle proposte d'investimento al comitato per gli investimenti;

ii) disposizioni sulle informazioni da fornire all'atto della presentazione di proposte di investimento al comitato per gli investimenti;

iii) l'obbligo che la procedura per la presentazione e approvazione di proposte d'investimento per l'impiego della garanzia dell'Unione non pregiudichi le norme decisionali della BEI di cui allo statuto della BEI, in particolare l'articolo 19;

iv) le norme che precisano le disposizioni transitorie conformi all'articolo 24 del presente regolamento, in particolare il modo in cui le operazioni approvate dalla BEI nel periodo menzionato nel suddetto articolo devono essere incluse nella copertura della garanzia dell'Unione;

 

f) l'informazione, il monitoraggio e l'obbligo di rendiconto per quanto riguarda il FEIS, tra cui:

i) a norma dell'articolo 16, gli obblighi di informazione operativa che spettano alla BEI, se del caso in cooperazione con il FEI;

ii) gli obblighi di informazione finanziaria riguardanti il FEIS;

iii) ai sensi degli articoli 20 e 21, le norme in materia di revisione contabile e di prevenzione delle frodi;

iv) gli indicatori fondamentali di rendimento, in particolare per quanto riguarda l'impiego della garanzia dell'Unione, il rispetto degli obiettivi e dei criteri di cui agli articoli 6 e 9 e all'allegato II, la mobilitazione di capitale privato e l'impatto macroeconomico del FEIS, compresi i suoi effetti sul sostegno agli investimenti;

 

g) la valutazione del funzionamento del FEIS a norma dell'articolo 18;

h) la strategia di comunicazione e promozione del FEIS;

i) le procedure e condizioni di modifica dell'accordo sul FEIS, su iniziativa della Commissione o della BEI, con obbligo di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a tale modifica;

j) qualunque altra condizione amministrativa o organizzativa necessaria per la gestione del FEIS nella misura in cui detta condizione permetta l'impiego corretto della garanzia dell'Unione;

k) le disposizioni relative ai contributi corrisposti dagli Stati membri al FEIS, sotto forma di garanzia o in contanti, e da parte di altri terzi solo sotto forma di contanti, che non conferiscono a detti Stati membri o a terzi il diritto di partecipare alle deliberazioni e votazioni del comitato direttivo.

3. L'accordo sul FEIS stabilisce inoltre che:

a) le attività del FEIS condotte dal FEI sono disciplinate dagli organi direttivi del FEI;

b) le attività del FEIS condotte dal FEI sono soggette agli obblighi di informazione a norma dell'articolo 16;

c) la remunerazione spettante all'Unione per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento è corrisposta previa deduzione dei pagamenti dovuti alle attivazioni della garanzia dell'Unione e, quindi, dei costi in conformità dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'accordo sul PECI.

 

     Art. 5. Addizionalità

1. Ai fini del presente regolamento, per «addizionalità» si intende il sostegno fornito dal FEIS a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS hanno tipicamente un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il portafoglio del FEIS ha, complessivamente, un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Si considera che i progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, assicurino addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma del presente paragrafo.

2. Conformemente agli orientamenti in materia di investimenti definiti nell'allegato II, il comitato direttivo adegua il mix di progetti, in termini di settori e paesi, sulla base di un monitoraggio costante dell'evoluzione delle condizioni di mercato negli Stati membri e del contesto d'investimento, al fine di ovviare ai fallimenti del mercato e a situazioni d'investimento subottimali, inclusi i problemi derivanti dalla frammentazione finanziaria. Nel procedere a tale adeguamento, il comitato direttivo evita un approccio suscettibile di comportare rischi maggiori del necessario.

Qualora il livello di rischio lo richieda, si ricorrerà in maniera più ampia ad attività speciali della BEI a norma del presente regolamento rispetto a prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo. È questo il caso, in particolare, degli Stati membri in cui prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non si è fatto ricorso ad attività speciali della BEI, o lo si è fatto solo in via eccezionale, per consentire l'attuazione di operazioni e progetti addizionali nonché finanziamenti addizionali da parte della BEI e di banche o istituti nazionali di promozione o di piattaforme d'investimento.

 

     Art. 6. Criteri di ammissibilità per l'impiego della garanzia dell'Unione

1. L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti:

a) economicamente sostenibili in base a un'analisi costi-benefici secondo le norme dell'Unione, tenendo conto del sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici di cui può beneficiare un progetto;

b) coerenti con le politiche dell'Unione, incluso l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, della creazione di posti di lavoro di qualità e della coesione economica, sociale e territoriale;

c) atti ad assicurare addizionalità;

d) atti a massimizzare, ove possibile, la mobilitazione di capitale del settore privato; e

e) tecnicamente sostenibili.

2. Non vi sono restrizioni quanto alle dimensioni dei progetti che possono beneficiare del sostegno del FEIS per le operazioni condotte dalla BEI o dal FEI mediante intermediari finanziari.

 

     Art. 7. Governance del FEIS

1. Nell'espletamento dei loro compiti a norma del presente regolamento, il comitato direttivo, il comitato per gli investimenti e il direttore generale perseguono unicamente gli obiettivi stabiliti dal regolamento stesso.

2. L'accordo sul FEIS prevede che questo sia guidato da un comitato direttivo, che, ai fini dell'impiego della garanzia dell'Unione, decide, in conformità con gli obiettivi generali enunciati all'articolo 9, paragrafo 2:

a) l'indirizzo strategico del FEIS, incluse l'allocazione della garanzia all'interno degli sportelli relativi alle infrastrutture e all'innovazione e le possibili decisioni da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'allegato II, punto 7, lettera b);

b) le politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento del FEIS;

c) le disposizioni applicabili alle operazioni con le piattaforme d'investimento e le banche o istituti nazionali di promozione;

d) il profilo di rischio del FEIS.

3. Il comitato direttivo è composto da quattro membri, di cui tre nominati dalla Commissione e uno dalla BEI. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo decide per consenso.

I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo.

Il comitato direttivo procede periodicamente alla consultazione delle parti interessate –in particolare co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti pertinenti della società civile – in merito all'impostazione e all'attuazione della politica d'investimento perseguita dalla BEI a norma del presente regolamento.

Gli strumenti utilizzati dal FEI per realizzare le operazioni disciplinate dal presente regolamento sono approvati congiuntamente dal comitato direttivo e dal direttore generale, previa consultazione del comitato per gli investimenti.

4. Gli Stati membri e i terzi possono, nel caso di terzi previo accordo del comitato direttivo, contribuire al FEIS rispettivamente sotto forma di garanzie o in contanti, nel caso degli Stati membri, o solo in contanti, nel caso dei terzi. Né gli Stati membri né i terzi possono far parte del comitato direttivo, né viene loro riconosciuto un ruolo nella nomina del restante organico del FEIS, inclusi i membri del comitato per gli investimenti, e non hanno diritti relativamente ad altri aspetti della governance del FEIS. di cui al presente regolamento.

5. L'accordo sul FEIS prevede che esso abbia un direttore generale, che è responsabile della gestione quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 6.

Il direttore generale è assistito da un vice. Il direttore generale riferisce ogni trimestre al comitato direttivo in merito alle attività del FEIS.

6. A seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente conforme alle procedure della BEI, il comitato direttivo seleziona un candidato per la posizione di direttore generale e un candidato per la posizione di vice direttore generale.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente informati, in maniera tempestiva, in tutte le fasi della procedura di selezione, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza. Ciò vale a prescindere dalla conclusione dell'accordo tra Parlamento europeo e BEI di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

Il Parlamento europeo organizza quanto prima, e al massimo entro quattro settimane dalla comunicazione del nominativo del candidato selezionato, l'audizione del candidato a ciascuna posizione.

Ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente della BEI nomina il direttore generale e il vicedirettore generale per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta.

7. L'accordo sul FEIS prevede che questo abbia un comitato per gli investimenti, che è responsabile dell'esame dei potenziali progetti, in linea con le politiche d'investimento del FEIS, e dell'approvazione dell'assistenza della garanzia dell'Unione per operazioni della BEI per progetti che rispettano le prescrizioni degli articoli 6 e 9, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, in conformità all'articolo 8. Il comitato per gli investimenti è altresì l'organo cui compete l'approvazione delle operazioni con piattaforme d'investimento e banche o istituti nazionali di promozione.

8. Il comitato per gli investimenti è composto da otto esperti indipendenti e dal direttore generale. Gli esperti del comitato per gli investimenti sono nominati dal comitato direttivo a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente, per un mandato della durata massima di tre anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare i sei anni in totale. Gli esperti indipendenti devono avere una vasta e rilevante esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti, nonché competenze micro e macroeconomiche.

Nel nominare gli esperti del comitato per gli investimenti, il comitato direttivo provvede affinché la composizione del comitato per gli investimenti sia diversificata, in modo da garantire che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori contemplati dall'articolo 9 e dei mercati geografici nell'Unione.

La composizione del comitato per gli investimenti garantisce l'equilibrio di genere. Il comitato direttivo si adopera per selezionare esperti che abbiano esperienza in materia di investimenti in uno o più degli ambiti seguenti:

a) ricerca, sviluppo e innovazione;

b) infrastrutture di trasporto e tecnologie innovative per i trasporti;

c) infrastrutture energetiche, efficienza energetica ed energie rinnovabili;

d) infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) protezione e gestione dell'ambiente;

f) istruzione e formazione,

g) salute e farmaci,

h) PMI,

i) industrie culturali e creative,

j) mobilità urbana,

k) infrastrutture sociali ed economia sociale e solidale.

9. Nel partecipare alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni in completa imparzialità e negli interessi del FEIS. Nell'attuare gli orientamenti in materia di investimenti di cui all'allegato II e nell'adottare decisioni sull'impiego della garanzia dell'Unione, essi non chiedono o accettano istruzioni dalla BEI, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati. Fatta salva la fornitura di sostegno analitico, logistico e amministrativo al comitato per gli investimenti da parte del personale della BEI, sono stabilite e mantenute disposizioni organizzative adeguate al fine di garantire l'indipendenza operativa del comitato per gli investimenti. Le valutazioni dei progetti effettuate dal personale della BEI non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della garanzia dell'Unione.

10. I curriculum vitae e le dichiarazioni d'interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti d'interesse.

11. Su richiesta del comitato direttivo, il contratto di un membro del comitato per gli investimenti che non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 9 e 10 è risolto in conformità delle disposizioni in materia di impiego e diritto del lavoro applicabili.

12. Il comitato per gli investimenti decide in merito all'uso della garanzia dell'Unione in conformità del presente regolamento, tra cui gli orientamenti in materia di investimenti enunciati nell'allegato II dello stesso.

Il comitato per gli investimenti decide a maggioranza semplice. Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili.

Due volte l'anno, la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, l'elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti con le quali viene negato l'impiego della garanzia dell'Unione.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare elementi non essenziali delle sezioni da 6 a 8 degli orientamenti in materia di investimenti di cui all'allegato II del presente regolamento, senza sopprimere alcuna di tali sezioni. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 5, al fine di integrare il presente regolamento mediante l'istituzione di un quadro di indicatori, che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'Unione. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.

 

CAPO III

GARANZIA DELL'UNIONE E FONDO DI GARANZIA DELL'UNIONE

 

     Art. 8. Garanzia dell'Unione

L'Unione presta alla BEI una garanzia («garanzia dell'Unione») irrevocabile e incondizionata per le operazioni di finanziamento o di investimento contemplate dal presente regolamento e dall'accordo sul FEIS laddove tali operazioni:

a) siano realizzate nell'Unione; o

b) coinvolgano entità ubicate o stabilite in uno o più Stati membri e abbraccino uno o più paesi terzi che rientrano nella politica europea di vicinato, compreso il partenariato strategico, nella politica di allargamento e nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi o territori d'oltremare di cui all'allegato II TFUE, a prescindere dalla presenza di un partner in tali paesi terzi ovvero in tali paesi terzi o territori d'oltremare.

La garanzia dell'Unione è concessa a copertura degli strumenti di cui all'articolo 10 sottoforma di garanzia su richiesta.

 

     Art. 9. Condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione

1. La concessione della garanzia dell'Unione è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo sul FEIS.

2. La garanzia dell'Unione è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti previsto all'articolo 7, paragrafo 7, o per il finanziamento del FEI o la concessione al medesimo di una garanzia ai fini dell'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell'articolo 11, paragrafo 3. Le operazioni sono conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:

a) ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare mediante:

i) progetti che siano in linea con Orizzonte 2020;

ii) infrastrutture per la ricerca;

iii) progetti e programmi di dimostrazione nonché diffusione di infrastrutture, tecnologie e processi connessi;

iv) sostegno al mondo accademico, inclusa la collaborazione con l'industria;

v) trasferimento di conoscenze e tecnologie;

 

b) sviluppo del settore energetico, conformemente alle priorità dell'Unione dell'energia, inclusa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, e ai quadri 2020, 2030 e 2050 per l'energia e il clima, in particolare mediante:

i) l'espansione dell'utilizzo o della fornitura di energie rinnovabili;

ii) l'efficienza energetica e risparmio energetico (con particolare attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia);

iii) lo sviluppo e l'ammodernamento dell'infrastruttura energetica (in particolare, interconnessioni, reti intelligenti a livello della distribuzione, stoccaggio dell'energia e sincronizzazione delle reti);

 

c) sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti, in particolare mediante:

i) progetti e priorità orizzontali ammissibili ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1315/2013 e (UE) n. 1316/2013;

ii) progetti concernenti una mobilità urbana intelligente e sostenibile (che perseguono obiettivi in materia di accessibilità, di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, consumo di energia e incidenti);

iii) progetti volti a collegare i nodi alle infrastrutture RTE-T;

 

d) sostegno finanziario mediante il FEI e la BEI alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare mediante:

i) la messa a disposizione di capitale di esercizio e investimenti;

ii) la messa a disposizione di capitale di rischio, dalla fase costitutiva alle fasi di espansione, per PMI, start-up, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione, al fine di garantire la leadership tecnologica nei settori innovativi e sostenibili;

 

e) sviluppo e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare mediante:

i) contenuti digitali;

ii) servizi digitali;

iii) infrastrutture di telecomunicazione ad alta velocità;

iv) reti a banda larga;

 

f) ambiente ed efficienza delle risorse, in particolare mediante:

i) progetti e infrastrutture nel campo della protezione e gestione dell'ambiente;

ii) rafforzamento dei servizi ecosistemici;

iii) sviluppo urbano e rurale sostenibile;

iv) azioni in materia di cambiamento climatico;

 

g) capitale umano, cultura e salute, in particolare mediante:

i) istruzione e formazione;

ii) industrie culturali e creative;

iii) soluzioni innovative in campo sanitario;

iv) nuovi farmaci efficaci;

v) infrastrutture sociali ed economia sociale e solidale,

vi) turismo.

 

3. Il periodo iniziale di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell'Unione a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:

a) 5 luglio 2019, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 30 giugno 2020 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

b) 5 luglio 2019, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 30 giugno 2020 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.

4. Può essere stabilito un nuovo periodo di investimento conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

5. La BEI utilizza la garanzia dell'Unione per sostenere piattaforme o fondi d'investimento e banche o istituti nazionali di promozione che investono in operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento («veicoli d'investimento ammissibili»), previa approvazione del comitato per gli investimenti.

Il comitato direttivo traccia in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, la linea politica relativa ai veicoli d'investimento ammissibili di cui al primo comma del presente paragrafo. Il comitato per gli investimenti valuta che tali veicoli d'investimento ammissibili e i loro strumenti specifici che richiedono il sostegno del FEIS siano conformi alla linea politica tracciata dal comitato direttivo.

Il comitato per gli investimenti può decidere di riservarsi il diritto di approvare nuovi progetti presentati nell'ambito dei veicoli d'investimento ammissibili approvati.

6. Conformemente all'articolo 17 dello statuto della BEI, quest'ultima richiede che tutte le sue spese in relazione al FEIS siano sostenute dai beneficiari delle operazioni di finanziamento e di investimento. Fatti salvi il secondo e il terzo comma del presente paragrafo, nessuna spesa amministrativa o di altra natura sostenuta dalla BEI per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento è coperta dal bilancio generale dell'Unione.

Entro un limite complessivo massimo pari all'1 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione esistenti, la BEI può usare la garanzia dell'Unione a copertura delle spese che sarebbero state sostenute dai beneficiari delle operazioni di finanziamento e di investimento, ma che non sono state recuperate dal momento dell'inadempimento.

Inoltre, la BEI può usare la garanzia dell'Unione a sostegno della pertinente quota di qualsiasi costo di recupero, salvo se dedotto dai proventi del recupero, e di qualsiasi costo legato alla gestione della liquidità.

Nel caso in cui la BEI conceda al FEI, per conto del FEIS, un finanziamento o una garanzia assistiti dalla garanzia dell'Unione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, le spese del FEI possono essere sostenute dal bilancio generale dell'Unione per la parte non dedotta dalla remunerazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), o dalle entrate, dai recuperi e dagli altri pagamenti ricevuti dal FEI.

7. Gli Stati membri possono ricorrere a qualsiasi tipo di finanziamento dell'Unione, compresi gli strumenti istituiti nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, delle reti transeuropee e delle politiche industriali, per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili nei quali la BEI, direttamente o tramite il FEI, investe con l'assistenza della garanzia dell'Unione, a condizione che tali progetti soddisfino i criteri di ammissibilità, e siano in linea con gli obiettivi e i principi applicabili in conformità del quadro giuridico dei pertinenti strumenti e del FEIS.

Se del caso, la Commissione fornisce orientamenti quanto all'impiego combinato di strumenti dell'Unione e di finanziamenti BEI nell'ambito della garanzia dell'Unione, così da assicurare il coordinamento, la complementarietà e le sinergie.

 

     Art. 10. Strumenti ammissibili

1. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, e a norma dell'articolo 11, la BEI impiega la garanzia dell'Unione a copertura dei rischi sugli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Sono ammissibili alla copertura tramite la garanzia dell'Unione i seguenti strumenti:

a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compresi quelli in favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme d'investimento.

b) finanziamenti o garanzie della BEI al FEI grazie ai quali questo può sottoscrivere prestiti, garanzie, controgaranzie e qualsiasi altra forma di strumento di supporto di credito, strumenti del mercato dei capitali e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compresi quelli in favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme d'investimento.

c) garanzie della BEI a banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme d'investimento a fronte di una controgaranzia della garanzia dell'Unione.

Gli strumenti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni di cui all'articolo 8 e che soddisfano le condizioni del presente regolamento, laddove il finanziamento della BEI o del FEI sia stato concesso in base a un accordo di finanziamento o a un'operazione sottoscritti o stipulati dalla BEI o dal FEI che non siano scaduti o che non siano stati annullati;

3. Le garanzie concesse dalla BEI a banche o istituti nazionali di promozione a fronte di una controgaranzia della garanzia dell'Unione mirano, se del caso, a conseguire l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali.

4. Nell'ambito delle sue operazioni disciplinate dal presente regolamento, il FEI può concedere una garanzia a un istituto o a una banca nazionale di promozione o a una piattaforma d'investimento oppure può investire in una piattaforma d'investimento.

 

     Art. 11. Copertura e termini della garanzia dell'Unione

1. La garanzia dell'Unione non può in alcun momento essere superiore a 16 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'Unione non supera i 16 000 000 000 EUR.

2. La remunerazione per l'assunzione di rischi di un portafoglio è ripartita tra i contributori in proporzione alla rispettiva quota di rischio nell'assunzione di rischi. La garanzia dell'Unione si configura come garanzia di prima perdita calcolata su base di portafoglio o come garanzia integrale. La garanzia dell'Unione può essere concessa pari passu con altri contributori.

3. Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'Unione copre integralmente tali finanziamenti o garanzie a condizione che questa eroghi finanziamenti o garanzie di pari importo senza copertura da parte della garanzia dell'Unione, entro un limite iniziale di 2 500 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 1, detto limite può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo fino a un massimo di 3 000 000 000 EUR, senza che la BEI sia obbligata a fornire gli importi corrispondenti al di sopra del limite iniziale.

4. Quando la BEI attiva la garanzia dell'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS, l'Unione paga su richiesta in conformità ai termini di detto accordo.

5. Quando l'Unione effettua un pagamento alla BEI a fronte di un'attivazione della garanzia dell'Unione, l'Unione subentra nei pertinenti diritti della BEI relativamente a qualsiasi operazione di finanziamento o investimento disciplinata dal presente regolamento e la BEI si occupa, per conto dell'Unione, di recuperare il credito corrispondente all'importo pagato e rimborsa l'Unione attingendo alla somma recuperata in conformità delle disposizioni e procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto iv).

6. In relazione agli strumenti di cui all'articolo 10, la garanzia dell'Unione è concessa sotto forma di garanzia su richiesta e copre:

a) per gli strumenti di debito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell'inadempimento;

b) per gli investimenti azionari di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati;

c) per le operazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), gli importi utilizzati e i relativi costi di finanziamento associati.

La garanzia dell'Unione copre inoltre gli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 6, secondo e terzo comma.

 

     Art. 12. Fondo di garanzia dell'Unione

1. È istituito un fondo di garanzia dell'Unione («fondo di garanzia») che costituisce una riserva di liquidità cui attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'Unione.

2. Il fondo di garanzia è alimentato con:

a) contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione;

b) rendimenti ottenuti dalle risorse del fondo di garanzia investite;

c) importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita dall'accordo sul FEIS di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto iv);

d) entrate e altri pagamenti ricevuti dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS.

3. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2, lettere b), c) e d), del presente articolo costituiscono un'entrata con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

4. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia a norma del paragrafo 2 sono gestite direttamente dalla Commissione, sono investite secondo il principio di sana gestione finanziaria e rispettano norme prudenziali adeguate.

5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione («importo-obiettivo»). L'importo-obiettivo è fissato al 50 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.

Inizialmente l'importo-obiettivo è raggiunto mediante il versamento graduale delle risorse di cui al paragrafo 2, lettera a). Se nel periodo di costituzione iniziale del fondo di garanzia è stata attivata la garanzia, le risorse di alimentazione di detto fondo di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), concorrono al raggiungimento dell'importo-obiettivo per un importo massimo pari all'ammontare attivato della garanzia dell'Unione.

6. A seguito di una valutazione dell'adeguatezza del livello del fondo di garanzia compiuta in base alla relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, devono essere effettuati i seguenti pagamenti:

a) l'eccedenza è versata nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia;

b) il contributo per ripristinare il fondo di garanzia è corrisposto in quote annuali nell'arco di un periodo di al massimo tre anni con inizio nell'esercizio n+1.

7. A partire dal 1 gennaio 2019, qualora le attivazioni della garanzia dell'Unione facciano scendere il livello del fondo di garanzia al di sotto del 50 % dell'importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ripristinare l'integralità del fondo di garanzia.

8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'Unione, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), che vanno oltre l'importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all'articolo 9 per riportare la garanzia dell'Unione all'ammontare iniziale.

9. Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell'Unione all'ammontare iniziale.

10. Qualora la garanzia dell'Unione sia integralmente riportata all'ammontare iniziale massimo di 16 000 000 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superano l'importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.

 

     Art. 13. Finanziamento del fondo di garanzia a titolo del bilancio generale dell'Unione

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1316/2013 sono modificati come indicato all'allegato I del presente regolamento.

Se necessario, gli stanziamenti di pagamento possono essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione oltre il 2020, fino all'esercizio 2023 compreso, per ottemperare agli obblighi derivanti dall'articolo 12, paragrafo 5, secondo comma.

Gli stanziamenti annuali a titolo del bilancio generale dell'Unione volti ad alimentare il fondo di garanzia sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (14).

 

CAPO IV

POLO EUROPEO DI CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI

 

     Art. 14. Polo europeo di consulenza sugli investimenti

1. Il Polo europeo di consulenza sugli investimenti («PECI») è volto a offrire, muovendo dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione, consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e a fungere da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione. Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato nonché un'opportuna consulenza sugli aspetti pertinenti del diritto dell'Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati.

Il PECI deve essere in grado di fornire assistenza tecnica nei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne l'efficienza energetica, la RTE-T e la mobilità urbana.

2. Il PECI fornisce servizi che si aggiungono a quelli già disponibili nell'ambito di altri programmi dell'Unione, tra cui:

a) la messa a disposizione di uno sportello unico per l'assistenza tecnica alle autorità e ai promotori di progetti;

b) l'assistenza ai promotori di progetti, se del caso, nello sviluppare i loro progetti affinché rispettino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6;

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione;

d) la messa a disposizione di una piattaforma per scambi tra pari e condivisione di competenze relativamente allo sviluppo di progetti;

e) la fornitura di consulenza per l'istituzione di piattaforme d'investimento.

3. I servizi del PECI sono offerti ai promotori di progetti pubblici e privati, tra cui banche o istituti nazionali di promozione, piattaforme o fondi d'investimento ed entità pubbliche regionali e locali.

4. I diritti riscossi dalla BEI per i servizi prestati dal PECI di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per coprire i costi legati alle operazioni del PECI e per fornire detti servizi. I diritti a carico delle PMI non possono essere superiori a un terzo del costo dell'assistenza tecnica fornita loro. I servizi prestati dal PECI ai promotori di progetti pubblici in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione sono gratuiti.

5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

6. Al fine di garantire un'ampia copertura dei servizi forniti dal PECI in tutta l'Unione, il PECI collabora ove possibile con analoghi prestatori di servizi a livello dell'Unione, regionale, nazionale o subnazionale. La cooperazione tra, da un lato, il PECI e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione o un istituto o un'autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale.

7. L'Unione contribuisce fino a un massimo di 20 000 000 EUR annui alla copertura dei costi delle operazioni del PECI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi forniti dal PECI a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.

8. La Commissione conclude con la BEI un accordo per l'attuazione del PECI nell'ambito della stessa BEI («accordo sul PECI»).

L'accordo sul PECI contiene in particolare disposizioni sui necessari finanziamenti del PECI conformemente al paragrafo 7.

9. Entro il 1 settembre 2016 e successivamente con cadenza annuale, la BEI presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui servizi forniti dal PECI a norma del paragrafo 2 e sull'esecuzione del suo bilancio. La relazione include informazioni sui diritti riscossi e sul loro utilizzo.

 

CAPO V

PORTALE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO EUROPEI

 

     Art. 15. Portale dei progetti di investimento europei

1. La Commissione crea, con il sostegno della BEI, un portale dei progetti di investimento europei («PPIE») trasparente in cui figurino i progetti di investimento attuali e futuri nell'Unione. Esso costituisce una banca dati sui progetti pubblicamente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.

2. Il PPIE mira innanzitutto ad assicurare visibilità a beneficio degli investitori e a fornire informazioni. L'inclusione di progetti nel PPIE lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.

3. Gli Stati membri possono contribuire alla costituzione e gestione del PPIE.

4. Ai promotori di progetti privati possono essere addebitati diritti non rimborsabili per il trattamento delle domande di inserimento di un progetto nel PPIE. I diritti riscossi costituiscono entrata con destinazione specifica esterna per il PPIE ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

 

CAPO VI

INFORMAZIONE, OBBLIGO DI RENDICONTO E VALUTAZIONE

 

     Art. 16. Informazione e obbligo di rendiconto

1. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione semestrale sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.

2. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, include:
a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, in particolare con il criterio di assicurare addizionalità, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra gli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2;

b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;

c) una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;

d) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv);

e) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS;

f) una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;

g) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

h) una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;

i) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

j) le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente.

3. Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione dei suoi obblighi contabili, dei suoi obblighi di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione e della sua gestione del fondo di garanzia, la BEI trasmette ogni anno alla Commissione e alla Corte dei conti, se del caso in cooperazione con il FEI:

a) la valutazione del rischio della BEI e del FEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento;

b) l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia dell'Unione prestata per operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento, ripartito per singola operazione;

c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI nei portafogli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto i).

4. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, comunica alla Commissione, su richiesta, qualsiasi altra informazione a questa necessaria per assolvere gli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

5. La BEI e, se del caso, il FEI si fanno carico delle spese sostenute per trasmettere le informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull'andamento del fondo di garanzia. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo di garanzia nell'anno civile precedente, inclusa una valutazione dell'adeguatezza dell'importo-obiettivo e del livello del fondo di garanzia nonché della necessità di reintegrarlo. La relazione annuale contiene la presentazione della posizione finanziaria del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente, dei flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché delle operazioni rilevanti ed eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente.

 

     Art. 17. Obbligo di rendiconto

1. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale riferiscono sulle prestazioni del FEIS all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo.

2. Il presidente del comitato direttivo e il direttore generale rispondono oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione.

3. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione trasmette una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente della BEI partecipa a un'audizione del Parlamento europeo dedicata alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. Il presidente della BEI risponde oralmente o per iscritto, entro cinque settimane dalla data del loro ricevimento, alle interrogazioni rivolte alla BEI dal Parlamento europeo o dal Consiglio riguardanti le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento.

5. Il Parlamento europeo e la BEI concludono un accordo sulle modalità dettagliate dello scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e la BEI a norma del presente regolamento, inclusa la procedura di selezione del direttore generale e del vice direttore generale.

 

     Art. 18. Valutazione e riesame

1. Entro il 5 gennaio 2017, la BEI valuta il funzionamento del FEIS. La BEI trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

2. Entro il 5 gennaio 2017, la Commissione valuta l'impiego della garanzia dell'Unione e il funzionamento del fondo di garanzia. La Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

3. Entro il 30 giugno 2018 e successivamente con cadenza triennale

a) la BEI pubblica una relazione completa sul funzionamento del FEIS che comprende una valutazione dell'impatto del FEIS sugli investimenti nell'Unione, sulla creazione di occupazione e sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e le imprese a media capitalizzazione;

b) la Commissione pubblica una relazione completa sull'impiego della garanzia dell'Unione e sul funzionamento del fondo di garanzia.

4. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, concorre alla valutazione e alla relazione della Commissione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 e fornisce le informazioni necessarie.

5. La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sull'impatto e sui risultati pratici delle rispettive attività specifiche condotte a norma del presente regolamento.

6. Entro il 5 luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento.

7. Se la relazione di cui al paragrafo 6 indica che il FEIS:

a) sta conseguendo i suoi obiettivi e che il mantenimento di un regime di sostegno degli investimenti è giustificato, la Commissione presenta ove opportuno una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento per definire il nuovo periodo di investimento e garantire la prosecuzione degli investimenti e gli opportuni finanziamenti;

b) non sta conseguendo i suoi obiettivi e che il mantenimento di un regime di sostegno degli investimenti è giustificato, la Commissione presenta, ove opportuno, una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento per ovviare alle lacune individuate, definire il nuovo periodo di investimento e garantire la prosecuzione degli investimenti e gli opportuni finanziamenti;

c) non sta conseguendo i suoi obiettivi e che il mantenimento di un regime di sostegno degli investimenti non è giustificato, la Commissione presenta ove opportuno una proposta legislativa volta ad assicurare una cessazione fluida del FEIS, mantenendo tuttavia la garanzia dell'Unione per le operazioni già approvate a norma del presente regolamento.

8. La relazione di cui al paragrafo 6 è presentata senza indugio dalla Commissione nel caso in cui i progetti approvati assorbano l'intero importo disponibile della garanzia dell'Unione prima del 5 luglio 2018.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 19. Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle relative al ruolo degli intermediari finanziari, e relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2.

 

     Art. 20. Revisione contabile della Corte dei conti

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

 

     Art. 21. Misure antifrode

1. La BEI informa senza indugio l'OLAF e fornisce a esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbia motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (17), al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI intraprende sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività.

3. Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento includono clausole che consentono l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero, in conformità all'accordo sul FEIS, alle politiche della BEI e agli applicabili obblighi normativi, nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di applicare l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento è adottata in conformità al corrispondente accordo di finanziamento o di investimento.

 

     Art. 22. Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI, il FEI e tutti gli intermediari finanziari non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione e la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in conformità alla sua politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force «Azione finanziaria».

2. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). In particolare, la BEI subordina la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849.

 

     Art. 23. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 13, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato che istituisce in primo luogo il quadro di valutazione ed è adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 14, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre settimane dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre settimane su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Per quanto concerne qualsiasi altro atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 14, si applica mutatis mutandis il paragrafo 4 del presente articolo.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 24. Disposizione transitoria

1. La BEI e il FEI possono sottoporre alla Commissione le operazioni di finanziamento e di investimento da essi approvate nel periodo che va dal 1 gennaio 2015 fino alla conclusione dell'accordo sul FEIS e alle prime nomine di tutti i membri del comitato per gli investimenti e del direttore generale a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione esamina le operazioni di cui al paragrafo 1 e, laddove ne riscontri la conformità ai criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 6, agli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, nonché all'allegato II, decide di estendere loro la copertura della garanzia dell'Unione.

 

     Art. 25. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) Parere del 19 marzo 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 195, del 12.6.2015, pag. 41.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 giugno 2015.

(4) Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(5) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(6) Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

(7) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(8) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(9) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(10) Regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

(11) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(12) Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(13) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(14) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(15) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(17) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(18) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

(19) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

 

ALLEGATO I

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1291/2013 E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1316/2013

(Omissis)

 

ALLEGATO II

ORIENTAMENTI DEL FEIS IN MATERIA DI INVESTIMENTI

1. Ambito di applicazione

La finalità degli orientamenti in materia di investimenti consiste nel fungere da base, unitamente al presente regolamento, per il comitato per gli investimenti affinché questo decida in modo trasparente e indipendente sull'impiego della garanzia dell'Unione per le operazioni della BEI ammissibili a titolo del FEIS, in conformità degli obiettivi e di ogni altro requisito pertinente di cui al presente regolamento.

Gli orientamenti in materia di investimenti si fondano sui principi stabiliti dal regolamento per quanto attiene agli obiettivi generali, ai criteri di ammissibilità, agli strumenti ammissibili e alla definizione di addizionalità. Essi integrano il presente regolamento i) offrendo ulteriori linee guida in materia di ammissibilità, ii) fornendo un quadro dei rischi per le operazioni, iii) definendo soglie di diversificazione geografica e settoriale, nonché iv) stabilendo criteri di valutazione del contributo agli obiettivi del FEIS per agevolare la fissazione delle priorità.

Detti orientamenti in materia di investimenti si applicano unicamente alle operazioni del FEIS relative agli strumenti di debito e di capitale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e, non sono pertanto applicabili alle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

2. Controparti ammissibili, tipi di progetti e strumenti

a) Le controparti ammesse a beneficiare della garanzia dell'Unione comprendono:

— entità di tutte le dimensioni, tra cui società di servizi pubblici, società veicolo o società di progetto, PMI o imprese a media capitalizzazione,

— banche o istituti nazionali di promozione o istituti di intermediazione finanziaria,

— fondi azionari od obbligazionari e qualsiasi altra forma di veicoli di investimento collettivo,

— piattaforme d'investimento,

— entità del settore pubblico (territoriali o meno, escludendo tuttavia operazioni con tali entità che facciano sorgere rischio diretto per gli Stati membri) ed entità tipo del settore pubblico.

 

b) La garanzia dell'Unione è concessa per sostenere il finanziamento, diretto o indiretto, di nuove operazioni. Nel settore delle infrastrutture andrebbero incoraggiati gli investimenti in nuovi settori (creazione di attivi). È inoltre possibile sostenere gli investimenti nelle aree industriali dismesse (ampliamento e ammodernamento di attivi esistenti). Di norma, la garanzia dell'Unione non è concessa per sostenere operazioni di rifinanziamento (come ad esempio la sostituzione di contratti di prestito esistenti ovvero altre forme di sostegno finanziario a progetti già parzialmente o totalmente realizzati), salvo in circostanze eccezionali e ben giustificate in cui è dimostrato che una simile operazione renderà possibile un nuovo investimento di importo almeno equivalente all'importo della transazione e rispondente ai criteri di ammissibilità e agli obiettivi generali stabiliti rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo2.

 

c) La garanzia dell'Unione sostiene un'ampia gamma di prodotti in modo da consentire al FEIS di adeguarsi alle esigenze del mercato e di incoraggiare al tempo stesso gli investimenti privati in progetti, senza escludere il finanziamento sul mercato privato. In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell'ottica di conseguire un obiettivo iniziale complessivo di almeno 315 000 000 000 EUR di investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell'ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione. Tra i prodotti ammissibili figurano, tra gli altri (1), prestiti, garanzie/controgaranzie, finanziamenti mezzanini o subordinati, strumenti del mercato dei capitali, compresi quelli di supporto di credito, nonché partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, anche tramite istituti o banche nazionali di promozione, fondi o piattaforme d'investimento. In tale contesto, onde permettere a un vasto ventaglio di investitori di investire in progetti del FEIS, la BEI è autorizzata a strutturare portafogli adeguati.

 

d) Le banche o gli istituti nazionali di promozione e le piattaforme o i fondi d'investimento sono ammissibili alla copertura della garanzia della BEI a fronte della controgaranzia della garanzia dell'Unione, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c). La decisione di concedere detta garanzia della BEI mira a mobilitare gli investimenti a livello sia nazionale che regionale nonché a sfruttare, a beneficio dell'iniziativa del FEIS, le competenze complementari, i vantaggi comparati specifici e il campo d'azione di tali entità.

3. Addizionalità

La garanzia dell'Unione è concessa per sostenere le operazioni che soddisfano il criterio di assicurare addizionalità, quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

Si applicano inoltre i seguenti principi generali:

a) al fine di evitare una duplicazione degli strumenti finanziari esistenti, la garanzia dell'Unione può integrare, rafforzare o potenziare i programmi esistenti dell'Unione ovvero altre fonti di finanziamento o strumenti comuni dell'Unione, oppure essere combinata a questi ultimi;

b) nel corso del periodo di investimento del FEIS, gli investimenti da esso sostenuti non escludono in linea di principio il ricorso ad altri strumenti finanziari dell'Unione;

c) è prestata attenzione alla complementarietà dei nuovi prodotti dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione che puntano sulle PMI e sulle piccole imprese a media capitalizzazione, da un lato, con gli strumenti finanziari dell'Unione esistenti e gli strumenti finanziari del FEIS nell'ambito dello sportello PMI, dall'altro, in modo da ottenere il livello di efficienza più elevato nell'impiego delle risorse finanziarie. Ciononostante, in casi particolari, laddove il sostegno consueto non sia sufficiente per rilanciare gli investimenti, è possibile un impiego cumulativo degli strumenti.

4. Valore aggiunto: contributo agli obiettivi del FEIS

I progetti che beneficiano della garanzia dell'Unione rispettano i criteri di ammissibilità e gli obiettivi generali di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 2.

5. Quadro di valutazione

Il quadro di valutazione di cui all'articolo 7 è utilizzato dal comitato per gli investimenti al fine di garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'eventuale ricorso alla garanzia dell'Unione.

6. Sportelli di investimento

a) Gli strumenti di debito e di capitale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), sono forniti nel quadro di uno sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, il quale sarà composto da un sottosportello relativo ai titoli di debito e uno relativo ai titoli di capitale. L'allocazione di operazioni (2) a uno dei due sottosportelli si basa sul sistema della BEI di classificazione dei prestiti nonché sulla sua valutazione del rischio medio e sarà soggetta agli orientamenti forniti dal comitato direttivo.

 

b) Sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione – sottosportello relativo ai titoli di debito

— Per quanto riguardale operazioni su titoli di debito, la BEI svolge la propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di default e del tasso di recupero. In base a tali parametri la BEI procede a quantificare il rischio di ciascuna operazione. Il predetto calcolo sarà eseguito senza prendere in considerazione la garanzia dell'Unione, in modo da riflettere il rischio complessivo dell'operazione.

— Ciascuna operazione su titoli di debito è classificata in base al rischio (Transaction Loan Grading) per mezzo del sistema della BEI di classificazione dei prestiti. Le informazioni relative alla classificazione dei prestiti sono incluse nella documentazione del progetto destinata al comitato per gli investimenti. Le operazioni che presentano un profilo di rischio superiore rispetto a quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI sono definite attività speciali ai sensi dell'articolo 16 dello statuto della BEI e delle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischio di credito. Le operazioni sostenute dalla garanzia dell'Unione presentano generalmente un profilo di rischio più elevato rispetto alle operazioni ordinarie della BEI e, pertanto, rientreranno tra le attività speciali. Le operazioni che presentano una migliore classificazione dei prestiti possono essere incluse nel portafoglio del FEIS, a condizione che apportino un comprovato ed elevato valore aggiunto e che la loro inclusione sia in linea con il criterio di assicurare addizionalità.

— I progetti devono essere economicamente e tecnicamente sostenibili e i finanziamenti della BEI devono strutturarsi in modo tale da essere conformi a principi bancari solidi e ai principi della gestione dei rischi di livello elevato stabiliti dalla BEI nei suoi orientamenti interni. Tutte le informazioni pertinenti sono rese disponibili ai membri del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti.

— Il prezzo dei prodotti di tipo obbligazionario è stabilito in linea con la metodologia della BEI per la determinazione dei tassi sui prestiti.

 

c) Sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione – sottosportello relativo ai titoli di capitale

— Per quanto riguarda le operazioni su titoli di capitale, la garanzia dell'Unione può essere utilizzata per sostenere investimenti diretti in singole società o singoli progetti (investimenti diretti di tipo azionario) o finanziamenti di fondi ovvero analoghi rischi di portafoglio (portafoglio di tipo azionario), a condizione che la BEI investa pari passu anche a proprio rischio. Per determinare se un'operazione presenta rischi di tipo azionario (o meno), indipendentemente dalla sua forma giuridica e nomenclatura, ci si basa sulla valutazione standard della BEI.

— Le operazioni su titoli di capitale della BEI sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI. Tutte le informazioni del caso per la valutazione delle operazioni sono rese disponibili ai membri del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti.

— Il prezzo degli investimenti di tipo azionario è stabilito in linea con il mercato, in assenza del quale si ricorre a verifiche di mercato o all'analisi comparativa.

 

7. Limiti di esposizione per categoria di rischio

a) I limiti di esposizione per le categorie di attività speciali diminuiscono all'aumentare del livello di rischio, come espresso nel Transaction Loan Grading. Di norma, il limite risulta pertanto superiore per il rischio di tipo obbligazionario rispetto al rischio di tipo azionario.

 

b) Onde riflettere la disponibilità di strumenti di supporto di credito offerti dalla garanzia dell'Unione, i limiti di esposizione nell'ambito del FEIS sono fissati dalla BEI a un livello più elevato rispetto al limite equivalente previsto per le attività a rischio proprio della BEI. I membri del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti ricevono una panoramica dettagliata dei limiti di rischio del FEIS. Il comitato direttivo vigila regolarmente sull'evoluzione del profilo di rischio del portafoglio del FEIS e adotta le misure opportune qualora lo reputi necessario.

 

c) Le operazioni con importi che superano i limiti specifici del FEIS possono essere incluse nel portafoglio del FEIS in via eccezionale, previo consenso del comitato direttivo, a condizione che siano chiaramente dimostrati l'addizionalità e il valore aggiunto e che la loro inclusione non sia suscettibile di compromettere, al termine del periodo di investimento iniziale, l'obiettivo complessivo relativo al livello di rischio del portafoglio.

8. Diversificazione settoriale e geografica

Il FEIS è orientato alla domanda, ma si prefigge di sostenere progetti ammissibili in tutta l'Unione così come progetti transfrontalieri, disciplinati all'articolo 8, senza alcuna preallocazione settoriale o geografica. Tuttavia, è opportuno adoperarsi al meglio per garantire che alla fine del periodo di investimento iniziale sia coperta una vasta gamma di settori e regioni e sia evitata un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica.

a) Concentrazione settoriale

Onde gestire la diversificazione e la concentrazione settoriali del portafoglio del FEIS, alla fine del periodo di investimento iniziale il comitato direttivo stabilisce una serie di limiti indicativi di concentrazione per quanto concerne l'entità delle operazioni sostenute dalla garanzia dell'Unione. I limiti indicativi di concentrazione sono resi pubblici.

Il comitato direttivo può decidere di modificare tali limiti indicativi, previa consultazione del comitato per gli investimenti. In tal caso, il comitato direttivo illustra la propria decisione per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio.

b) Concentrazione geografica

Al termine del periodo di investimento iniziale, le operazioni sostenute dal FEIS non si concentrano su un territorio specifico. A tal fine, il comitato direttivo adotta orientamenti indicativi per diversificazione e concentrazione geografiche. Il comitato direttivo può decidere di modificare tali limiti indicativi, previa consultazione del comitato per gli investimenti. Il comitato direttivo illustra per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio le proprie decisioni sui limiti indicativi. Il FEIS dovrebbe puntare a coprire tutti gli Stati membri.

(1) Si tratta di un'indicazione non esclusiva di prodotti che possono essere offerti tramite il FEIS.

(2) Il termine «operazione» si applica agli investimenti diretti in un progetto (titoli di debito o capitale) o a un'«operazione» (progetti, programmi o meccanismi) con un intermediario finanziario o di altro tipo, ma, onde fugare eventuali dubbi, non si applica ai progetti sottostanti che sono sostenuti da una simile operazione gestita da intermediari.

1. Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla ripartizione per Orizzonte 2020

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le seguenti linee di bilancio non concorreranno al finanziamento del FEIS: "Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca", "azioni Marie Sklodowska-Curie" e "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione". L'importo rimanente derivante dall'uso addizionale del margine rispetto alla proposta della Commissione sarà reintegrato nelle altre linee di bilancio di Orizzonte 2020 proporzionalmente alle riduzioni proposte dalla Commissione. La ripartizione indicativa è stabilita nell'allegato I del regolamento sul FEIS."

2. Dichiarazione della Commissione sul progetto di bilancio 2016

"La Commissione analizzerà quale sia l'impatto potenziale dei contributi al FEIS a partire dalle varie linee di bilancio di Orizzonte 2020 sull'efficace attuazione dei rispettivi programmi e, laddove opportuno, proporrà una lettera rettificativa al progetto di bilancio generale dell'Unione per il 2016 al fine di adeguare la ripartizione delle linee di bilancio Orizzonte 2020."

3. Dichiarazione della Commissione sulla sua valutazione dei contributi una tantum nel contesto dell'iniziativa FEIS ai fini dell'attuazione del patto di stabilità e crescita

"Fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum degli Stati membri, che uno Stato membro o le banche nazionali di promozione classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro versano al FEIS o alle piattaforme d'investimento tematiche o multinazionali istituite ai fini dell'attuazione del piano di investimenti, dovrebbero, in linea di principio, essere considerati misure una tantum ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio."