§ 58.2.9 - L. 17 ottobre 1967, n. 977.
Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti .


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.2 categorie protette
Data:17/10/1967
Numero:977


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 


§ 58.2.9 - L. 17 ottobre 1967, n. 977.

Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti [1].

(G.U. 6 novembre 1967, n. 276).

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. [2]

     1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati "minori", che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

     2. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;

     b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;

     c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

     d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.

 

     Art. 2. [3]

     1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

     a) servizi domestici prestati in ambito familiare;

     b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

     2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.

     3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.

 

REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE

 

     Art. 3. [4]

     1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.

 

     Art. 4. [5]

     1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

     2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

     3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6. [7]

     1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.

     2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

     3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

     4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

     5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.

     6. L'allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.

 

     Art. 7. [8]

     1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

     a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;

     b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

     c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

     d) movimentazione manuale dei carichi;

     e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;

     f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;

     g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

     2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.

 

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

 

     Art. 8. [9]

     1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

     2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

     3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, un medico del Servizio sanitario nazionale.

     4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.

     5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

     6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

     7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

     8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.

     9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, siapplica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In talecaso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale.

     10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllosanitario non possono essere superiori all'anno.

 

     Art. 9. [10]

 

     Art. 10. [11]

 

     Art. 11. [12]

 

     Art. 12. [13]

 

     Art. 13. [14]

 

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

 

     Art. 14. [15]

 

LAVORO NOTTURNO

 

     Art. 15. [16]

     1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.

     2. Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

 

     Art. 16. [17]

 

     Art. 17. [18]

     1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

     2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.

 

ORARIO DI LAVORO

 

     Art. 18.

     Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

     Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

 

     Art. 19.

     Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto [19].

     Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro [20].

 

RIPOSI INTERMEDI

 

     Art. 20.

     L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

     I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

     La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.

     L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

 

     Art. 21.

     In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

 

RIPOSO SETTIMANALE

 

     Art. 22.

 

     Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

     Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata [21].

     Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonchè, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica [22].

 

FERIE ANNUALI

 

     Art. 23.

     I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

     I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

 

TUTELA PREVIDENZIALE

 

     Art. 24.

     I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

     Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI

 

     Art. 25.

     I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale.

     Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, a frequentare detti corsi.

 

SANZIONI

 

     Art. 26. [23]

     1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi.

     2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

     3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

     4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

     5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

     6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.

     7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanzaingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.

     8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 27.

     Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

     E' abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 28.

     Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

 

     Art. 29.

     La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso lo Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

 

 

ALLEGATO I [24]

 

     I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

     1. Agenti fisici:

     a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

     b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

     2. Agenti biologici:

     a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

     3. Agenti chimici:

     a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

     - tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

     - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);

     - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);

     - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);

     - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);

     - esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

     - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);

     - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);

     - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

     - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);

     - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);

     - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);

     - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);

     - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);

     - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

     b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     c) piombo e composti;

     d) amianto.

 

     II. Processi e lavori: Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.

     1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

     2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

     3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonchè condotta e governo di tori e stalloni.

     4) Lavori di mattatoio.

     5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

     6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

     7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne allecostruzioni.

     8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

     9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

     10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

     11) Lavorazioni nelle fonderie.

     12) Processi elettrolitici.

     13) [Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.]

     14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

     15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

     16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

     17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

     18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

     19) Lavorazione dei tabacchi.

     20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

     21) Produzione di calce ventilata.

     22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

     23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

     24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

     25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

     26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

     27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., inbase a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchineoperatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degliorgani di trasmissione che sono in moto.

     28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

     29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

     30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

     31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

     32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

     33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

     34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.

     35) Produzione di polveri metalliche.

     36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

     37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

 


[1] L'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 stabilisce che nel titolo e nelle disposizioni recate dalla presente legge, la parola "fanciullo" è sostituita da: "bambino" e che in tutto il testo della presente legge le parole "Ispettorato provinciale del lavoro" sono sostituite da: "Direzione provinciale del lavoro.".

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[5] Articolo modificato dall'art. 3 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365 e così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[6] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 nel testo risultante dall'art. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 nel testo risultante dall'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.

[10] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[11] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[12] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[13] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[14] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[15] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[17] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[19] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[20] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[21] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[22] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[23] Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566 e così ulteriormente sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.

[24] Allegato aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.