§ 89.3.12 - D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37.
Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.3 lavoro sportivo
Data:28/02/2021
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Agente sportivo
Art. 4.  Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi
Art. 5.  Contratto di mandato sportivo
Art. 6.  Incompatibilità e conflitto d'interessi
Art. 7.  Obblighi nell'esercizio dell'attività
Art. 8.  Compenso
Art. 9.  Società di agenti sportivi
Art. 10.  Tutela dei minori
Art. 11.  Regime disciplinare e sanzioni
Art. 12.  Fonte di normazione secondaria
Art. 13.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 14.  Norme transitorie
Art. 15.  Abrogazioni
Art. 15 bis.  (Disposizione finale)


§ 89.3.12 - D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37.

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

(G.U. 18 marzo 2021, n. 67)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

     Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

     Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 1, comma 2;

     Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

     Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 373;

     Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

     Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del Senato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

     2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, nonchè nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo.

     3. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

     4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;

     b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità [1];

     c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

     d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

     e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

     f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

     g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

     h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

     i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

     l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

     m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

     n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione;

     o) Scuola dello Sport: la struttura della società Sport e salute S.p.a. che svolge attività di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport;

     p) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

     q) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

     r) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

     s) Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

 

     Art. 3. Agente sportivo

     1. L'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonchè dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

     2. Le disposizioni del presente decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

     3. Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni Sportive.

 

     Art. 4. Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi

     1. Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.

     2. Al Registro di cui al comma 1 può iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

     3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile.

     4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonchè la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.

     5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.

     6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attività di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi.

     7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si applica la disciplina del presente decreto.

     8. Ai lavoratori sportivi e alle Società o Associazioni Sportive è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.

     9. L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.

 

     Art. 5. Contratto di mandato sportivo

     1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

     a) le generalità complete delle parti contraenti;

     b) l'oggetto del contratto;

     c) la data di stipulazione del contratto;

     d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonchè le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8;

     e) la sottoscrizione delle parti del contratto.

     2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.

     3. Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti. In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo è il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso [2].

     4. Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.

     5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.

     6. È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi.

     7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

     8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.

 

     Art. 6. Incompatibilità e conflitto d'interessi

     1. È fatto divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per:

     a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

     b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Società, Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);

     c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

     d) i lavoratori sportivi;

     e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;

     f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;

     g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Società Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo.

     2. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

     3. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.

     4. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.

     5. È fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità.

     6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Società o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Società o Associazione.

     7. Ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.

 

     Art. 7. Obblighi nell'esercizio dell'attività

     1. L'agente sportivo esercita l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonchè ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.

     2. L'agente sportivo è tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

 

     Art. 8. Compenso

     1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

     2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile.

     3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la Società o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.

     4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonchè l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.

     5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalità, ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità.

 

     Art. 9. Società di agenti sportivi

     1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali;

     b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

     c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

     d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

     2. La possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all'iscrizione della società medesima nell'apposita sezione «Società di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.

     3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

     4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l'attività di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.

 

     Art. 10. Tutela dei minori

     1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.

     2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.

     3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport [3].

     4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.

 

     Art. 11. Regime disciplinare e sanzioni

     1. Ferme restando le fattispecie di responsabilità, civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonchè di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalità ed efficacia del quadro sanzionatorio.

     2. Presso il CONI è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedimentali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

 

     Art. 12. Fonte di normazione secondaria

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto.

     2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonchè a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Società o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo.

 

     Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 14. Norme transitorie

     1. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.

     2. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonchè quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi.

 

     Art. 15. Abrogazioni

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

 

     Art. 15 bis. (Disposizione finale) [4]

     1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[4] Articolo inserito dall'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e così modificato dall'art. 10 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.