§ 46.8.315 - Legge 27 ottobre 1963, n. 1431.
Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/10/1963
Numero:1431


Sommario
Art. 1.      I quadri I: ruolo naviganti normale; II: ruolo naviganti speciale; III: ruolo servizi e XI: ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'art. 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154
Art. 3.      I tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto [...]
Art. 4.      Fino al 31 ottobre 1966, non è richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla [...]
Art. 5.      I maggiori del ruolo naviganti speciale e i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello del [...]
Art. 6.      Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri [...]
Art. 7.      Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano "a disposizione" non è richiesto, ai fini [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      In deroga al secondo comma dell'art. 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e fino al 31 dicembre 1967, per i capitani del ruolo naviganti speciale le promozioni non [...]
Art. 10.      Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare potranno essere [...]
Art. 11.      Le disposizioni della legge 18 luglio 1962, n. 1112, sono estese ai capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, cessati dal servizio permanente per età [...]
Art. 12.      All'onere di lire 65 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei [...]
Art. 13.      Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 46.8.315 - Legge 27 ottobre 1963, n. 1431. [1]

Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

(G.U. 2 novembre 1963, n. 286)

 

 

     Art. 1.

     I quadri I: ruolo naviganti normale; II: ruolo naviganti speciale; III: ruolo servizi e XI: ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella annessa alla presente legge.

     Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella annessa alla presente legge.

     Alla tabella n. 10, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo naviganti speciale nella colonna n. 5, è aggiunta la frazione un ottavo.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo naviganti speciale è fissato in anni 57.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'art. 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154.

     L'eccedenza ancora esistente nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale per effetto delle norme contenute nel suddetto art. 2, è riassorbita all'atto della prima applicazione della presente legge e, per la parte eventualmente restante, con le prime vacanze che per qualsiasi causa si formeranno successivamente nei gradi stessi.

 

          Art. 3.

     I tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero e rientrano nell'organico del proprio grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianità posseduta, nel limite dei posti che si renderanno disponibili con l'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Fino al 31 ottobre 1966, non è richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

     La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 ottobre 1966, nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1967.

     Fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio richiesto dalla tabella annessa alla presente legge per la valutazione dei tenenti dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è ridotto a 3 anni.

 

          Art. 5.

     I maggiori del ruolo naviganti speciale e i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello del rispettivo ruolo, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima, rispettivamente, di anni quattro e di anni tre.

 

          Art. 6.

     Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli iscritti nei quadri.

     Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri stessi, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'art. 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     Per le promozioni a scelta da effettuare al grado di colonnello del ruolo naviganti speciale si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento avente decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa aliquota di valutazione è determinata con riferimento alla data suddetta.

 

          Art. 7.

     Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano "a disposizione" non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

 

          Art. 8. [2]

 

          Art. 9.

     In deroga al secondo comma dell'art. 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e fino al 31 dicembre 1967, per i capitani del ruolo naviganti speciale le promozioni non effettuate in un anno non sono portate in aumento alle promozioni da effettuare l'anno successivo.

 

          Art. 10.

     Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare potranno essere effettuati sulla base delle vacanze complessivamente esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di ciascun ruolo.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni della legge 18 luglio 1962, n. 1112, sono estese ai capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, cessati dal servizio permanente per età negli anni 1956, 1957, 1960 e 1961.

     La domanda di trasferimento nel ruolo naviganti speciale deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

 

          Art. 12.

     All'onere di lire 65 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 154 (lire 35 milioni) e n. 169 (lire 30 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

     All'onere di lire 120 milioni a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai citati capitoli n. 154 (lire 60 milioni) e n. 169 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Allegato - Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare [3] - (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 11 maggio 1971, n. 421.

[3]  Tabelle modificate dall' art. unico della L. 14 luglio 1965, n. 900; dalla L. 4 dicembre 1966, n. 1066; dall' art. 3 della L. 13 dicembre 1966, n. 1111; dall' art. 9 della L. 18 giugno 1974, n. 257; dall' art. 2 della L. 18 luglio 1984, n. 349; dall' art. 3 della L. 4 luglio 1985, n. 353, e così ulteriormente modificate dall' art. 1 della L. 27 dicembre 1990, n. 404.