Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 27/10/1963 |
Numero: | 1431 |
Sommario |
Art. 1. I quadri I: ruolo naviganti normale; II: ruolo naviganti speciale; III: ruolo servizi e XI: ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 [...] |
Art. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'art. 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154 |
Art. 3. I tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto [...] |
Art. 4. Fino al 31 ottobre 1966, non è richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla [...] |
Art. 5. I maggiori del ruolo naviganti speciale e i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello del [...] |
Art. 6. Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri [...] |
Art. 7. Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano "a disposizione" non è richiesto, ai fini [...] |
Art. 8. [2] |
Art. 9. In deroga al secondo comma dell'art. 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e fino al 31 dicembre 1967, per i capitani del ruolo naviganti speciale le promozioni non [...] |
Art. 10. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare potranno essere [...] |
Art. 11. Le disposizioni della legge 18 luglio 1962, n. 1112, sono estese ai capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, cessati dal servizio permanente per età [...] |
Art. 12. All'onere di lire 65 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei [...] |
Art. 13. Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili |
Art. 14. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 46.8.315 - Legge 27 ottobre 1963, n. 1431. [1]
Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.
(G.U. 2 novembre 1963, n. 286)
I quadri I: ruolo naviganti normale; II: ruolo naviganti speciale; III: ruolo servizi e XI: ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla
Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla
Alla tabella n. 10, allegata alla
Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo naviganti speciale è fissato in anni 57.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'art. 2 della
L'eccedenza ancora esistente nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale per effetto delle norme contenute nel suddetto art. 2, è riassorbita all'atto della prima applicazione della presente legge e, per la parte eventualmente restante, con le prime vacanze che per qualsiasi causa si formeranno successivamente nei gradi stessi.
I tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'art. 48 della
Fino al 31 ottobre 1966, non è richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla tabella annessa alla presente legge.
La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 ottobre 1966, nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1967.
Fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio richiesto dalla tabella annessa alla presente legge per la valutazione dei tenenti dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è ridotto a 3 anni.
I maggiori del ruolo naviganti speciale e i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello del rispettivo ruolo, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima, rispettivamente, di anni quattro e di anni tre.
Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli iscritti nei quadri.
Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri stessi, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'art. 30 della
Per le promozioni a scelta da effettuare al grado di colonnello del ruolo naviganti speciale si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento avente decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa aliquota di valutazione è determinata con riferimento alla data suddetta.
Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano "a disposizione" non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.
In deroga al secondo comma dell'art. 47 della
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare potranno essere effettuati sulla base delle vacanze complessivamente esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di ciascun ruolo.
Le disposizioni della
La domanda di trasferimento nel ruolo naviganti speciale deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.
All'onere di lire 65 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 154 (lire 35 milioni) e n. 169 (lire 30 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.
All'onere di lire 120 milioni a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai citati capitoli n. 154 (lire 60 milioni) e n. 169 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Allegato - Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare [3] - (Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[3] Tabelle modificate dall' art. unico della