§ 46.8.330 - Legge 14 luglio 1965, n. 900.
Periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:14/07/1965
Numero:900


Sommario
Art. unico.      Al quadro I "Ruolo naviganti normale" della tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e [...]


§ 46.8.330 - Legge 14 luglio 1965, n. 900. [1]

Periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.

(G.U. 31 luglio 1965, n. 190)

 

 

     Art. unico.

     Al quadro I "Ruolo naviganti normale" della tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale risulta modificata dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti varianti:

     - le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di divisione aerea e di tenente colonnello sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti (Omissis).

     - le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di brigata aerea e di maggiore sono soppresse.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.