Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 14/07/1965 |
Numero: | 900 |
Sommario |
Art. unico. Al quadro I "Ruolo naviganti normale" della tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e [...] |
§ 46.8.330 - Legge 14 luglio 1965, n. 900. [1]
Periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.
(G.U. 31 luglio 1965, n. 190)
Al quadro I "Ruolo naviganti normale" della tabella n. 3, annessa alla
- le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di divisione aerea e di tenente colonnello sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti (Omissis).
- le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di brigata aerea e di maggiore sono soppresse.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del