§ 46.8.336 - Legge 4 dicembre 1966, n. 1066.
Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/12/1966
Numero:1066


Sommario
Art. 1.      La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue
Art. 2.      La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo ufficiali medici, è modificata come segue
Art. 3.      La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo naviganti speciale, è modificata come segue (Omissis)
Art. 4.      La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, [...]
Art. 5.      Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, stabilito dalla tabella annessa alla presente [...]
Art. 6.      Le eccedenze risultanti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato [...]
Art. 7.      Le eccedenze risultanti nel grado di tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale [...]
Art. 8.      Le eccedenze risultanti nel grado di colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, per effetto dell'aumento per anni 3 delle promozioni fisse [...]
Art. 9.      Per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni fisse stabilite dalla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, per i capitani del Corpo di [...]
Art. 10.      Le eccedenze organiche esistenti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in servizio permanente effettivo, all'entrata in [...]
Art. 11.      Negli anni 1967, 1968 e 1969 le promozioni dei maggiori del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono fissate, con decorrenza 31 dicembre, in sei [...]
Art. 12.      Alla colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, nella parte relativa al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in [...]
Art. 13.      Le aliquote di valutazione già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1966, [...]
Art. 14.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 870.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto [...]
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 46.8.336 - Legge 4 dicembre 1966, n. 1066. [1]

Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

(G.U. 13 dicembre 1966, n. 312)

 

 

     Art. 1.

     La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue:

     a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/2;

     b) negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/5 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo;

     c) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dei capitani è fissato in 50 unità all'anno;

     d) il numero dei capitani da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo, salvo il disposto di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

 

          Art. 2.

     La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo ufficiali medici, è modificata come segue:

     a) il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore generale è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1966, in una unità all'anno;

     b) per l'anno 1966 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello è raddoppiato. Per completare le promozioni per detto anno si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova valutazione di tutti i tenenti colonnelli in ruolo compresi nella aliquota già determinata al 31 ottobre 1965;

     c) fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani valutati.

 

          Art. 3.

     La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo naviganti speciale, è modificata come segue (Omissis).

 

          Art. 4.

     La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, dalla tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 5.

     Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge, è fissato, per gli anni 1967, 1968 e 1969, in 6 unità annuali. Per effettuare dette promozioni l'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione è fissata in 16 unità all'anno, in deroga a quanto stabilito dalla predetta tabella.

 

          Art. 6.

     Le eccedenze risultanti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unita tabella, sono riassorbite con promozioni al grado superiore di altrettanti maggiori sotto la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Le eccedenze risultanti nel grado di tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unita tabella, e delle promozioni di cui all'articolo 6, sono riassorbite, a partire dal 31 dicembre 1966, unicamente mediante collocamenti in soprannumero da disporsi ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, nella misura di sette unità per ciascuno degli anni 1966, 1967 e di sei unità per l'anno 1968 in più rispetto a quelle da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche.

 

          Art. 8.

     Le eccedenze risultanti nel grado di colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, per effetto dell'aumento per anni 3 delle promozioni fisse dei tenenti colonnelli, saranno riassorbite con le vacanze organiche che si formeranno, in detto grado, per le cause previste dalle lettere b), c), e) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, numero 1137 nonchè con il collocamento in soprannumero, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, a partire dal 31 dicembre 1969, di un colonnello all'anno in più rispetto a quelli da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche. Di tali eccedenze non si terrà conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione fino al 30 ottobre 1969.

 

          Art. 9.

     Per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni fisse stabilite dalla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, per i capitani del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, è fissato in 10 unità all'anno da disporsi con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, anche se non esistono vacanze organiche. L'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per le predette promozioni è di nove unità per ciascuno dei primi due anni; per il terzo anno l'aliquota stessa sarà formata con tutti i capitani aventi una anzianità di servizio permanente effettivo non inferiore ai 25 anni.

 

          Art. 10.

     Le eccedenze organiche esistenti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in servizio permanente effettivo, all'entrata in vigore della presente legge e quelle derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo 9, saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo e di esse non si terrà conto nella determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione dei tenenti colonnelli.

 

          Art. 11.

     Negli anni 1967, 1968 e 1969 le promozioni dei maggiori del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono fissate, con decorrenza 31 dicembre, in sei unità all'anno, oltre a quelle eventualmente disponibili, prima di tale data, per effetto di vacanze createsi a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello.

     Delle suddette sei promozioni, quattro saranno disposte collocando in soprannumero altrettanti tenenti colonnelli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e due in eccedenza all'organico.

     Le eccedenze organiche derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello, a partire dal 1° gennaio 1970.

 

          Art. 12.

     Alla colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, nella parte relativa al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1967, dal seguente (Omissis).

 

          Art. 13.

     Le aliquote di valutazione già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1966, ai sensi dei precedenti articoli.

 

          Art. 14.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 870.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

     Alla copertura dell'onere per l'anno finanziario 1967, calcolato in lire 12.100.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2039 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Tabella

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.