§ 46.8.422 - Legge 18 luglio 1984, n. 349.
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/07/1984
Numero:349


Sommario
Art. 1.      Nel quadro VII - ruolo medici del Corpo sanitario - e nel quadro IX - ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, [...]
Art. 2.      Nel quadro XI - ruolo ufficiali medici - della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto per le aliquote di valutazione da determinare successivamente all'entrata in vigore della presente legge


§ 46.8.422 - Legge 18 luglio 1984, n. 349. [1]

Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 23 luglio 1984, n. 201)

 

 

     Art. 1.

     Nel quadro VII - ruolo medici del Corpo sanitario - e nel quadro IX - ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

     nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: "1 ogni anno" sono sostituite dalla seguente (Omissis).

     Nel quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

     nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: "1/4 dei contrammiragli non ancora valutati" sono sostituite dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Nel quadro XI - ruolo ufficiali medici - della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

     nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di maggiore generale, le parole: "1 ogni anno" sono sostituite dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto per le aliquote di valutazione da determinare successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.