Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 18/07/1984 |
Numero: | 349 |
Sommario |
Art. 1. Nel quadro VII - ruolo medici del Corpo sanitario - e nel quadro IX - ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, [...] |
Art. 2. Nel quadro XI - ruolo ufficiali medici - della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente [...] |
Art. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto per le aliquote di valutazione da determinare successivamente all'entrata in vigore della presente legge |
§ 46.8.422 - Legge 18 luglio 1984, n. 349. [1]
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 23 luglio 1984, n. 201)
Nel quadro VII - ruolo medici del Corpo sanitario - e nel quadro IX - ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla
nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: "1 ogni anno" sono sostituite dalla seguente (Omissis).
Nel quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2, annessa alla
nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: "1/4 dei contrammiragli non ancora valutati" sono sostituite dalla seguente (Omissis).
Nel quadro XI - ruolo ufficiali medici - della tabella n. 3 annessa alla
nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di maggiore generale, le parole: "1 ogni anno" sono sostituite dalla seguente (Omissis).
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto per le aliquote di valutazione da determinare successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del