§ 46.8.359 - Legge 11 maggio 1971, n. 421.
Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti e le aliquote di valutazione dei capitani piloti dell'Aeronautica militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/05/1971
Numero:421


Sommario
Art. 1. a
Art. 2.      Al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, concernente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei [...]
Art. 3.      E' abrogato l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo [...]


§ 46.8.359 - Legge 11 maggio 1971, n. 421. [1]

Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti e le aliquote di valutazione dei capitani piloti dell'Aeronautica militare.

(G.U. 5 luglio 1971, n. 167)

 

 

     Art. 1.

     Gli allievi dell'Accademia aeronautica ammessi con concorso ordinario alla 1a classe o con concorso straordinario alla 2a classe assumono all'atto dell'ammissione in Accademia una ferma di anni sei; all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, gli allievi del ruolo naviganti devono assumere l'obbligo di permanere in servizio quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni quattordici.

 

          Art. 2.

     Al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, concernente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica militare, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente (Omissis).

     c) sono abrogati gli articoli 23, 27, 28 e 29.

 

          Art. 3.

     E' abrogato l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.