Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 13/12/1966 |
Numero: | 1111 |
Sommario |
Art. 1. I posti di capitano e di tenente in servizio permanente del servizio sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Esercito, del Corpo sanitario (ruolo medici) della Marina e [...] |
Art. 2. Gli ufficiali in servizio permanente del servizio e dei Corpi sanitari di cui all'articolo precedente che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono [...] |
Art. 3. Nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, al quadro VII - Ruoli medici del Corpo sanitario -, quale risulta sostituito dall'allegato A alla legge [...] |
Art. 4. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885, e le disposizioni in contrasto o comunque [...] |
Art. 5. All'onere di lire 43.560.000 derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1966 mediante riduzione degli stanziamenti dei [...] |
§ 46.8.337 - Legge 13 dicembre 1966, n. 1111. [1]
Norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
(G.U. 27 dicembre 1966, n. 325)
I posti di capitano e di tenente in servizio permanente del servizio sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Esercito, del Corpo sanitario (ruolo medici) della Marina e del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Aeronautica, stabiliti, rispettivamente, nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla
Sono resi parimenti cumulativi in unico organico i posti di capitano e di tenente del ruolo degli ufficiali medici di polizia stabiliti nella tabella n. 1 annessa alla
I tenenti frequentano dopo la nomina in servizio permanente un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguono la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.
I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.
I tenenti medici di polizia, che non superino il corso applicativo sono restituiti alla forza armata di provenienza e nei loro confronti, ai fini del completamento degli obblighi di leva, si applica la disposizione di cui al precedente comma.
Gli ufficiali in servizio permanente del servizio e dei Corpi sanitari di cui all'articolo precedente che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono il grado di tenente conseguono in pari data, previo giudizio di avanzamento, il grado di capitano se abbiano un'anzianità di nomina in servizio permanente di almeno sei mesi e sempre che abbiano superato i corsi o gli esami prescritti dalle norme vigenti anteriormente alla presente legge; altrimenti sono promossi al compimento dell'anzianità e al superamento dei corsi e degli esami predetti.
Nella tabella n. 2 annessa alla
le parole in corrispondenza del grado di capitano sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
le parole in corrispondenza del grado di tenente sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
Nella tabella n. 3 annessa alla
Nella tabella n. 1 annessa alla
Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 4 della
L'articolo 5 della
All'onere di lire 43.560.000 derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1966 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2061 (lire 25.000.000), n. 2592 (lire 8.500.000) e n. 3043 (lire 3.700.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 1454 (lire 6.360.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del