Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 22/06/2022 |
Numero: | 100 |
Sommario |
Art. 1. Riorganizzazione del Ministero |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
§ 80.9.1189 - D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
(G.U. 26 luglio 2022, n. 173)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 884, della
Visto l'articolo 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 3, comma 9, del citato
Visto l'articolo 7, comma 14, del citato
Visto il
Visto l'articolo 6, comma 1, del citato
Visto l'articolo 6, comma 2, del citato
Visto l'articolo 7, comma 1, del citato
Visto l'articolo 7, comma 3, del citato
Visto l'articolo 7, comma 4, del citato
Visto l'articolo 11, commi 1 e 3, del citato
Visto il
Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del citato
Visto l'articolo 7-bis, comma 3, del citato
Visto l'articolo 7-bis, comma 4, del citato
Visto l'articolo 8, comma 1, del citato
Visto l'articolo 8, comma 3, del citato
Visto il
Visto l'articolo 31-bis, comma 2, del predetto
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni sopra richiamate;
Visto il citato articolo 10 del
Informate le organizzazioni sindacali;
Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Riorganizzazione del Ministero
1. Al
a) all'articolo 1, comma 2, le parole «seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei» sono sostituite dalle seguenti: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque»;
b) all'articolo 4:
1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonchè per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attività istituzionali d'interesse comune.»;
2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. I dirigenti generali di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.»;
c) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera d), dopo le parole «analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e con le unità preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
2) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale;»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera l), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
1.2) dopo la lettera o), è inserita la seguente: «o-bis) svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
2) al comma 4:
2.1) alla lettera i-bis), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
2.2) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) Servizio centrale per il PNRR;
m-ter) Unità di missione Next Generation EU;
m-quater) Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.»;
3) al comma 5:
3.1) la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»;
3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno per le finalità di cui all'articolo 7 del citato
4) al comma 6, le parole «coordinamento delle attività dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilità nazionale elaborati in sede europea e studi sulla regolamentazione emanata dalle autorità statistiche internazionali con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC,» sono soppresse;
e) all'articolo 8:
1) al comma 6:
1.1) alla lettera g-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente:
«g-ter) funzione di Autorità di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del
2) al comma 9-bis, lettera g), dopo le parole «supporto all'attività normativa» sono inserite le seguenti: «e prelegislativa»;
3) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento delle fasi di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attività di programmazione, attuazione, gestione e controllo del PNRR, attraverso l'adozione di linee guida, la definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e la definizione della manualistica e della strumentazione operativa;
b) verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonchè elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;
d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi al fine di garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio;
e) attività di comunicazione istituzionale e pubblicità del PNRR;
f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;
g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;
h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonchè vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;
i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le società in house della Pubblica amministrazione;
l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.
11-ter. L'Unità di missione Next Generation EU, di seguito Unità di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
b) individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;
c) attività di supporto al Servizio Centrale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli articoli 30 e 31 del
d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorità trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;
e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del
f) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unità.
11-quater. L'Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) attività istruttoria e di segreteria tecnica del Comitato scientifico di cui all'articolo 9, comma 8, del
b) attività di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla lettera a);
c) collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della
d) partecipazione alle attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata
e) stipula, con società a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali università, enti e istituti di ricerca, con riferimento alle attività di competenza;
f) supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.»;
f) all'articolo 10:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;
1.2) alla lettera g), le parole: «, alimentari, forestali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alimentari e forestali»;
1.3) alla lettera h), le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;
1.4) alla lettera i), le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili»;
1.5) alla lettera o), le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;
1.6) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.7) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali.»;
g) all'articolo 11, comma 4, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
h) all'articolo 13:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera d), dopo le parole «della
1.2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 31-septies del
1.3) alla lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «del Dipartimento, nonchè contenzioso che coinvolge più dipartimenti»;
2) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo sono assegnati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale, cui sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) garantire il supporto alle attività relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del
b) curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 4 del
c) supportare il capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del
3) il comma 6, è sostituito dal seguente:
«6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.»;
i) all'articolo 14:
1) al comma 1:
1.1) la lettera h), è sostituita dalle seguenti:
«h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al
«h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), nonchè con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a):
2.1.1) dopo le parole «nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento», sono aggiunte le seguenti: «e a supporto della transizione digitale»;
2.1.2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi incluse le attività relative al comma 1, lettera h-bis)»;
2.2) alla lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche a supporto della transizione digitale»;
l) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del
a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;
b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del
c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;
d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al
g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Commissioni Tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici;
i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attività da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;
m) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2022, in attuazione dell'articolo 21-bis¸ comma 3, del
n) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dei relativi contratti, gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture organizzative del Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle nuove Strutture previste dal presente decreto, nonchè quelli le cui procedure di conferimento sono state avviate prima della data di entrata in vigore dello stesso.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1185
Allegato
«Tabella A
Tabella Organici Dirigenziali
Dirigenti di prima fascia
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro 4
Dipartimento del tesoro 12
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 49
Dipartimento delle finanze 10
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 9
Totale 84
Dirigenti di seconda fascia
Dirigenti di seconda fascia 640*
*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).
Allegato
Tabella B
In vigore dal 1° ottobre 2022
Tabella Organici Dirigenziali
Dirigenti di prima fascia
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro 4
Dipartimento del tesoro 12
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 49
Dipartimento delle finanze 10
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 9
Totale 84
Dirigenti di seconda fascia
Dirigenti di seconda fascia 665*
*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).»