Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 28/12/2021 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Bilancio di previsione 2022-2024) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.222 - L.R. 28 dicembre 2021, n. 26.
Bilancio di previsione 2022 - 2024.
(B.U. 30 dicembre 2021, n. 52, suppl.)
Art. 1. (Bilancio di previsione 2022-2024)
1. Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
2. Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
3. Per l'esercizio finanziario 2024 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
4. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, del
a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 15;
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10/a-b-c);
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del
o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 15);
p) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 16);
q) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 17);
r) è altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del
5. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011è autorizzato per l'anno 2022 il ricorso al debito, per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2021, determinato in euro 800.000.000,00 da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2022, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2021.
6. Per il finanziamento degli investimenti è autorizzato nel triennio 2022-2024 il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 2.440.151.970,74 nel 2022, euro 1.823.205.966,75 nel 2023 ed euro 1.287.960.578,19 nel 2024 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del
7. L'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della
8. Le condizioni dell'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 e degli altri già assunti, nonché della quota riguardante le operazioni in derivati, possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze e opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della
9. Gli oneri annui dell'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 trovano capienza, negli anni di relativa assunzione, negli stanziamenti della missione 50 'Debito Pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo l 'Spese correnti', per quanto riguarda la quota interessi, e al programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti', per quanto riguarda la quota capitale, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 e successivi. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
10. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del
11. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 7.
12. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
13. All'onere valutato rispettivamente in euro 23.300,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, connesso alle attività di mantenimento del rating di cui al comma 12, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti'.
14. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
15. In relazione a quanto disposto dall'articolo 69, commi 9-11, del
16. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 15, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 1.100.000,00, di cui euro 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regionale stanziati alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' ed euro 100.000,00 stanziati alla missione 60 'Anticipazioni finanziarie', programma 01.
17. È autorizzata, per il finanziamento indistinto del Servizio socio-sanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2022 di euro 20.122.550.559,00 stanziati alla missione 13 'Tutela della Salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', in relazione a quanto disposto dai seguenti provvedimenti legislativi:
-
-
-
-
- articolo 2, comma 67-bis, della
- articolo 1, comma 447, della
- articolo 25, comma 4-quater, del
- articolo 103, comma 24, e articolo 265, comma 4, del
- articolo 1, commi 403, 415, 416, 417, 423, 425, 464, 467, 468, 469, 470 e 496, della
- articolo 18 bis, articolo 20, comma 3, lettera c), e articolo 21 del
- articolo 27, articolo 33, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e articolo 50 del
- articolo 31-sexies del
19. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 17 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio socio-sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie, nonché le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio socio-sanitario regionale.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Allegati
(Omissis)