§ 87.6.1 - Legge 23 novembre 1939, n. 1966.
Disciplina delle società fiduciarie e di revisione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:23/11/1939
Numero:1966


Sommario
Art. 1.      Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Le società di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di società anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di [...]
Art. 4.      I consigli di amministrazione delle società di cui alla presente legge devono essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani; il presidente e il consigliere [...]
Art. 5.      Le società attualmente esistenti dovranno uniformarsi alle norme della presente legge entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, salvo il rispetto dei [...]
Art. 6.      Sono abrogati il regio decreto 16 dicembre 1926-V, n. 2214, e il regio decreto-legge 9 giugno 1927-V, n. 964


§ 87.6.1 - Legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Disciplina delle società fiduciarie e di revisione.

(G.U. 10 gennaio 1940, n. 7)

 

 

     Art. 1.

     Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

     Sono escluse dalla competenza delle società di cui al comma precedente le funzioni di sindaco di società commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.

     Le norme della presente legge si applicano anche alle società estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del regno, svolgano alcuna delle attività prevedute dal primo comma di questo articolo.

 

          Art. 2.

     (Omissis) [1].

     L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.

 

          Art. 3.

     Le società di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di società anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di almeno lire un milione, qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per la metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della società. Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di un milione, il deposito da vincolarsi non sarà mai superiore all'importo di lire 500.000. Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sotto la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci.

     Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4.

     I consigli di amministrazione delle società di cui alla presente legge devono essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani; il presidente e il consigliere delegato devono essere cittadini italiani.

     Salvo gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il collegio sindacale delle società suddette, devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali e almeno due sindaci negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri od in quello dei revisori dei conti.

     Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto fra gli iscritti in detti albi.

     Se il consiglio di amministrazione è composto di almeno cinque membri, gli amministratori scelti in detti albi devono essere almeno due.

     Il personale delle società di cui alla presente legge, salvo quello adibito a funzioni d'ordine, deve essere in possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l'iscrizione negli albi professionali.

 

          Art. 5.

     Le società attualmente esistenti dovranno uniformarsi alle norme della presente legge entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, salvo il rispetto dei contratti d'impiego a tempo determinato in corso all'entrata in vigore della legge stessa e, in ogni caso, sino a non oltre due anni da tale data.

 

          Art. 6.

     Sono abrogati il regio decreto 16 dicembre 1926-V, n. 2214, e il regio decreto-legge 9 giugno 1927-V, n. 964.

     Nulla è innovato alle disposizioni del regio decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, per quanto si riferisce alle società fiduciarie che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione.


[1]  Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361.