§ 4.3.31 - L.R. 19 aprile 2019 n. 3.
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:19/04/2019
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/1995)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 12/1995)
Art. 4.  (Inserimento dell’articolo 5 bis della l.r. 12/1995)
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 12/1995)
Art. 6.  (Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter della l.r. 12/1995)
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 12/1995)
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 12/1995)
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 12/1995)
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 12/1995)
Art. 11.  (Inserimento dell’articolo 17 bis della l.r. 12/1995)
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 12/1995)
Art. 13.  (Inserimento degli articoli 18 bis e 18 ter della l.r. 12/1995)
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 12/1995)
Art. 15.  (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 12/1995)
Art. 16.  (Modifica all’articolo 25 della l.r. 12/1995)
Art. 17.  (Inserimento dell’articolo 25 bis della l.r. 12/1995)
Art. 18.  (Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 12/1995)
Art. 19.  (Inserimento degli articoli 27 bis, 27 ter, 27 quater e 27 quinquies della l.r. 12/1995)
Art. 20.  (Inserimento degli articoli 29 bis e 29 ter della l.r. 12/1995)
Art. 21.  (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 12/1995)
Art. 22.  (Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 12/1995)
Art. 23.  (Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 12/1995)
Art. 24.  (Inserimento dell’articolo 34 bis della l.r. 12/1995)
Art. 25.  (Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 12/1995)
Art. 26.  (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Tutela della biodiversità))
Art. 27.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 28/2009)
Art. 28.  (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2009)
Art. 29.  (Modifica all’articolo 20 della l.r. 28/2009)
Art. 30.  (Modifica all’Allegato E della l.r. 28/2009)
Art. 31.  (Disposizioni sugli effetti di revisione dei confini)
Art. 32.  (Norma transitoria)
Art. 33.  (Abrogazione di norme)
Art. 34.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.3.31 - L.R. 19 aprile 2019 n. 3.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)

(B.U. 26 aprile 2019, n. 5)

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. L’articolo 1 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera i), dello Statuto e nel rispetto delle finalità e dei principi fondamentali della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, istituisce e disciplina le aree naturali protette al fine di garantire e promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio naturale della Liguria.

2. Il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche e biologiche, aventi particolare valore naturalistico e ambientale, che caratterizzano il territorio regionale quale frutto dell’interazione fra uomo e natura e, come tali, rappresentano una parte essenziale dell’identità regionale da preservare e trasmettere alle generazioni future.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti a uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologi, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;

e) valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette.

5. La Regione riconosce nella partecipazione delle comunità locali ai processi di programmazione, di pianificazione e di gestione delle aree protette uno strumento essenziale per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’identità territoriale e un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile dell’economia locale, specie per le aree interne e disagiate.

6. La Regione promuove e partecipa all’istituzione di aree protette interregionali e nazionali.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/1995)

1. All’articolo 3 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: “e altre forme di tutela del territorio” sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1.1. Qualora in adiacenza o in prossimità di un parco naturale regionale, o a esso interclusa, si trovi una riserva naturale statale, la Regione, d’intesa con l’Ente parco interessato, mette in atto le iniziative idonee presso gli organi statali competenti affinché la gestione della riserva venga affidata direttamente o congiuntamente all’Ente parco, avendo riguardo a tutti gli elementi di tutela necessari, in modo da garantire uniformità di gestione ad ambiti naturali omogenei e interconnessi, utile alla stessa tutela e valorizzazione dei siti, e da conseguire per tutti i soggetti interessati le migliori economie di gestione.”;

c) il comma 1 bis, è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 12/1995)

1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalla Regione su conforme proposta della Provincia o degli Enti locali interessati” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su conforme proposta della Città metropolitana, della Provincia o degli enti locali interessati, che ne assumono la gestione, nonché ogni altra funzione connessa al funzionamento e alla vigilanza di tali aree”.

 

     Art. 4. (Inserimento dell’articolo 5 bis della l.r. 12/1995)

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 5 bis

(Istituzione dei Parchi interregionali)

1. Al fine dell’istituzione delle aree protette interregionali previste all’articolo 1, comma 2, la Giunta regionale, su propria iniziativa o a seguito di formale richiesta delle regioni confinanti, predispone un documento di indirizzi concordato con le regioni interessate da sottoporre alla Conferenza di cui all’articolo 5, comma 3.

2. Sulla base degli esiti della Conferenza, la Giunta regionale stipula l’intesa con le regioni interessate ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni. L’intesa, secondo criteri unitari per l’intera area protetta, stabilisce i confini, la classificazione, la finalità, le forme di gestione, le norme di tutela e di uso, le norme di salvaguardia, i tempi per l’adozione del Piano di tale area protetta.

3. All’istituzione delle aree protette interregionali si provvede con legge regionale che ratifica le intese conseguite con le regioni interessate.

4. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale, in via di sperimentazione, su richiesta degli enti parco interessati, può attivare forme di cooperazione tra enti parco appartenenti a diverse regioni, disciplinandone anche le modalità organizzative.”.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo 7 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Funzioni degli enti di gestione delle aree protette)

1. Gli enti gestori delle aree protette:

a) provvedono alla conservazione, alla conoscenza, alla fruizione, alla valorizzazione e alla divulgazione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali dell’area protetta affidata alle loro cure;

b) attuano gli indirizzi regionali dettati in materia, con particolare riferimento a quelli volti ad assicurare l’integrità e il coordinamento del sistema regionale delle aree protette;

c) elaborano le norme d’uso dell’area protetta mediante appositi regolamenti e, nei casi previsti dalla presente legge, mediante gli altri strumenti normativi e pianificatori;

d) assumono le iniziative appropriate, anche mediante ordinanze, volte a salvaguardare la conservazione dell’area protetta;

e) rilasciano i titoli abilitativi nei casi e nei modi previsti dalla presente legge;

f) svolgono le funzioni di vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti di tutela dell’area protetta e assumono i relativi provvedimenti cautelari e sanzionatori;

g) possono adire l’autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa, nei modi e nelle forme previsti dall’articolo 29, comma 3, della legge 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli enti gestori delle aree protette regionali inoltre:

a) gestiscono i siti Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a essi affidati;

b) assolvono gli altri compiti a essi attribuiti da leggi regionali di settore quali quelli in materia di educazione ambientale, foreste demaniali, rete escursionistica, attuazione di programmi europei;

c) possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni, azioni coordinate con gli enti locali o servizi a supporto degli stessi in tema di sviluppo rurale, promozione turistica, certificazioni ambientali, animazione locale, manutenzione del territorio, progettazione e attuazione di progetti comunitari, comunicazione ed educazione ambientale.”.

 

     Art. 6. (Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter della l.r. 12/1995)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 7 bis

(Funzioni associate)

1. Gli enti gestori delle aree protette possono attuare tutte le iniziative volte a una ottimizzazione delle risorse quali lo svolgimento di funzioni associate, l’impiego del personale, la realizzazione di progetti, specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.

2. Per i medesimi fini del comma 1, gli enti gestori possono, altresì, avvalersi della Regione, degli altri enti regionali, degli enti locali sulla base di appositi protocolli di intesa.

Articolo 7 ter

(Sistema regionale delle aree naturali protette)

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette, in seguito denominato sistema regionale, è costituito:

a) dai parchi e dalle riserve naturali regionali;

b) dai monumenti naturali e dai giardini botanici di interesse regionale;

c) dalle aree protette di interesse provinciale o locale;

d) dai Siti di Importanza Comunitaria, individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

2. Il sistema regionale è parte integrante della Rete Ecologica Regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il sistema regionale concorre alla formazione di un sistema integrato unitamente alle aree naturali protette, terrestri e marine, istituite dallo Stato nel territorio regionale ai sensi della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Al fine di assicurare una visione unitaria e una strategia generale condivisa dei territori ricadenti nel sistema integrato di cui al comma 3, la Regione promuove l’interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali anche mediante forme di cooperazione e di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con gli enti gestori delle aree protette nazionali.

5. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l’Assessore competente per materia convoca la Conferenza del sistema regionale, costituita dai legali rappresentanti degli enti di gestione, almeno una volta l’anno per discutere delle principali questioni riguardanti il sistema e le iniziative comuni da intraprendere. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di aree protette.

6. Ai fini del coordinamento delle iniziative di sistema e degli aspetti gestionali più rilevanti, è periodicamente convocata, presso la competente struttura regionale, la Conferenza tecnica dei direttori degli enti parco e dei referenti tecnici delle altre aree protette.

7. La Giunta regionale approva l’immagine grafica unificata del sistema regionale.”.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 12/1995) [1]

1. L’articolo 11 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

(Comunità del parco)

1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni o loro delegati, nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la Comunità dell’area naturale protetta, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell’area protetta, nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell’area protetta e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per cento dell’intero organo collegiale. Alle province è riservata una quota complessiva pari a un decimo.

2. Fanno parte, altresì, della Comunità, sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole e artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale, due designati dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CA) e dalle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative, uno dalle associazioni ambientaliste, uno dalla Direzione scolastica regionale e uno dall’Università di Genova. A tali rappresentanti è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno.

3. La composizione della Comunità del parco, secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dallo Statuto dell’Ente.

4. La Comunità concorre all’elaborazione del Piano pluriennale socio-economico nei modi previsti all’articolo 22.

5. La Comunità ha, inoltre, funzione consultiva dell’Ente di gestione dell’area protetta. In particolare, esprime parere obbligatorio o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto:

a) sulle variazioni dello Statuto dell’Ente;

b) sul piano dell’area protetta;

c) sul regolamento dell’area protetta;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo;

e) su altre questioni previste dallo Statuto;

f) su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore dell’Ente di gestione dell’area protetta.”.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 12/1995) [2]

1. L’articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

(Riordino delle aree protette esistenti)

1. Sono confermate le aree naturali protette di interesse regionale, provinciale e locale come di seguito indicate:

a) Parchi naturali regionali:

1) Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, istituito con la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34, gestito dall’Ente Parco delle Alpi Liguri;

2) Parco naturale regionale del Beigua, istituito con la legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, gestito dall’Ente Parco del Beigua;

3) Parco naturale regionale dell’Antola, istituito con la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 52, gestito dall’Ente Parco dell’Antola;

4) Parco naturale regionale dell’Aveto, istituito con la legge regionale 19 dicembre 1989, n. 50, gestito dall’Ente Parco dell’Aveto;

5) Parco naturale regionale di Portofino, istituito con la legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32, gestito dall’Ente Parco di Portofino;

6) Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, istituito con le leggi regionali 19 novembre 1982, n. 43 e 18 marzo 1985, n. 12, gestito dall’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara;

7) Parco naturale regionale di Piana Crixia, istituito con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 8, gestito dal Comune di Piana Crixia;

8) Parco naturale regionale di Portovenere, istituito con la legge regionale 3 settembre 2001, n. 30, gestito dal Comune di Portovenere;

b) Riserve naturali regionali:

1) Riserva naturale regionale Isola Gallinara, istituita con la legge regionale 26 aprile 1989, n. 11, gestita dal Comune di Albenga;

2) Riserva naturale regionale di Rio Torsero, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 9, gestita dal Comune di Ceriale;

3) Riserva naturale regionale di Bergeggi, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 10, gestita dal Comune di Bergeggi;

4) Riserva naturale regionale di Bric Tana, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 7, gestita dal Comune di Millesimo;

5) Riserva naturale regionale dell’Adelasia, istituita con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65, gestita dalla Provincia di Savona;

c) Giardini botanici di interesse regionale:

1) Area naturale protetta regionale “Giardini Botanici Hanbury”, istituita con la legge regionale 27 marzo 2000, n. 31, gestita dall’Università degli Studi di Genova;

d) Aree protette di interesse provinciale o locale:

1) Area naturale protetta di interesse provinciale “Giardino botanico di Pratorondanino”, istituita con la deliberazione del Consiglio regionale 13 ottobre 1998, n. 33, gestita dalla Città metropolitana di Genova;

2) Area naturale protetta di interesse locale “Parco delle Mura”, istituita con la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1506, gestita dal Comune di Genova.

2. I confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua sono riportati nelle cartografie contenute nell’Allegato A. I confini delle altre aree protette restano quelli dei relativi provvedimenti istitutivi o quelli definiti nel Piano del parco.”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 12/1995)

1. All’articolo 15 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) dopo la lettera f) del comma 1, è aggiunta la seguente:

“f bis) l’Ente Parco delle Alpi Liguri.”;

c) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 12/1995) [3]

1. L’articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

(Piano dell’area protetta)

1. Il Piano dell’area protetta è lo strumento puntuale di disciplina, di indirizzo e di programmazione per la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle aree naturali protette regionali.

2. Il Piano dell’area protetta assume rispettivamente la denominazione di Piano del parco o di Piano della riserva nel caso si riferisca, rispettivamente, ad un parco o a una riserva naturale, di Piano dell’area protetta regionale seguito dal nome dell’area, negli altri casi.

3. Il Piano dell’area protetta, di seguito denominato Piano, in particolare, sulla base di un adeguato quadro conoscitivo, individua gli obiettivi e le strategie, le misure di conservazione, le azioni che si intendono intraprendere, le risorse occorrenti e le relative fonti di finanziamento, nonché un sistema di indicatori e di monitoraggio che consenta di valutare lo stato di attuazione del Piano stesso e di assumere tempestivamente gli interventi correttivi necessari.

4. Il Piano vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Gli strumenti di pianificazione territoriale approvati successivamente al Piano devono uniformare a esso le loro previsioni. Il Piano ha, inoltre, effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e indifferibilità per gli interventi che qualifica come tali. Sono fatti salvi gli effetti del Piano paesaggistico di cui all’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nei casi in cui il Piano lo preveda, l'attuazione delle previsioni relative a determinate aree e settori può avvenire attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi di iniziativa diretta dell'Ente di gestione, dei comuni interessati o di privati.

6. Il Piano può prevedere una diversa perimetrazione dell’area protetta, salvo il caso dei confini stabiliti con legge.”.

 

     Art. 11. (Inserimento dell’articolo 17 bis della l.r. 12/1995)

1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 17 bis

(Contenuti del Piano dell’area protetta)

1. Il Piano prevede, in particolare:

a) l'organizzazione generale del territorio e, in particolare, la definizione delle aree da classificare in distinte fasce di protezione, secondo la suddivisione di cui all’articolo 20;

b) i vincoli, le destinazioni di uso pubblico o privato, gli indirizzi e le norme di attuazione relative agli interventi sulla vegetazione, per il raggiungimento e il mantenimento degli equilibri faunistici, sull'edificato e sulle attività economiche incidenti sull'assetto ambientale dell'area;

c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture utilizzabili anche da disabili;

d) un complesso organico di strutture, attrezzature e servizi, per l'organizzazione e la gestione della fruizione del parco a fini didattici, scientifici, culturali, ricreativi, turistici e di sviluppo economico compatibili;

e) le norme di comportamento e i riferimenti tecnico-scientifici per l'elaborazione del regolamento di fruizione del parco;

f) la definizione di un quadro organico degli interventi e delle azioni che si intendono attuare con il Piano, nel quale siano evidenziati gli obiettivi, i mezzi occorrenti e le fonti di finanziamento, i tempi di realizzazione, le priorità;

g) un articolato sistema di verifica e monitoraggio del Piano.

2. Il Piano rappresenta, di norma, il Piano di gestione di cui all’articolo 4 del d.p.r. 357/1997 delle zone speciali di conservazione ricomprese in tutto o in parte nel parco o comunque gestite unitamente a esso. A tal fine il Piano contiene tutti gli elementi previsti dalle disposizioni e dagli indirizzi statali e regionali dettati in materia di tutela della biodiversità.

3. Il Piano definisce, altresì, quali e in quale percentuale le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi non possono essere captate ai sensi dell’articolo 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità ivi previste.

4. Il Piano può individuare e disciplinare le aree contigue di cui all’articolo 4 bis della presente legge, fermo restando il rispetto delle intese ivi previste.”.

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

(Procedure di approvazione del Piano del parco)

1. Al fine di consentire un procedimento partecipato e condiviso e di assolvere agli obblighi previsti in tema di valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, l’Ente di gestione redige e approva uno schema di progetto di Piano, corredato da un rapporto preliminare.

2. Si applicano le disposizioni dettate dalla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. I procedimenti di approvazione del Piano e quello relativo alla VAS si svolgono in modo integrato e contestuale senza duplicazioni di fasi.

3. Conclusa la fase di consultazione sul progetto di Piano, il Piano è adottato:

a) dal Consiglio dell’Ente parco, sentita la Comunità del parco, per i parchi gestiti dagli enti parco regionali;

b) dall’Assemblea consiliare, per i parchi gestiti da amministrazioni locali;

c) dall’organo competente secondo il relativo statuto per gli altri enti di gestione;

d) nel caso di piani integrati con i piani di gestione dei Siti Natura 2000 di cui alla l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, acquisito il parere dei comuni interessati dai siti che non fanno parte dell’area protetta o che non sono rappresentati negli organi dell’Ente di gestione di tale area.

4. Il Piano adottato è pubblicato per sessanta giorni nei siti web dell’Ente di gestione, della Regione e degli enti locali interessati ed è contestualmente depositato a libera visione del pubblico, in formato cartaceo o su supporti informatici di facile accesso, presso gli uffici dei medesimi enti. Entro il termine di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni.

5. La Giunta regionale, nei successivi centoventi giorni:

a) acquisisce il parere dell’Ente di gestione sulle osservazioni pervenute;

b) valuta le osservazioni pervenute, sulla base del parere formulato su di esse dall’Ente di gestione;

c) apporta le modifiche al Piano ritenute necessarie, in particolare in accoglimento delle osservazioni, quelle derivanti dall’esito dell’eventuale procedimento di VAS e quelle volte ad assicurare una più efficace tutela e valorizzazione dell’area protetta, avvalendosi a tali fini della collaborazione del soggetto gestore;

d) predispone la proposta di Piano da sottoporre al Consiglio regionale Assemblea Legislativa per l’approvazione.

6. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa di approvazione del Piano stesso ed è vincolante immediatamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati.

7. La revisione integrale del Piano è effettuata almeno ogni dieci anni; il mancato aggiornamento entro tale termine non produce effetti sul Piano che resta vigente. La revisione integrale e ogni altra variante al Piano sono approvate con le procedure definite per la sua formazione.

8. Fino all'approvazione di modifiche di Piano si applicano le norme del Piano vigente o, in salvaguardia, le norme modificate e adottate se più restrittive. Il regime di salvaguardia decade nei medesimi termini previsti per gli strumenti urbanistici dall’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 13. (Inserimento degli articoli 18 bis e 18 ter della l.r. 12/1995)

1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 18 bis

(Piano delle riserve naturali)

1. Per l’approvazione del Piano delle riserve naturali si applicano le procedure di cui all’articolo 18 con i termini ridotti della metà. Il Piano adottato dall’Ente di gestione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

2. Il Piano di gestione della Riserva dell’Adelasia è adottato d’intesa fra la Provincia di Savona e il Comune di Cairo Montenotte.

Art. 18 ter

(Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre)

1. Ai sensi dell’articolo 12 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, il Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre, predisposto dall’Ente parco nazionale, è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa.”.

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 12/1995)

1. All’articolo 21 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: “Nel rilasciare la concessione o l’autorizzazione il Sindaco può formulare anche sulla base delle eventuali indicazioni dell’Ente parco” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rilasciare il nulla osta l’Ente parco può stabilire”.

 

     Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo 22 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

(Piano pluriennale socio-economico)

1. I soggetti gestori delle aree protette promuovono lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori interessati e di quelli a essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette, dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime e in coerenza con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. Gli enti gestori dei parchi naturali regionali, sulla base degli elementi progettuali previsti dal Piano del parco, elaborano un Piano pluriennale socio-economico nel quale sono indicate, mediante apposite schede progettuali, le iniziative che si intendono intraprendere e i relativi costi, tempi, fonti di finanziamento e priorità, al fine di promuovere le attività compatibili e di raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano del parco.

3. Il Piano pluriennale socio-economico è adottato dall’Ente gestore e trasmesso alla Giunta regionale che lo approva entro novanta giorni dal ricevimento. La Giunta regionale può richiedere all’Ente gestore di modificare e integrare il Piano pluriennale, sospendendo i termini di approvazione e può, motivandone le ragioni, modificarne i contenuti.

4. Nel caso di parchi regionali gestiti dagli appositi enti pubblici, il Piano pluriennale è adottato dal Consiglio dell’Ente parco, previo parere della Comunità del parco; per i parchi gestiti da enti locali il Piano pluriennale è adottato dall’organo competente secondo la normativa di settore e il rispettivo Statuto.

5. Il Piano pluriennale socio-economico ha validità per dieci anni e può essere aggiornato prima di tale termine, ove necessario, secondo le procedure indicate ai commi 3 e 4.”.

 

     Art. 16. (Modifica all’articolo 25 della l.r. 12/1995)

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, sentita la sezione aree naturali protette del C.T.A. di cui all’articolo 39” sono soppresse.

 

     Art. 17. (Inserimento dell’articolo 25 bis della l.r. 12/1995)

1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 25 bis

(Piano regionale delle aree protette)

1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette attraverso il Piano regionale delle aree protette coerente con le Linee guida dell’Unione Europea e dello Stato.

2. Il Piano regionale delle aree protette costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.

3. Il Piano regionale delle aree protette individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando, altresì, gli indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste.

4. Il Piano regionale delle aree protette è approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa entro dieci mesi dal suo insediamento, su proposta della Giunta regionale.

5. Il Piano regionale delle aree protette può essere aggiornato annualmente mediante il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale e i suoi risultati sono soggetti a verifica attraverso periodiche riunioni in cui sia prevista la partecipazione dell’Assessore e degli uffici regionali competenti, dei presidenti, dei direttori degli enti e del Coordinatore regionale.”.

 

     Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo 26 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

(Misure di incentivazione)

1. Agli enti locali il cui territorio è incluso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale nazionale o regionale è, nell’ordine, attribuita la priorità prevista all’articolo 7 della legge 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati, singoli o associati, nei casi previsti dal medesimo articolo.

2. Le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo ambientale, agricolo ed energetico, in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, che ricadono all’interno delle aree protette regionali e delle relative aree contigue, se non già ricomprese nei casi di cui al comma 1, beneficiano di specifiche priorità nei bandi di finanziamento disposti dalla relativa programmazione di settore.

3. Le priorità previste ai commi 1 e 2 sono riconosciute anche agli enti di gestione delle aree protette regionali.

4. Nello specifico, le priorità di cui al comma 1 riguardano i seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il Piano d’area e previsti dal Piano pluriennale socio-economico:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l’utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili.” .

 

     Art. 19. (Inserimento degli articoli 27 bis, 27 ter, 27 quater e 27 quinquies della l.r. 12/1995)

1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 27 bis

(Attività agricole e silvo-pastorali)

1. Le attività agricole e silvo-pastorali, le attività produttive tradizionali e quelle e legate al turismo naturalistico, svolte in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i princìpi della sostenibilità ambientale, rappresentano un presidio essenziale per la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali dell’area protetta e per la sua corretta fruizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti definiscono forme di collaborazione con le attività agricole e produttive del territorio, con il concorso delle organizzazioni rappresentative di tali attività, volte tra l’altro:

a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;

b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed ecocompatibili;

c) a incentivare pratiche colturali ecocompatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità e il mantenimento dell’habitat naturali;

d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio;

e) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico;

f) ad adottare misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso all’ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.

3. Gli enti gestori stipulano convenzioni, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni e integrazioni, con singole aziende agricole o con più aziende agricole associate per la realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico dell’area protetta, e, in particolare, della sua rete sentieristica, degli habitat prativi e forestali di importanza comunitaria o di significativo valore per la biodiversità, delle sistemazioni agrarie e dei manufatti testimoniali della cultura locale.

Articolo 27 ter

(Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari dei parchi liguri)

1. La Regione definisce, con deliberazione di Giunta regionale, i marchi proposti dai soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette liguri con i quali identificare le produzioni agro-alimentali e artigianali.

2. I soggetti gestori delle aree protette liguri propongono, per l’approvazione della Giunta regionale, la denominazione del relativo marchio e le sue caratteristiche ideografiche.

3. I soggetti gestori delle aree protette liguri individuano i prodotti agro-alimentali e artigianali a cui concedere il marchio, i relativi disciplinari e le modalità di vigilanza sul rispetto degli stessi.

Articolo 27 quater

(Promozione della vendita online dei prodotti delle aree protette)

1. La Regione, in linea con l’obiettivo di sostenere l’economia delle imprese presenti all’interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l’e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all’area protetta con la realizzazione di una piattaforma a esso dedicata e anche attraverso la valorizzazione dei marchi stessi.

Articolo 27 quinquies

(Biglietto di ingresso, tariffe dei servizi, gestione della fruizione di specifiche aree)

1. Gli enti gestori delle aree protette possono prevedere, mediante apposite disposizioni nei regolamenti di fruizione, biglietti di ingresso per l’intera area protetta o una parte di essa o introdurre tariffe per i servizi erogati dall’Ente di gestione.
2. Le risorse derivanti dall’applicazione del comma 1 sono destinate prioritariamente ad attività di manutenzione e di promozione dell’area protetta.

3. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l’accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un’elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente l’organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture.”.

 

     Art. 20. (Inserimento degli articoli 29 bis e 29 ter della l.r. 12/1995)

1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 29 bis

(Attività regionale di coordinamento e indirizzo)

1. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l’unitarietà della politica di settore, dell’immagine e della comunicazione istituzionale.

2. A tal fine la Regione:

a) emana indirizzi e linee guida volti a uniformare le strategie di gestione e le prassi applicative degli enti gestori;

b) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all’attività di coordinamento del sistema e alla rappresentazione all’utenza;

c) promuove la conoscenza e la diffusione, a fini didattici, scientifici e culturali, del patrimonio tutelato attraverso:

1) l’informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e sulla biodiversità;

2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e di documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l’istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.

3. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo, la Regione formula direttive, indirizzi e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.

4. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati, in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione, possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31.

5. Al fine di assicurare economie di sistema nell’organizzazione degli uffici e di impiegare personale in servizio a qualsiasi titolo nelle pubbliche amministrazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), si applicano agli enti parco e agli enti gestori.

6. La Regione può attivare procedure di distacco funzionale e di comando di personale degli enti Parco e degli enti gestori presso strutture regionali al fine di potenziare le proprie attività, ottimizzare l’esercizio delle proprie funzioni in relazione alle aree protette e al loro sviluppo, coordinare unitariamente le attività degli enti Parco e gestori e contenere la spesa di personale.

Articolo 29 ter

(Strumenti di supporto)

1. Al fine di coadiuvare le funzioni svolte dalle aree protette, la Regione:

a) convoca la Conferenza del sistema regionale delle aree protette, di cui all’articolo 5, comma 3, e la Conferenza tecnica dei direttori e dei referenti delle aree protette;

b) attivita collaborazioni istituzionali con la Federazione Nazionale dei Parchi e delle Aree Protette (Federparchi), l’Università, gli enti operanti nel campo della tutela ambientale o con gli enti in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l’interscambio di conoscenza ed esperienze;

c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;

d) può partecipare ad associazioni, enti o organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale.

2. Nella predisposizione dei piani regionali per la formazione del personale sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione delle aree protette.

3. Per l’esercizio delle funzioni a essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio, di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti o organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, nonché avvalersi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).

4. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa e impulso della Regione, forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione e alla formazione del personale, agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro e della medicina del lavoro, nonché per l’acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.”.

 

     Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo 31 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 31

(Commissariamento)

1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, in caso di mancato riscontro entro trenta giorni, nomina apposito Commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per eseguire gli impegni validamenti assunti.

2. La Giunta regionale, previa contestazione dei fatti e sentita la Commissione consiliare competente, provvede allo scioglimento degli organi degli enti parco in caso di:

a) gravi violazioni di legge;

b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;

c) gravi inadempienze nell’attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;

e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell’Ente.

4. Il Commissario straordinario, con il mandato e per il tempo necessari al superamento dello stato di criticità, è nominato dalla Giunta regionale anche nei casi di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento degli enti parco non dipendenti da cause ad essi direttamente imputabili.”.

 

     Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo 32 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 32

(Vigilanza nelle aree protette)

1. L’Ente di gestione esercita la vigilanza sull’area protetta, accerta e contesta le violazioni per assicurare l’osservanza della presente legge, dei regolamenti e delle leggi dello Stato e della Regione in materia di caccia e pesca, tutela del paesaggio, dell’ambiente, della flora e della fauna e dell’uso del suolo, nonché per il controllo in genere della fruizione delle aree protette.

2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni provvede ogni Ente di gestione mediante:

a) il proprio personale dipendente addetto alla vigilanza, quale il personale inquadrato nella qualifica di “guardaparco” per gli enti parco, ovvero gli agenti di polizia locale, per i soggetti gestori costituiti da enti locali;

b) propri dipendenti appositamente incaricati, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti degli enti gestori, all’esercizio di funzioni di vigilanza in riferimento a materie specificamente individuate nel provvedimento di incarico.

3. Sono fatte salve le competenze dei soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio, nonché le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni esercitate da altri soggetti in materia ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai sensi della normativa vigente. L’Ente di gestione può avvalersi della collaborazione di tali soggetti anche mediante apposite convenzioni per una migliore e coordinata azione di prevenzione e controllo, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 27 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L’Ente di gestione provvede alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di sua competenza secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniare di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il personale dipendente di cui al comma 1 riveste la qualifica di agente di polizia amministrativa e giudiziaria, nel rispetto della normativa in materia e nei limiti dell’ambito territoriale dell’area protetta e del servizio assegnato. Tale personale deve essere munito di distintivo e di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ente di gestione e, nel caso del personale inquadrato come guardaparco, svolge il proprio servizio in divisa, salvo diverse e motivate disposizioni dell’Ente di gestione. La Giunta regionale stabilisce i modelli unificati di distintivo, dei tesserini di riconoscimento e delle divise.

6. La Giunta regionale disciplina e coordina le attività di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette.”.

 

     Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo 33 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 33

(Sanzioni)

1. Fatte salve le norme penali stabilite dalla normativa vigente e le sanzioni eventualmente previste da altre norme di settore, alle violazioni delle norme previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la violazione dei divieti di cui all’articolo 42, comma 1, lettere a), b), n);

b) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione dei divieti di cui all’articolo 42, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), o);

c) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione dei limiti e dei divieti posti dal Piano del parco, nonché per la realizzazione di interventi o l’esecuzione di attività in assenza o in difformità del prescritto nulla osta;

d) da euro 50,00 a euro 500,00 per le violazioni dei regolamenti di cui all’articolo 25 non ricomprese fra quelle sanzionate a norma delle lettere a), b), c).

2. Qualora venga esercitata un’attività in difformità dal Piano, dal regolamento o dal nulla osta, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, l’Ente gestore adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 29, commi 1 e 2, della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro.”.

 

     Art. 24. (Inserimento dell’articolo 34 bis della l.r. 12/1995)

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 34 bis

(Trasferimenti regionali e norme finanziarie)

1. I trasferimenti regionali ordinari sono distinti in:

a) assegnazioni correnti, destinate alla copertura degli oneri del personale e alla gestione corrente;

b) assegnazioni in conto capitale, vincolate al finanziamento di investimenti.

2. Il riparto dei trasferimenti ordinari è effettuato dalla Giunta regionale tenuto conto, in particolare, della programmazione e delle priorità regionali, della programmazione della capacità di reperimento di risorse autonome delle singole aree protette e dell’entità delle funzioni in concreto da esse esercitate.

3. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi e per l’incentivazione dell’offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette.

4. Lo schema di bilancio degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo 42 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 42

(Norme di tutela ambientale)

1. Nei parchi e nelle riserve naturali regionali di cui alla presente legge sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati:

a) l'apertura e l'esercizio di miniere, di cave e di discariche; il Piano del parco può prevedere l’apertura e l’esercizio di cave, per l’utilizzo del materiale ivi prelevato e non diversamente reperibile al fine del restauro del patrimonio paesaggistico ovvero il sito estrattivo costituisca un manufatto storico-culturale;

b) l’attività venatoria;

c) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

d) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; l’attività di pesca è consentita, salvo diversa disposizione del Piano o del regolamento, nelle forme che garantiscono un prelievo sostenibile e coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

e) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali; sono fatte salve la raccolta dei funghi epigei secondo la vigente normativa e i prelievi per scopi di ricerca scientifica debitamente autorizzati;

f) l'introduzione di specie animali o vegetali estranee che possano alterare l’equilibrio naturale;

g) il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali e l'asportazione di concrezioni e di minerali in genere;

h) le movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi o a tutela della pubblica incolumità, su iniziativa dell’Ente di gestione o da esso autorizzati;

i) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani non autorizzate dall’Ente di gestione;

l) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

m) l'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente predisposte;

n) l'atterraggio, il decollo e il sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati secondo quanto disposto dall'apposito regolamento approvato ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 37 (Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette);

o) sottrarre, manomettere o danneggiare i beni e gli arredi per la fruizione dell’area protetta.

2. I piani e i regolamenti delle aree protette possono individuare ulteriori limiti e divieti a maggiore tutela dei valori dell’area protetta in rapporto a condizioni specifiche.

3. Nelle aree naturali protette diverse da quelle di cui al comma 1 la disciplina di tutela è stabilita dal provvedimento istitutivo in ragione della loro natura e finalità.

4. Sono fatti salvi gli interventi eseguiti dall’Ente di gestione, sotto la sua regia o da esso autorizzati per ripristinare gli equilibri ecologici, a tutela della pubblica incolumità e sicurezza, per la ricerca scientifica, per la realizzazione di interventi necessari al conseguimento dei fini dell’area protetta; è inoltre fatta salva l’attività agro-silvo-pastorale svolta in conformità alle vigenti disposizioni in materia.”.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ)

 

     Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Tutela della biodiversità))

1. L’articolo 5 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Piani di gestione)

1. Il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo Ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del d.p.r. 357/1997.

2. La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.

3. Il Piano di gestione integra le misure di conservazione previste all’articolo 4 per gli aspetti di maggior dettaglio e in conformità ad esse.

4. Il Piano di gestione può assumere il valore di misura di conservazione di livello sito specifico, purché conservi la coerenza con la struttura di tali misure, sia stato sottoposto, prima dell’approvazione, all’esame della Commissione consiliare competente e sia stato trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per eventuali rilievi.

5. Il Piano, se non integrato in altri piani, è adottato dall'Ente gestore e depositato nella propria sede e contestualmente pubblicato nel proprio sito informatico, all'albo pretorio e nei siti informatici dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'Ente gestore osservazioni scritte.

6. Nei successivi trenta giorni l'Ente gestore formula parere sulle osservazioni presentate e trasmette il Piano alla Regione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, si esprime sulle osservazioni e approva definitivamente il Piano, apportando le modifiche ritenute necessarie.

7. Per i piani di gestione integrati nei piani delle aree naturali protette, si applica il procedimento di adozione e approvazione per i medesimi. Laddove i piani di gestione sono integrati in altri piani, si applica il procedimento previsto per questi ultimi, purché siano garantiti i termini per la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni, il parere dell’Ente gestore sulle osservazioni, l’assenso vincolante della Giunta regionale per gli aspetti del Piano integrato relativi alla gestione del sito interessato.

8. I piani di gestione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

9. I piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. L’aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio previsto all'articolo 13.”.

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 28/2009)

1. Al comma 4 dell’articolo 8 della l. r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla Parte II, Titolo III, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 28. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2009)

1. L’articolo 9 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Valutazione di incidenza di competenza regionale)

1. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:

a) piani soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Parte II, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni di competenza regionale;

b) progetti e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla Parte II, Titolo III, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

c) piani, progetti o interventi, qualora non siano già di competenza regionale ai sensi del presente comma, per la parte del procedimento relativa all’applicazione dell’articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997;

d) piani, progetti e interventi regionali;

e) piani, progetti e interventi riguardanti i siti Natura 2000 marini;

f) piani, progetti e interventi che coinvolgono più siti Natura 2000 con diverso Ente gestore;

g) piani, progetti e interventi, qualora vi sia identità fra Ente proponente ed Ente competente ad esprimere la valutazione di incidenza.”.

 

     Art. 29. (Modifica all’articolo 20 della l.r. 28/2009)

1. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Gli enti gestori per ciascun sito della Rete Natura 2000 sono quelli individuati nell’Allegato E.”.

 

     Art. 30. (Modifica all’Allegato E della l.r. 28/2009)

1. All’Allegato E della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Individuazione ente gestore per ciascun sito della Rete Natura 2000”, per i Siti IT 1331012 Lago Marcotto - Roccabruna - Gifarco - L. d. Nave e IT 1331721 Val Noci - Torrente Geirato – Alpesisa, alla colonna “Ente Gestore” le parole: “PROVINCIA DI GENOVA” sono sostituite dalle seguenti: “ENTE PARCO ANTOLA”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 31. (Disposizioni sugli effetti di revisione dei confini) [4]

1. Nei territori che, per effetto della revisione dei confini di cui all’articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall’articolo 8 della presente legge:

a) entrano a far parte del parco, si applica in via transitoria la disciplina prevista dal vigente Piano del parco per la fascia di protezione più vicina, salvo i casi in cui la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, intenda attribuire loro una diversa fascia di protezione. In ogni caso gli enti parco, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano una apposita variante al Piano del parco per stabilire, sulla base degli opportuni approfondimenti tecnico scientifici, la fascia di protezione e la disciplina definitive di tali territori. In caso di mancato rispetto del termine, la Giunta regionale nomina il Commissario ad acta ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni come sostituito dall’articolo 21 della presente legge;

b) risultano esterni al parco e siano sprovvisti di apposita disciplina urbanistica comunale, fino all'approvazione della stessa, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 32. (Norma transitoria)

1. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli enti gestori di aree protette regionali abbiano provveduto ad adottare il Piano dell’area protetta, qualora mancante, la Regione provvede in via sostitutiva.

2. Gli enti parco adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all’articolo 7 della presente legge entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 33. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 37, 38, 39, 46, 47, commi 1, 4, 5, 6, 6 bis e 7, 48 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni;

b) l’articolo 20 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni;

c) l’articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 (Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo Piano) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 34. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2020, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui sostituisce l’art. 11, commi 1, 2 e 3, quest’ultimo limitatamente alle parole «secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2», della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2020, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, come sostituisce l’art. 14, comma 1, della L.R. n. 12 del 1995, nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l’art. 14, comma 2, della L.R. n. 12 del 1995, nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2020, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, come sostituisce l’art. 17, comma 4, della L.R. n. 12 del 1995, nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2020, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.