§ 4.3.10 - L.R. 4 dicembre 1986, n. 32.
Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico- ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell'Ente regionale Monte [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:04/12/1986
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Individuazione del Sistema).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Suddivisione del sistema).
Art. 4.  (Normativa del sistema).
Art. 5.  (Piano dell'«Area Parco»).
Art. 6.  (Piano territoriale di coordinamento della viabilità).
Art. 7.  (Ente regionale Monte di Portofino).
Art. 8.  (Statuto).
Art. 9.  (Funzioni dell'Ente).
Art. 10.  (Organi dell'Ente).
Art. 11.  (Composizione del Comitato direttivo).
Art. 12.  (Competenze del Comitato direttivo).
Art. 13.  (Presidente).
Art. 16.  (Personale dell'Ente).
Art. 17.  (Direzione).
Art. 21.  (Sanzioni).
Art. 22.  (Vigilanza).
Art. 23.  (Norme transitorie).
Art. 24.  (Abrogazione di precedenti norme).
Art. 25.  (Risorse finanziarie dell'Ente).
Art. 26.  (Norma finanziaria).


§ 4.3.10 - L.R. 4 dicembre 1986, n. 32.

Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico- ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell'Ente regionale Monte di Portofino. [1]

(B.U. 17 dicembre 1986, n. 51 - suppl.).

CAPO I

INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEL SISTEMA

 

Art. 1. (Individuazione del Sistema).

     1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni è individuato il sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino, comprendente le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10000 allegata alla presente legge e ricadenti nei Comuni di Recco, Camogli, Portofino, S. Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. L'individuazione del sistema è volta a:

     a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale e dei valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato;

     b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, per contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale e antropico;

     c) contribuire al mantenimento della tradizionale attività agricola quale fattore di difesa ambientale e significativa componente dell'assetto socio-economico;

     d) assicurare corretti rapporti di integrazione degli insediamenti e delle diverse attività presenti sul territorio con l'ambiente naturale.

 

     Art. 3. (Suddivisione del sistema).

     1. Il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte di Portofino è suddiviso in «Area Parco» e in «Area Cornice» identificate rispettivamente con le sigle AP e AC nella planimetria di cui all'articolo 1.

     2. L'«Area Parco» rappresenta la parte del sistema di maggior interesse naturalistico, paesaggistico, storico-artistico, costituente un complesso di eccezionale rilevanza ambientale e scientifica.

     3. L'«Area Cornice» è contraddistinta da un diffuso interesse ambientale per la morfologia dei luoghi, la vegetazione e la testimonianza della presenza e delle tradizionali attività dell'uomo, e costituisce il naturale sfondo e l'ambito di rispetto dell'«Area Parco».

 

     Art. 4. (Normativa del sistema).

     1. Nell'«Area Parco» si applicano le norme previste dal piano del Parco di cui all'articolo 5.

     2. Nell'«Area Cornice» per quanto attiene le trasformazioni del territorio continua ad applicarsi la disciplina urbanistica vigente nei Comuni interessati.

     3. Prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino «l'Area Cornice», deve essere acquisito il parere dell'Ente regionale Monte di Portofino di cui al Capo secondo.

     4. Il parere dell'Ente deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole.

     5. I Comuni notificano per conoscenza all'Ente i propri provvedimenti di concessione e di autorizzazione edilizia, ricadenti nell'«Area Cornice», entro sessanta giorni dal relativo rilascio.

     6. Il piano paesistico di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431 definirà le norme atte a garantire l'unità del sistema ed a tutelarne pienamente i valori sia complessivi sia specifici.

     7. Nell'«Area Cornice» è fatto divieto di:

     a) abbandonare i rifiuti;

     b) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6 e successive modificazioni i integrazioni;

     c) alterare le comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie animali o vegetali non caratteristiche dei luoghi, salvo che ciò rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche;

     d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

     e) danneggiare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportarne concrezioni.

 

     Art. 5. (Piano dell'«Area Parco»).

     1. In relazione all'esigenza di pervenire in forma organica ed esauriente, in coordinamento con la legislazione nazionale anche a livello procedimentale, alla definizione ed alla disciplina delle parti del territorio che presentano, per le proprie peculiarità, i requisiti dell'«Area Parco», le stesse sono oggetto di un unico Piano volto a disciplinarne l'uso in rapporto alle loro specifiche attitudini e alle relative esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

     2. Il Piano è costituito dagli elaborati analitici, illustrativi e normativi e dalle rappresentazioni grafiche relative alle aree interessate e potrà contenere limitate proposte modificative dell'area parco che nel corso della elaborazione si siano rivelate necessarie.

     3. Entro un anno dalla costituzione degli organi dell'Ente regionale Monte di Portofino la Giunta regionale, in collaborazione con l'Ente stesso e sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui al Titolo IV della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, adotta il progetto del piano su proposta dell'Assessore incaricato all'Urbanistica.

     4. Il progetto del piano è trasmetto ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nell'ambito del piano medesimo, i quali previo avviso da affiggersi all'Albo pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, provvedono a depositarlo nella Segreteria Comunale per quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

     5. Ciascun Comune, esaminate le osservazioni presentate ai sensi del quarto comma e pronunciatosi su di esse con deliberazione del Consiglio comunale, formula contestualmente il proprio parere da trasmettere alla Regione entro quattro mesi dal ricevimento del progetto del piano.

     6. Trascorso il termine di cui al quinto comma la Giunta regionale, considerati i pareri pervenuti, sentiti la commissione tecnico-scientifica e il Comitato tecnico-urbanistico, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del piano dell'«Area Parco», recante la disciplina del Parco, nonché i rapporti con la strumentazione urbanistica comunale.

 

     Art. 6. (Piano territoriale di coordinamento della viabilità).

     1. Allo scopo di pervenire ad una organica e funzionale definizione del sistema complessivo della viabilità, delle aree di parcheggio e delle strutture per il rimessaggio, connesso all'accessibilità veicolare dell'abitato di Portofino, in coerenza con le finalità di ordine ambientale e sociale della presente legge, la Regione provvede, secondo le procedure previste dalla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, alla formazione di un apposito piano territoriale di coordinamento che consideri le diverse componenti del problema sia sotto il profilo strutturale che organizzativo, da approvarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Lo schema di orientamento relativo a tale Piano viene inviato, oltre che agli Enti indicati al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 39/1984, all'Ente regionale Monte di Portofino, se già costituito, per le relative osservazioni.

     3. Fino all'approvazione del Piano territoriale di coordinamento non possono essere attuate le previsioni degli strumenti urbanistici comunali relative ad interventi da realizzarsi nell'Area Parco che incidano sulla soluzione dei problemi oggetto del Piano medesimo.

CAPO II

GESTIONE DELL'«AREA PARCO»

 

     Art. 7. (Ente regionale Monte di Portofino).

     1. E' istituito, a norma dell'articolo 60 dello Statuto della Regione, l'Ente regionale Monte di Portofino dotato di autonomia amministrativa, personalità giuridica di diritto pubblico e disciplinato dalle norme di cui alla presente legge e dal proprio Statuto.

     2. L'Ente ha sede provvisoria presso la Regione Liguria fino a quando il Comitato direttivo dell'Ente stesso non avrà individuato la sede definitiva.

 

     Art. 8. (Statuto).

     1. Lo Statuto dell'ente contiene:

     a) l'individuazione delle funzione dell'Ente conformemente alle finalità di cui all'articolo 2;

     b) la disciplina del funzionamento del Comitato Direttivo, le cause di decadenza dei membri che lo compongono nonché il funzionamento del Collegio dei revisori;

     c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Ente, che non sia già espressamente disciplinato.

 

     Art. 9. (Funzioni dell'Ente).

     1. L'Ente regionale Monte di Portofino:

     a) provvede alla gestione del territorio del Parco svolgendo le attività e gli interventi connessi alla tutela e alla fruizione di cui all'articolo 2 lettere a) e b);

     b) collabora con la Regione alla redazione del piano del Parco;

     c) propone, in caso di esigenze sopravvenute, modifiche ed integrazioni al piano del Parco;

     d) formula pareri sui nuovi strumenti urbanistici o attuativi o su varianti agli stessi, che interessano l'«Area Cornice» o l'«Area Parco»;

     e) rilascia le autorizzazioni previste dalla legge regionale di approvazione del piano del Parco;

     f) esercita la vigilanza e commina le sanzioni previste dalle leggi vigenti;

     g) elabora il programma pluriennale contenente l'analisi della situazione del sistema, l'individuazione dei principali problemi emersi per la tutela, valorizzazione e fruizione dei territori interessati, il resoconto delle attività svolte e l'indicazione delle iniziative da assumere;

     h) elabora ed approva, in attuazione del programma pluriennale, piani di intervento per l'«Area Parco» e, d'intesa con i Comuni interessati, per l'«Area Cornice» volti alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente curandone la attuazione;

     i) opera per la diffusione della conoscenza delle risorse dell'«Area Parco» e dell'«Area Cornice», in particolare presso le istituzioni scolastiche;

     l) svolge ogni altra attività connessa all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

     2. Le autorizzazioni di cui alla lettera e) sono comprensive di quelle di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di quelle previste dall'articolo 49, primo comma, lettera c), della legge regionale forestale 16 aprile 1984, n. 22, previo espletamento delle relative procedure.

 

     Art. 10. (Organi dell'Ente).

     1. Sono organi dell'Ente:

     a) il Comitato direttivo;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei revisori.

 

     Art. 11. (Composizione del Comitato direttivo).

     1. Il Comitato direttivo dell'Ente è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

     a) il Presidente scelto dal Consiglio regionale tra personalità in possesso di qualificati ed elevati titoli, in rapporto sia alla professionalità sia all'esperienza nel campo della tutela ambientale;

     b) il Sovraintendente ai beni ambientali e architettonici della Liguria;

     c) il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato;

     d) un esperto scelto dalla Giunta regionale su segnalazione delle seguenti associazioni protezionistiche: Italia Nostra, Pro Natura, W.W.F., Lega per l'Ambiente, Amici del Monte di Portofino, Lega Italiana Protezione Uccelli, G.R.E. Gruppi di Ricerca Ecologica;

     e) un esperto scelto dalla Giunta regionale su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;

     f) due esperti in campo naturalistico e ambientale designati dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova, tra i docenti di scienze naturali e di architettura;

     g) un rappresentante designato dal Ministro dell'Ambiente;

     h) il Presidente del Consorzio per le deleghe in agricoltura dei Golfi Paradiso e Tigullio, o suo delegato, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6;

     i) i dirigenti dei Servizi regionali Beni ambientali e naturali, Organizzazione turistica e strutture ricettive, Produzione agricola e valorizzazione dell'agricoltura, Affari istituzionali e legislativi.

     2. Al Comitato, quando tratta gli affari indicati alla lettera d) dell'articolo 9 ed alla lettera b) dell'articolo 12, partecipa, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune interessato o un Consigliere suo delegato.

     3. In caso di assenza o impedimento, i componenti indicati alle lettere b), c) ed i) possono delegare a rappresentarli un dipendente del rispettivo organo, corpo o servizio.

     4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di segnalazione o designazione dei membri di cui alle lettere d), f) e g) il Presidente della Giunta regionale può procedere alla costituzione del Comitato direttivo sulla base delle segnalazioni pervenute, fatte salve integrazioni successive.

     5. Il Comitato dura in carica per un quinquennio; i componenti del Comitato nominati successivamente alla data del decreto di costituzione cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio stesso.

     6. Qualora si verifichino cause di decadenza dalla carica di un componente del Comitato direttivo, il Presidente della Giunta regionale adotta la conseguente pronuncia e provvede alla sostituzione a norma del presente articolo.

 

     Art. 12. (Competenze del Comitato direttivo).

     1. Il Comitato direttivo svolge le funzioni di cui alle lettere a), b), d), g) e h) dell'articolo 9, ed inoltre:

     a) delibera gli atti riguardanti:

     1) i regolamenti di amministrazione e di contabilità;

     2) il bilancio di previsione e le relative variazioni;

     3) il conto consuntivo;

     4) le liti attive e passive, le rinunce e le transazioni;

     5) i contratti di acquisto, alienazione, locazione nelle forme e con le modalità stabilite per i contratti della Regione, nonché le convenzioni;

     b) svolge le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera e) dell'articolo 9 riguardanti:

     1) la costruzione di nuovi edifici, di nuove infrastrutture e/o opere di urbanizzazione;

     2) le ristrutturazioni edilizie;

     3) la ricerca e la derivazione di acque sorgive;

     c) assume le eventuali iniziative di modifica dello Statuto;

     d) svolge ogni altra funzione demandata all'Ente che non sia di competenza del Presidente.

     2. Il Comitato direttivo, nella sua prima seduta, determina quale componente sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento.

     3. Ai componenti del Comitato direttivo spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

 

     Art. 13. (Presidente).

     1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Comitato direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato e sottoscrive gli atti dell'Ente.

     2. Inoltre sono di competenza del Presidente le funzioni amministrative concernenti:

     a) il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera e) dell'articolo 9 non attribuite al Comitato direttivo;

     b) la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45;

     c) lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, lettera i);

     d) l'esazione degli introiti previsti dall'articolo 10 lettera b) della legge 20 giugno 1935, n. 1251 il cui ammontare è determinato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

     3. Al Presidente spetta una indennità di carica pari a quella stabilita dalla legge per i Sindaci di Comuni non capoluogo di provincia compresi tra 50.001 e 100.000 abitanti.

 

     Artt. 14. - 15.

     (Omissis) [2]

 

     Art. 16. (Personale dell'Ente).

     1. L'Ente si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di personale della Regione in posizione di distacco, come da tabella A allegata.

     2. Il personale di cui al presente articolo dipende funzionalmente dall'Ente ed è soggetto alle disposizioni di servizio emanate dal Presidente o per sua delega dal Direttore.

     3. L'Ente può avvalersi inoltre, previa intesa con gli organi regionali competenti, della consulenza dei Servizi regionali per quanto di rispettiva competenza.

     4. La legge regionale di approvazione del Piano del Parco definirà, tenuto conto delle proposte dell'Ente, l'organico indicando qualifiche e profili professionali e in particolare le norme per la direzione; fino all'entrata in vigore di tale legge, per la direzione si provvede ai sensi dell'articolo 17.

     La medesima legge stabilirà la quota di posti ricopribili, in sede di prima attuazione, per trasferimento dai ruoli regionali, stabilendo altresì criteri e modalità per tale trasferimento, nonché le conseguenti variazioni alla dotazione organica del personale della Regione.

 

     Art. 17. (Direzione).

     1. Svolge le funzioni di direttore il dirigente della più alta qualifica, di cui alla tabella A allegata.

     2. Il direttore è preposto alla direzione del personale e sovraintende al funzionamento dei servizi, sottoscrive gli atti contabili, cura la predisposizione e la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

     3. Il direttore svolge le funzioni di segretario del Comitato direttivo e ne sottoscrive i verbali.

 

     Artt. 18. - 20.

     (Omissis) [2]

CAPO III

SANZIONI E VIGILANZA

 

     Art. 21. (Sanzioni).

     1. La violazione delle norme vigenti nell'«Area Parco» comporta la restituzione in pristino e la applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme stesse.

     2. La violazione delle norme previste nell'articolo 4 per l'«Area Cornice» comporta, oltre alla restituzione in pristino, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 20.000 a lire 200.000 per abbandono di rifiuti;

     b) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

     c) da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni esemplare introdotto di specie animale o vegetale non caratteristica dei luoghi per fini diversi da quelli agricoli;

     d) da lire 30.000 a lire 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli silvicoli e agricoli;

     e) da lire 50.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali e l'asportazione di loro concrezioni.

     3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui ai commi precedenti comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

     4. L'obbligo di ripristino previsto al primo e secondo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del sistema.

     Resta fermo in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

 

     Art. 22. (Vigilanza).

     1. L'Ente regionale Monte di Portofino provvede alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le relative funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

     2. Il personale di vigilanza dell'Ente procede all'accertamento ed alla contestazione, ivi compresa la notifica delle violazioni.

     3. Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

     4. Qualora gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata da altri enti e organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 23. (Norme transitorie).

     1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano di cui all'articolo 5:

     a) in tutta l'«Area Parco», come delimitata nella planimetria indicata all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1251 come modificata dalla legge regionale 19 novembre 1982, n. 44, e continuano ad operare i limiti e divieti stabiliti dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, oltre alle restanti disposizioni vigenti in quanto più restrittive;

     b) l'Ente limitatamente all'Area Parco provvede:

     1) al rilascio con unico atto delle autorizzazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1251, come modificata dalla legge regionale 29 novembre 1982, n. 44, dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'articolo 49 della legge forestale regionale 16 aprile 1984, n. 22, previo espletamento delle relative procedure;

     2) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di cui alla lettera a);

     c) gli strumenti urbanistici relativi all'Area Parco sono adottati dai Comuni interessati previo parere favorevole dell'Ente;

     d) le parti di territorio classificate aree di tipo A e B dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 relative al Sistema X e non comprese nell'Area Parco restano soggette ai limiti ed ai divieti stabiliti dalla stessa legge regionale.

     2. L'Ente regionale Monte di Portofino esercita le funzioni amministrative ad esso attribuite dalla presente legge dalla data di esecutività del provvedimento costitutivo del Comitato direttivo.

     3. Fino alla data di insediamento del Comitato direttivo le funzioni di competenza dell'Ente sono svolte dalla Regione Liguria.

     4. Relativamente agli strumenti urbanistici sottoposti all'approvazione della Regione già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere di cui all'articolo 4, terzo comma, è richiesto dalla Regione prima dell'approvazione degli strumenti stessi.

     5. Entro trenta giorni dalla data di insediamento, il Comitato direttivo adotta lo Statuto dell'Ente.

     6. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà gli enti strumentali della Regione, al Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti spettano un compenso fisso mensile rispettivamente di lire 250.000 e di lire 180.000 per la partecipazione alle riunioni del Collegio e per l'esercizio dell'attività di ispezione, anche individuale, nonché le indennità previste delle legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

 

     Art. 24. (Abrogazione di precedenti norme).

     1. Sono abrogate le norme contenute nel titolo secondo della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 ed ogni altra incompatibile con la presente legge [3].

 

     Art. 25. (Risorse finanziarie dell'Ente).

     1. Le risorse finanziarie dell'Ente sono costituite principalmente:

     a) dal contributo ordinario della Regione;

     b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione;

     c) da contributi di altri enti o di privati;

     d) dai proventi di cui all'articolo 10 lettera b) della legge 20 giugno 1935, n. 1251;

     e) dai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 21, primo comma;

     f) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione del sistema.

 

     Art. 26. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

 

TABELLA «A» (articoli 16 e 17)

 

                   Personale regionale distaccato presso

                         l'Ente Monte di Portofino

 

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            Qualifica                   Dotazione organica

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1ª qualifica dirigenziale                       1

VIII qualifica funzionale                       1

VI qualifica funzionale                         1

V qualifica funzionale                          6

IV qualifica funzionale                         9

III qualifica funzionale                        1

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[1] Legge abrogata dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12, salvo quanto previsto dalla stessa L.R. 12/95.

[2] Articoli abrogati dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 1988, n. 35, oggi abrogata.

[2] Articoli abrogati dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 1988, n. 35, oggi abrogata.

[3] La L.R. 18 marzo 1980, n. 15 è oggi abrogata.