§ 4.3.20 - L.R. 3 settembre 2001, n. 29.
Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:03/09/2001
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Individuazione del perimetro del Parco di Portofino).
Art. 2.  (Disposizioni speciali per il Piano del Parco di Portofino).
Art. 3.  (Disposizioni finali e transitorie).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.3.20 - L.R. 3 settembre 2001, n. 29.

Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano.

(B.U. 5 settembre 2001, n. 9).

 

Art. 1. (Individuazione del perimetro del Parco di Portofino).

     1. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette), come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 32, il perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e quello dell'area ad esso contigua sono individuati dalla Regione nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato A).

     2. Per effetto della perimetrazione di cui al comma 1:

     a) sono ricompresi nel Parco di Portofino i territori ivi individuati appartenenti ai Comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure;

     b) costituiscono aree contigue del Parco i territori ivi individuati appartenenti ai Comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari.

     3. I Comuni di Rapallo, Zoagli e Chiavari, in quanto i relativi territori non sono ricompresi nel Parco come perimetrato ai sensi del comma 1, partecipano all'attività degli organi dell'Ente Parco di Portofino con esclusivo riferimento alle questioni che coinvolgano direttamente le rispettive aree contigue. Lo Statuto dell'Ente disciplina in dettaglio le modalità di tale partecipazione.

     4. L'Ente Parco di Portofino è tenuto all'adozione del Piano del Parco, a norma dell'articolo 18, commi da 1 a 4, della l.r. 12/1995 e successive modifiche, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Nelle aree che, per effetto della perimetrazione compiuta al comma 1, risultano esterne al Parco naturale regionale, decadono ad ogni effetto le misure di salvaguardia previste dall'articolo 47, commi 6 e 7 della l.r. 12/1995.

 

     Art. 2. (Disposizioni speciali per il Piano del Parco di Portofino).

     1. Il Piano individua, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modifiche, i regolamenti ritenuti necessari a disciplinare i comportamenti e le azioni in particolari aree o settori di attività.

     2. Il Piano può individuare inoltre, fra i regolamenti di cui al comma 1, quelli aventi contenuto di specificazione settoriale del Piano stesso, in quanto volti ad integrarne e specificarne la disciplina puntuale degli interventi previsti. Tali regolamenti, adottati dal Consiglio dell’Ente Parco, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco, in ragione del loro contenuto pianificatorio, sono approvati secondo la specifica procedura dettata dal Piano medesimo [1].

     3. I regolamenti aventi natura di specificazione settoriale di cui al comma 2, se ed in quanto formulati ad un livello di dettaglio sufficiente per l'individuazione inequivoca delle operazioni ammesse, possono prevedere forme semplificate o sostitutive del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 21 della l.r. 12/1995.

 

     Art. 3. (Disposizioni finali e transitorie).

     1. Nei Siti di Importanza Comunitaria IT1632603 "Parco di Portofino", IT1332614 "Pineta-Lecceta di Chiavari", IT1332622 "Rio Tuia-Montallegro", in tutto o in parte esterni al Parco di Portofino, al fine di garantire il raggiungimento dei risultati di conservazione dei valori che hanno determinato la loro individuazione, l'Ente Parco è individuato quale soggetto preposto alla elaborazione degli indirizzi di pianificazione e di gestione ed alla effettuazione della verifica della valutazione d'incidenza sui piani e progetti.

     2. Nei territori già appartenenti all'Area Parco di cui alla legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32 (individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell'Ente regionale Monte di Portofino) che risultano esterni ai confini del Parco naturale regionale di Portofino, fino all'approvazione della nuova disciplina urbanistica comunale, possono essere realizzati esclusivamente gli interventi edilizi indicati nell'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale).

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 

     Allegato cartografico

     (Omissis)

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 2 luglio 2002, n. 25.