§ 4.2.32 - L.R. 22 gennaio 1999, n. 3.
Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:22/01/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Ruolo della Regione).
Art. 3.  (Funzioni della Regione).
Art. 4.  (Funzioni delle Province).
Art. 5.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 6.  (Funzioni della Regione).
Art. 7.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 8.  (Funzioni delle Province).
Art. 9.  (Funzioni delle Province).
Art. 10.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 11.  (Funzioni regionali).
Art. 12.  (Funzioni degli Enti locali).
Art. 13.  (Costituzione dell'Azienda Regionale Strade).
Art. 14.  (Disposizioni procedurali).
Art. 15.  (Funzioni della Regione).
Art. 16.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 17.  (Funzioni della Regione).
Art. 18.  (Funzioni delle Province e del Comune di Genova in materia di uso dei veicoli in servizio di linea e noleggio).
Art. 19.  (Finanziamento delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale praticate nel 1998 a favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto e dei non vedenti).
Art. 20.  (Funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di aree naturali protette).
Art. 21.  (Riordino e semplificazione della normativa di settore).
Art. 22.  (Esercizio delle funzioni regionali).
Art. 23.  (Potere sostitutivo).
Art. 24.  (Risorse finanziarie, strumentali ed umane).
Art. 25.  (Decorrenza delle competenze).
Art. 26.  (Esercizio delle deleghe o subdeleghe).


§ 4.2.32 - L.R. 22 gennaio 1999, n. 3.

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

(B.U. 10 febbraio 1999, n. 3).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la presente legge individua le funzioni conferite agli Enti locali e quelle mantenute in capo alla Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazione, viabilità, trasporti ed aree naturali protette.

     2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti deleghe o trasferimenti di funzioni non espressamente menzionati nella presente legge.

 

     Art. 2. (Ruolo della Regione).

     1. Nelle materie trasferite o delegate agli Enti locali, la Regione mantiene le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza che si esercitano anche attraverso l'emanazione di indirizzi e direttive.

     2. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.

     3. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le Province ed i Comuni interessati, svolgono e coordinano le attività ed i servizi di propria competenza promuovendo l'apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento agli organismi senza finalità di lucro.

     4. Per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione promuove la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione stessa anche attraverso la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali).

 

TITOLO II

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione svolge le funzioni e i compiti non trasferiti agli Enti locali ai sensi degli articoli 4 e 5.

     2. In particolare la Regione esercita funzioni di:

     a) determinazione degli obiettivi di settore;

     b) determinazione delle modalità di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza, della qualità e della funzionalità del patrimonio edilizio esistente e della prioritaria esigenza del suo recupero;

     c) formazione dei piani, dei programmi e dei progetti regionali di intervento nel settore comprensivi della localizzazione dei finanziamenti;

     d) determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, quali i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, attraverso i quali perseguire il coordinamento degli obiettivi dei soggetti interessati e delle risorse finanziarie riferite al medesimo ambito territoriale;

     e) definizione delle modalità di incentivazione anche finanziaria;

     f) indicazione dei criteri e delle procedure per la ripartizione dei finanziamenti e per la scelta dei soggetti attuatori, tra i quali possono essere comprese le società miste per l'attuazione degli interventi e le società di trasformazione urbana, alle quali partecipi anche il Comune e purchè la eventuale componente privata sia scelta tramite procedura di evidenza pubblica;

     g) verifica periodica dell'andamento del settore edilizio abitativo;

     h) verifica dell'attuazione dei programmi, della loro efficacia in relazione agli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

     i) determinazione dei parametri di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi;

     j) determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

     k) promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore;

     l) determinazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché per la fissazione dei relativi canoni;

     m) individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

     n) definizione dell'assetto istituzionale delle aziende regionali territoriali per l'edilizia, di seguito definite ARTE, nonché esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo sulle stesse;

     o) definizione di linee guida per la progettazione e la realizzazione degli alloggi di nuova costruzione e di recupero;

     p) concorso, con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati, nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale;

     q) definizione dei criteri per la formazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale comunque fruenti di contributo pubblico.

 

     Art. 4. (Funzioni delle Province).

     1. Le Province provvedono al coordinamento dei fabbisogni abitativi, della domanda abitativa nelle sue differenti articolazioni, nonché dell'offerta insediativa di recupero, di riqualificazione e di nuova costruzione, definiti dai Comuni ai sensi dell'articolo 5, per conseguirne la coerenza con le prestazioni funzionali della struttura insediativa relativa ad ambiti territoriali omogenei e delle strutture urbane ad alta densità e tensione abitativa, definite nel Piano Territoriale di Coordinamento.

 

     Art. 5. (Funzioni dei Comuni).

     1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti relativi:

     a) alla stima, secondo le modalità stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo e alla definizione della domanda abitativa, nelle sue differenti articolazioni;

     b) alla formazione della conseguente offerta insediativa di recupero, di riqualificazione e di nuova costruzione, in raccordo con la pianificazione territoriale;

     c) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni relativi;

     d) all'individuazione, per l'ammissione a contributo, dei soggetti che realizzano interventi di edilizia agevolata;

     e) alla concessione dei contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;

     f) all'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

     g) all'autorizzazione alla cessione o locazione anticipata, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, secondo i criteri definiti dalla Regione, degli alloggi di edilizia agevolata;

     h) all'esercizio della vigilanza amministrativo-finanziaria sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.

     2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), concorda, in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, gli ambiti e i Comuni capifila per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 112/1998.

 

TITOLO III

OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 6. (Funzioni della Regione).

     1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi;

     b) l'edilizia di culto, per quanto già di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici;

     c) l'assegnazione agli Enti locali dei finanziamenti statali in conto manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, secondo le competenze conferite a norma del presente Titolo.

 

     Art. 7. (Funzioni dei Comuni).

     1. E' trasferita ai Comuni la funzione di ripristino degli edifici privati danneggiati da eventi bellici.

     2. E' trasferita ai Comuni la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche destinate ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato già di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, con esclusione di quelle in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica, edilizia penitenziaria.

     3. Sono subdelegate ai Comuni la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle opere pubbliche destinate ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato già di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, con esclusione di quelle attinenti alle grandi reti dichiarate di interesse nazionale con legge statale e le opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria.

 

     Art. 8. (Funzioni delle Province).

     1. Sono trasferite alle Province la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere relative agli interventi attinenti all'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione Europea e dello Stato membro.

     2. Sono altresì trasferite alle Province le funzioni Amministrative in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla legge regionale 26 novembre 1984 n. 52 (delega alle Province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica).

 

TITOLO IV

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

 

     Art. 9. (Funzioni delle Province).

     1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (testo unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica) fatte salve le funzioni di cui all'articolo 18 dello stesso Titolo, nonché quanto attribuito ai Comuni dall'articolo 10.

     2. Sono altresì trasferite alle Province le funzioni concernenti gli istituti previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (espropriazioni per causa di utilità pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente connesse o conseguenti ai procedimenti di cui al presente articolo ivi comprese le funzioni espropriative relative all'impianto di opere elettriche fino alla tensione di 150 KV.

 

     Art. 10. (Funzioni dei Comuni).

     1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed ai relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.

 

TITOLO V

VIABILITA'

 

     Art. 11. (Funzioni regionali).

     1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 112/1998 la Regione svolge le seguenti funzioni:

     a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

     b) esercita attività di coordinamento delle funzioni degli Enti locali, attraverso indirizzi e direttive nelle materie agli stessi delegate o trasferite ai sensi dell'articolo 12.

 

     Art. 12. (Funzioni degli Enti locali).

     1. Il demanio stradale di cui all'articolo 101 del d.lgs. 112/1998 è trasferito alle Province.

     2. Sono altresì trasferite alle Province:

     a) le funzioni di progettazione, di esecuzione, di gestione, di manutenzione e di vigilanza sulla viabilità di cui al comma 1;

     b) le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità di competenza compresa quella di cui al comma 1;

     c) le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con veicoli a motore su strade ordinarie di interesse interprovinciale di cui all’articolo 162, comma 1, del d. lgs. 112/1998, su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni, in ragione dell’estesa chilometrica prevalente [1];

     c bis) le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale su viabilità ordinaria che interessa più comuni, in ragione dell’estesa chilometrica prevalente [2].

     3. Sono trasferite ai Comuni:

     a) le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.

     b) le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di interesse regionale.

     4. Sono delegate agli Enti locali le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità sulle strade di cui al comma 2, secondo la ripartizione di competenze prevista dalla legge regionale 17 marzo 1983 n. 8 (delega alle Province ed ai Comuni sede di capoluogo di provincia delle funzioni attribuite alla Regione in materia di trasporti e veicoli eccezionali).

 

     Art. 13. (Costituzione dell'Azienda Regionale Strade).

     1. A seguito dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 112/1998 e nel caso in cui la consistenza del demanio stradale trasferito lo richieda, la Regione, d'intesa con le Province, promuove la costituzione dell'Azienda Regionale Strade S.p.A. per la gestione, il rinnovo e lo sviluppo del demanio stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

     2. Il capitale sociale dell'Azienda Regionale Strade S.p.A. è inizialmente costituito dal complesso delle risorse strumentali e dai beni patrimoniali già di pertinenza dell'Ente Nazionale per le Strade Compartimento della Liguria riordinato così come previsto dall'articolo 100 dei d.lgs. 112/1998. La suddivisione delle quote di capitale iniziale tra gli enti promotori è demandata al provvedimento istitutivo della società, che disciplina altresì l'ammissione di ulteriori soci pubblici o privati.

     3. Il personale di ruolo dell'Ente Nazionale per le Strade Compartimento della Liguria, così come riordinato ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. 112/1998, può costituire l'organico di primo impianto dell'Azienda Regionale Strade S.p.A.

     4. L'Azienda, Regionale Strade S.p.A. opera nel comparto della progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade secondo criteri di economicità e nel rispetto dell'equilibrio di gestione.

     5. L'Azienda Regionale Strade S.p.A. può assumere il ruolo di supporto tecnico, operativo e gestionale del patrimonio stradale degli enti azionisti e di altri enti pubblici proprietari di strade.

 

     Art. 14. (Disposizioni procedurali).

     1. Il Consiglio regionale, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, di adeguamento e di sviluppo della viabilità:

     a) definisce il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 12, comma 1, aggiornato annualmente in ragione della evoluzione degli stati di fabbisogno;

     b) definisce i criteri, valevoli per il triennio, per il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali per la gestione della rete della viabilità di cui all'articolo 12, comma 1.

     2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, determina annualmente le risorse finanziarie per la gestione della rete di cui all'articolo 12, comma 1, e la loro attribuzione agli Enti locali a norma del presente Titolo.

     3. Per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi, relativi alla costruzione o alla modifica di strade che comportino variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si provvede con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) promosso dalla Regione o dalle Province.

 

TITOLO VI

INFRASTRUTTURE DI INTERESSE REGIONALE

 

     Art. 15. (Funzioni della Regione).

     1. Sono mantenute alla Regione le funzioni relative al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale.

 

     Art. 16. (Funzioni dei Comuni).

     1. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni relative alle deroghe delle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

 

TITOLO VII

TRASPORTI

 

     Art. 17. (Funzioni della Regione).

     1. Sono mantenute alla Regione le funzioni di programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale come definite dal piano regionale dei trasporti.

 

     Art. 18. (Funzioni delle Province e del Comune di Genova in materia di uso dei veicoli in servizio di linea e noleggio).

     1. Nelle funzioni indicate dall'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) è compreso il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della l.r. 31/1998, sono altresì comprese nell'articolo 7 della l.r. 31/1998 le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea.

 

     Art. 19. (Finanziamento delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale praticate nel 1998 a favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto e dei non vedenti).

     1. Agli oneri per la copertura delle agevolazioni tariffarie praticate nel 1998 dalle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1982 n. 35 (tariffe minime dei trasporti pubblici locali), ferma restando l'abrogazione della stessa legge a decorrere dal giorno 1 gennaio 1999 così come disposta dall'articolo 20 della l.r. 31/1998, si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 3115 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

 

TITOLO VIII

AREE NATURALI PROTETTE

 

     Art. 20. (Funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di aree naturali protette).

     1. Le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette di cui all'articolo 78 dei d.lgs. 112/1998 sono esercitate dalla Regione e dagli Enti locali secondo le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Sono delegate alle Province le funzioni di cui all'articolo 4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla istituzione e classificazione delle aree protette di interesse provinciale e intercomunale, nonché ogni funzione connessa al funzionamento, alla gestione e alla vigilanza di tali aree.

     3. I provvedimenti istitutivi delle aree protette di cui al comma 2, adottati previo parere della Regione, indicano la perimetrazione di tali aree, la regolamentazione secondo criteri di salvaguardia e valorizzazione dei territori interessati, le finalità perseguite, i principi e i tempi per l'elaborazione di eventuali strumenti di attuazione delle stesse finalità, nonché l'identificazione delle modalità di gestione e finanziamento.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 21. (Riordino e semplificazione della normativa di settore).

     1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla presente legge.

     2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

 

     Art. 22. (Esercizio delle funzioni regionali).

     1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.

     2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

     3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni regionali individuate dalla presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane organizzative e strumentali.

     4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli Enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

     5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi trasferimenti.

 

     Art. 23. (Potere sostitutivo).

     1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, viene esercitato il potere sostitutivo secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 24. (Risorse finanziarie, strumentali ed umane).

     1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.

     2. I criteri di riparto tra gli Enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.

     3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della L. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione agli Enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato che transita direttamente nel ruolo di tali Enti.

 

     Art. 25. (Decorrenza delle competenze).

     1. La decorrenza dell'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni conferite dalla presente legge coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'articolo 24 e, comunque, relativamente alle disposizioni del Titolo II in materia di edilizia residenziale pubblica, è subordinata alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'accordo di programma di cui all'articolo 63, comma 1, del d.lgs. 112/1998.

     2. In attesa dell'effettiva decorrenza dell'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni conferite ai sensi della presente legge, restano fermi i trasferimenti e le deleghe di funzioni esercitati in base alla normativa vigente.

 

     Art. 26. (Esercizio delle deleghe o subdeleghe).

     1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.

     2. Gli enti destinatari delle deleghe o subdeleghe di cui alla presente legge sono tenuti a:

     a) trasmettere alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

     b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega o subdelega.

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11.