§ 4.3.25 - L.R. 23 ottobre 2007, n. 34.
Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:23/10/2007
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Istituzione, individuazione e classificazione)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Ente di gestione)
Art. 4.  (Organi dell’Ente Parco delle Alpi Liguri)
Art. 5.  (Statuto)
Art. 6.  (Piano del Parco)
Art. 7.  (Personale)
Art. 8.  (Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco)
Art. 9.  (Gestione provvisoria del Parco)
Art. 10.  (Consiglio e Presidente provvisori)
Art. 11.  (Comunità del Parco provvisoria)
Art. 12.  (Norme di salvaguardia)
Art. 13.  (Norme di rinvio)
Art. 14.  (Abrogazione di norme)
Art. 15.  (Norma finanziaria)


§ 4.3.25 - L.R. 23 ottobre 2007, n. 34. [1]

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

(B.U. 31 ottobre 2007, n. 17)

 

TITOLO I

ISTITUZIONE E FINALITÀ

 

Art. 1. (Istituzione, individuazione e classificazione)

     1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni, della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri.

     2. La perimetrazione definitiva del Parco naturale comprende i territori ricadenti nei comuni di Cosio D’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora, indicati con apposito segno grafico nelle planimetrie in scala 1:25.000, numerate progressivamente 1 e 2 e allegate alla presente legge [2].

     3. I territori così individuati, per i fini e gli effetti di legge, sono classificati “parco naturale regionale” ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l. 394/1991 e successive modifiche, e dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 12/1995.

     4. (Omissis) [3].

     5. (Omissis) [4].

 

     Art. 2. (Finalità)

     1. Nell’ambito delle finalità generali definite dalla l.r. 12/1995 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 42/2004, il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri ha in particolare i seguenti scopi:

     a) conservare e valorizzare il patrimonio naturale, con particolare riferimento alle conformazioni e alle singolarità geologiche, alle risorse idriche, alle risorse forestali, alle connessioni ecologiche, agli habitat, alle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili, ovvero protette da convenzioni ed obblighi internazionali e comunitari o da leggi statali e regionali, alle espressioni caratterizzanti il territorio del parco di compresenza di specie appartenenti a fasce climatiche diverse [5];

     b) conservare e valorizzare il patrimonio etno-antropologico, storico, culturale della comunità locale, intesa quale parte della più ampia civiltà ligure-provenzale delle Alpi Marittime [6];

     c) conservare e valorizzare il paesaggio, quale espressione della equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali e l’uso che la comunità locale ne ha fatto nel corso della sua storia [7];

     d) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell’area;

     e) concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali, valorizzando l’identità delle tradizioni e dei luoghi, e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e culturale;

     f) promuovere iniziative coordinate in campo naturalistico, forestale, agricolo, culturale, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e di miglioramento dei servizi, anche in collaborazione con le regioni limitrofe appartenenti al medesimo areale alpino.

 

TITOLO II

GESTIONE

 

     Art. 3. (Ente di gestione)

     1. E’ istituito l’Ente Parco delle Alpi Liguri, quale ente dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico. Detto Ente è sottoposto alle disposizioni della l.r. 12/1995 relative agli enti gestori dei parchi naturali regionali, ed in particolare a quelle relative agli organi, alle funzioni ed ai poteri loro attribuiti, alle forme di controllo e di vigilanza, alle norme finanziarie e patrimoniali.

     2. La gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri è affidata, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 12/1995, all’Ente Parco delle Alpi Liguri [8].

 

     Art. 4. (Organi dell’Ente Parco delle Alpi Liguri)

     1. Sono organi dell’Ente Parco delle Alpi Liguri, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della l.r. 12/1995:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio;

     c) la Comunità del Parco.

 

     Art. 5. (Statuto)

     1. Lo statuto dell’Ente Parco delle Alpi Liguri, nell’ambito dei principi fissati dalle vigenti leggi statali e regionali, definisce gli obiettivi dell’attività dell’Ente, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione ed, in particolare, determina le attribuzioni degli organi e l’ordinamento degli uffici.

     2. Lo statuto è approvato dal Consiglio provvisorio di cui all’articolo 10 entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Presidente, sentita la Comunità provvisoria del Parco, di cui all’articolo 11, sulla base della bozza predisposta dalla Conferenza istitutiva a norma dell’articolo 5, comma 4, della l.r. 12/1995.

     3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 2 la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 31, comma 1, della l.r. 12/1995.

 

     Art. 6. (Piano del Parco)

     1. Il Piano del Parco naturale regionale della Alpi Liguri, di seguito denominato “Piano”, è strumento puntuale di disciplina e di indirizzo per la gestione, la valorizzazione e la fruizione dell’area protetta nei suoi vari aspetti. Il Piano definisce, in particolare, norme d’uso e criteri d’intervento, secondo quanto stabilito dalla l.r. 12/1995, ed è adottato dal Consiglio, di cui all’articolo 4, secondo le procedure disciplinate dall’articolo 18 della l.r. 12/1995.

 

     Art. 7. (Personale)

     1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente si avvale di personale proprio. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49 della l.r. 12/1995.

     2. La dotazione organica dell'Ente è stabilita in sede di prima attuazione della presente legge come previsto nella tabella A allegata alla l.r. 12/1995, ed eventuali sue modifiche sono approvate secondo quanto disposto dall’articolo 49, comma 3, della medesima legge.

 

TITOLO III [9]

PAESAGGIO PROTETTO

 

     Art. 8. (Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco)

     (Omissis) [10].

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 9. (Gestione provvisoria del Parco)

     1. La Provincia di Imperia, fino all’insediamento del Consiglio provvisorio dell’Ente di cui all’articolo 10, esercita le funzioni ed i poteri spettanti all’Ente Parco delle Alpi Liguri a norma dell’articolo 3 ed è tenuta a redigere la relazione annuale prevista dall'articolo 29 della l.r. 12/1995. Per quanto concerne i profili di natura economico-finanziaria e contabile, nonché il regime fiscale valgono le disposizioni relative agli enti locali.

     2. La Provincia di Imperia, nel periodo transitorio di cui al comma 1, sulla base di specifiche intese con gli enti locali ricompresi nel perimetro del parco naturale, può redigere ed attuare un programma preliminare di attività ed interventi anche al fine di accedere a specifici finanziamenti regionali, statali e/o comunitari.

     3. La Provincia di Imperia dopo l’insediamento del Consiglio provvisorio dell’Ente fornisce il necessario supporto logistico-operativo, sulla base di apposita intesa con l’Ente Parco, in attesa della costituzione del primo apparato tecnico ed amministrativo dell’Ente stesso.

 

     Art. 10. (Consiglio e Presidente provvisori)

     1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all’approvazione dello Statuto, il Consiglio dell'Ente è così composto:

     a) sette rappresentanti dei Comuni e delle Comunità Montane aventi i territori ricompresi nel Parco designati dalla Comunità del Parco di cui all’articolo 11;

     b) un rappresentante della Provincia di Imperia;

     c) un rappresentante dalla Regione Liguria;

     d) due rappresentanti dell’Università, previo assenso della stessa, esperti rispettivamente in materie naturalistico-ambientali e paesistico-ambientali, in materie socio-economiche e della cultura materiale, di cui uno designato dall’Università di Genova ed uno anche da altra Università dell’areale alpino indicata dalla Provincia di Imperia;

     e) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale, riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni;

     f) il Presidente del Comprensorio alpino o suo delegato.

     2. I componenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1. Al fine di acquisire tali designazioni la Regione assegna il termine di sessanta giorni, decorsi i quali il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina, integrando le designazioni non pervenute o, in caso di mancato accordo sulle designazioni stesse, scegliendo fra quelle pervenute.

     3. Il Consiglio è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei consiglieri. Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente a tale nomina, ne convoca la prima seduta.

     4. Nella prima adunanza il Consiglio prende atto della nomina dei consiglieri, provvede all’elezione del Presidente ed alla individuazione del consigliere più anziano di età.

     5. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, anche al di fuori dei propri componenti, tra persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa o professionale nella materia di conservazione della natura, gestione e valorizzazione del territorio.

     6. L’elezione del Presidente ha luogo con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio; in caso di mancata elezione in due votazioni successive, separate da almeno un giorno, è eletto il candidato che alla terza votazione ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti. Fino alla elezione del Presidente e in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, svolge le funzioni vicarie il consigliere più anziano di età, come individuato dal Consiglio nella seduta di insediamento.

     7. Il Consiglio ed il Presidente provvisori restano in carica fino all’insediamento del Consiglio e del Presidente nominati sulla base dello statuto approvato. Fino a tale data essi esercitano le funzioni previste dalla l.r. 12/1995 e successive modifiche.

     8. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento mediante un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso in cui il regolamento interno richieda la maggioranza qualificata.

     9. Al Presidente ed ai consiglieri spettano i seguenti compensi:

     a) al Presidente spetta una indennità complessiva mensile corrispondente a quella del Sindaco di un Comune con popolazione fino a cinquemila abitanti;

     b) ai consiglieri spetta un gettone di presenza per tutte le sedute di Consiglio cui partecipano per le quali venga redatto processo verbale, nella misura prevista per i consiglieri dei Comuni con popolazione non superiore a trentacinquemila abitanti.

Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni.

     10. Non possono ricoprire la carica di Presidente o consigliere coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente, nelle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.

 

     Art. 11. (Comunità del Parco provvisoria)

     1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all’approvazione dello statuto, la Comunità del Parco è così composta:

     a) dal Presidente della Provincia di Imperia o suo delegato;

     b) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco o loro delegati;

     c) dai Presidenti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio del Parco o loro delegati;

     d) dal Presidente del Comprensorio Alpino e dal  Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia;

     e) da un rappresentante locale del Corpo Forestale dello Stato;

     f) da due rappresentanti delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;

     g) da un rappresentante del Sistema Turistico Locale;

     h) da un rappresentante tra le associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello provinciale;

     i) da un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale;

     l) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche;

     m) da un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale.

     2. I componenti della Comunità sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1. Al fine di acquisire tali designazioni la Regione assegna il termine di sessanta giorni, decorsi i quali il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina integrando le designazioni non pervenute o, in caso di mancato accordo sulle designazioni stesse, scegliendo fra quelle pervenute.

     3. La Comunità del Parco è validamente costituita con la nomina della metà più uno dei componenti.

     4. Il Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina della metà più uno dei componenti convoca la prima seduta della Comunità del Parco.

     5. Nella prima seduta la Comunità del Parco elegge al suo interno il Presidente, che la convoca e la presiede, ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.

     6. L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei membri. L'elezione del Vice Presidente avviene con le stesse modalità e con votazione separata.

     7. Alla Comunità del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, lettera b) e 10 dell’articolo 10.

     8. Alle sedute della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti del Consiglio.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 12. (Norme di salvaguardia)

     1. Fino alla approvazione del Piano del Parco di cui all’articolo 6, nelle aree ricomprese nel Parco naturale regionale delle Alpi Liguri [11]:

     a) operano i divieti generali contenuti nell’articolo 42 della l.r. 12/1995;

     b) è vietato assentire nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, nonché qualsiasi mutazione dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale e sono assentibili soltanto gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni.

     2. (Omissis) [12].

     3. La Giunta regionale, su parere favorevole del Comitato Tecnico regionale per il Territorio in adunanza generale ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organismi collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni, può consentire deroghe all’applicazione delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 per la realizzazione di opere od interventi pubblici o di interesse pubblico prescrivendone le modalità di attuazione volte alla conservazione dell'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale e dell’identità locale.

 

     Art. 13. (Norme di rinvio)

     1. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 12/1995 e successive modifiche in quanto compatibili.

 

     Art. 14. (Abrogazione di norme)

     1. E’ abrogato l’articolo 2 della l.r. 13/2002.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria)

     (Omissis)


[1] Cartografie allegate non disponibili informaticamente; le stesse sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale unitamente alla presente legge.

[2] Gli ambiti di paesaggio protetto individuati nella cartografia di cui al presente comma sono da intendersi eliminati per effetto dell'art. 5 della L.R. 17 novembre 2009, n. 54.

[3] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2008, n. 6 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 17 novembre 2009, n. 54.

[4] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2008, n. 6 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 17 novembre 2009, n. 54.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2008, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre 2009, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della L.R. 6/2008.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2008, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre 2009, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della L.R. 6/2008.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2008, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre 2009, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della L.R. 6/2008.

[8] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2008, n. 6 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 novembre 2009, n. 54.

[9] Titolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 17 novembre 2009, n. 54.

[10] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 3 della L.R. 17 novembre 2009, n. 54. Il presente articolo era stato modificato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2008, n. 6.

[11] Alinea già modificato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2008, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 17 novembre 2009, n. 54.

[12] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 17 novembre 2009, n. 54.