§ 4.3.21 - L.R. 3 settembre 2001, n. 30.
Istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:03/09/2001
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere).
Art. 2.  (Individuazione, classificazione e finalità).
Art. 3.  (Gestione).
Art. 4.  (Strumenti di attuazione).
Art. 5.  (Tutela del tratto di mare prospiciente il Parco di Portovenere).
Art. 6.  (Estinzione del Parco dei Promontori e delle Isole di Levante e liquidazione del relativo ente di gestione).
Art. 7.  (Norme comuni e transitorie).
Art. 8.  (Norme finanziarie e finali).


§ 4.3.21 - L.R. 3 settembre 2001, n. 30.

Istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere.

(B.U. 5 settembre 2001, n. 9).

CAPO I

RIORDINO DELLE AREE

PROTETTE DELLA COSTA DI LEVANTE

 

Art. 1. (Istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere).

     1. In attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (provvedimenti urgenti relativi al Parco regionale naturale delle Cinque Terre) è istituito il Parco naturale regionale di Portovenere ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Il Parco naturale regionale dei Promontori e delle Isole di Levante di cui alla l.r. 23/1999 è dichiarato estinto ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dal Capo III.

CAPO II

PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOVENERE

 

     Art. 2. (Individuazione, classificazione e finalità).

     1. La perimetrazione del Parco naturale regionale di Portovenere comprende i territori ricadenti nel Comune di Portovenere, indicati con apposito segno grafico nelle planimetrie in scala 1:10000, allegate alla presente legge. Tale perimetrazione comprende altresì, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), anche il tratto di mare prospiciente il lato sud- ovest delle Isole Palmaria, Tino e Tinetto, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

     2. I territori così individuati sono classificati "parco naturale regionale" ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 394/1991, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 12/1995.

     3. Il Parco naturale regionale di Portovenere viene inserito nel sistema regionale delle aree protette per le seguenti finalità:

     a) garantire la conservazione dell'ambiente naturale, dei valori biologici, paesaggistici e storico-culturali dei territori interessati;

     b) promuovere la conoscenza delle peculiarità naturali e culturali dell'area e la fruizione pubblica dell'ambiente in forme compatibili con la sua conservazione;

     c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali, valorizzando l'identità dei luoghi e delle tradizioni e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e culturale;

     d) favorire iniziative coordinate in campo agricolo, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e per il miglioramento dei servizi che interessino il Parco e i territori ad esso contermini;

     e) tutelare il tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle isole Palmaria, Tino e Tinetto sotto il profilo biologico e geologico, favorendo la conservazione delle specie, degli ecosistemi e delle formazioni minerali presenti;

     f) favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione del tratto di mare a fini scientifici, culturali, sociali, didattici e ricreativi, tenendo anche conto delle attività tradizionalmente svolte nell'area.

 

     Art. 3. (Gestione).

     1. La gestione del Parco naturale regionale di Portovenere è affidata al Comune di Portovenere.

     2. In qualità di ente gestore, il Comune redige la relazione prevista dall'articolo 29 della l.r. 12/1995; per quanto attiene all'ordinamento finanziario e contabile, nonché al regime fiscale osserva le disposizioni relative agli enti locali.

     3. Per gli aspetti inerenti la gestione del tratto di mare di cui all'articolo 5, l'ente gestore si avvale di una Commissione, con funzioni consultive e propositive, presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, e composta da:

     a) un rappresentante della Provincia;

     b) un rappresentante della competente autorità marittima;

     c) due esperti in materia di tutela dell'ambiente marino nominati, rispettivamente, dalla Regione e dalla Università degli Studi di Genova.

     4. Il Comune procede alla nomina dei componenti della Commissione sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione con le designazioni successive.

     5. La Commissione dura in carica quattro anni e le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

 

     Art. 4. (Strumenti di attuazione).

     1. Sono strumenti di attuazione delle finalità del parco il Piano dell'Area protetta ed il Piano pluriennale socio-economico di cui agli articoli 16 e seguenti della l.r. 12/1995 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

 

     Art. 5. (Tutela del tratto di mare prospiciente il Parco di Portovenere).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore e la Regione, d'intesa con l'Autorità marittima competente, redigono un piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica del tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle Isole Palmaria, Tino e Tinetto.

     2. Il Piano di cui al comma 1, su proposta della Giunta, è approvato dal Consiglio regionale e produce i suoi effetti decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; eventuali modificazioni sono approvate secondo il medesimo procedimento.

CAPO III

LIQUIDAZIONE DELL'ENTE PARCO DEI PROMONTORI

E DELLE ISOLE DI LEVANTE. DISPOSIZIONI

COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 6. (Estinzione del Parco dei Promontori e delle Isole di Levante e liquidazione del relativo ente di gestione).

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione nomina un commissario per la liquidazione dell'Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante e per gli adempimenti relativi al personale dipendente; fino a tale nomina gli organi dell'Ente restano in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

     2. Le risorse finanziarie dell'Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante destinate ad interventi in corso, in concreto disponibili al momento della sua liquidazione, sono trasferite alla Regione.

     3. Il personale dipendente dell'Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante è collocato, anche in sovrannumero, presso il Comune di Portovenere operante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, oppure presso altri Enti pubblici preposti alla gestione delle aree naturali protette mediante apposita convenzione.

 

 

     Art. 7. (Norme comuni e transitorie).

     1. Il Comune di Portovenere esercita le funzioni di gestione per la porzione di Parco ricadente nel proprio territorio e adotta il Piano dell'area protetta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del Piano, il territorio del Parco di Portovenere è sottoposto alle normative di salvaguardia di cui all'articolo 42 della l.r. 12/1995 e all'articolo 6, comma 3, della l. 394/1991, con l'eccezione del centro storico di Portovenere, come individuato dai vigenti strumenti urbanistici, per il quale si applica la normativa dettata da tali strumenti, e delle aree classificate "ZAI - Zone per attrezzature ed impianti" per le quali si applicano le disposizioni della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12 (individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale "Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello". Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale).

     3. In caso di necessità e di urgenza, la Giunta regionale può consentire deroghe alla normativa di cui all'articolo 6, comma 3, della l. 394/1991, prescrivendo modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee alla conservazione dell'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale).

 

     Art. 8. (Norme finanziarie e finali).

     1. Per quanto non previsto nella presente legge, al Parco naturale regionale di Portovenere si applicano le norme della l.r. 12/1995 e successive modificazioni.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio regionale:

     - 2506 "Contributi agli enti di gestione delle aree protette regionali per le spese correnti connesse ai loro compiti";

     - 2507 "Contributi in conto capitale agli enti di gestione per attività ed interventi nelle aree protette regionali, provinciali o locali".

     3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

     4. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, sono introitate al capitolo 2525 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

 

 

     Allegato cartografico

     (Omissis)