§ 2.2.56 - L.R. 8 gennaio 2016, n. 1.
Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:08/01/2016
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito territoriale ottimale.
Art. 3.  Entrate dell'E.G.R.I.B.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Assemblea - Presidente dell'Assemblea.
Art. 6.  Funzioni dell'Assemblea.
Art. 7.  Amministratore unico.
Art. 8.  Funzioni dell'Amministratore unico.
Art. 9.  Revisore unico.
Art. 10.  Separazione dell'attività di programmazione da quella di gestione.
Art. 11.  Piani d'Ambito.
Art. 12.  Articolazione organizzativa dell'E.G.R.I.B.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14.  Controllo e vigilanza.
Art. 15.  Norma finanziaria.
Art. 16.  Abrogazioni.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 2.2.56 - L.R. 8 gennaio 2016, n. 1.

Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).

(B.U. 8 gennaio 2016, n. 1)

 

Art. 1. Finalità.

1. Al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e sulla Gestione Integrata dei Rifiuti, in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, è istituito un unico ente denominato "Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata", di seguito anche "E.G.R.I.B."

2. L'E.G.R.I.B., nel rispetto delle competenze ed attribuzioni spettanti per legge ad altri soggetti, è responsabile del governo:

a) della risorsa acqua e svolge funzioni di coordinamento, alta vigilanza ed indirizzo rispetto alle politiche di competenza regionale in materia di acqua, anche con riferimento agli Accordi interregionali di Settore, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sugli operatori pubblici e privati coinvolti nel Sistema Idrico Regionale;

b) del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

c) della Gestione Integrata dei Rifiuti, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, di cui alla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'autorità dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

3. L'E.G.R.I.B. è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile ed allo stesso si applicano le norme di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

4. L’E.G.R.I.B. ha sede legale in Potenza e uffici anche a Matera [1].

 

     Art. 2. Ambito territoriale ottimale.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, l'intero territorio regionale della Basilicata costituisce l'unico Ambito Territoriale Ottimale, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 147 e 200 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ii.

 

     Art. 3. Entrate dell'E.G.R.I.B.

1. Costituiscono entrate dell'E.G.R.I.B.:

a) i contributi regionali;

b) la quota parte delle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti, vincolate, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi di funzionamento dell’Ente [2];

c) eventuali trasferimenti statali, regionali, degli enti locali o di altri soggetti per lo svolgimento di specifiche attività o progetti.

 

     Art. 4. Organi.

1. Sono organi dell'E.G.R.I.B.:

a) l'Assemblea ed il suo Presidente;

b) l'Amministratore unico;

c) il Revisore unico.

 

     Art. 5. Assemblea - Presidente dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni o loro delegati ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, dai Presidenti delle Province o loro delegati e dal Presidente della Regione o suo delegato.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali di cui al comma 1 deliberano, secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti, la propria adesione all'E.G.R.I.B.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 147, comma 1-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

4. L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i Sindaci che la compongono, che organizza e coordina i lavori della stessa. Il Presidente dura in carica 3 anni o fino alla cessazione dell'incarico di Sindaco se antecedente.

5. I rappresentanti dei Comuni partecipano alle votazioni dell'Assemblea con peso rapportato alle seguenti fasce demografiche di appartenenza del Comune in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale:

a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - peso uguale a 1;

b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - peso uguale a 2;

c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - peso uguale a 4;

d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - peso uguale a 8;

e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti - peso uguale a 16;

f) comuni con popolazione superiore a 30.000 o che siano capoluoghi di provincia - peso uguale a 32.

6. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione e nelle successive, se è rappresentato almeno un terzo secondo i criteri di cui al comma 5.

7. Le dichiarazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo i criteri di cui al comma 5.

8. I delegati rappresentanti delle Province e della Regione partecipano ai lavori dell'Assemblea con funzioni consultive e senza diritto di voto.

9. I componenti ed il Presidente dell'Assemblea non percepiscono alcuna indennità.

 

     Art. 6. Funzioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e controllo sulle funzioni di attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) e c), attraverso:

a) lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di Servizio Idrico Integrato in coerenza con gli Accordi di Programma Quadro (APQ) relativi alla risorsa idrica e in particolare:

1) approva il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio;

2) predispone la convenzione-tipo che regola il rapporto con il soggetto gestore del servizio, sulla base della convenzione-tipo, con relativi disciplinari, di cui all’art. 151 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) [esercita il controllo analogo sul soggetto gestore in caso di affidamento in house] [3];

4) approva il Piano d’Ambito, secondo le modalità di cui all’art. 149 comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

5) determina, ai sensi dell’art. 154 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa di base e le relative revisioni periodiche, in conformità alle componenti di costo per la relativa determinazione, al metodo tariffario, nonché alle modalità di revisione periodica, come definiti ai sensi dell’art. 10, comma 14 del D.L. n. 70/2011 convertito in Legge n. 106/2011, ai fini della definitiva approvazione da parte dell’Autorità per l’energia, il gas ed il sistema idrico;

6) approva il Piano degli Interventi;

7) approva la Carta del Servizio [4];

b) lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, dalla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'autorità dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in coerenza con il Piano Regionale dei Rifiuti, e in particolare:

1) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio;

2) approva, su proposta dell'Amministratore unico, la Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare;

3) approva il Piano d'Ambito;

4) approva le tariffe;

5) approva il Piano degli Interventi;

6) approva la Carta del Servizio.

2. L'Assemblea, inoltre, provvede all'approvazione:

a) del programma e della relazione annuale prodotta dall'Amministratore unico;

b) della dotazione organica, dei piani di fabbisogno del personale;

c) dei regolamenti di organizzazione interna;

d) del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.

3. Il programma e la relazione annuale dell’Amministratore unico, così come approvati dall’Assemblea, sono allegati rispettivamente al bilancio e al rendiconto come parti integranti e sostanziali degli stessi e trasmessi alla Regione Basilicata in sede di sottoposizione a controllo dei documenti contabili ai sensi dell’art. 14 [5].

 

     Art. 7. Amministratore unico.

1. L'Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale ed è prescelto tra professionisti, esperti o dirigenti pubblici in possesso di elevata competenza nei settori di riferimento. Il relativo rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.

2. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante all'Amministratore unico è parametrato a quello previsto per i dirigenti generali regionali, secondo la vigente disciplina regionale.

3. L'Amministratore unico, in caso di grave impedimento, di dimissioni, di revoca, è sostituito da un Commissario straordinario nominato con provvedimento della stessa Giunta regionale, il quale assume tutte le funzioni dell'organo e rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Amministratore unico che dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni.

4. La carica di Amministratore unico è incompatibile con l'esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità ed ai compiti istituzionali dell'E.G.R.I.B.

 

     Art. 8. Funzioni dell'Amministratore unico.

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'E.G.R.I.B. ed ha la responsabilità dell'organizzazione interna e del funzionamento dell'ente, coordinandone la struttura operativa, e provvede in particolare:

a) al governo della risorsa idrica attraverso:

1) la proposta di definizione di Accordi di Programma per l'utilizzazione della risorsa idrica nel settore civile, industriale e agricolo;

2) il concorso alla determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso (comprendente i costi industriali, i costi ambientali ed i costi della risorsa) nel rispetto delle norme di settore;

3) la vigilanza ed il controllo sulla gestione della risorsa idrica;

4) il concorso alla programmazione, di concerto con le Regioni interessate, delle infrastrutture primarie regionali ed interregionali interconnesse;

5) il controllo e la proposta di programmazione per la gestione e la messa in sicurezza sismica ed idraulica delle dighe presenti sul territorio regionale;

6) la valorizzazione energetica degli schemi e degli impianti;

7) l'individuazione delle procedure e degli adempimenti per il conseguimento degli obiettivi regionali per la scelta, di concerto con gli Enti competenti, del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Primario interregionale e per l'uso plurimo della risorsa;
b) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di Servizio Idrico Integrato di cui al precedente articolo;

c) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, dalla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'autorità dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. di cui al precedente art. 6;

d) all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale; quest’ultima fornisce compiute informazioni sulle procedure ed esiti del controllo espletato, sulla qualità contrattuale e sulla complessiva attività economica, finanziaria e tecnica evidenziandone i risultati, le misure intraprese e la verifica degli obbiettivi fissati [6];

e) all'adozione dei regolamenti interni di organizzazione;

f) all'adozione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;

g) all'adozione del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.

2. Le proposte di cui ai numeri indicati nella lettera a) del comma 1 sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni consiliari.

 

     Art. 9. Revisore unico.

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in materia, per la durata pari a quella dell'Amministratore unico [7].

2. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241 del D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti incrementato del 10%, oltre al rimborso delle spese nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

 

     Art. 10. Separazione dell'attività di programmazione da quella di gestione.

1. L'E.G.R.I.B. è articolato in maniera tale da separare l'attività di programmazione e realizzazione degli investimenti da quelle relative al governo dei servizi allo stesso ente affidati, secondo il principio dell'autonomia nella gestione delle risorse finanziarie [8].

2. [Il modello organizzativo di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore unico, da presentare nel termine di 60 giorni dal suo insediamento, previo parere della Commissione consiliare competente] [9].

 

     Art. 11. Piani d'Ambito.

1. I Piani d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato e per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani si compongono degli atti e dei contenuti di cui agli artt. 149 e 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

2. I Piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento dei servizi e definiscono gli standard prestazionali degli stessi nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

3. I Piani di cui al comma 1 sono di norma aggiornati in occasione della revisione delle tariffe ovvero nei casi in cui si renda necessario ai fini del rispetto di sopravvenute disposizioni di legge ovvero di criteri ed indirizzi della Regione.

4. Il Piano d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, nel caso l'attività di raccolta e quella di smaltimento siano svolte da soggetti distinti, assicura l'integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dal Piano regionale dei rifiuti anche ai fini della determinazione del costo dello smaltimento.

5. Nelle more dell’approvazione del Piano d’Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti di cui al comma 1, l’EGRIB di concerto con la Regione, sulla base dei criteri, e degli indirizzi e delle priorità fissati dal PRGR e dei principi di cui all’art. 202 del D.Lgs. n. 152/06, approva, anche per stralci, gli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnati da un piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo dei medesimi. Gli interventi da realizzare, assistiti dal relativo piano finanziario e dai modelli gestionali ed organizzativi, saranno recepiti in sede di definizione del Piano d’Ambito regionale [10].

 

     Art. 12. Articolazione organizzativa dell'E.G.R.I.B.

1. L'E.G.R.I.B. è dotato di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti del comparto Regioni-autonomie locali.

1 bis. All’E.G.R.I.B., in quanto ente di nuova istituzione, è consentita capacità assunzionale necessaria a sostenere l’adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [11].

2. L'E.G.R.I.B., per lo svolgimento delle proprie funzioni, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 12, comma 3, si può avvalere altresì del personale regionale ovvero di quello appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), nonché attraverso intesa con società partecipate dalla Regione.

 

     Art. 13. Norme transitorie.

1. Fino all'effettivo insediamento degli organi dell'E.G.R.I.B. le attività volte alla costituzione dell'Ente ed alla gestione provvisoria, in particolare lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), sono attribuite, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ad un Commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1. Al Commissario spetta il compenso dell'Amministratore unico da determinarsi previamente ai sensi dell'art. 7, comma 2.

2. Gli organi dell'E.G.R.I.B. sono costituiti entro il 31 marzo 2016.

3. Alla data del l° aprile 2016 la Conferenza Interistituzionale Idrica, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii., e la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, di cui alla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., cessano dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti. Il personale di ruolo in servizio presso le cessate Conferenze è inserito nel ruolo organico dell'E.G.R.I.B. e inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali corrispondente a quella già occupata. Il restante personale è inserito nel ruolo organico dell'E.G.R.I.B., previa selezione per titoli ed esami, riservata esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013. Tutti i contratti in essere sono comunque prorogati sino alla data di immissione nel ruolo organico dell'E.G.R.I.B., salva la verifica dei titoli previsti per legge per il ruolo ricoperto. La selezione è estesa anche ai soggetti utilizzati con contratti di co.co.co. successivamente trasformati in contratti a tempo determinato.

3 bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa gli incarichi dirigenziali conferiti presso le cessate Conferenze restano in essere presso l’EGRIB sino alla data di conferimento dei nuovi incarichi ovvero sino all’approvazione di diversa articolazione organizzativa da parte degli organi competenti e, comunque, fino alla scadenza del termine di durata massima quinquennale degli incarichi. L’attuazione della presente disposizione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’Ente [12].

4. A partire dal l° aprile 2016 l'E.G.R.I.B. subentra nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Conferenza Interistituzionale Idrica e della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti. Fino a tale data continua l'attuale gestione delle Conferenze.

5. Entro il 29 febbraio 2016 i Commissari di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 33 effettuano ed inviano all'E.G.R.I.B. una relazione contenente la ricognizione della situazione patrimoniale, economica, finanziaria oltre che del personale, in essere alla data del 31 dicembre 2015.

6. Nelle more dell'assunzione del modello del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei relativi affidamenti nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, proseguono le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 198 e 204 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

 

     Art. 14. Controllo e vigilanza.

1. Gli atti di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b) e d), sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Giunta e del Consiglio regionale secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 e ss.mm.ii. [13].

2. L'E.G.R.I.B. è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 e ss.mm.ii.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

1. Per gli anni 2016 e 2017 e l’anno 2018, alla copertura degli oneri relativi al contributo regionale di funzionamento dell'Ente, derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 1.000.000,00, per ciascun esercizio, si provvede con le seguenti variazioni sullo stanziamento di competenza:

a) variazione in diminuzione

Missione 20

Programma 03 euro 1.000.000,00

b) variazione in aumento

Missione 09

Programma 04 euro 1.000.000,00 [14]

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata ad apportare le variazioni compensative sui capitoli appartenenti alle richiamate Missioni 09 e 20 e ai corrispondenti Programmi 04 e 03.

2 bis. Fino alla definizione della tariffa unica per i rifiuti e fino all’approvazione del piano d’ambito per i rifiuti, la Regione Basilicata riconosce un contributo ordinario annuale per il funzionamento dell’ente pari ad € 1.000.000,00 [15].

2 ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 si provvede mediante uno stanziamento annuale a valere sulla Missione 09 Programma 04 del bilancio pluriennale 2020-2022 [16].

 

     Art. 16. Abrogazioni.

1. Le disposizioni della disciplina regionale incompatibili con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 2016, n. 22.

[3] Punto soppresso dall'art. 5 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2016, n. 22.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2018, n. 25.

[6] Lettera già modificata dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2018, n. 25 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2016, n. 19.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 dicembre 2016, n. 22.

[9] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[10] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[11] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[12] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[13] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[14] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[15] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 20 marzo 2020, n. 10.

[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 20 marzo 2020, n. 10.