§ 2.4.41 - L.R. 19 maggio 1997, n. 23.
Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:19/05/1997
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Programmazione ed attuazione degl'interventi speciali per la montagna.
Art. 3.  Carta della destinazione d'uso del territorio.
Art. 4.  Organizzazioni montane per la gestione di beni agro - silvo - pastorali.
Art. 5.  Azioni di tutela e valorizzazione ambientale.
Art. 6.  Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale.
Art. 7.  Azioni di rianimazione demografica e sociale.
Art. 8.  Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria.
Art. 9.  Tutela dei prodotti tipici e della produzione lattiera.
Art. 10.  Artigianato e mestieri tradizionali.
Art. 11.  Turismo rurale in ambiente montano.
Art. 12.  Trasporti e viabilità locale.
Art. 13.  Servizio scolastico e promozione culturale.
Art. 14.  Gestione associata dei servizi pubblici locali.
Art. 15.  Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo Sportello per la Montagna.
Art. 16.  Classificazione dei terreni montani. Individuazione fasce altimetriche. Norma di rinvio.
Art. 17.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 18.  Direttiva d'attuazione.
Art. 19.  Norma transitoria.
Art. 20.      1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.4.41 - L.R. 19 maggio 1997, n. 23.

Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane.

(B.U. 26 maggio 1997, n. 27)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

     1. La Regione riconosce il territorio montano come risorsa di preminente interesse regionale e ne promuove lo sviluppo integrato e sostenibile, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali.

     2. La presente legge è diretta ad integrare e rafforzare le funzioni di autogoverno responsabile del territorio montano, secondo il disegno di cooperazione istituzionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 17 e attraverso l'attivazione di appropriati strumenti di programmazione degli interventi destinati alle aree montane.

     3. Salvo quanto previsto al comma 4, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità Montane come ridelimitate dalla legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9.

     4. Gli interventi speciali previsti dalla presente legge sono inoltre attuati nei territori dei Comuni classificati interamente montani, pur non ricadenti in Comunità Montane, mediante convenzioni ed accordi di programma, ove non diversamente specificato, fra i Comuni interessati e le Comunità Montane limitrofe.

 

     Art. 2. Programmazione ed attuazione degl'interventi speciali per la montagna.

     1. Il piano di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane costituisce lo strumento di programmazione degli interventi speciali per la montagna.

     2. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Comunità Montane provvedono ad adeguare i propri piani di sviluppo socio- economico conformemente ai programmi pluriennali della Provincia e, in mancanza, agli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle azioni di:

     a) - tutela ambientale;

     b) - conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;

     c) - promozione delle attività produttive;

     d) - rianimazione demografica e sociale;

     e) - gestione associata dei servizi pubblici locali.

     3. I piani annuali operativi costituiscono gli strumenti di attuazione degli interventi speciali per la montagna e ne individuano il fabbisogno finanziario.

     4. I piani annuali operativi sono approvati dalle Province secondo le procedure e i tempi previsti per l'approvazione del piano di sviluppo socio-economico.

     5. Le Comunità Montane possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato per le attività di vigilanza e controllo e per gli interventi disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 3. Carta della destinazione d'uso del territorio.

     1. Le Comunità Montane, insieme al piano di sviluppo socio-economico, provvedendo a formare la carta di destinazione d'uso del proprio territorio, individuandone gli indirizzi fondamentali di organizzazione, con il supporto ed il coordinamento della Regione.

     2. La carta di destinazione d'uso del territorio è elaborata in scala 1:10.000, e definisce le aree di prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare valenza ambientale e paesistica; individua inoltre le linee di sviluppo residenziale, produttivo, turistico dei servizi e delle infrastrutture.

     3. La carta di destinazione d'uso del territorio concorre con il piano di sviluppo socio-economico alla formazione del piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     4. La carta di cui al presente articolo può estendersi, per uniformità di programmazione, ai territori montani non ricadenti nelle Comunità Montane, previo accordo di programma con i Comuni interessati.

     5. I Comuni, nella redazione dei loro strumenti urbanistici, terranno conto delle indicazioni contenute nella carta di destinazione d'uso di cui al presente articolo.

 

     Art. 4. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro - silvo - pastorali.

     1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentite le Comunità Montane, procede al censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone al Consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     2. Le Comunità Montane, possono decentrare i propri servizi tecnico- amministrativi in favore degli appartenenti alle Organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.

 

TITOLO II

INTERVENTI SPECIALI

 

     Art. 5. Azioni di tutela e valorizzazione ambientale.

     1. Le Comunità Montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di sviluppo socio-economico e possono comprendere anche i territori montani limitrofi, non ricadenti nella Comunità Montana, che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.

     3. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti:

     a) - alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;

     b) - alla regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica-rurale;

     c) - al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate;

     d) - alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonché alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;

     e) - alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonché alla valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;

     f) - alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico.

     4. Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente terzo comma, relative a proprietà agro-silvo-pastorali, le Comunità Montane possono concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

     a) - coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole;

     b) - altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale;

     c) - consorzi di miglioramento fondiario;

     d) - altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell'intervento.

     5. Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.

 

     Art. 6. Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale.

     1. Le Comunità Montane, singole o associate, d'intesa con gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme:

     a) - apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

     b) - accordi di programma con Enti pubblici;

     c) - la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata;

     d) - la promozione di associazioni di proprietari finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

     2. Le Comunità Montane svolgono specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attività:

     a) - valorizzazione del patrimonio silvo-forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento;

     b) - sistemazione idraulico-forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche;

     c) - manutenzione e recupero produttivo delle zone da destinazione agro-silvo-pastorale e in particolare delle superfici agro-forestali abbandonate;

     d) - iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.

     3. Le azioni organiche del presente articolo concorrono allo sviluppo dell'economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

     4. Le Comunità Montane, su delega dei Comuni e di altri enti pubblici possono gestire le proprietà silvo-pastorali degli stessi.

     5. Le Comunità Montane possono affidare il compimento delle attività di cui al comma 2, ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge 97/1994, secondo le modalità ed i limiti ivi contemplati, con priorità alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni montani.

 

     Art. 7. Azioni di rianimazione demografica e sociale.

     1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità Montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani.

     2. Gli stessi benefici sono concessi, a coloro che, pur già residenti in comuni montani, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.

     3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'art. 19 della legge 97/1994 nei Comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati dalla Giunta Regionale, sentite le Comunità Montane, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con preferenza per i Comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.

     4. Le Comunità Montane, inoltre, possono concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi, riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella Comunità Montana, previa convenzione con i Comuni interessati.

     5. L'entità dei contributi del presente articolo può essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

 

     Art. 8. Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria.

     1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione e la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

     a) - coltivatori diretti di età compresa tra diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane;

     b) - eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;

     c) - cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani.

     2. Le Comunità Montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni, al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.

 

     Art. 9. Tutela dei prodotti tipici e della produzione lattiera.

     1. I prodotti tipici dei territori montani ai quali è stata riconosciuta la "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del Reg. CEE 2081/92, sono segnalati al competente Ministero delle Risorse Agricole, sentite le Comunità Montane interessate, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei prodotti di montagna e dell'attribuzione della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana".

     2. La Giunta regionale stabilisce entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge gli interventi e le risorse finanziarie finalizzate alla promozione ed alla commercializzazione di prodotti agro- alimentari autorizzati alla suddetta menzione nonché degli altri prodotti alimentari e non che siano tipici della montagna lucana.

     3. Al fine di favorire nelle aree montane la ristrutturazione del settore della produzione lattiera e di consentire alle aziende ivi operanti la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce prioritariamente le aree di montagna fra le zone omogenee per la acquisizione delle quote di latte nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui alla L. 26.11.1992, n. 468.

 

     Art. 10. Artigianato e mestieri tradizionali.

     1. Le Comunità Montane promuovono e sostengono lo sviluppo delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione tipica della montagna lucana e definiscono, sulla base delle direttive regionali e nell'ambito della propria programmazione, le azioni da realizzare, individuano i soggetti pubblici e privati interessati, gestiscono i finanziamenti messi a disposizione per attuare gli interventi.

     2. La Giunta Regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente articolo e individua in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione di cui al precedente art. 9.

 

     Art. 11. Turismo rurale in ambiente montano.

     1. Le Comunità Montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzandole allo sviluppo del turismo rurale, nonché al mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate.

     2. A tal fine la Regione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio Regionale, definisce le modalità di sviluppo del turismo rurale nella montagna lucana, articolato per specifiche aree geografiche.

     3. Le Comunità Montane, per i territori di rispettiva competenza, promuovono idonei progetti di sostegno al turismo rurale, nell'ambito dei quali possono concedere incentivi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare significato storico, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

 

     Art. 12. Trasporti e viabilità locale.

     1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità Montane su delega dei Comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea già istituiti. L'organizzazione del servizio è definita con apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dell'art. 23 della legge 97/1994.

     2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.

     3. Le Comunità Montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi sebbene non compresi nelle Comunità Montane.

     4. La Giunta Regionale assegna annualmente alle Comunità Montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

     5. Le Comunità Montane possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

     6. Le Comunità Montane possono realizzare programmi di intervento per la viabilità locale.

 

     Art. 13. Servizio scolastico e promozione culturale.

     1. I Comuni e le Comunità Montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

     2. Le Comunità Montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni Montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

     3. Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione è assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centri polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree montane.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 14. Gestione associata dei servizi pubblici locali.

     1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 97/1994 ed al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le Comunità Montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo:

     a) - alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni per i compiti di assistenza ai territori montani;

     b) - alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il riciclo ed il riuso;

     c) - all'organizzazione del trasporto locale e in particolare di quello scolastico;

     d) - all'organizzazione dei servizi di polizia municipale;

     e) - alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei Comuni montani;

     f) - alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane.

     2. I Comuni possono delegare le Comunità Montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di credito, per la realizzazione di opere o interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socio- economico.

 

     Art. 15. Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo Sportello per la Montagna.

     1. Nell'ambito della Conferenza Permanente delle Autonomie, di cui alla L.R. n. 17/1996, viene istituito un Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio con il compito di promuovere la più efficace integrazione delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione dei programmi della presente legge.

     2. Presso ciascuna Comunità Montana è istituito ed attivato uno Sportello per la Montagna, avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla presente legge.

     3. Al fine di ovviare alle difficoltà di comunicazione fra le varie strutture e servizi territoriali lo Sportello per la Montagna, ai sensi dell'art. 24 della legge 97/1994, favorisce altresì l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto, mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le Province, Comuni e gli Uffici periferici dell'amministrazione statale e in grado di interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione.

     4. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.

     5. La Giunta Regionale emana, inoltre, direttive per un equilibrato e funzionale decentramento dei servizi nei Comuni Montani ai sensi dell'art. 14 della legge 97/1994 e conformemente agli orientamenti del CIPE in materia.

 

     Art. 16. Classificazione dei terreni montani. Individuazione fasce altimetriche. Norma di rinvio.

     1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, la Regione, sentiti gli enti locali interessati e la delegazione dell'UNCEM, individua nell'ambito territoriale di ciascuna Comunità Montana fasce altimetriche secondo i parametri oggettivi di cui all'art. 28, comma 4, della legge 142/1990, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi, di competenza della Regione e delle Comunità Montane.

     2. Nei medesimi termini di cui al primo comma ed in coerenza con la individuazione delle fasce altimetriche, la Regione provvede alla eventuale revisione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane perseguendo obiettivi di ampia integrazione delle aree montane.

 

     Art. 17. Fondo regionale per la montagna.

     1. E' istituito il Fondo regionale per la montagna, la cui disponibilità finanziaria è assicurata da:

     a) - la quota di competenza regionale del "Fondo nazionale per la montagna" di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994;

     b) [1];

     c) - risorse specificamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti di Enti pubblici dello Stato e dell'Unione Europea.

     2. In attuazione di quanto stabilito al comma precedente, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 sono iscritti i seguenti capitoli con le sottoindicate dotazioni:

     a) - Cap. 7305 Fondo regionale per la montagna risorse regionali £. 1.500.000.000=;

     b) - Cap. 7315 Fondo regionale per la montagna risorse statali vincolate £. 6.368.000.000=. Alle finalità del Fondo regionale per la montagna potranno concorrere eventuali specifiche assegnazioni comunitarie. Le leggi di bilancio successive al 1997 stabiliranno le risorse occorrenti all'assegnazione di cui alla presente legge.

     [3. La Giunta Regionale assegna alle Comunità Montane le quote del Fondo regionale per la Montagna secondo i seguenti criteri:

     a) - per il 30% in misura fissa per ciascuna Comunità Montana;

     b) - per il 20% in misura proporzionale alla popolazione residente nei Comuni montani;

     c) - per il restante 50% in misura proporzionale alla estensione del territorio montano delle diverse Comunità Montane.] [2]

     [4. La Giunta regionale attribuisce, altresì, al Comune di Potenza le risorse ad esso spettanti in virtù delle previsioni delle precedenti lettere b) e c).] [3]

     [5. Con il medesimo provvedimento di riparto, la Giunta regionale, sentita l'U.N.C.E.M., determina la quota parte da destinare a spese di funzionamento nei limiti previsti dall'art. 35 della L.R. 17.2.1993, n. 9.] [4]

     [6. La Giunta Regionale aggiorna con cadenza biennale i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente. In sede di prima applicazione della presente legge si assumono le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione.] [5]

 

     Art. 18. Direttiva d'attuazione. [6]

     1. La Giunta Regionale, su conforme parere della Conferenza permanente delle Autonomie di cui all’art. 2 della L.R. 28.03.1996, n. 17 recante “Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata”, approva annualmente una direttiva di attuazione dei principi fissati nella presente legge, con la quale provvede anche ad individuare i criteri di riparto del fondo di cui al precedente art. 17.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. Al fine di procedere all'aggiornamento dei propri piani di sviluppo socio-economico, alla redazione dei relativi programmi annuali operativi ed alla loro gestione in esecuzione della presente legge, le Comunità Montane sono autorizzate a concludere apposite convenzioni con il personale da esse già utilizzato o utilizzato dall'Amministrazione Provinciale di Matera a tutto il 31.12.1996 nelle attività di assistenza tecnica finanziate dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 giugno 1979, n. 19.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8.

[2] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[3] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[4] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[5] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[6] Articolo sostituito dall’art. 49 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.