Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 64. Miniere cave e torbiere |
Capitolo: | 64.1 miniere cave e torbiere |
Data: | 31/07/1987 |
Numero: | 318 |
Sommario |
Art. 1. 1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, [...] |
Art. 2. 1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, [...] |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 [...] |
Art. 5. 1. |
Art. 6. 1. |
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale [...] |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 64.1.34 - D.L. 31 luglio 1987, n. 318. [1]
Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.
(G.U. 3 agosto 1987, n. 179).
1. I benefici previsti dall'articolo 1 della
a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi né per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.
2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del
3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.
5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della
7. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-
1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, primo comma, lettera a), del
1 bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere a), b), c) e d), della
per gli interventi indicati dalla lettera a), lire 15 miliardi;
per gli interventi indicati dalla lettera b), lire 20 miliardi;
per gli interventi indicati dalla lettera c), lire 95 miliardi;
per gli interventi indicati dalla lettera d), lire 70 miliardi.
1. [5].
2. [6].
1. [7].
2. [8].
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Articolo abrogato dall'art. 16 del
[5] Modifica il quarto comma, art. 14 della
[6] Sostituisce il terzo comma, art. 15 della
[7] Sostituisce l'art. 17 della
[8] Modifica la lettera d), primo comma, art. 20, della
[9] Sostituisce gli articoli 11 e 12 del
[10] Articolo abrogato dalla