§ 64.1.34 - D.L. 31 luglio 1987, n. 318.
Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:31/07/1987
Numero:318


Sommario
Art. 1.      1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 [...]
Art. 5.      1.
Art. 6.      1.
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 64.1.34 - D.L. 31 luglio 1987, n. 318. [1]

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

(G.U. 3 agosto 1987, n. 179).

 

Art. 1.

     1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonché di:

     a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

     b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

     c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

     d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi né per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

     2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non può superare il venticinque per cento del contributo totale [2].

     3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

     5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

     6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.

     7. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto- legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono confermate.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 80 miliardi di lire per il solo anno finanziario 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Interventi per le piccole e medie imprese», «Società finanziarie per l'innovazione» e «Servizi all'innovazione per l'impresa minore». La quota di detta assegnazione eventualmente non utilizzata è trasferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per gli interventi di cui all'articolo 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina l'ammontare della quota da trasferire, tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Comitato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     1 bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato [3].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4.

     1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, e dalle disposizioni del successivo articolo 6, è autorizzata per l'anno medesimo la spesa complessiva di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo la seguente ripartizione:

     per gli interventi indicati dalla lettera a), lire 15 miliardi;

     per gli interventi indicati dalla lettera b), lire 20 miliardi;

     per gli interventi indicati dalla lettera c), lire 95 miliardi;

     per gli interventi indicati dalla lettera d), lire 70 miliardi.

 

     Art. 5.

     1. [5].

     2. [6].

 

     Art. 6.

     1. [7].

     2. [8].

 

     Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, derivanti dalle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983 n. 696. La spesa complessiva resta comunque correlata all'importo che verrà effettivamente accertato per le predette disponibilità di cui al richiamato Fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. [9]

 

     Art. 9. [10]

 

     Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 399.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 399.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 399.

[4] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[5] Modifica il quarto comma, art. 14 della L. 6 ottobre 1982, n. 752.

[6] Sostituisce il terzo comma, art. 15 della L. 6 ottobre 1982, n. 752.

[7] Sostituisce l'art. 17 della L. 6 ottobre 1982, n. 752.

[8] Modifica la lettera d), primo comma, art. 20, della L. 6 ottobre 1982, n. 752.

[9] Sostituisce gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.

[10] Articolo abrogato dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 399.