Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 82. Pubblici registri |
Capitolo: | 82.5 registro delle imprese |
Data: | 04/11/1981 |
Numero: | 630 |
Sommario |
Art. 1. Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro [...] |
Art. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, [...] |
§ 82.5.1 - Legge 4 novembre 1981, n. 630.
Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio.
(G.U. 9 novembre 1981, n. 308)
Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni trenta.
Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione.
L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati, norme dirette a:
semplificare ed unificare, su tutto il territorio della Repubblica, le procedure e la documentazione per i vari adempimenti previsti dall'articolo precedente;
individuare procedure idonee ad evitare moltiplicazioni di adempimenti per lo stesso atto o fatto in caso di imprese aventi filiali, succursali o simili nel territorio di diverse province;
chiarire, in relazione alle varie fattispecie, l'evento preciso dal cui verificarsi decorrono i termini per le denunce o comunicazioni prescritte.
[1] Per una modifica dell’importo di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del