§ 1.10.134 - R.R. 27 gennaio 2016, n. 2.
Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:27/01/2016
Numero:2

§ 1.10.134 - R.R. 27 gennaio 2016, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)'

(B.U. 29 gennaio 2016, n. 4, suppl.)

 

     Art. 1. (Modifiche al r.r. 2/2009)

1. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)' sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole 'nonché le regole necessarie ad assicurare il passaggio dal sistema di incentivazione delle gestioni associate, di cui all'articolo 24, comma 6, della l.r. 19/2008, al regime contributivo che la Regione dispone al fine di incentivare lo sviluppo e la continuità delle gestioni associate previste all'articolo 19, comma 1, della l.r. 19/2008' sono sostituite dalle seguenti: 'di seguito denominate unioni, nonché l'individuazione dei servizi relativi alle funzioni oggetto del contributo riferibili alle missioni e ai programmi delle voci di spesa del bilancio armonizzato elencati nella tabella '1' dell'Allegato A';

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'Art. 2

(Requisiti per l'accesso e destinatari dei contributi)

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, e presentare domanda di concessione del contributo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal presente regolamento, le unioni iscritte nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde.

2. Le unioni esercitano la gestione associata di funzioni e servizi all'interno degli ambiti territoriali di riferimento, di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 19/2008, salve eventuali deroghe all'ambito territoriale ai sensi dell'articolo 20.

3. Le unioni accedono ai contributi in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) esercizio, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l.r. 19/2008, per tutti i comuni aderenti di almeno cinque delle funzioni fondamentali e di tutti i servizi ad esse riferite elencati nella tabella '2' dell'Allegato A;

b) esercizio della funzione A) 'Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo' e della funzione D) 'Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale' di cui alla tabella '2' dell'Allegato A, per tutti i comuni aderenti con popolazione fino a 5.000 abitanti o con popolazione fino a 3.000 abitanti per i comuni appartenuti o appartenenti a comunità montana.

4. I comuni non aderenti all'unione che gestiscono in forma associata funzioni e servizi con la stessa, mediante convenzioni, sono esclusi dall'erogazione del contributo.';

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'Art. 4

(Contributo regionale)

1. Il contributo regionale può essere:

a) ordinario annuale finalizzato al sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della gestione associata di funzioni e servizi comunali riferibili alle missioni e ai programmi delle voci di spesa del bilancio armonizzato;

b) straordinario, finalizzato al sostegno delle spese di investimento necessarie per l'avvio e per la continuità della gestione associata di funzioni e servizi comunali riferibili alle missioni e ai programmi delle voci di spesa del bilancio armonizzato.
2. Ai fini della determinazione del contributo, la popolazione residente nei comuni che costituiscono l'Unione dei comuni viene calcolata sulla base dell'ultimo dato dell'Istituto nazionale di statistica disponibile al 1° gennaio dell'anno precedente il termine di presentazione della domanda per la concessione del contributo.

3. La concessione del contributo di cui al comma 1 è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

4. Se il totale dei contributi erogabili in base alla presentazione delle domande eccede le risorse finanziarie annualmente disponibili, il contributo spettante alle unioni è proporzionalmente ridotto in ragione della disponibilità e ripartito tra gli aventi diritto.';

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'Art. 5

(Contributo annuale ordinario)

1. Il contributo annuale ordinario è corrisposto, ad esercizio in corso, a copertura delle spese di erogazione dei servizi riferiti a ciascuna funzione oggetto del contributo come elencati nella tabella '2' dell'Allegato A.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 l'unione deve:

a) esercitare almeno cinque funzioni, da parte di tutti i comuni aderenti, tra quelle elencate nella tabella '2' dell'Allegato A, unitamente all'esercizio per tutti i comuni aderenti con popolazione fino a 5.000 abitanti o con popolazione fino a 3.000 abitanti per i comuni appartenuti o appartenenti a comunità montana, della funzione A) e della funzione D) ai sensi del comma 3, dell'articolo 2;

b) esercitare per almeno due comuni ogni eventuale funzione fondamentale, ulteriore alle cinque di cui alla lett. a), e ogni eventuale servizio non riferito a funzioni fondamentali di cui alla tabella '2' dell'Allegato A.

3. Il contributo è costituito dalla sommatoria del contributo base di cui al comma 4, computato per servizio e per comune, e dalle maggiorazioni determinate, ai sensi dell'articolo 6, in base ai criteri di cui al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2008.

4. Il contributo base è calcolato per ciascun comune moltiplicando il peso attribuito ad ogni servizio indicato nella tabella di cui al comma 1, per un valore di € 0,10 per i primi tre anni di esercizio della gestione associata per ciascun residente in ogni comune associato. Il valore di cui al precedente periodo decresce progressivamente di € 0,02 per anno, fino ad un valore minimo di € 0,02 per gli anni successivi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), il valore di € 0,10 è raddoppiato a € 0,20 per i piccoli comuni lombardi. Per questi comuni decresce fino ad un valore minimo di € 0,04.

5. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 4, al numero dei residenti dei comuni dell'unione vengono apportati i seguenti correttivi:

a) se la popolazione è inferiore a 2.000 residenti, è considerata pari a 2.000;

b) se la popolazione è superiore a 7.000 residenti, è considerata pari a 7.000;

c) se la popolazione complessiva dei comuni dell'unione è superiore a 50.000 residenti, è considerata pari a 50.000.

6. Qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera c) del comma 5, il numero dei residenti di ciascun comune viene proporzionalmente ridotto.';

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6

(Maggiorazione del contributo base)

1. Alla somma computata ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sono apportate maggiorazioni calcolate sul contributo base, distinte per servizio e per comune e calcolate separatamente in base ai seguenti criteri:

a) esercizio di ulteriori servizi rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010;

b) numero delle funzioni e tipologia dei servizi associati;

c) numero dei comuni coinvolti nella gestione associata;

d) presenza nell'unione di comuni a svantaggio medio ed elevato ai sensi dell'articolo 2, della l.r. 11/2004;

e) presenza nell'unione di comuni che superano la soglia demografica di 5.000 o di 3.000 abitanti per i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montana;

f) presenza di un unico segretario per l'unione e per tutti i comuni dell'unione per le unioni fino a 3 comuni, per almeno 3 comuni per le unioni con più di 3 comuni;

g) densità della popolazione residente nei comuni aderenti;

h) modalità di gestione che prevedano l'affidamento delle funzioni e dei servizi a uno o più uffici unici in sostituzione degli uffici dei comuni associati;

i) differenze di capacità fiscale calcolata sulla base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IMU.

2. L'unione percepisce una maggiorazione del contributo in base al criterio di cui al comma 1, lett. a), nella misura dell'1 per cento per ogni servizio non riferibile a funzioni fondamentali elencato nella tabella '2' dell'Allegato A.

3. L'unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera b), calcolata relativamente al numero delle funzioni, in base alle percentuali indicate nella tabella '3' dell'Allegato A.

4. L'unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera c), calcolata in base alle percentuali indicate nella tabella '4' dell'Allegato A.

5. L'unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera d), per il singolo comune in misura pari al 3 per cento, se classificato a elevato livello di svantaggio, e pari all'1 per cento, se classificato a medio livello di svantaggio ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/2004.

6. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera e), è per il singolo comune per ogni servizio all'unione, in misura pari al 5 per cento.

7. L'unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera f), erogata in presenza di un unico segretario per tutti i comuni dell'unione per le unioni fino a tre comuni o per almeno 3 comuni per le unioni con più di 3 comuni, ed è calcolata nella misura del 2 per cento per ogni comune aderente all'unione con un unico segretario.

8. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera g) è calcolata nella misura del 2 per cento a ciascun comune con densità inferiore a 400 residenti per chilometro quadrato, aderente all'unione.

9. L'unione percepisce una maggiorazione del contributo nella misura del 40 per cento in base al criterio di cui al comma 1, lettera h), quando l'insieme delle attività di cui si compone il servizio viene trasferito e unificato presso un ufficio unico dell'unione, dotato di un unico responsabile, al cui funzionamento i comuni provvedono principalmente con il macroaggregato 'trasferimenti' nella spesa corrente del bilancio relativa a tale servizio. La maggiorazione è calcolata se il personale dell'ufficio unico è dipendente di ruolo dell'unione. L'importo della maggiorazione è recuperato nel saldo del contributo dell'anno successivo nel caso in cui si dovessero rilevare spese relative ai macroaggregati 'personale' e 'acquisizione di servizi' nel conto consuntivo dell'anno di riferimento, anche in uno solo dei comuni aderenti, in riferimento al servizio trasferito all'ufficio unico. Non sono considerate le spese per 'acquisizione di servizi' che ai sensi della normativa vigente in materia sono attribuite alla competenza del singolo comune.

10. L'unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera i), che viene determinata secondo i criteri e con le modalità di cui all'Allegato 'C ter'. La maggiorazione è calcolata per ciascun comune con capacità fiscale inferiore a quella media regionale nella misura del valore della capacità fiscale di ciascun comune fino ad un massimo del 10 per cento. Il dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, annualmente approva un decreto che aggiorna la percentuale della maggiorazione dovuta ai comuni aderenti, anche avvalendosi degli enti di cui all'Allegato A1, sezione 1, della l.r. 30/2006, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 ter e 1 quater della medesima legge.';

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7

(Contributo straordinario)

1. Il contributo straordinario è erogato alle unioni per le spese di investimento delle gestioni associate a copertura del 50 per cento delle spese totali relative a dotazioni tecnologiche e informatiche, adeguamento impianti, automezzi per l'erogazione dei servizi, fino ad un importo massimo di € 20.000 annuali.

2. Le spese di investimento ammissibili sono quelle elencate nell'Allegato C.';

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8

(Progetto di gestione associata)

1. L'unione approva una progetto per l'avvio della gestione associata delle funzioni e di ogni servizio ad esse relativo affidati dai comuni aderenti, elaborata secondo i contenuti e i criteri di cui all'Allegato B, da presentare unitamente alla domanda di contributo straordinario.

2. L'adesione all'unione di nuovi comuni o l'aggiunta di nuove funzioni gestite in forma associata dall'unione comporta l'integrazione del progetto secondo i contenuti e criteri di cui all'Allegato B.';

i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9

(Rendiconto annuale)

1. L'Unione trasmette, allegandoli alla domanda di contributo ordinario annuale, il rendiconto annuale dell'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, unitamente ad una relazione annuale che elabora un'analisi sull'utilizzo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 19/2008.

2. Nel caso in cui l'unione già beneficiaria non presenti alcuna domanda di contributo, la documentazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo.

3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca del contributo ordinario concesso nell'anno precedente ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d).';

j) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

'Art. 10

(Termine per la presentazione delle domande di contributo)';

k) al comma 1 dell'articolo 10, al primo periodo, le parole '30 aprile' sono sostituite dalle parole '10 maggio';

l) al comma 1 dell'articolo 10, al secondo periodo, le parole 'Per la provincia di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'Per la Città metropolitana di Milano';

m) il comma 2 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente:

'2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 7 è presentata alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la Città metropolitana di Milano la struttura regionale alla quale presentare la domanda di contributo straordinario è quella competente per i rapporti con gli enti locali.';

n) al comma 3 dell'articolo 10, le parole 'di cui ai commi 1 e 2' sono soppresse e le parole: 'agli articoli 11 e 12' sono sostituite dalle parole 'all'articolo 11';

o) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

'Art. 11

(Documentazione per il contributo ordinario e straordinario)

1. L'unione allega alla domanda di contributo:

a) il progetto di gestione associata di cui all'articolo 8, nel caso in cui l'unione non abbia mai fatto richiesta di contributo ordinario o straordinario per l' avvio della gestione associata;

b) dichiarazione attestante il requisito di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) di cui all'Allegato B;

c) la relativa modulistica debitamente compilata e l'eventuale documentazione di cui all'articolo 10, comma 3.

2. L'unione allega alla domanda di contributo ordinario annuale:

a) il rendiconto annuale dell'esercizio finanziario dell'anno precedente riferibile a quello di concessione del contributo, nello stesso formato previsto dalla normativa statale vigente in materia, unitamente alla relazione annuale;

b) l'estratto del conto consuntivo dei comuni nel caso in cui il servizio venga esercitato mediate ufficio unico.

3. In caso di integrazione di nuove funzioni in gestione associata o adesione di nuovi comuni, l'unione allega alla domanda l'integrazione o la revisione del progetto di gestione associata.';

p) l'articolo 12 è abrogato;

q) la rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

'Art. 13

(Istruttoria delle domande, rettifiche, integrazioni e chiarimenti. Provvedimento di concessione del contributo)'.

r) il comma 1, dell'articolo 13, è sostituito dal seguente:

'1. Ferma restando la possibilità di acquisire chiarimenti, rispetto alla documentazione ricevuta, se nel corso dell'attività istruttoria a cura delle strutture di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, la domanda e la documentazione allegata risultano incomplete o irregolari, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi che ostano all'ammissione, parziale o totale, al contributo.';

s) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'2. Gli enti richiedenti possono, entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche, integrazioni e chiarimenti.';

t) al comma 2 dell'articolo 14 dopo la parola 'integrazioni' sono aggiunte le parole 'e chiarimenti';

u) dopo il comma 3 dell'articolo 14 è inserito il seguente comma:

'3 bis. I termini per la trasmissione degli esiti dell'istruttoria e per la concessione del contributo straordinario sono ridotti a metà rispetto ai termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.';

v) l'articolo 15 è sostituto dal seguente:

'Art. 15

(Modalità di erogazione del contributo straordinario)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 7, è erogato con le seguenti modalità:

a) il 50 per cento del contributo previsto sui servizi viene liquidato con il provvedimento di concessione del contributo straordinario a titolo di anticipazione;

b) il 50 per cento del contributo previsto viene liquidato a saldo, previa presentazione di fatture alle quali sono allegati i relativi mandati di pagamento.

2. Le fatture dell'unione devono essere inviate entro e non oltre il 15 ottobre dello stesso anno in cui è stata presentata la domanda.

3. Sono ammesse a contributo le fatture relative all'anno in cui si è presentata la domanda.';

w) all'articolo 16, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. L'importo complessivo del contributo successivo alla prima annualitàè ridotto nel caso in cui la somma da decurtare sul singolo servizio sia superiore al contributo concesso a titolo di anticipazione.

2 ter. Per la funzione g) 'Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione' di cui all'Allegato A, tabella 2, la riduzione di cui al comma 2 è calcolata non sul singolo servizio ma sull'insieme dei servizi riferiti alla funzione.';

x) al comma 1 dell'articolo 17, le parole: '5, 6 e 7' , sono sostituite dalle seguenti: ' 4 e 6';

y) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

'Art. 18

(Revoca del contributo)

1. Ai fini del presente regolamento, la revoca del contributo consiste nel provvedimento adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, su proposta del dirigente della STER presso la quale è stata presentata la domanda di contributo, con il quale si dispone che il contributo concesso deve essere in tutto o in parte restituito. Per la Città metropolitana di Milano, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.

2. La revoca totale del contributo ordinario si ha in caso di:

a) perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 2;

c) perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3;

d) mancata trasmissione del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo e della relazione annuale ai sensi dell'art. 9, del presente regolamento.

3. La revoca parziale del contributo ordinario si ha, quando non sia applicabile la riduzione del contributo di cui all'articolo 16, comma 2, in caso di rendicontazione che comprovi una spesa inferiore al contributo concesso a titolo di anticipazione relativamente a ciascun servizio se l'unione non presenta la domanda nell'anno successivo alla concessione del contributo.

4. Il procedimento di revoca del contributo ordinario è avviato con assegnazione all'unione inadempiente di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale provvedere all'invio della documentazione richiesta o al ripristino dei requisiti; il provvedimento di revoca è adottato in caso di mancata o incompleta trasmissione nei termini della documentazione richiesta o in caso di mancato ripristino dei requisiti.

5. La revoca totale o parziale del contributo straordinario si ha nelle seguenti situazioni:

a) quando non sono state depositate fatture e mandati di pagamento;

b) quando la documentazione comprova spese inferiori rispetto all'importo anticipato dalla Regione.

6. Il procedimento di revoca del contributo straordinario è avviato con assegnazione all'unione inadempiente di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale provvedere all'invio della documentazione richiesta; il provvedimento di revoca è adottato in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro il termine assegnato.';

z) il comma 1 dell'articolo 20, è sostituito dal seguente:

'1. Ai fini della deroga di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 19/2008, l'ambito territoriale può essere ritenuto inidoneo a garantire l'efficace, l'efficiente ed economica gestione dei servizi in forma associata in presenza di una delle seguenti situazioni territoriali e condizioni funzionali:

a) unioni costituite a seguito di trasformazione di altre forme associative che già gestivano funzioni e servizi in forma associata;

b) comuni che appartengono ad ambiti territoriali diversi ma che motivano la deroga in ragione dell'omogeneità del territorio interessato dalla gestione associata in termini di maggiore efficacia, efficienza ed economicità.';

aa) al comma 2 dell'articolo 20 sono infine aggiunge le seguenti parole: 'compilata ai sensi dell'Allegato 'C bis' al presente regolamento';

bb) il comma 3 dell'articolo 20 è sostituto dal seguente:

'3. Il provvedimento di deroga è adottato con deliberazione della Giunta regionale';

cc) il comma 4 dell'articolo 20 è abrogato;

dd) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

'Art. 22

(Disposizioni transitorie e finali)

'1. Il requisito di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b), nel primo anno di applicazione del regolamento recante 'Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)', si applica limitatamente ad una delle due funzioni indicate.

2. Per il primo anno di applicazione del regolamento di cui al comma 1, la domanda di concessione del contributo straordinario, di cui all'articolo 7, è presentata entro e non oltre il 15 ottobre, unitamente alle fatture con allegati i relativi mandati di pagamento.

3. Le unioni che sono già beneficiarie di contributi ai sensi del presente regolamento, sulla base di una scheda progettuale già approvata, non presentano, con la domanda di contributi, il progetto di gestione associata di cui all'art. 8, ferme restando eventuali integrazioni conseguenti all'adesione di nuovi comuni o all'aggiunta di nuove funzioni.

4. Per i comuni aderenti a unioni di comuni lombarde, anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/2004, che hanno già beneficiato di contributi per l'esercizio effettivo in gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi del presente regolamento e che successivamente aderiscono ad altre unioni, il valore del contributo base viene calcolato tenendo conto del numero degli anni per i quali si è già beneficiato del contributo e decresce progressivamente fino al valore minimo di cui al comma 4 dell'articolo 5.

5. Ai fini del calcolo della maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 5, nel caso in cui due o più comuni svantaggiati, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 11/2004, aderenti all'unione si fondano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) della l.r. 29/2006, al nuovo comune istituito a seguito di fusione, viene attribuita la classe di svantaggio di maggior favore. La disposizione di cui al primo periodo si applica in caso di fusione per incorporazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a) della l.r. 29/2006.

6. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 6, per la determinazione della capacità fiscale procapite di ciascun comune aderente all'unione, si fa riferimento all'articolo 43, comma 5 quater, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

7. Le modifiche agli allegati, successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)', sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.';

ee) l 'articolo 23 è abrogato;

ff) l'Allegato “A”è sostituito dal seguente: (Omissis)

gg) l'Allegato “B”è sostituito dal seguente: (Omissis)

hh) l'Allegato “C”è sostituito dal seguente: (Omissis)

ii) dopo l'Allegato C è aggiunto l'Allegato “C bis”: (Omissis)

jj) dopo l'Allegato “C bis”è aggiunto l'Allegato “C ter”: (Omissis)