§ V.1.51 - L.R. 26 ottobre 2016, n. 28.
Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:26/10/2016
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20
Art. 2.  Modifiche all’articolo 8 della Lr. 20/2009
Art. 3.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2009
Art. 4.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20
Art. 5.  Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 e proroga di efficacia di contributi per la formazione di strumenti urbanistici
Art. 7.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
Art. 8.  Modifiche all’articolo 4 della I.r. 14/2009.
Art. 9.  Modifica all’articolo 6 della I.r. 14/2009
Art. 10.  Modifica all’articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33
Art. 11.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4
Art. 12.  Abrogazioni


§ V.1.51 - L.R. 26 ottobre 2016, n. 28.

Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l’articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)”.

(B.U. 28 ottobre 2016, n. 124)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20

1. All’articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 22 e successivamente sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 19, è così ulteriormente sostituito:

“1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità.”;

b) il comma 3, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 22, è così sostituito:

“3. Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica, come segue:

a) ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il paesaggio;

b) ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le modalità di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui all’articolo 32 del d.lgs. 267/2000, al fine dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il paesaggio.”;

c) il comma 4 è così sostituito:

“4. Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l’attività di tutela del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004.”;

d) il comma 5 è così sostituito:

“5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica.”;

e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla provincia o città metropolitana, ove le opere ricadano interamente all’interno dei confini della provincia o città metropolitana e la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, mentre è in capo alla Regione nel caso dette opere interessino il territorio di più province o città metropolitane o le stesse non risultino delegate ai sensi del comma 5”;

“6-ter. L’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 167 del d.lgs. n. 42/2004 è delegata agli enti territoriali destinatari della delega delle funzioni di cui al comma 1. I procedimenti, di sanatoria ordinaria o straordinaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente comma restano in capo alla Regione e sono esercitate dagli organi regionali competenti. L’entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo) e dell’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 8 della Lr. 20/2009

1. All’articolo 8 della I.r. 20/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera a) del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole “, del parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139;”;

b) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

c) il comma 2 è così sostituito:

“2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l’ente delegato.”;

d) al comma 10 dopo le parole: “nuovo organo”, sono aggiunte le seguenti: “e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale la Regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico del comune inadempiente.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2009

1. All’articolo 10 della l.r. 20/2009, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 28, il comma 2 è così sostituito:

“2. E’ altresì delegato ai comuni il rilascio del parere ex articolo 32 della legge 47/1985.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20

1. All’articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera e-bis), come aggiunta dall’articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5, è sostituita dalla seguente:

“e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all’articolo 51 della I.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della I.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.”;

b) dopo il comma 3, sono introdotti i seguenti commi:

“3-bis. La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne:

a) la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale;

b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa disciplina, ove determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi contenute;

c) la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l’eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell’amministrazione.”;

“3-ter. Le deliberazioni motivate del consiglio comunale unitamente agli strumenti urbanistici generali vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o come modificati ai sensi del comma 3-bis, vengono trasmesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall’articolo 24.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

1. All’articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) l’autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche prescritte dall’articolo 146 del d.lgs 42/2004 e dal vigente Piano paesaggistico.”;

b) al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: “compreso il parere paesaggistico di cui all’articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all’articolo 5.07 delle medesime NTA,”.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 e proroga di efficacia di contributi per la formazione di strumenti urbanistici

1. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”.

2. I termini di efficacia dei contributi concessi dalla Giunta regionale, ai sensi della I.r. 31/1974, per la formazione di strumenti urbanistici comunali ovvero per gli adeguamenti alla pianificazione paesaggistica, sono prorogati di anni due.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea in ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49, dopo le parole: “decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/68.” sono aggiunte le seguenti: “Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.”;

b) alla lettera b) del comma 1, come modificato dall’articolo 1 della I.r. 21/2011, dopo le parole: “contiguità fisica”, sono aggiunte le seguenti: “anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento” e dopo le parole: “legge 6 agosto 1967, n. 765” sono aggiunte le seguenti: “; ove l’ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile oppure comprometta le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell’edificio esistente e ad una distanza non superiore a dieci metri da quest’ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato esistente.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 4 della I.r. 14/2009.

1. Al comma 3 dell’articolo 4 della I.r. 14/2009, dopo le parole: “strumenti urbanistici”, aggiungere le seguenti:”; è consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti.”.

 

     Art. 9. Modifica all’articolo 6 della I.r. 14/2009

1. All’articolo 6 della I.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole “consiglio comunale” sono soppresse le seguenti: “da adottare entro il termine di quarantacinque giorni, a pena di decadenza dalla entrata in vigore della presente legge,”;

b) la lettera d) del comma 2, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 34, è soppressa.

 

     Art. 10. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), dopo le parole: “Il consiglio comunale”, sono soppresse le seguenti: “, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,”.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4

1. All’articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nelle more della approvazione del Quadro di assetto regionale, continuano ad applicarsi le norme dei Piani comunali dei tratturi approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29, (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), ancorché scaduti.”.

 

     Art. 12. Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai comuni parere articolo 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), la legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l’articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio).