Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 26/10/2016 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 8 della Lr. 20/2009 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2009 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 e proroga di efficacia di contributi per la formazione di strumenti urbanistici |
Art. 7. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 4 della I.r. 14/2009. |
Art. 9. Modifica all’articolo 6 della I.r. 14/2009 |
Art. 10. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 |
Art. 12. Abrogazioni |
§ V.1.51 - L.R. 26 ottobre 2016, n. 28.
Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l’articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)”.
(B.U. 28 ottobre 2016, n. 124)
Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
a) il comma 1, come modificato dall’articolo 2 della
“1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del
b) il comma 3, come modificato dall’articolo 2 della
“3. Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica, come segue:
a) ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del
b) ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le modalità di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui all’articolo 32 del
c) il comma 4 è così sostituito:
“4. Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all’articolo 148 del
d) il comma 5 è così sostituito:
“5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica.”;
e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6-bis. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla provincia o città metropolitana, ove le opere ricadano interamente all’interno dei confini della provincia o città metropolitana e la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, mentre è in capo alla Regione nel caso dette opere interessino il territorio di più province o città metropolitane o le stesse non risultino delegate ai sensi del comma 5”;
“6-ter. L’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 167 del
Art. 2. Modifiche all’articolo 8 della Lr. 20/2009
1. All’articolo 8 della I.r. 20/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine della lettera a) del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole “, del parere ex articolo 32 della
b) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
c) il comma 2 è così sostituito:
“2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l’ente delegato.”;
d) al comma 10 dopo le parole: “nuovo organo”, sono aggiunte le seguenti: “e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale la Regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico del comune inadempiente.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
“2. E’ altresì delegato ai comuni il rilascio del parere ex articolo 32 della legge 47/1985.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 12 della
1. All’articolo 12 della
a) al comma 3, la lettera e-bis), come aggiunta dall’articolo 16, comma 1, lettera b) della
“e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della
b) dopo il comma 3, sono introdotti i seguenti commi:
“3-bis. La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne:
a) la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale;
b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa disciplina, ove determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi contenute;
c) la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l’eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell’amministrazione.”;
“3-ter. Le deliberazioni motivate del consiglio comunale unitamente agli strumenti urbanistici generali vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o come modificati ai sensi del comma 3-bis, vengono trasmesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall’articolo 24.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 14 della
1. All’articolo 14 della
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del
b) al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: “compreso il parere paesaggistico di cui all’articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all’articolo 5.07 delle medesime NTA,”.
Art. 6. Modifiche alla
1. All’articolo 3, comma 1, della
2. I termini di efficacia dei contributi concessi dalla Giunta regionale, ai sensi della I.r. 31/1974, per la formazione di strumenti urbanistici comunali ovvero per gli adeguamenti alla pianificazione paesaggistica, sono prorogati di anni due.
Art. 7. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) al comma 1, alinea in ultimo modificato dall’articolo 1 della
b) alla lettera b) del comma 1, come modificato dall’articolo 1 della I.r. 21/2011, dopo le parole: “contiguità fisica”, sono aggiunte le seguenti: “anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento” e dopo le parole: “
Art. 8. Modifiche all’articolo 4 della I.r. 14/2009.
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della I.r. 14/2009, dopo le parole: “strumenti urbanistici”, aggiungere le seguenti:”; è consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti.”.
Art. 9. Modifica all’articolo 6 della I.r. 14/2009
1. All’articolo 6 della I.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “consiglio comunale” sono soppresse le seguenti: “da adottare entro il termine di quarantacinque giorni, a pena di decadenza dalla entrata in vigore della presente legge,”;
b) la lettera d) del comma 2, come modificato dall’articolo 1 della
Art. 10. Modifica all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
“1-bis. Nelle more della approvazione del Quadro di assetto regionale, continuano ad applicarsi le norme dei Piani comunali dei tratturi approvati ai sensi della
Art. 12. Abrogazioni
1. Sono abrogate la