Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 05/12/2014 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1 . Modifica all’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 |
Art. 2 . Modifica all’articolo 2 della l.r. 14/2009 |
Art. 3 . Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2009 |
Art. 4 . Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009 |
Art. 5 . Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009 |
Art. 6 . Disposizione finale |
§ V.2.45 - L.R. 5 dicembre 2014, n. 49.
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)
(B.U. 10 dicembre 2014, n. 169 Supplemento)
Art. 1. Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 2. Modifica all’articolo 2 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) al comma 1 le parole: “Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m3, gli edifici residenziali, alle condizioni e con le modalità seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 500 m3, da destinare per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, a residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del
b) al comma 1-bis le parole: “L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 350 m3” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 400 m3”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) al comma 1, dopo le parole: “sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali”, sono inserite le seguenti: “e non residenziali”;
b) al comma 4, le parole: “L’incremento volumetrico previsto al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento volumetrico previsto dal presente articolo”.
Art. 5. Modifica all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 6. Disposizione finale
1. Limitatamente alle modifiche introdotte dalla presente legge, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore, possono definire con deliberazione di consiglio gli ambiti territoriali ove dette modifiche e integrazioni non si applicano.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della