§ V.2.45 - L.R. 5 dicembre 2014, n. 49.
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:05/12/2014
Numero:49


Sommario
Art. 1 . Modifica all’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
Art. 2 . Modifica all’articolo 2 della l.r. 14/2009
Art. 3 . Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2009
Art. 4 . Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009
Art. 5 . Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009
Art. 6 . Disposizione finale


§ V.2.45 - L.R. 5 dicembre 2014, n. 49.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)

(B.U. 10 dicembre 2014, n. 169 Supplemento)

 

     Art. 1. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente dall’articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 2 della l.r. 14/2009

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 14/2009 le parole: “ai sensi del comma 2 dell’articolo 3”, sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del terzo comma dell’articolo 3”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 3 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m3, gli edifici residenziali, alle condizioni e con le modalità seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 500 m3, da destinare per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, a residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone territoriali omogenee D) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968. Gli ampliamenti sono possibili alle condizioni e con le modalità seguenti:”;

b) al comma 1-bis le parole: “L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 350 m3” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 400 m3”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 4 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali”, sono inserite le seguenti: “e non residenziali”;

b) al comma 4, le parole: “L’incremento volumetrico previsto al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento volumetrico previsto dal presente articolo”.

 

     Art. 5. Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 14/2009 le parole: “1° agosto 2001” sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2013”.

 

     Art. 6. Disposizione finale

1. Limitatamente alle modifiche introdotte dalla presente legge, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore, possono definire con deliberazione di consiglio gli ambiti territoriali ove dette modifiche e integrazioni non si applicano.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.