Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 01/08/2011 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 |
Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della l.r. 14/2009 |
Art. 3. Modifica all’articolo 4 della l.r. 14/2009 |
Art. 4. Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della l.r. 14/2009 |
Art. 5. Modifica all’articolo 6 della l.r. 14/2009 |
Art. 6. Modifiche e integrazioni all’articolo 7 della l.r. 14/2009 |
Art. 7. Entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 14/2009 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 |
Art. 9. Integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 |
Art. 10. Formazione dei piani attuativi |
Art. 11. Integrazioni alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 |
Art. 12. Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/2008 |
Art. 13. Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 |
§ V.2.33 - L.R. 1 agosto 2011, n. 21.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
(B.U. 2 agosto 2011, n. 121)
TITOLO I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2009, N. 14.
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 2 (Definizioni) della
“2. Ai fini della presente legge:
a) per edificio si intende l’insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;
b) per edifici residenziali si intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 (Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della
c) per volumetria complessiva si intende quella calcolata secondo i criteri e i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.”.
Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 (Interventi straordinari di ampliamento) della
a) all’alinea del comma 1, dopo le parole: “Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 mc, gli edifici residenziali”, le parole: “di volumetria non superiore a 1.000 mc” sono soppresse;
b) alla lettera a) del comma 1 sono soppressi gli ultimi due periodi;
c) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente” sono inserite le seguenti: “anche in sopraelevazione, rimanendo salva la possibilità di avvalersi dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purchè ricompresa nel medesimo edificio”;
d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 350 mc a condizione che l’intero edificio, a seguito dell’intervento di ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla
Art. 3. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) della
“1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Art. 4. Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 (Condizioni e modalità generali) della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con
b) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: “provveda al” sono inserite le seguenti “la monetizzazione degli standard mediante”;
c) alla lettera c) del comma 3, le parole: “garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari” sono sostituite dalle seguenti: “garantito da un atto unilaterale d’obbligo”;
d) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente:
“e bis) al rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici”;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 3 e 4 non possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico generale vigente.”;
f) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“6 bis. Qualora siano interessati edifici riconducibili alla tipologia a schiera o plurifamiliare, gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono ammessi a condizione che venga salvaguardata la coerenza architettonica e formale del complesso edilizio in cui sono ricompresi e che non risultino in contrasto con regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche eventualmente sussistenti.”;
“6 ter. I Comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi destinati a prima abitazione.”;
“6 quater I Comuni, annualmente, approvano un rapporto sullo stato di attuazione delle presente legge all’interno del territorio comunale e lo trasmettono alla Regione. Il rapporto contiene dati analitici e valutazioni, in particolare, sull’impatto delle presenti norme sulla strumentazione urbanistica vigente e sulla qualità insediativa, con specifico riguardo alla dotazione di servizi e spazi verdi, alla tutela del patrimonio architettonico e dei paesaggi di qualità, al miglioramento delle condizioni di sicurezza, efficienza energetica, risparmio delle risorse, accessibilità e sostenibilità del patrimonio edilizio esistente.”.
Art. 5. Modifica all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 (Limiti di applicazione), comma 1, lettera K), della
Art. 6. Modifiche e integrazioni all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 (Tempi e titoli abilitativi) della
a) al comma 1, le parole: “entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, il seguente periodo: “Detta valutazione può limitarsi all’intervento proposto solo quando l’ampliamento si presenti, ancorché contiguo, dal punto di vista statico e strutturale indipendente dall’edificio esistente.”.
Art. 7. Entrata in vigore delle modifiche alla
1. Le modifiche alla
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70 (SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106
Art. 8. Modifiche all’articolo 7 bis della
1. Il titolo dell’articolo 7 bis (Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie) della
Art. 9. Integrazioni alla
1. Dopo l’articolo 7 bis della
“Art. 7 ter. Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali
1. Per favorire interventi di riqualificazione di aree urbane degradate, i comuni possono individuare ambiti del territorio comunale ove è consentita la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all’esigenza di migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di assicurare il risparmio delle risorse energetiche e idriche, di ridurre il consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura massima del 10 per cento della volumetria edificata preesistente, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) gli edifici da sostituire o rimuovere devono essere ubicati all’interno dei centri abitati;
b) la demolizione non può interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7 bis della presente legge;
c) la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
d) la ricostruzione non può avvenire nella stessa area oggetto di demolizione qualora l’edificio sia ubicato in una delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis;
e) ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine, l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree;
f) ove si proceda alla delocalizzazione, la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera e), in area o aree ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l’interessato;
g) la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito deve essere omogenea o strettamente connessa a quella dell’edificio demolito;
h) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 35 per cento della volumetria dell’edificio esistente:
a) di un ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente qualora l’intervento di demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana;
b) di un ulteriore 5 per cento qualora l’edificio ricostruito sia destinato a edilizia residenziale sociale per una quota minima pari al 20 per cento della sua volumetria, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune;
c) di un ulteriore 5 per cento qualora l’edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 4 nello strumento di valutazione previsto dalla
d) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente qualora l’edificio ricostruito sia realizzato ad esito di concorsi di idee o di progettazione ai sensi della
Art. 7 quater. Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali
1. Per incentivare la riqualificazione ecologica degli edifici in aree urbane degradate, la riqualificazione fisica e funzionale di aree interessate dalla presenza di edifici produttivi dismessi privi di qualità architettonica, la delocalizzazione di edifici produttivi da aree destinate ad usi non compatibili, i Comuni individuano ambiti del territorio comunale ove è consentita:
a) la ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici con destinazione industriale o artigianale, ubicati in aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area;
b) la rimozione di singoli edifici con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, con delocalizzazione delle relative volumetrie verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, quale che sia la destinazione d’uso dell’area ove l’edificio da delocalizzare è ubicato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura massima del 5 per cento della volumetria edificata preesistente, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) la demolizione non può interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7 bis;
b) la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
c) la ricostruzione non può avvenire nella stessa area oggetto di demolizione qualora l’edificio sia ubicato in aree non destinate ad attività produttive oppure in una delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis;
d) ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree;
e) ove si proceda alla delocalizzazione, la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera d), in area o aree a destinazione produttiva, comunque ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l’interessato;
f) la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito deve essere omogenea o assimilabile a quella dell’edificio demolito;
g) l’edificio ricostruito deve essere in grado di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno del 25 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 25 per cento della volumetria dell’edificio esistente:
a) di un ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente qualora l’intervento di demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana;
b) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente qualora l’edificio ricostruito sia in grado di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno del 50 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico e il rapporto tra l’area soggetta a recupero idrico e la superficie impermeabile totale del lotto sia almeno del 30 per cento;
c) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente qualora l’edificio ricostruito sia realizzato a esito di concorsi di idee o di progettazione, ai sensi della
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, qualora l’intervento preveda la delocalizzazione di impianti industriali e commerciali o ad essi assimilati da zone a destinazione agricola, a verde o a servizi pubblici o privati, comunque denominate nello strumento urbanistico generale vigente, verso area o aree destinate dagli stessi strumenti ad attività produttive, il valore massimo della misura premiale è elevato di un ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente con conseguente innalzamento al 35 per cento della premialità massima complessivamente ottenibile.
Art. 7 quinquies. Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di edifici
1. Ai fini della presente legge:
a) per centro abitato si intendono le parti del territorio corrispondenti alle zone B di cui al
b) per edificio si intende l’insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;
c) per edifici residenziali si intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del
d) per volumetria complessiva si intende quella calcolata secondo i criteri e parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.
2. La ricostruzione di edifici, nella stessa area oggetto di demolizione o in altre aree a seguito di delocalizzazione delle volumetrie, si può realizzare solo in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui all’articolo 2 del
3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 7 ter e 7 quater, i Comuni, in fase di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 3 e previa pubblicazione di avviso pubblico destinato a raccogliere segnalazioni e proposte da parte di soggetti pubblici e privati, devono puntualmente individuare sulla cartografia tecnica regionale in scala 1:5.000 e sullo strumento urbanistico generale vigente, precisandone i relativi perimetri, gli ambiti del territorio comunale in cui è possibile la realizzazione degli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater. Nella medesima fase di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana, i Comuni procedono a individuare gli ambiti del territorio comunale in cui la possibilità di realizzare detti interventi è esclusa in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica o è subordinata a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, previsione di aree destinate a verde o a parcheggi.
4. Gli interventi di cui agli articoli 7 ter e 7 quater sono realizzabili mediante (DIA), ai sensi dell’articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con
5. La ricostruzione, nella medesima area o previa delocalizzazione delle volumetrie, deve avvenire comunque nel rispetto degli standard urbanistici di cui agli articoli da 3 a 9 del
6. Le misure premiali previste dagli articoli 7 ter e 7 quater non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della
7. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo, nonché quelle contemplate dagli articoli 7 ter e 7 quater, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria non richiedono variante agli strumenti urbanistici generali. Qualora invece le suddette condizioni non siano soddisfatte, gli interventi di cui sopra possono essere autorizzati dal Comune, con l’eventuale previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali per la quale, ove l’intervento sia inserito in un programma integrato di rigenerazione urbana, si applica il procedimento disciplinato dall’articolo 6.
8. Gli immobili interessati dagli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater devono risultare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con
9. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).”.
Art. 10. Formazione dei piani attuativi
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi.
2. [A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e approvato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta] [1].
Art. 11. Integrazioni alla
1. L’articolo 24 della
“Art. 24 (Sistema informativo territoriale regionale)
1. La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato competente in materia di pianificazione e assetto del territorio, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.
2. La Regione, con il concorso degli enti locali e di altri enti pubblici interessati, provvede alla formazione, all’aggiornamento e alla gestione integrata del SIT.
3. La Regione assicura il funzionamento del SIT e provvede alla realizzazione delle basi informative topografiche e tematiche sullo stato delle risorse del territorio, mettendole gratuitamente a disposizione degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, rende accessibili attraverso il SIT i propri strumenti di pianificazione e di governo del territorio.
4. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al SIT regionale, seguendo le istruzioni di cui al comma 6, le informazioni in loro possesso sullo stato delle risorse e sulla situazione fisico-giuridica del territorio.
5. Per agevolare l’accesso di cittadini e imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, gli enti locali trasmettono alla Regione, secondo le modalità di cui al comma 6, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, affinché vengano resi accessibili anche attraverso il SIT regionale, assolvendo così agli obblighi di pubblicazione su portali istituzionali.
6. La Regione promuove accordi con gli altri enti pubblici al fine di acquisire informazioni utili al governo del territorio e le rende disponibili agli enti locali, ai cittadini e alle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, attraverso la costituzione di tavoli tecnici intersettoriali, definisce le modalità di trasmissione e di diffusione delle informazioni all’interno della Regione stessa, volte ad evitare la duplicazione delle informazioni, a razionalizzare la produzione di nuove banche dati e a favorirne la coerenza.
7. La Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi, le regole comuni per la produzione e la diffusione delle informazioni da includere nel SIT regionale, nonché le modalità di accesso e di trasmissione rispetto a tali informazioni.”.
Art. 12. Modifiche e integrazioni alla
1. All’articolo 12 (Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea) della
a) al comma 2, le parole: “realizzati nel territorio comunale negli ultimi cinquant’anni” sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole “moderna e contemporanea” sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di mancato rispetto dei suddetti termini o a integrazione di detto elenco, associazioni, istituzioni universitarie e di ricerca, istituti di cultura o singoli esperti possono proporre al Comune elenchi o singole opere opportunamente documentati sui quali il Comune stesso è tenuto a pronunciarsi motivatamente entro novanta giorni. Gli stessi soggetti possono altresì proporre elenchi o singole opere opportunamente documentati alla regione ai fini della tutela nell’ambito del piano paesaggistico vigente.”;
c) al comma 6, la parole “sono individuati gli edifici realizzati da oltre cinquanta anni e” sono soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6 bis. La Regione, su proposta della Conferenza di cui all’articolo 14, può richiedere al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura moderna o contemporanea incluse negli elenchi, per gli effetti previsti dall’articolo 20, secondo comma, della
Art. 13. Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della
1. All’articolo 17, comma 4, della
a) le parole: “Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che” sono sostituite dalle seguenti: “Gli allestimenti mobili non rientrano tra gli interventi edilizi di cui all’articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi), comma 1, punto e.5), del
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non richiede, inoltre, titolo abilitativo l’installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Comma abrogato dall'art. 8 della