§ 5.5.17 - L.R. 3 gennaio 1995, n. 3.
Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:03/01/1995
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge
Art. 2.  Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione
Art. 3.  Abilitazione per l’attività di tassidermia ed imbalsamazione
Art. 4.  Commissione Regionale per la tassidermia e l’imbalsamazione
Art. 5.  Limiti allo svolgimento dell’attività Autorizzazione per il trattamento di alcune specie
Art. 6.  Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione
Art. 7.  Sanzioni e vigilanza
Art. 8.  Norme transitorie
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Norma finale


§ 5.5.17 - L.R. 3 gennaio 1995, n. 3. [1]

Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione.

(B.U. 11 gennaio 1995, n. 4).

 

Art. 1. Finalità della legge

1. La presente legge, in attuazione dell’art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" detta norme di regolamentazione sull’attività di tassidermia ed imbalsamazione e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei, ai fini di una maggior tutela e protezione della fauna.

 

     Art. 2. Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione

1. L’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria.

2. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, chi è autorizzato all’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni.

3. I contenuti del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.

4. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale per territorio che effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

 

     Art. 3. Abilitazione per l’attività di tassidermia ed imbalsamazione

     [Abrogato]

 

     Art. 4. Commissione Regionale per la tassidermia e l’imbalsamazione

     [Abrogato]

 

     Art. 5. Limiti allo svolgimento dell’attività Autorizzazione per il trattamento di alcune specie

1. L’attività di tassidermia ed imbalsamazione è consentita esclusivamente su specie appartenenti alla:

a) fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , purché abbattuta nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) fauna selvatica esotica purché l’abbattimento, l’importazione o, comunque, l’impossessamento siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) fauna domestica.

2. È inoltre consentita la preparazione di esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni vigenti in materia.

3. Nel caso di richiesta di imbalsamazione o preparazione tassidermica relativa a specie, particolarmente protette, non cacciabili o cacciabili, ma avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , i tassidermisti devono essere autorizzati al trattamento dell’esemplare dalla Regione secondo le modalità di cui al successivo art. 6

 

     Art. 6. Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione

1. Il tassidermista, per ogni esemplare di cui all’ art. 5 , comma 3, da sottoporre a preparazione, è tenuto ad annotare, su di un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello-tipo approvato e vidimato dalla Regione:

a) la specie;

b) le generalità di chi richiede il trattamento dell’esemplare e le circostanze in cui questi ne è venuto in possesso;

c) la data di invio della richiesta di autorizzazione al trattamento dell’esemplare e gli estremi di rilascio dell’autorizzazione;

d) i dati relativi alla riconsegna dell’esemplare trattato, le generalità del ricevente, se persona diversa dal richiedente il trattamento e la data di consegna dell’esemplare.

2. Le richieste di autorizzazione al trattamento dei suddetti esemplari devono essere presentate, alla competente struttura della Giunta regionale, accompagnate da documentazione attestante che il decesso dell’esemplare è avvenuto per cause naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili, di cui si richiede il trattamento in periodo diverso da quello della caccia alla specie, che l’animale è stato abbattuto legittimamente ed assoggettato a trattamento di lunga conservazione.

3. Entro trenta giorni, la competente struttura della Giunta regionale, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia l’autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata. In caso di diniego dell’autorizzazione la competente struttura della Giunta regionale provvede alla conservazione e destinazione d’uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione.

4. Il tassidermista deve apporre su ognuno degli esemplari di cui al presente articolo, apposito contrassegno inamovibile con indicazione della ditta e del numero del registro di cui al 1º comma.

 

     Art. 7. Sanzioni e vigilanza

1. L’inadempienza delle disposizioni della presente legge, oltre alle sanzioni per cui detiene illecitamente esemplari di specie protette ovvero esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio previste dall’art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla R. 12 gennaio 1994, n. 3 , comporta la interdizione per sessanta giorni a svolgere l’attività di tassidermia ed imbalsamazione. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell’attività

2. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli organi di cui all’ art. 51 della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 .

3. [Abrogato].

 

     Art. 8. Norme transitorie

     [Abrogato]

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli artt. 2 e 4 della presente legge si fa fronte, per il 1995 e per gli anni seguenti con legge di bilancio.

 

     Art. 10. Norma finale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano all’attività di tassidermia ed imbalsamazione svolta da enti ed istituzioni pubbliche quali Musei di Storia naturale ed Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini ovvero alla preparazione in osso di trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente la cui detenzione deve comunque essere autorizzata dalla Regione che provvede anche al rilascio del contrassegno da apporre sul trofeo.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 1 marzo 2016, n. 20.