§ 2.3.122 - L.R. 1 agosto 2016, n. 47.
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:01/08/2016
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Competenza in materia di espropri. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 30/2005
Art. 2.  Delega di funzioni espropriative della Regione. Sostituzione all'articolo 3 della l.r. 30/2005
Art. 3.  Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 30/2005
Art. 4.  Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell' articolo 6 bis nella l.r. 30/2005
Art. 5.  Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2005
Art. 6.  Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella l.r. 30/2005
Art. 7.  Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2005
Art. 8.  Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Inserimento dell' articolo 20 bis nella l.r. 30/2005
Art. 9.  Disposizioni transitorie
Art. 10.  Abrogazioni
Art. 11.  Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 67/2003
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 2.3.122 - L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003

(B.U. 3 agosto 2016, n. 32)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

 

Vista legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

 

Vista legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

 

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014);

 

Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016;

 

Visto il parere obbligatorio favorevole, con raccomandazione, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 luglio 2016;

 

Considerato quanto segue:

 

1. In attuazione della l.r. 22/2015 si rende necessario modificare la l.r. 30/2005 prevedendo che la Regione, per la realizzazione delle opere ed interventi che rientrano nella propria competenza, possa esercitare le funzioni di autorità espropriante;

 

2. Al fine di semplificare ed al contempo chiarire le modalità con cui tale facoltà possa essere delegata da parte della Regione si prevede che la delega possa essere conferita, con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato per singoli interventi, o per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione;

 

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 327/2001, tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare e costituire, per le funzioni attribuite all'ente quale "autorità espropriante", l'ufficio unico per le espropriazioni previsto dall’articolo 6, comma 2, dello stesso d.p.r. 327/2001. L'istituzione di tale ufficio, è presupposto indispensabile per il legittimo esercizio delle attività previste dal procedimento di espropriazione; senza la costituzione dello stesso, non può esercitarsi da parte della Regione la competenza unica in materia espropriativa;

 

4. Al fine di non disciplinare nuovamente quanto previsto dalla normativa statale, si abrogano le disposizioni meramente riproduttive della norma nazionale, disciplinando a livello regionale quanto non disposto dalle norme nazionali o a cui si intenda conferire, nello spazio lasciato al legislatore regionale, una specifica disciplina;

 

5. Si rende necessario integrare la composizione delle attuali commissioni istituite presso ciascuna provincia con gli esperti di designazione regionale;

 

6. È necessario introdurre una graduazione nella determinazione degli indennizzi di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), con riferimento all’aumento della frequenza degli episodi di allagamento delle aree interessate;

 

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all’articolo 16 del d.p.r. 327/2001, nonché ai procedimenti espropriativi connessi alla realizzazione delle opere che, ai sensi dell’articolo 10, commi 4 e 5, della l.r. 22/2015, restano nella competenza della provincia o della città metropolitana di Firenze;

 

8. Di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

 

9. Di non accogliere la raccomandazione formulata dal Consiglio delle Autonomie locali in quanto la previsione secondo cui le unioni di comuni sono individuate quale autorità espropriante è già ricompresa nella formulazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 30/2005 come sostituito dall’articolo 1 della presente legge;

 

10. Al fine di consentire un rapido completamento del passaggio di competenze di cui alla l.r. 22/2015, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)

 

Art. 1. Competenza in materia di espropri. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 30/2005

1. L'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), è sostituito dal seguente:

“ Art. 2 - Competenza in materia di espropri

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto all’articolo 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, i comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

3. Costituiscono altresì autorità espropriante:

a) i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2012 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 79/2012;

b) l’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007 ), per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.

4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:

a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) la provincia, o la Città metropolitana di Firenze, per l'opera che interessi il territorio di più comuni;

c) la Regione. ”.

 

     Art. 2. Delega di funzioni espropriative della Regione. Sostituzione all'articolo 3 della l.r. 30/2005

1. L'articolo 3 della l.r. 30/2005 è sostituito dal seguente:

“ Art. 3 - Delega di funzioni espropriative della Regione

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:

a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l'opera che interessi il territorio di più comuni;

c) ai consorzi di bonifica;

2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato:

a) per singoli interventi;

b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione. ”.

 

     Art. 3. Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 30/2005

1. All’inizio del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2005 sono inserite le parole: “ La Regione e ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:

“ 1 bis. La Regione può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione. ”.

3. All’inizio del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 30/2005 sono inserite le parole: “ La Regione, “.

 

     Art. 4. Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell' articolo 6 bis nella l.r. 30/2005

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:

“ Art. 6 bis. Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

1. L'ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1 bis, è individuato l'ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1. ”.

 

     Art. 5. Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2005 dopo le parole: “ opere di infrastrutture a rete ” sono inserite le seguenti: " e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) ”.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole: “ opere di infrastrutture a rete ” sono inserite le seguenti: “ e opere di interesse strategico regionale di cui alla l.r. 35/2011 ”.

 

     Art. 6. Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella l.r. 30/2005

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:

“ Art. 10 bis. Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione

1. Nei casi di cui all’articolo 3, l'autorità espropriante adotta il decreto di esproprio o l’atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera.

2. Al fine di cui al comma 1, l'autorità espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare.

3. L'autorità espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura. ”.

 

     Art. 7. Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“ d bis) un dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione dipendente della Regione e da essa designato; ”.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 dopo la lettera d bis) è inserita la seguente:

“ d ter) un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato; ”.

 

     Art. 8. Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Inserimento dell' articolo 20 bis nella l.r. 30/2005

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 30/2005 è aggiunto il seguente:

“ Art. 20 bis. Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 47/2016

1. Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'articolo 16 del d.p.r. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all’articolo 10, commi 7 e 9, e all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). ”.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie

1. Le commissioni espropri di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono integrate con i componenti di cui all'articolo 16, lettere d bis) e d ter), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Allo scadere del termine di cui al comma 1, è sospesa l’attività delle commissioni non integrate.

3. I componenti integrati di cui al comma 1, cessano dalla loro carica alla scadenza della commissione.

 

     Art. 10. Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare, l’articolo 4, il comma 4 dell’articolo 6, gli articoli 7, 8, 9, 14 e 15 della l.r. 30/2005.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)

 

     Art. 11. Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 67/2003

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“ 3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. ”.

2. Il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

“ 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.”.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.