Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 01/08/2016 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Competenza in materia di espropri. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 30/2005 |
Art. 2. Delega di funzioni espropriative della Regione. Sostituzione all'articolo 3 della l.r. 30/2005 |
Art. 3. Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 30/2005 |
Art. 4. Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell' articolo 6 bis nella l.r. 30/2005 |
Art. 5. Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2005 |
Art. 6. Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella l.r. 30/2005 |
Art. 7. Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2005 |
Art. 8. Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Inserimento dell' articolo 20 bis nella l.r. 30/2005 |
Art. 9. Disposizioni transitorie |
Art. 10. Abrogazioni |
Art. 11. Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 67/2003 |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 2.3.122 - L.R. 1 agosto 2016, n. 47.
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003
(B.U. 3 agosto 2016, n. 32)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il
Vista
Vista
Vista la
Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016;
Visto il parere obbligatorio favorevole, con raccomandazione, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 luglio 2016;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione della
2. Al fine di semplificare ed al contempo chiarire le modalità con cui tale facoltà possa essere delegata da parte della Regione si prevede che la delega possa essere conferita, con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato per singoli interventi, o per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione;
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del
4. Al fine di non disciplinare nuovamente quanto previsto dalla normativa statale, si abrogano le disposizioni meramente riproduttive della norma nazionale, disciplinando a livello regionale quanto non disposto dalle norme nazionali o a cui si intenda conferire, nello spazio lasciato al legislatore regionale, una specifica disciplina;
5. Si rende necessario integrare la composizione delle attuali commissioni istituite presso ciascuna provincia con gli esperti di designazione regionale;
6. È necessario introdurre una graduazione nella determinazione degli indennizzi di cui all’articolo 31 della
7. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all’articolo 16 del
8. Di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
9. Di non accogliere la raccomandazione formulata dal Consiglio delle Autonomie locali in quanto la previsione secondo cui le unioni di comuni sono individuate quale autorità espropriante è già ricompresa nella formulazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della
10. Al fine di consentire un rapido completamento del passaggio di competenze di cui alla
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Competenza in materia di espropri. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
“ Art. 2 - Competenza in materia di espropri
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto all’articolo 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, i comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.
3. Costituiscono altresì autorità espropriante:
a) i consorzi di bonifica di cui alla
b) l’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della
4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:
a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) la provincia, o la Città metropolitana di Firenze, per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) la Regione. ”.
Art. 2. Delega di funzioni espropriative della Regione. Sostituzione all'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
“ Art. 3 - Delega di funzioni espropriative della Regione
1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:
a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) ai consorzi di bonifica;
2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato:
a) per singoli interventi;
b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione. ”.
Art. 3. Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all'articolo 6 della
1. All’inizio del comma 1 dell'articolo 6 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
“ 1 bis. La Regione può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione. ”.
3. All’inizio del comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 4. Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell' articolo 6 bis nella
1. Dopo l'articolo 6 della
“ Art. 6 bis. Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
1. L'ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1 bis, è individuato l'ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1. ”.
Art. 5. Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Al comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole: “ opere di infrastrutture a rete ” sono inserite le seguenti: “ e opere di interesse strategico regionale di cui alla
Art. 6. Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella
1. Dopo l'articolo 10 della
“ Art. 10 bis. Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione
1. Nei casi di cui all’articolo 3, l'autorità espropriante adotta il decreto di esproprio o l’atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera.
2. Al fine di cui al comma 1, l'autorità espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare.
3. L'autorità espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura. ”.
Art. 7. Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della
“ d bis) un dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione dipendente della Regione e da essa designato; ”.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della
“ d ter) un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato; ”.
Art. 8. Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Inserimento dell' articolo 20 bis nella
1. Dopo l'articolo 20 della
“ Art. 20 bis. Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della
1. Le modifiche alla presente legge operate con la
Art. 9. Disposizioni transitorie
1. Le commissioni espropri di cui all'articolo 16 della
2. Allo scadere del termine di cui al comma 1, è sospesa l’attività delle commissioni non integrate.
3. I componenti integrati di cui al comma 1, cessano dalla loro carica alla scadenza della commissione.
Art. 10. Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare, l’articolo 4, il comma 4 dell’articolo 6, gli articoli 7, 8, 9, 14 e 15 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 11. Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione. Modifiche all'articolo 31 della
1. Il comma 3 dell'articolo 31 della
“ 3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. ”.
2. Il comma 4 dell’articolo 31 della
“ 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.”.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.