Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 19/01/2016 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali) |
Art. 2. (Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno) |
Art. 3. (Disposizioni in materia di canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico) |
Art. 4. (Oneri istruttori inerenti i procedimenti di Valutazione Ambientale) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 23 della L.R. 1/2012) |
Art. 6. (Fondo di dotazione ex articolo 4 della L.R. 77/2000) |
Art. 7. (Programmazione dei Fondi comunitari) |
Art. 8. (Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali) |
Art. 9. (Organismo strumentale per gli interventi europei) |
Art. 10. (Assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti) |
Art. 11. (Disposizioni urgenti in materia finanziaria) |
Art. 12. (Modifica all'articolo 7, comma 1 della L.R. 6/2011) |
Art. 13. (Funzioni dell'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica) |
Art. 14. (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) |
Art. 15. (Modifica all'articolo 33 della L.R. 17/2010) |
Art. 16. (Disposizioni inerenti le destinazioni d'uso) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 80 della L.R. 18/1983) |
Art. 18. (Norma finanziaria) |
Art. 19. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.242 - L.R. 19 gennaio 2016, n. 5.
Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016).
(B.U. 22 gennaio 2016, n. 11 Speciale)
Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali)
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2. (Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 2 della presente legge.
Art. 3. (Disposizioni in materia di canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)
1. Le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del
2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'articolo 93, comma 8-ter, della
Art. 4. (Oneri istruttori inerenti i procedimenti di Valutazione Ambientale)
1. Per la partecipazione agli oneri connessi allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di Assoggettabilità a VIA, il proponente corrisponde alla Regione Abruzzo un importo pari a:
a) 0,6 per mille del valore complessivo dell'intervento da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie relative alla procedura di VIA;
b) 0,4 per mille del valore complessivo dell'intervento da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per l'espletamento della fase facoltativa di consultazione con l'Autorità competente per la definizione dello studio di impatto ambientale, ai sensi del
c) euro 50,00 quale importo fisso per le istruttorie relative ad ogni altra procedura di valutazione ambientale prevista dal
2. Il Direttore del Dipartimento preposto alle valutazioni ambientali di cui al
3. I proventi derivanti dal versamento degli oneri istruttori di cui al comma 1 sono contabilizzati nello stato di previsione dell'entrata in apposito stanziamento di nuova istituzione previsto nel titolo 3, tipologia 200 e sono destinati al finanziamento di apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa della missione 09, programma 02, per oneri di funzionamento dello Sportello Regionale per l'Ambiente e per oneri relativi all'attività istruttoria dei procedimenti di valutazione ambientale di cui al
Art. 5. (Modifica all'articolo 23 della
1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 23 (Prestazioni onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo) della
"4. Gli introiti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016 nel titolo 3, tipologia 500. Le entrate di cui al presente comma, quantificate per l'anno 2016 in euro 50.000,00, vanno ad incrementare gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa della missione 11, programma 01 per il finanziamento del Centro Funzionale d'Abruzzo.
5. Le risorse di cui al comma 4 possono essere impegnate solo previo accertamento della relativa entrata.".
Art. 6. (Fondo di dotazione ex articolo 4 della
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, della
2. L'utilizzo delle somme potrà essere disposto previo accertamento della relativa entrata.
Art. 7. (Programmazione dei Fondi comunitari)
1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alla missione 01, programma 12.
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla missione 16, programma 03.
3. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con legge regionale.
Art. 8. (Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)
1. La Regione, in attuazione delle disposizioni vigenti, provvede ad adottare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal Legislatore nazionale riguardanti la disciplina relativa agli obiettivi di finanza pubblica degli EE.LL., fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.
2. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in attuazione del comma 1.
3. Beneficiano prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo gli enti locali che acquisiscono il personale delle Province in attuazione di quanto previsto dalla
Art. 9. (Organismo strumentale per gli interventi europei)
1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, può essere istituito, in conformità alla legislazione nazionale, l'organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Abruzzo, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.
2. Sono trasferiti all'organismo strumentale di cui al comma 1, ove istituito, tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Il patrimonio dell'organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito dal fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei.
4. Per lo svolgimento della propria attività, l'organismo si avvale dei beni e del personale della Regione anche ai fini dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'organismo medesimo per gli interventi europei.
5. Per la gestione dell'organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria intestato allo stesso organismo.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'organismo di cui al comma 1, nonché alla relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 10. (Assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti) [1]
1. La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del
2. L'assunzione di mutui previsti dal comma 1 è successiva al parere positivo espresso dal competente Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.
3. La Giunta regionale è autorizzata all'assunzione di mutui per le finalità di cui al comma 1, entro l'importo massimo di euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.
Art. 11. (Disposizioni urgenti in materia finanziaria)
1. Alla
a) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"3. Per l'incarico di commissario liquidatore è riconosciuto il rimborso delle spese a valere sulle somme già iscritte sul pertinente capitolo di spesa afferente al funzionamento dell'Autorità di Bacino.";
b) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Per la sua natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dall'articolo 5, comma 9, del
2. Alla
a) al comma 9 dell'articolo 1 le parole "Il Presidente dell'ERSI è il Componente della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da quattro Sindaci indicati dall'ANCI, sentite per Provincia le ASSI competenti" sono sostituite dalle parole: "Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 5 del
b) il comma 21 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"21. La durata dell'incarico commissariale termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con l'insediamento degli organi. Il Commissario è individuato nella persona del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ovvero di un dipendente del medesimo Dipartimento che ha maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche, ovvero di altro personale, anche in quiescenza, appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione ed avente analoga esperienza.".
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della
"c) dal gestore del servizio relativamente alle funzioni di sicurezza dell'esercizio dei mezzi di trasporto, compresa la valutazione della possibilità di autorizzare sulle linee di tpl il transito di autobus di lunghezza superiore fino al 4 per cento rispetto alle misure già consentite.".
4. La Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2015 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del
5. Al comma 1 dell'articolo 40 della
6. [All'articolo 12 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Per la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)." [2];
c) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
"1-ter. L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1-bis."] [3]
7. La Regione Abruzzo, al fine di fronteggiare le spese di emergenza-urgenza sostenute dai Comuni della Marsica a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2015, eroga ai medesimi un contributo straordinario di euro 500.000,00. La Giunta, mediante apposito provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del contributo.
Art. 12. (Modifica all'articolo 7, comma 1 della
1. All'articolo 7, comma 1 della
"f-bis) l'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari e della Giunta regionale del dirigente regionale regolarmente invitato con tre giorni di anticipo è oggetto di specifica valutazione dell'OIV. La mancata partecipazione in assenza di giustificazione anche ad una sola seduta di Commissione o di Giunta comporta l'inserimento nel fascicolo personale anche ai fini della valutazione di una riduzione del giudizio complessivamente riportato dal medesimo dirigente al termine della procedura di valutazione. L'OIV provvede alla valutazione del parametro di cui alla presente lettera in forma autonoma rispetto agli altri parametri del presente articolo.".
Art. 13. (Funzioni dell'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica)
1. La Giunta regionale nell'ambito dell'organizzazione di funzioni e strutture di cui alla
2. L'applicazione del presente articolo non comporta aggravio di spesa, in quanto la Regione si avvarrà di personale e strutture esistenti al suo interno.
Art. 14. (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative)
1. All'articolo 85 della
a) al comma 2 le parole "30 settembre 2014" sono sostituite con le parole: "30 settembre 2015";
b) al comma 9 le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2016".
2. Al comma 4 dell'articolo 11 della
3. Alla lettera c-bis) dell'articolo 1 della
4. All'articolo 55 della
a) al comma 1 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2017";
b) al comma 2 le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".
5. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole: "15 febbraio 2016";
b) al comma 2 dell'articolo 4 le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole: "15 febbraio 2016".
6. Alla
a) la lett. d) del comma 2 dell'articolo 19-bis è abrogata;
b) il comma 3 dell'articolo 19-bis è abrogato.
7. Al fine di correggere l'errore materiale riferito all'Indicazione dell'esercizio finanziario di imputazione della spesa, la
a) al comma 2 dell'articolo 8 (Disposizioni finanziarie) le parole "Per l'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "Per l'anno 2016";
b) al comma 3 dell'articolo 8 (Disposizioni finanziarie) le parole "esercizio finanziario 2015" sono sostituite dalle parole: "esercizio finanziario 2016".
Art. 15. (Modifica all'articolo 33 della
1. All'articolo 33 (Disposizioni in materia di apertura di grandi superfici di vendita) comma 2-bis della
Art. 16. (Disposizioni inerenti le destinazioni d'uso)
1. Al fine di razionalizzare e dotare di servizi collettivi gli interventi sul territorio destinati alla distribuzione commerciale nei programmi e piani edilizi complessi nuovi e/o approvati dai Comuni, la destinazione d'uso a commerciale delle superfici utili non potrà superare l'80% dell'intera superficie in un esame progettuale completo destinando la restante parte ad attività terziarie di servizio.
Art. 17. (Modifiche all'articolo 80 della
1. All'articolo 80 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Lungo il corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Sono comunque tenuti al rispetto della fascia di salvaguardia stabilita dai commi 3 e 3-bis gli interventi previsti nei piani attuativi di cui al comma 4 qualora i relativi titoli abilitativi ai fini edificatori vengano rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente comma.";
d) al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: "o da ciascuna sponda nei tratti non arginati. Per i corsi d'acqua aventi le caratteristiche di cui al comma 3-bis, le fasce di salvaguardia del presente comma si individuano con le modalità stabilite dal medesimo comma 3-bis".
Art. 18. (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio pluriennale di previsione 2016-2018.
Art. 19. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Allegati.
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2017, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della