Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 13/04/2016 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla L.R. 25/2011) |
Art. 2. (Modifiche alla L.R. 5/2015) |
Art. 3. (Modifiche alla L.R. 9/2011) |
Art. 4. (Modifiche alla L.R. 38/1996) |
Art. 5. (Clausola di neutralità finanziaria) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.255 - L.R. 13 aprile 2016, n. 11.
Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011.
(B.U. 14 aprile 2016, n. 59 Speciale)
Art. 1. (Modifiche alla
1. All'articolo 12 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Per la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)." [2];
c) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
"1-ter. In ossequio all'articolo 93, comma 2, della
d) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente comma 1-ter-1.:
"1-ter-1. Il termine di cui al primo periodo del comma 1-ter è stabilito per l'anno 2016 al 31 maggio 2016." [4];
e) il comma 1-quinquies dell'articolo 12 della
2. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 8, le parole "entro il 30 giugno 2016" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2016";
b) al comma 1 dell'articolo 9, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".
3. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 6 dell'articolo 11 della
Art. 2. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 3. (Modifiche alla
1. Al comma 8 dell'articolo 1 della
2. Al comma 9 dell'articolo 1 della
a) dopo le parole "dall'articolo 5" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 6, comma 5,";
b) le parole "quattro componenti indicati ciascuno da ogni ASSI" sono sostituite dalle parole: "quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno";
c) le parole "il Consiglio di amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo e controllo. Il Direttore generale ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché ogni più ampio potere di gestione dell'Ente".
Art. 4. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 6 dell'articolo 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono consentite le attività cinofile e cinotecniche.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 9, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, nelle zone B, C, D sono consentite le attività cinofile e cinotecniche. I regolamenti o i piani dei parchi naturali regionali ne regolamentano i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al cinquanta per cento delle rispettive zone B, C e D, nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite per l'intero anno su tutte le aree ricadenti nelle zone B, C e D. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito.";
c) al comma 3 dell'articolo 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, sono consentite le attività cinofile e cinotecniche nelle riserve regionali naturali guidate, controllate e speciali. Il relativo piano di assetto naturalistico ne regolamenta i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al trenta per cento delle predette riserve, sempre nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento del relativo piano di assetto naturalistico alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite tutto l'anno sull'intera superficie della riserva. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito.".
Art. 5. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2017, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media».
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2017, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2017, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2017, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2017, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.