Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 12/04/1983 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Obiettivi e finalità della legge). |
Art. 2. (Soggetti e livelli di pianificazione). |
Art. 3. (Quadro di riferimento regionale - Contenuti). |
Art. 4. (Quadro di riferimento regionale - Procedimento formativo). |
Art. 5. (Quadro di riferimento regionale - Adeguamenti). |
Art. 6. (Piani di settore e Progetti speciali territoriali). |
Art. 6 bis. (Procedimento di approvazione dei piani di settore e dei progetti speciali territoriali). |
Art. 7. (Piano territoriale). |
Art. 8. (Piano territoriale - Procedimento formativo). |
Art. 8 bis. (Disciplina dell'accordo di programma). |
Art. 8 ter. (Contenuti dell'accordo di programma). |
Art. 9. (Piano regolatore generale - Contenuti). |
Art. 10. (Piano regolatore generale - Procedimento di adozione). |
Art. 11. (Piano regolatore generale - Procedimento di approvazione). |
Art. 12. (Piano regolatore esecutivo - Principi e contenuti). |
Art. 13. (Piano Regolatore esecutivo. Procedimento). |
Art. 14. |
Art. 15. (Efficacia del PRG e del PRE in attesa di approvazione). |
Art. 16. (Regolamento edilizio). |
Art. 17. (Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali). |
Art. 18. (Piani attuativi di iniziativa pubblica). |
Art. 19. (Piani particolareggiati - Contenuti). |
Art. 20. (Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica). |
Art. 21. (Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali). |
Art. 22. (Disciplina della lottizzazione). |
Art. 23. (Piani di lottizzazione). |
Art. 24. (Piani delle zone da destinare all'edilizia di tipo economico e popolare). |
Art. 25. (Piani delle Aree da destinare ad attività produttive). |
Art. 26. (Comparto). |
Art. 27. (Piano di recupero del patrimonio edilizio). |
Art. 28. (Zone di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente - Categorie di degrado). |
Art. 29. (Elaborati del Piano di recupero). |
Art. 30. (Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente). |
Art. 30 bis. Programma integrato d'intervento. |
Art. 30 ter. (Programma di recupero urbano). |
Art. 31. (Formazione automatica degli atti). |
Art. 32. (Decorrenza dei termini). |
Art. 33. (Variazione degli strumenti). |
Art. 34. (Documentazione e copie). |
Art. 35. (Norme sulla trasparenza amministrativa). |
Art. 36. (Disciplinare - Tipo di progettazione). |
Art. 37. (Comitato Regionale Tecnico Amministrativo). |
Art. 38. (Comitato Regionale Tecnico Amministrativo. Composizione). |
Art. 39. (Comitato per il territorio e l'ambiente - Compiti e attribuzioni). |
Art. 42. (Sezioni urbanistiche provinciali). |
Art. 43. (Segreteria degli organismi consultivi). |
Art. 44. (Designazione degli esperti e attribuzioni del presidente del CRTA). |
Art. 45. (Partecipazione alle sedute a titolo consultivo). |
Art. 46. (Servizio Urbanistico Provinciale). |
Art. 47. (Incompatibilità, astensione e decadenza). |
Art. 48. (Formazione della volontà collegiale). |
Art. 49. (Calendario e articolazione dei lavori). |
Art. 50. (Commissione istruttoria). |
Art. 51. (Istruttoria). |
Art. 52. (Ordine del giorno delle sedute). |
Art. 53. (Verbalizzazione delle sedute). |
Art. 54. (Parere, efficacia e sospensione dei termini). |
Art. 55. (Pubblicazione dell'attività degli organismi consultivi). |
Art. 56. (Servizi regionali e provinciali in materia di urbanistica ed uso del suolo). |
Art. 57. (Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze). |
Art. 58. (Salvaguardia nei confronti di provvedimenti rilasciati). |
Art. 59. (Lavori in contrasto con successive prescrizioni urbanistiche). |
Art. 60. (Concessione edilizia). |
Art. 61. (Mappa degli asservimenti di aree). |
Art. 62. (Controllo partecipativo). |
Art. 63. Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione. |
Art. 64. (Deroghe degli strumenti urbanistici generali). |
Art. 65. (Dimensionamento e contenuti). |
Art. 66. (Formazione ed approvazione). |
Art. 67. (Effetti). |
Art. 68. (Principi generali ed ambito di applicazione). |
Art. 69. (Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti urbanistici). |
Art. 70. (Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali). |
Art. 71. (Manufatti connessi alla conduzione del fondo). |
Art. 72. (Impianti produttivi nei suoli agricoli). |
Art. 73. (Agriturismo). |
Art. 74. (Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in assenza di strumenti urbanistici comunali). |
Art. 75. (Funzioni di natura urbanistica esercitate dalle Province). |
Art. 76. (Delega di funzioni di natura urbanistica ed edilizia ai Comuni). |
Art. 77. (Principi generali e norme di rinvio). |
Art. 78. (Centri storici). |
Art. 79. (Tutela delle riserve boschive). |
Art. 80. (Tutela delle coste). |
Art. 81. (Tutela dei parchi, delle riserve e della flora). |
Art. 82. (Tutela dell'ambiente insediato). |
Art. 83. (Attività estrattive e di escavazione). |
Art. 84. (Principi generali). |
Art. 85. (Funzionamento degli organismi consultivi). |
Art. 86. (Prima formazione del QRR). |
Art. 87. (Pianificazione di settore). |
Art. 88. (Prima formazione del PT). |
Art. 89. (Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali). |
Art. 90. (Pianificazione attuativa). |
Art. 91. (Criteri per la pianificazione comunale). |
Art. 92. (Norme transitorie sull'approvazione degli strumenti urbanistici giacenti presso la Regione). |
Art. 93. (Prima fase di attivazione delle Sezioni urbanistiche provinciali). |
Art. 94. (Omissis) |
Art. 95. (Norma finanziaria). |
Art. 96. (Finanziamenti di opere pubbliche). |
Art. 97. (Norma finale). |
§ 4.4.7 - L.R. 12 aprile 1983, n. 18.
Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.
(B.U. n. 9 Straord. del 16 luglio 1983).
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1. (Obiettivi e finalità della legge).
Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 80 e 81 del
1) il coordinamento della pianificazione territoriale con gli obiettivi della programmazione socio-economica della Regione;
2) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello regionale e locale;
3) l'approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti gli aspetti storici, sociali, economici e fisici attraverso la predisposizione della carta regionale dell'uso del suolo e degli atti e documenti di pianificazione ai vari livelli;
4) la difesa attiva e la valorizzazione del patrimonio naturale con particolare riguardo ai beni ambientali e culturali, alla tutela idrogeologica e difesa del suolo, nell'ambito delle funzioni previste dal
5) la piena e razionale utilizzazione delle risorse ed in particolare delle aree agricole e boschive, nonché del patrimonio abitativo, produttivo ed infrastrutturale esistente;
6) lo sviluppo equilibrato del territorio attraverso il controllo qualitativo e quantitativo dei diversi tipi di insediamento;
7) la partecipazione democratica delle comunità abruzzesi al processo di formazione della politica dell'uso del suolo urbano ed extra-urbano;
8) la riaffermazione della rilevanza pubblica dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale;
9) lo snellimento dei procedimenti di formazione, approvazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione;
10) la predisposizione di adeguati strumenti e strutture tecniche amministrative e finanziarie ai vari livelli istituzionali di pianificazione, per il perseguimento degli obiettivi programmatici e l'esercizio dei poteri di cui alla presente legge;
11) la valorizzazione delle autonomie locali singole e in forma associata;
12) l'operatività ed esecutività degli strumenti di pianificazione;
13) l'elevazione del contenuto tecnico progettuale dei piani anche attraverso la creazione di strutture interdisciplinari, al fine di garantire l'uniformità e la comparabilità degli elaborati di piano;
14) la chiara ed univoca interpretazione delle disposizioni relative all'attività edilizia.
Art. 2. (Soggetti e livelli di pianificazione).
Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente articolo sono assicurati dall'azione della Regione, della Provincia, dei Comuni singoli o associati, i quali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intervengono nel processo formativo e gestionale degli atti e documenti di pianificazione di cui agli articoli successivi.
Titolo II
NORME SULLA PIANIFICAZIONE
Capo I
PIANIFICAZIONE REGIONALE E SOVRACOMUNALE
Art. 3. (Quadro di riferimento regionale - Contenuti).
Salvo quanto disposto nel primo comma del precedente art. 1 in ordine alle competenze e funzioni dello Stato, il Quadro di riferimento regionale costituisce la proiezione territoriale del programma di sviluppo regionale, sulla base anche di intese con le amministrazioni statali, gli enti istituzionalmente competenti e le altre Regioni.
Il QRR ha come supporto conoscitivo ed integrativo la carta regionale d'uso del suolo. Esso definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio. A questo fine il QRR, direttamente o mediante i piani e i progetti di cui al successivo art. 6, che ne costituiscono parte integrante:
a) individua ed articola eventuali ambiti sub-provinciali coincidenti con una o più ULSS in riferimento ai quali devono essere redatti i Piani territoriali;
b) individua le aree di preminente interesse regionale per la presenza di risorse naturalistiche, paesistiche, archeologiche, storico-artistiche, agricole, idriche ed energetiche, per la difesa del suolo, specificandone l'eventuale esigenza di formare oggetto di Progetti Speciali Territoriali di cui al successivo art. 6;
c) fornisce i criteri di salvaguardia e di utilizzazione delle risorse medesime;
d) stabilisce obiettivi relativi alla consistenza demografica, all'occupazione nei diversi settori produttivi e definisce, di conseguenza, la dimensione degli insediamenti residenziali e produttivi per la Provincia o per gli ambiti eventuali di cui alla precedente lettera a), individuandone le localizzazioni e le quantità fondamentali, secondo indicatori e standards di sviluppo;
e) indica insediamenti produttivi, turistici ed il sistema delle attrezzature di interesse regionale: universitarie, sanitarie ospedaliere, commerciali, amministrative, direzionali, portuali, aeroportuali;
f) definisce la struttura del sistema della viabilità e delle altre reti infrastrutturali interregionali e di grande interesse regionale.
Il QRR costituisce, inoltre, il fondamentale strumento di indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale. A questo fine:
a) definisce criteri e modalità per la redazione dei Piani Territoriali, dei Piani Regolatori Generali ed Esecutivi, dei Piani Attuativi di livello comunale, dei Regolamenti edilizi comunali [1];
b) articola, con riferimento alle singole Province o agli ambiti eventuali di cui al precedente 2° comma lettera a), e quantità di cui al precedente 2° comma lett. d), e), f) precisando le relative densità edilizie massime;
c) [2];
d) definisce priorità e tempi per l'attuazione delle previsioni dei Piani territoriali e per la formazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali.
Le indicazioni contenute nel Quadro di riferimento regionale sono vincolanti e devono essere recepite negli strumenti di pianificazione ai vari livelli istituzionali.
La Carta dell'uso del suolo di cui al precedente comma 2 è approvata dalla giunta regionale e aggiornata ogni cinque anni [3].
Dal momento dell'approvazione di cui al precedente comma il rilascio delle concessioni edilizie nelle zone agricole ai sensi degli artt. 68 e ss. della presente legge è subordinato al rispetto delle prescrizioni della Carta dell'uso del suolo [4].
Art. 4. (Quadro di riferimento regionale - Procedimento formativo).
La Regione adotta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un documento preliminare del QRR nel rispetto delle finalità e contenuti di cui ai precedenti articoli.
Entro 10 gg. dall'adozione di cui al precedente comma, il documento preliminare viene pubblicato sul B.U.R.A. e inviato alle province, agli enti locali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle regioni limitrofe ed alle associazioni di categoria più rappresentative. Le amministrazioni statali interessate hanno l'onere di comunicare alla regione le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 7.8.1990, n. 241, entro il termine di 90 gg. dall'invio del documento alla Presidenza del consiglio [5].
Le Province, entro i successivi 30 giorni, ai fini di una verifica dell'indicazione regionale, promuovono la consultazione e la partecipazione degli enti locali, delle forze sociali ed economiche interessate.
Le Province entro i successivi 60 giorni, compilano una relazione contenente i rilievi presentati in merito al documento preliminare e la trasmettono alla Regione.
Entro i successivi 90 giorni, la Giunta regionale, sentito il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo di cui al successivo art. 37, adotta le proprie determinazioni in merito alle osservazioni presentate [6].
Il Quadro di riferimento regionale è approvato con deliberazione del consiglio regionale. Il provvedimento di approvazione è pubblicato nel B.U. della Regione e ne è data altresì notizia sulla G.U. della Repubblica Italiana [7].
Art. 5. (Quadro di riferimento regionale - Adeguamenti).
Gli adeguamenti del QRR possono essere promossi dalla Regione, da una o più Province, dai Comuni in numero non inferiore a quelli previsti dall'art. 49 dello Statuto regionale, ricadenti negli ambiti di cui alla lettera a), 2° comma, dell'art. 3.
Il QRR è sottoposto a verifica ed adeguamento in occasione dell'aggiornamento triennale del Programma di sviluppo regionale anche sulla base delle risultanze applicative derivanti dalla formazione dei PT di cui al successivo art. 7.
Agli adeguamenti si applicano le stesse procedure previste per la formazione del QRR.
Art. 6. (Piani di settore e Progetti speciali territoriali).
1. La Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge e degli obiettivi del quadro di riferimento regionale, può predisporre piani di settore o progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso.
2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6.12.1991, n. 394 sostituisce sia i piani di settore e progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.
3. I piani di settore ed i progetti speciali territoriali riguardano le seguenti materie:
a) agricoltura
b) industria
c) turismo
d) trasporti
e) sanità
f) edilizia abitativa
g) lavori pubblici
h) demanio marittimo
i) tutela delle acque dagli inquinamenti
l) bacini idrici
m) tutela dei beni ambientali e naturali.
4. I piani ed i progetti determinano l'ambito territoriale degli interventi e le prescrizioni direttamente vincolanti o da recepire da parte degli enti locali infraregionali.
5. Il recepimento deve avvenire entro 90 gg. dall'efficacia della loro approvazione.
6. In caso d'inerzia, decorso infruttuosamente il termine, le relative prescrizioni diventano efficaci ad ogni effetto, nei confronti dei privati, degli enti e delle amministrazioni pubbliche, a partire dalla scadenza del termine. Nel caso in cui la relativa prescrizione non sia sufficientemente dettagliata, la stessa opera in funzione di salvaguardia ai sensi del successivo art. 57 fino a che l'amministrazione non abbia provveduto al recepimento.
7. Qualora i piani ed i progetti contengano prescrizioni territoriali direttamente vincolanti, queste si sostituiscono a tutti gli effetti, ai Piani Territoriali Provinciali o a loro parti nonché agli strumenti urbanistici comunali, e le previsioni e prescrizioni sono immediatamente efficaci dopo l'approvazione del consiglio regionale. Si intendono per prescrizioni immediatamente vincolanti quelle disposte sia in forma letterale che grafica direttamente conformative del territorio o della proprietà. Sono conformative del territorio le prescrizioni che pur prevedendo una specifica destinazione dei suoli rinviano per la specifica attuazione ad un piano attuativo di livello infracomunale [8].
Art. 6 bis. (Procedimento di approvazione dei piani di settore e dei progetti speciali territoriali). [9]
La giunta regionale, direttamente o su proposta dell'assessore o dell'Autorità competente, predispone e adotta i piani di settore o i progetti speciali territoriali.
2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del progetto sono depositati per 60 gg. consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso le segreterie dei Comuni e delle province interessati.
3. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso al B.U.R.A., a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del piano o progetto.
4. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni anche con i comuni al fine di acquisire le osservazioni al piano o al progetto e trasmettono alla regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.
5. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il presidente della regione o per delega l'assessore competente indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 241/90.
6. La giunta regionale sulla base delle osservazioni pervenute ed in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma precedente adotta in via definitiva il piano o progetto e lo presenta al consiglio regionale per l'approvazione.
Art. 7. (Piano territoriale).
Il Piano territoriale costituisce l'articolazione territoriale del QRR a livello di ciascuna Provincia e degli ambiti di cui alla lettera a) del 2° comma dell'art. 3.
Il PT riguarda l'intero territorio di ciascuna Provincia o il territorio degli ambiti eventuali di cui all'art. 3, 2° comma, lett. a).
Il PT, tenendo conto degli ambiti fissati dal QRR:
a) individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
b) fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;
c) precisa ed articola, per singolo Comune le previsioni demografiche ed occupazionali e le quantità relative alla consistenza degli insediamenti residenziali fornite dal QRR per l'intera Provincia o per gli ambiti eventuali di cui all'art. 3, comma 2°, lett. a) [10];
d) indica il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, degli insediamenti produttivi, commerciali, amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale;
e) fornisce il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, delle attrezzature di servizio pubblico e di uso pubblico di livello sovracomunale, con particolare riferimento ai parchi ed ai servizi per la sanità e l'istruzione sentiti, al riguardo, le ULSS ed i Distretti scolastici competenti;
f) articola la capacità ricettiva turistica, con riferimento ai singoli territori comunali interessati, indicando attrezzature ed impianti per lo svolgimento degli sports invernali e per l'utilizzazione turistica della montagna, per le attività balneari e per gli approdi turistici e relativi servizi, individuandone le localizzazioni nonché le fondamentali tipologie ricettive, con particolare riguardo alle strutture per il turismo sociale, alle attrezzature a rotazione d'uso ed agli insediamenti turistico-residenziali;
g) individua il sistema della viabilità e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture di interesse sovracomunale;
h) fissa le quantità massime di territorio che i singoli Comuni obbligati alla formazione del PRG o del PRE possono destinare, nel decennio, alle nuove previsioni residenziali e produttive;
i) precisa le percentuali minime del fabbisogno di alloggi per usi residenziali e turistici da soddisfare, da parte dei Comuni, mediante il recupero di edifici esistenti degradati;
l) [11]
Art. 8. (Piano territoriale - Procedimento formativo).
1. Il Consiglio provinciale adotta un documento preliminare di pianificazione per l'elaborazione del PT, entro 120 giorni dall'approvazione del QRR.
2. Entro 10 giorni dall'adozione, il documento programmatico preliminare, con gli atti e gli elaborati relativi, viene inviato ai Comuni della Provincia ed è depositato per 30 gg. consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo pretorio. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.A., oltre che a mezzo di manifesti murali, su almeno un quotidiano a diffusione regionale [12].
3. Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare istanze, memorie ed opposizioni tendenti a proporre scelte specifiche o generali.
4. Nel medesimo periodo i Comuni e le Province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi.
5. Entro i 60 gg. successivi all'avvenuta pubblicazione, i CC.CC. deliberano il proprio parere e lo inviano alla Provincia, corredato dalle indicazioni emerse dalle proposte avanzate nel periodo di consultazione.
6. La provincia, tenuto conto dei pareri e proposte di cui ai commi precedenti approva il piano territoriale entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14
7. [14]
8. [15]
9. Il PT diviene esecutivo con la pubblicazione sul B.U.R.A..
10. Nel caso di inadempienze della Provincia nell'assolvimento dei compiti previsti nel presente articolo, interviene la Regione.
11. Le previsioni e le prescrizioni di cui al precedente art. 7, comma 3°, lettere a), d), e), f), g) comportano:
- l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, dalla data di adozione del PT;
- l'immediata efficacia, nei confronti di enti e privati, dalla data di approvazione del PT stesso;
- l'automatico adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
12. L'attuazione delle previsioni e prescrizioni specificate al comma precedente è stabilita dal PT o attraverso il PRE, o piani esecutivi di iniziativa pubblica e privata ovvero mediante specifica disciplina esecutiva parte integrante del PT stesso.
Art. 8 bis. (Disciplina dell'accordo di programma). [16]
1. Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedano l'azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, la regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.
2. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competa alla regione a norma del comma 1, l'iniziativa spetta al sindaco o al presidente della provincia, ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.
3. Ai fini di cui al comma 1 sono ritenuti di prevalente interesse regionale in particolare: le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano di sviluppo, dai piani di settore e dai progetti speciali territoriali anche in attuazione del Quadro di Riferimento Regionale o comunque derivanti da programmi approvati dagli organi regionali. Il componente della giunta, competente per materia promuove l'accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, mediante la presentazione della relativa proposta alla giunta regionale per l'approvazione.
4. La proposta di accordo di programma:
a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali di questi;
b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche, e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;
c) dispone il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.
5. Per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 142/90. In caso positivo questi possono formare il Comitato dei rappresentanti delle amministrazioni.
6. Il Comitato è presieduto rispettivamente dal presidente della giunta regionale, dal presidente della giunta provinciale, dal sindaco, o dai rispettivi assessori competenti per materia, se delegati. Del comitato fanno parte anche gli eventuali soggetti privati interessati, che vengono dal presidente invitati a partecipare.
7. Al comitato possono aderire, senza interrompere il corso del procedimento, anche altri soggetti pubblici interessati. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario nominato dall'amministrazione procedente, il quale svolge altresì il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90.
8. Al comitato compete:
a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;
d) elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, e di procedere agli opportuni studi e verifiche;
e) proporre al presidente della giunta o all'assessore competente per materia, se delegato, che le dispone per decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;
f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge 241/90 da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e d'intesa tra le medesime.
Art. 8 ter. (Contenuti dell'accordo di programma). [17]
1. L'accordo di programma deve prevedere:
a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
d) le modalità di attuazione;
e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità dell'attuazione e le eventuali garanzie;
f) le sanzioni per gli inadempimenti;
g) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;
h) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati ai sensi dell'art. 8 bis, comma 8, lett. f);
i) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo che compete al comitato di cui al comma 5 dell'art. 8 bis della presente legge, eventualmente munito di poteri sostitutivi.
2. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui all'art. 8 bis che abbiano partecipato all'accordo medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con D.P.G.R., o per sua delega dall'assessore competente per materia, dal presidente della provincia o dal sindaco.
3. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora sia emanato con D.P.G.R. o del presidente della giunta provinciale.
4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici comunali l'accordo dev'essere ratificato dal consiglio comunale entro 30 gg. dalla data di notifica. In questo caso, si applica quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del consiglio comunale.
5. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni del QRR o dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal consiglio regionale.
6. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione delle opere, interventi e programmi d'intervento previsti dalle leggi nazionali o regionali di settore.
Capo II
PIANIFICAZIONE COMUNALE
Sezione I
Pianificazione generale
Art. 9. (Piano regolatore generale - Contenuti).
Tutti i comuni sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale, fatto salvo l'art. 12, comma 1 della presente legge [18].
Il PRG, con riferimento alle indicazioni del Piano territoriale, disciplina l'intero territorio comunale per un arco temporale non superiore al decennio [19].
Il Piano regolatore generale:
a) formula gli obiettivi di piano in armonia con quanto previsto dal PT;
b) contiene analisi sulla struttura geomorfologica, insediativa e socio-economica del territorio comunale;
c) precisa le aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico, paesistico, archeologico, di difesa del suolo, di preminente interesse agricolo, di protezione delle risorse idriche, nonché i vincoli a protezione della viabilità e delle attrezzature ad impianti speciali o molesti, fornendo le relative prescrizioni;
d) precisa, per il periodo di validità del Piano, le previsioni di andamento demografico e di occupazione nei diversi settori produttivi;
e) indica la quota di fabbisogno residenziale da soddisfare mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente e con nuove costruzioni;
f) distribuisce e articola sul territorio le aree idonee a soddisfare il fabbisogno residenziale previsto alla precedente lettera e);
g) localizza ed articola le aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e agricoli, alle sedi delle attività terziarie, agli insediamenti turistici, precisando le quantità esistenti e quelle in progetto;
h) individua le localizzazioni, le dimensioni, l'articolazione per livelli del sistema delle attrezzature di servizio pubblico e delle aree per il tempo libero, con riferimento alle indicazioni del PT per le attrezzature e le aree di importanza sovracomunale. Tutte le indicazioni relative alle attrezzature di servizio pubblico dovranno precisare le attrezzature di progetto e quelle esistenti; per queste ultime le quantità relative al fabbisogno già soddisfatto dovranno essere riferite alla superficie utile degli edifici e conformate agli standards forniti dalla normativa tipo regionale di cui al successivo art. 17;
i) delinea le reti viarie ed infrastrutturali, in riferimento alle indicazioni del PT, per quelle di importanza sovracomunale;
l) localizza ed articola, in applicazione del PT, le aree da destinare all'edilizia economica e popolare in funzione delle reali esigenze locali;
m) delimita i centri edificati ai sensi dell'art. 18 della
n) individua le zone di degrado edilizio ed urbanistico e delimita gli interventi di recupero di iniziativa pubblica e privata ai sensi dell'art. 27 della
o) delimita i centri storici ed i nuclei antichi, onde garantirne la tutela e l'utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;
p) individua le aree, i complessi e gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale su tutto il territorio comunale, precisando quelli da sottoporre a tutela e a restauro conservativo e quelli suscettibili di interventi di manutenzione, di risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia;
q) prevede la normativa tecnica, urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale, per la disciplina di tutela e di uso del suolo e degli edifici, in riferimento agli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, agricoli, terziari, di servizio e con riguardo alle specifiche destinazioni, ai tipi e modalità di intervento, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge. Inoltre, contiene norme di assoggettamento alla disciplina antisismica e per le zone ammesse a consolidamento.
r) individua e valorizza le costruzioni in terra cruda su tutto il territorio comunale, in quanto testimonianze storiche della cultura abruzzese, ed al fine di incentivarne il recupero, le relative cubature e superfici non vanno computate nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili dalle norme di Piano [20].
Art. 10. (Piano regolatore generale - Procedimento di adozione).
Il progetto di Piano regolatore generale viene adottato con delibera del Consiglio comunale entro 180 giorni dalla data di cui all'8° comma del precedente articolo 8, ed è depositato, non oltre il 10° giorno dalla data della deliberazione di adozione, nella Segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi. L'adozione del PRG deve essere preceduta dall'acquisizione del parere previsto dall'art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento [21].
L'effettuato deposito è contemporaneamente reso noto al pubblico mediante applicazione di apposito avviso sul B.U.R.A., oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale [22].
Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al progetto di Piano regolatore generale. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.
Entro 60 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di deposito del piano, qualora occorra acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2, 3 della legge 241/90. I dirigenti dei servizi regionali interessati o funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione procedente [23].
(Omissis) [24].
Il comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni presentate entro 90 gg. dalla scadenza del periodo di deposito e provvede alla loro visualizzazione nella tavola di zonizzazione del PRG adottato [25].
Il comune trasmette alla provincia il piano regolatore generale adottato, unitamente ai conseguenti atti deliberativi ed alle osservazioni, con allegata attestazione della regolarità degli atti procedimentali e di completezza degli elaborati documentali da parte del segretario comunale [26].
Art. 11. (Piano regolatore generale - Procedimento di approvazione). [27]
1. Il piano regolatore generale è approvato dal consiglio provinciale competente per territorio, previo parere della sezione urbanistica provinciale entro 180 gg. dalla sua ricezione ed è pubblicato a cura del presidente della Provincia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al 1 comma il PRG s'intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il sindaco, previa attestazione della effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione sul B.U.R.A. di un avviso concernente la vigenza del piano regolatore generale.
3. In sede di approvazione possono essere apportate al Piano solo le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6.8.1967, n. 765 e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.
4. L'Amministrazione provinciale può chiedere al comune chiarimenti e integrazioni istruttorie una sola volta. In tal caso il termine di cui al 1 comma, rimane sospeso fino all'adempimento del comune.
5. La provincia notifica al comune interessato la delibera consiliare in ordine alle decisioni sul piano e le osservazioni contestualmente al suo invio al CO.RE.CO.
6. Il comune entro 60 gg. dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera consiliare di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni sulle prescrizioni indicate dalla provincia.
7. Ove il consiglio comunale deliberi l'integrale assenso, il comune stesso rielabora in tal senso la normativa e la relativa documentazione grafica.
8. Qualora le controdeduzioni comportino assenso parziale o dissenso, la provincia riesaminati gli atti, si esprime definitivamente ed approva lo strumento urbanistico adeguandolo sul piano normativo e su quello cartografico entro i successivi 60 gg., e decorso tale periodo si determina l'automatica formazione dell'atto.
9. Nei soli comuni sforniti di uno strumento urbanistico generale vigente ovvero forniti di uno strumento urbanistico approvato da oltre dieci anni nel caso in cui il Piano sia restituito non approvato, il Comune è tenuto ad effettuare la rielaborazione entro 180 gg. dalla restituzione. In caso di inadempienza del comune la provincia provvede in via sostitutiva alla rielaborazione e adozione attraverso un commissario ad acta nei 180 gg. successivi.
Art. 12. (Piano regolatore esecutivo - Principi e contenuti).
I comuni possono adottare il piano regolatore esecutivo in alternativa al piano regolatore generale [28].
Il PRE:
- disciplina l'intero territorio comunale;
- ha un arco di validità temporale non superiore a dieci anni dalla data di approvazione;
- ha, di norma, i contenuti di carattere generale previsti al precedente art. 9, comma 3°;
- si attua attraverso concessione edilizia diretta.
Il PRE deve inoltre contenere:
- le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali, edilizie, urbanistiche, igienico-ambientali, antisismiche;
- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare e da vincolare per l'attuazione del Piano;
- la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del Piano.
Le prescrizioni esecutive del PRE costituiscono, a tutti gli effetti, compreso quello della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, Piani particolareggiati di esecuzione ed hanno gli stessi contenuti e finalità dei Piani particolareggiati, dei Piani per l'edilizia economica e popolare, dei Piani degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali, commerciali, turistici e dei Piani di recupero di cui, rispettivamente, alle leggi statali n. 1550/1942, n. 865/1971, n. 457/1978, n. 167/1962 nei testi vigenti.
I Comuni che optino per la redazione del P.R.E. possono presentare alla Provincia istanza motivata per essere autorizzati a derogare il limite minimo di aree da riservare alla edilizia economica e popolare di cui all'art. 2 della legge 28.1.1977, n. 10 [29].
I Comuni che optino per la redazione del P.R.E. corredano il medesimo di un programma di intervento triennale, che deve contenere le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare nel quinquennio, prevedendo, altresì, la copertura finanziaria [30].
Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie dirette nelle aree di nuova edificazione, il PRE in particolare deve indicare:
a) la suddivisione in lotti con la relativa individuazione catastale, l'indicazione della tipologia edilizia e dei relativi parametri, e, nel caso di zona residenziale con indice di edificabilità fondiario maggiore di 2 mc/mq., l'ubicazione degli edifici mediante sagome di massimo ingombro;
b) la progettazione di massima della rete viaria, dei percorsi pedonali, degli spazi di sosta e di parcheggio, e le relative previsioni di spesa;
c) lo schema di massima, corredato dalla relativa previsione di spesa, delle reti fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria in relazione alla destinazione dell'insediamento.
Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie nelle aree già edificate il PRE deve indicare:
a) gli edifici destinati a demolizione e quelli soggetti a restauro, risanamento e ristrutturazione, individuati su base catastale;
b) i progetti o schemi di massima dei necessari adeguamenti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al precedente comma 7 lettere b), c), e le relative previsioni di spesa.
Art. 13. (Piano Regolatore esecutivo. Procedimento). [31]
1. Per l'adozione ed approvazione del piano regolatore esecutivo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11.
2. Dell'avvenuta approvazione del P.R.E. è data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato nelle forme previste dal C.P.C. ai proprietari degli immobili da espropriare compresi nel piano stesso, entro 30 gg. dalla medesima.
Art. 15. (Efficacia del PRG e del PRE in attesa di approvazione). [33]
Art. 16. (Regolamento edilizio). [34]
1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi:
a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto in corso di esecuzione e ad opera costruita;
b) [35].
2. Il regolamento edilizio deve contenere le norme attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza comunale, ivi comprese le norme igieniche d'interesse edilizio così come indicato dall'art. 33, 1° comma, punto 9) della legge 17.8.1942, n. 1150.
In particolare il regolamento edilizio definisce:
a) il procedimento di rilascio della concessione e delle autorizzazioni edilizie, le competenze del comune e della commissione edilizia ove istituita e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi statali e regionali;
b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla lett. a) del presente comma;
c) [36];
d) la composizione ed il funzionamento della commissione urbanistico- edilizia comunale qualora il comune decida di costituirla.
3. Solo i comuni sprovvisti di ufficio tecnico sono obbligati a nominare la commissione urbanistico-edilizia organo consultivo in materia di edilizia ed urbanistica.
4. Il regolamento edilizio non può comunque contenere indicazioni relative a parametri edilizi e urbanistici quali le densità edilizie, le altezze, le distanze, le destinazioni d'uso nonché l'indicazione e definizione degli interventi edilizi ammessi.
5. Il Regolamento edilizio comunale è approvato dal consiglio comunale in conformità alle disposizioni della presente legge.
6. Copia del Regolamento approvato è trasmessa entro 10 gg. dall'esecutività dell'atto di adozione alla provincia, che può chiederne il riesame entro 45 gg.
7. Ove la provincia non abbia chiesto il riesame nel termine previsto dal comma precedente, il regolamento edilizio diviene efficace a tutti gli effetti.
Art. 17. (Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali). [37].
1. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali disciplinano:
a) gli standards funzionali, espressi come rapporto tra superfici utili di edificio ed utenti o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica delle attrezzature di servizio pubblico di attività terziarie e produttive su edifici esistenti;
b) gli standards residenziali, espressi con rapporto tra superfici utili di edificio ed abitanti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica degli edifici esistenti adibiti ad abitazione;
c) la definizione e l'applicazione dei parametri relativi alla edificazione, nel rispetto del superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e d'interesse pubblico per i cittadini portatori di handicaps;
d) la determinazione:
- del numero convenzionale di abitanti
- del grado di urbanizzazione da verificare per il rilascio delle concessioni edilizie dirette
- dei rapporti tra indici volumetrici ed indici di utilizzazione
- dei criteri di misurazione delle altezze, delle superfici e dei volumi degli edifici
- delle altezze utili dei vani
- delle caratteristiche e dei criteri di misurazione dei volumi tecnici
- dei confini di proprietà, dei limiti delle zone a diversa destinazione urbanistica, dei fili e delle prospicienze stradali, ai fini della determinazione dei distacchi e delle altezze degli edifici.
2. La normativa prevede altresì modalità e termini per realizzare o adeguare nell'intero territorio comunale opere pubbliche, attrezzature ed impianti tecnologici d'interesse pubblico.
Sezione II
Piani attuativi
Art. 18. (Piani attuativi di iniziativa pubblica).
I piani attuativi di iniziativa pubblica sono i seguenti:
- piano particolareggiato;
- piano per l'edilizia economica e popolare;
- piano di recupero;
- piano per gli insediamenti produttivi;
- piani particolareggiati funzionali.
Art. 19. (Piani particolareggiati - Contenuti).
I Piani particolareggiati devono indicare:
a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale;
b) la delimitazione del piano;
c) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia per motivi di interesse paesistico, storico-artistico, ambientale, nonché i vincoli a protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
d) gli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi e terziari, precisando la suddivisione delle aree in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici previsti, la configurazione di quelli esistenti con le relative destinazioni d'uso e tipologie edilizie;
e) gli edifici esistenti ed in progetto, nonché le aree per le attrezzature di interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli o servitù;
f) la rete viaria carrabile e pedonale, gli spazi di sosta e di parcheggio, con la precisazione dei principali dati planoaltimetrici e degli allacciamenti alla viabilità urbana;
g) la progettazione di massima per la realizzazione a l'adeguamento delle reti fognanti, idrica e telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria all'insediamento;
h) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia;
i) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
l) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nei comparti di intervento e di quelle da espropriare e da vincolare;
m) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del Piano.
Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti è ammessa la formazione di Piani particolareggiati funzionali (PPF), con i quali vengono indicati i tracciati, la sede, le modalità e i tempi di attuazione di infrastrutture pubbliche puntuali o a rete, suddivise per categorie.
(Omissis) [38].
Art. 20. (Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica). [39]
1. I piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'art. 45 della legge 142/90 successivamente all'obbligatoria acquisizione del parere prescritto dall'art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64 ove questo non sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale.
2. La deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per 30 gg. interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 30 gg. qualunque interessato può presentare osservazioni.
3. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.
4. Il provvedimento di adozione del piano deve essere inviato alla provincia ai fini di eventuali osservazioni che devono pervenire al comune entro il termine di 60 gg. dal ricevimento del piano.
5. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 l'amministrazione comunale acquisisce i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità. A tal fine l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 della legge 241/90.
6. Il consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano entro e non oltre 120 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.
7. La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere pubblicata nell'albo pretorio entro 60 gg. dalla data di comunicazione al comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
8. I piani di cui al comma 1 possono variare il piano regolatore generale entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:
- adeguamenti perimetrali;
- viabilità;
- servizi e attrezzature pubbliche;
- articolazione degli spazi e delle locazioni;
- parametri edilizi;
- approvazione di un piano per l'edilizia economica e popolare nei limiti di cui all'art. 3 della legge 18.4.1962, n. 167.
8 bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 [40].
Art. 21. (Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali). [41]
1. I comuni possono approvare piani attuativi relativi alle zone omogenee del territorio comunale ancorché suddivise in sottozone in variante del piano regolatore generale e delle sue norme attuative. Il comune in sede di adozione della deliberazione del piano attuativo in variante è tenuto a motivare congruamente in ordine alla necessità delle nuove scelte.
2. Si applicano le norme di cui all'art. 20 commi 1, 2, 3 e 5.
3. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il piano adottato con le relative osservazioni e le controdeduzioni del consiglio comunale deve essere inviato alla provincia per l'approvazione.
4. La Provincia approva il piano attuativo in variante entro 120 gg. dall'invio. Entro lo stesso termine la provincia può chiedere al comune la modifica ovvero l'integrale rielaborazione dello strumento attuativo esclusivamente in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e dei piani territoriali sovracomunali vigenti. Il termine comincia a decorrere nuovamente dalla data di invio alla provincia del piano modificato o rielaborato da parte del consiglio comunale.
5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4 il piano si intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione del piano nell'albo pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo di un avviso concernente la vigenza del piano entro i 60 gg. successivi. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. Il piano diviene esecutivo dopo 15 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 22. (Disciplina della lottizzazione). [42]
Art. 23. (Piani di lottizzazione). [43]
1. I piani di lottizzazione hanno i contenuti previsti dal precedente art. 19, comma 1.
2. I proprietari o gli aventi titolo predispongono il progetto di piano di lottizzazione nonché lo schema di convenzione da stipulare con il comune ai sensi del successivo comma 4.
3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge. Decorsi 120 gg. dalla presentazione degli atti, senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 gg. senza che il consiglio comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 60 gg. successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all'uopo designato dal presidente.
4. La convenzione di cui al 5° comma dell'art. 28 della legge 17.8 1942, n. 1150 dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29.9.1964, n. 847 e dall'art. 44 della legge 22.10.1971, n. 865;
b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lett. a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al comune;
c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 22.4.1994, n. 425 dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;
d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quanto disposto dall'art. 5 della
e) i progetti planivolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge 10/77;
f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;
g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.
Art. 24. (Piani delle zone da destinare all'edilizia di tipo economico e popolare).
1. [44]
2. [45]
3. Ai Piani per l'edilizia economica e popolare si applicano, per ciò che riguarda contenuti, formazione e approvazione, rispettivamente i precedenti artt. 19, 20 e 21.
4. Nell'ambito del PEEP potrà essere riservata un'aliquota non superiore al 30% dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare agli aventi titolo ai sensi dell'art. 35 della
5. Gli interventi per le singole costruzioni di cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia residenziale pubblica, salva l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 della
6. Nell'ambito del PEEP la quota afferente all'edilizia non residenziale non può superare il 20% della volumetria complessiva esclusa quella inerente alle urbanizzazioni.
7. I programmi costruttivi di cui all'art. 51 della
8. In ogni caso ciascun programma costruttivo non può superare la dimensione di 200 vani abitabili più i relativi servizi.
9. Le tipologie residenziali realizzabili nei PEEP devono essere conformi a quanto disposto dalle vigenti norme statali sull'edilizia economica e popolare, salvo che nel caso di singoli proprietari espropriati di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 della
10. Il PEEP deve contenere, oltre quanto indicato al precedente 3° comma, il programma di attuazione degli interventi, lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili, l'indicazione delle aree da cedere in proprietà e dei parametri per la determinazione del prezzo di cessione.
Art. 25. (Piani delle Aree da destinare ad attività produttive).
I Comuni sprovvisti di Piani per attività produttive sono obbligati, qualora ciò sia previsto alle diverse scale dal QRR e dal PT, anche su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione senza dover acquisire la preventiva autorizzazione regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della
In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel Piano non può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio. Per i contenuti, la formazione e l'approvazione dei predetti Piani, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 19, 20 e 21.
I PAP devono inoltre contenere:
- lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
- le aree da cedere in proprietà ed i parametri per la determinazione del prezzo di cessione;
- le aree e gli impianti antinquinamento e le relative procedure di gestione, ai sensi della
Art. 26. (Comparto).
Nelle zone soggette ad interventi di nuova edificazione, di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei Piani di recupero di cui al titolo IV della
Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a riunirsi in consorzio entro il termine fissato nell'atto di notifica, per l'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.
A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità sarà pari al valore venale dei beni espropriati antecedentemente alla formazione del comparto. Essa potrà essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel Comune.
Quando sia decorso inutilmente il termine di cui al precedente 2° comma, il Comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della
La deliberazione di giunta [47] con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.
Per l'assegnazione del comparto il Comune procederà a mezzo gara.
Nelle zone di nuova espansione indicate negli strumenti urbanistici, può essere prevista la concentrazione della volumetria realizzabile in determinate porzioni delle zone stesse, subordinando la formazione della lottizzazione convenzionata all'acquisizione, da parte dei proprietari delle zone di concentrazione, dell'assenso ad edificare da parte di tutti i proprietari della zona considerata salvo - in caso di dissenso ingiustificato - l'applicazione del precedente terzo comma.
Nei comuni nei quali l'attuazione dei piani regolatori o particolareggiati è demandata a comparti edificatori le prescrizioni possono essere attuate anche attraverso l'adozione dei programmi di recupero urbano o dei programmi integrati [48].
I comparti edificatori possono essere adottati dal comune anche in attuazione di programmi integrati o di programmi di recupero urbano [49].
Art. 27. (Piano di recupero del patrimonio edilizio).
Il Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente (PRPE) di cui agli artt. 27 e segg. della
La formazione del PRPE è condizionata alla perimetrazione e disciplina, sullo strumento urbanistico, delle zone di recupero ed all'individuazione degli ambiti e degli immobili da assoggettare ad esso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27 della
Il PRPE, formato ed approvato ai sensi dei precedenti artt. 19, 20 e 21, deve contenere, altresì, l'individuazione delle unità minime di intervento per la ristrutturazione urbanistica, nonché prescrizioni afferenti gli ambiti e gli immobili prescelti in base alle categorie di degrado definite al successivo articolo 28.
Gli ambiti dei Piani di recupero non possono essere costituiti essenzialmente di aree libere e non urbanizzate pressoché sprovviste di costruzioni, costituenti nell'insieme, unità minime di intervento.
Il PRPE è attuato mediante autorizzazione e concessioni singole, ovvero attraverso comparti formati ai sensi del precedente art. 26 fatta esclusione delle aree e degli edifici per i quali il Comune intende intervenire direttamente.
Art. 28. (Zone di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente - Categorie di degrado).
Agli effetti dell'individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della
a) degrado urbanistico, ove vi sia carenza della funzionalità dell'impianto urbano dovuta a insufficienza degli standards di cui al
b) degrado edilizio, ove le condizioni d'uso dei singoli edifici o complessi edilizi siano ridotte a causa delle precarie condizioni di staticità connesse all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive rispetto alla funzione dell'immobile, ovvero a causa della fatiscenza delle strutture e delle finiture, della inadeguatezza tipologica rispetto alle esigenze funzionali, in presenza di superfetazioni che alterino la morfologia e l'impianto storico-architettonico dell'immobile o del complesso edilizio, di carenza o inadeguatezza degli impianti tecnologici;
c) degrado igienico, ove vi sia carenza degli impianti igienico- sanitari, come dotazione o come organizzazione funzionale, ovvero insufficiente aerazione ed illuminazione diurna, nonché ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione, in relazione all'impianto planivolumetrico o alla presenza di condizioni generali di umidità;
d) degrado socio-economico, ove sussistano condizioni d'abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili o - comunque - vi sia impropria utilizzazione degli stessi, ovvero sussistano strutture produttive non compatibili con le preesistenti funzioni residenziali e siano presenti fenomeni comportanti le sostituzioni del tessuto sociale e delle forme produttive ad esso integrate;
e) degrado geofisico in presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti complessi interventi di consolidamento dei substrati dell'abitato, di aree libere impropriamente utilizzate o su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o artificiali, nonché nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed extraurbane.
Art. 29. (Elaborati del Piano di recupero).
Fanno parte del Piano di recupero i seguenti elaborati:
a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale dell'immobile o degli immobili assoggettati al Piano, con elenco dei proprietari e piani particellari delle proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli, rappresentate in scala 1:200 o 1:500, in relazione alle qualità ed alle dimensioni dell'intervento, nonché planimetria in scala 1:200 indicante lo stato attuale delle funzioni e le carenze igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche;
b) planimetrie, in scala adeguata, contenenti l'eventuale rilievo degli immobili e delle aree indicanti i tipi di intervento, le unità minime di intervento, le nuove unità abitative e funzionali, le eventuali destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali, gli interventi di preminente e rilevante interesse pubblico;
c) relazione illustrativa degli obiettivi del Piano e delle modalità di conseguimento, corredate dalle norme di esecuzione; la relazione individua inoltre i soggetti operatori e le eventuali modalità di convenzionamento. In caso di degrado geofisico, la relazione sarà corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale e dal progetto di massima degli interventi di consolidamento;
d) eventuale convenzione-tipo;
e) relazione di previsioni di massima delle spese occorrenti per l'eventuale acquisizione di aree, immobili o porzioni di essi e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano;
f) programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a realizzare il Piano.
Art. 30. (Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente).
I. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie:
a) ordinaria manutenzione: riparazione, rinnovamento, e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
b) straordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali - architravi, solai, coperture - senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori o inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni - inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc. - purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno.
E' comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture.
L'amministrazione comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario;
c) restauro conservativo: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture - grande e piccola armatura - con quote e materiali identici a quelli originali, demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristinino l'organizzazione tipologica originaria;
d) risanamento igienico ed edilizio: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici ed edilizi correnti, conservando l'organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture.
Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà.
Nell'ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio dell'unità immobiliare;
e) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Sono ammessi:
- aumenti della superficie utile interna al perimetro murarlo preesistente, m misura non superiore al 10% della superficie utile stessa;
- aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici comunali;
- la demolizione e ricostruzione di singoli edifici nei limiti di cui sopra [50];
f) demolizione: si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla disponibilità dell'area per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica [51].
II. Gli interventi sul patrimonio urbanistico sono quelli relativi alla ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
E', comunque, fatta salva l'applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico.
Art. 30 bis. Programma integrato d'intervento. [52]
1. Il programma integrato ha le seguenti finalità:
a) riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale nonché più razionale utilizzazione e riorganizzazione di ampi settori del territorio comunale in tutto o in parte edificati o da destinare anche a nuova edificazione;
b) pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.
2. Qualora gli interventi siano finalizzati alla nuova edificazione è comunque necessario che una parte dell'intervento previsto dal programma sia destinato al recupero o alla riconversione del patrimonio edilizio esistente.
3. La proposta di programma integrato è presentata al comune da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro.
4. La proposta di programma integrato deve contenere:
a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planivolumetrico in scala 1/500, con l'indicazione dettagliata delle tipologie edilizie, che evidenzi le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica comunale;
b) schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:
1) i rapporti attuativi tra i soggetti di cui al comma 3 ed il comune;
2) fonti di finanziamento distinguendo tra provvista privata ed eventualmente pubblica cui si intende ricorrere;
3) le garanzie di carattere finanziario;
4) i tempi di realizzazione del programma;
5) la previsione di eventuali sanzioni in caso di inottemperanza;
c) modalità di cessione o locazione degli alloggi e di utilizzazione di altri beni immobili realizzati;
d) documentazione catastale e quella attestante la proprietà o disponibilità delle aree ed edifici interessati dal programma.
5. Gli accordi di programma di cui agli artt. 8 bis e 8 ter della presente legge possono essere stipulati anche ai fini dell'adozione ed attuazione dei programmi integrati di cui al presente articolo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 7.
La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale non sostituisce in tal caso le concessioni edilizie.
6. I progetti d'area di cui all'art. 7 della L.R. 47/90 sono assimilati ai programmi integrati di cui al presente articolo con esclusione di quelli già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Alla proposta di accordo di programma approvata dalla giunta comunale è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte. La valutazione delle deduzioni dei soggetti che intervengono nel procedimento è demandata al Comitato di cui al comma 6 dell'art. 8 bis della presente legge, che ha facoltà di ascoltare i soggetti che ne facciano richiesta. In questo ultimo caso il segretario del Comitato redige processo verbale dell'udienza. Sulle deduzioni dei soggetti interessati, qualora non manifestamente irrilevanti e pertinenti, il Comitato ha l'obbligo di pronunciarsi motivatamente.
8. Qualora non si perfezioni l'accordo di programma o
l'amministrazione procedente non ricorra all'accordo di programma si applicano gli artt. 20 e 21 della presente legge.
Art. 30 ter. (Programma di recupero urbano). [53]
1. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a reti, e delle urbanizzazioni secondarie, all'edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
2. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono presentati al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.
3. Si applicano i commi 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 30 bis.
Titolo III
PRINCIPI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
Capo I
NORME ATTINENTI IL PROCEDIMENTO, LA FORMAZIONE E LA REGOLARITA' DEGLI ATTI
Art. 31. (Formazione automatica degli atti). [54]
Art. 32. (Decorrenza dei termini).
Tutti i termini previsti da norme della presente legge e riferiti ad atti deliberativi per i quali sia richiesto il visto di legittimità di cui all'art. 130 Cost., decorrono dalla data di apposizione di tale visto, ovvero dal giorno in cui il visto stesso si intende apposto.
Art. 33. (Variazione degli strumenti).
Non è richiesta la preventiva autorizzazione per la variazione degli strumenti urbanistici generali ad attuativi.
Art. 34. (Documentazione e copie).
In tutte le ipotesi della presente legge in cui si preveda la presa visione da parte del pubblico di atti o documenti di piano, chiunque può chiedere al Comune che ne venga rilasciata copia a proprie spese.
Art. 35. (Norme sulla trasparenza amministrativa).
1. Prima dell'adozione del PRG e del PRE, o contestualmente ad essa, il Consiglio comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai Registri Immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consiglieri comunali.
2. A tal fine, il Sindaco richiede ai Consiglieri in carica di dichiarare e documentare la consistenza immobiliare come precisato nel precedente comma.
3. Della deliberazione all'uopo assunta costituisce parte integrante una copia del Piano in cui dette proprietà risultino con apposita campitura.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nel caso di varianti, ai grafici o alla normativa, che comportino modifiche di carattere generale.
5. Nel caso di varianti specifiche, l'accertamento del Consiglio comunale è limitato ai soli immobili oggetto della variante stessa [55].
Capo II
NORME PER LA PROGETTAZIONE
Art. 36. (Disciplinare - Tipo di progettazione). [56]
Titolo IV
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI
Capo I
CONFORMAZIONE DELLE STRUTTURE
Art. 37. (Comitato Regionale Tecnico Amministrativo). [57]
1. Per agevolare l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito il Comitato regionale tecnico amministrativo (CRTA) [58] che si articola in quattro sezioni urbanistiche provinciali.
2. Il Comitato esprime pareri in materia di pianificazione, assetto ed uso del suolo ed esercita, in generale ogni altra funzione consultiva inerente alle materie anzidette, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto regionale, del D.P.R. 15.1.1972, n. 8 e del D.P.R. 616/77.
3. Il comitato svolge funzioni di consulenza agli organi della regione, ai comuni e alle province.
4. In particolare esprime parere obbligatorio sui provvedimenti concernenti il Quadro di riferimento territoriale, sui piani di settore ed i progetti speciali territoriali e sui provvedimenti di pianificazione la cui approvazione spetta al consiglio regionale, sui progetti di legge di iniziativa della giunta regionale in materia urbanistica, assetto e uso del suolo.
5. Il comitato effettua, se richiesto, la verifica di congruità dei progetti d'intervento e delle opere pubbliche con le previsioni del Quadro di riferimento regionale.
6. Il comitato è costituito con D.P.G.R. e dura in carica una legislatura.
7. Le sezioni urbanistiche provinciali sono costituite con decreto del presidente della provincia su deliberazione del consiglio provinciale; durano in carica una legislatura e sono rinnovate con il consiglio provinciale entro 60 gg. dalla convalida di tale Organo.
Art. 38. (Comitato Regionale Tecnico Amministrativo. Composizione). [59]
1. Il Comitato regionale tecnico amministrativo è formato da:
a) il componente della giunta regionale preposto al settore, o da suo delegato da designarsi tra i membri del Comitato, con funzioni di presidente;
b) 6 componenti designati dal consiglio regionale tra esperti nelle materie della pianificazione territoriale, dell'economia, della geologia, delle scienze biologiche o naturali, delle scienze agrarie e forestale, del diritto urbanistico, di cui due in rappresentanza delle minoranze;
c) quattro responsabili dei servizi urbanistici provinciali uno per ciascuna provincia;
d) il coordinatore e tre dirigenti del settore urbanistica e beni ambientali, su designazione del componente la giunta preposto al settore;
e) l'ispettore ripartimentale delle foreste competente per zona;
f) l'ingegnere capo del genio civile competente per zona.
2. Il consiglio regionale procede alle designazioni di sua competenza entro 60 gg. dalla richiesta del presidente della giunta regionale, decorsi infruttuosamente i quali quest'ultimo provvede con proprio decreto.
Art. 39. (Comitato per il territorio e l'ambiente - Compiti e attribuzioni). [60]
Artt. 40. - 41.
(Omissis) [61].
Art. 42. (Sezioni urbanistiche provinciali).
Ciascuna Sezione Urbanistica provinciale è composta da sei esperti esterni, di cui due in rappresentanza delle minoranze, eletti da ogni consiglio provinciale, e da due funzionari tecnici del Servizio Urbanistico provinciale di cui uno responsabile dello stesso [62].
Ai suddetti membri è richiesta una provata competenza in urbanistica, diritto amministrativo, geotecnica, scienze agrarie e forestali, ingegneria civile; la Sezione urbanistica è presieduta dal Presidente della Provincia o da un assessore provinciale delegato.
Ai fini dell'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la sezione urbanistica provinciale svolge funzione consultiva per la provincia [63].
Art. 43. (Segreteria degli organismi consultivi).
Le funzioni di Segretario degli organi consultivi, di cui ai precedenti articoli, sono svolte da funzionari regionali o provinciali, nominati con i decreti presidenziali di costituzione degli stessi.
Art. 44. (Designazione degli esperti e attribuzioni del presidente del CRTA). [64]
1. I Componenti del Comitato Regionale per il Territorio e l'Ambiente e delle Sezioni Provinciali sono scelti, di norma, tra esperti i quali si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di pianificazione di competenza del Comitato o delle Sezioni di cui fanno parte.
2. L'elezione, la designazione o la nomina degli esperti ha luogo nell'ambito delle designazioni proposte dai componenti l'Organo competente e per ogni designazione deve essere depositato, presso le Segreterie del consiglio regionale, della giunta regionale e della Provincia, un curriculum con l'indicazione della professionalità specifica del designato e le attività svolte ed attinenti la materia dell'incarico.
3. Copia di tale curriculum deve essere rimessa ai Componenti l'Organo competente all'elezione, alla designazione o alla nomina, almeno 15 gg. prima della seduta in cui si adotta la relativa deliberazione.
4. Il CRTA e le Sezioni Provinciali potranno essere consultate, su richiesta del consiglio e della giunta regionale, nonché dei consigli e delle giunte provinciali, su argomenti che, pur non rientrando tra quelli obbligatoriamente sottoposti al loro esame, influiscono in modo rilevante sull'assetto del territorio.
Art. 45. (Partecipazione alle sedute a titolo consultivo).
Alle sedute del CRTA e delle Sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici, dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, della Soprintendenza archeologica, del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche, del Compartimento dell'ANAS, del Compartimento delle Ferrovie dello Stato, del Genio Civile delle Opere Marittime, del Compartimento dell'ENEL e di altre Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. E' obbligatorio chiamare i rappresentanti del Parco Nazionale d'Abruzzo, nei limiti delle proprie competenze, per questioni che interessano il territorio dello stesso.
Il Presidente del Comitato e delle Sezioni può far intervenire alle sedute, di volta in volta e senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonché funzionari statali e regionali dei settori interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.
Possono essere invitati a partecipare ai lavori istruttori e alle sedute, senza diritto di voto, i componenti delle altre Sezioni nonché i rappresentanti delle Amministrazioni locali direttamente interessate, con facoltà di essere coadiuvati da esperti e tecnici di fiducia.
Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli organismi consultivi i consiglieri regionali, ed i consiglieri provinciali a quelle della Sezione provinciale di competenza.
Art. 46. (Servizio Urbanistico Provinciale).
Per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica e di pianificazione e per lo svolgimento dell'attività tecnico-consultiva delle Sezioni provinciali, ciascuna Provincia istituisce il Servizio Urbanistico Provinciale (SUP), formato da un responsabile Architetto o Ingegnere e da funzionari tecnici e personale amministrativo in numero idoneo ad assicurare l'espletamento dell'attività e dei compiti delegati.
(Omissis) [65].
Art. 47. (Incompatibilità, astensione e decadenza).
Non possono far parte in qualità di esperti del CRTA [66] e delle sue articolazioni i Sindaci e gli assessori in carica nei Comuni della Regione, né i Presidenti e gli assessori delle Province.
I consiglieri comunali e provinciali nonché i componenti delle Commissioni edilizie ed urbanistiche comunali e quanti abbiano carichi pendenti con il Comune in materia di urbanistica, non possono deliberare né in sede consultiva né in sede decisionale sugli atti di pianificazione ai quali comunque abbiano concorso nella fase formativa.
Gli iscritti in albi professionali e gli esperti che partecipano, anche parzialmente, alla progettazione o, comunque, alla redazione dei Piani territoriali e Piani urbanistici generali o attuativi, non possono far parte degli organismi consultivi regionali o provinciali, competenti all'emanazione di pareri o di atti di controllo o verifica sui citati strumenti.
Il divieto di cui al comma precedente si estende anche ai professionisti facenti parte di associazioni professionali o di persone giuridiche private che partecipino, anche parzialmente, alla progettazione o, comunque, alla redazione dei suddetti strumenti di pianificazione.
Gli iscritti in albi professionali e gli esperti facenti parte degli organismi di cui al precedente primo comma, non partecipano alle riunioni di tali organismi, quando questi prendono in esame atti o documenti urbanistici concernenti enti pubblici territoriali o loro associazioni, con i quali gli stessi abbiano rapporti di consulenza o assistenza professionale. Analogo obbligo di astensione grava sui soggetti interessati nell'ipotesi di cui al comma precedente.
La norma di cui al precedente comma si applica anche in caso di collegamento professionale in atto tra componenti degli organismi consultivi ed iscritti ad albi che abbiano partecipato o partecipino all'elaborazione di atti e documenti urbanistici relativi ad enti territoriali anche diversi da quelli il cui strumento urbanistico sia in esame presso gli Organismi consultivi stessi.
Debbono astenersi dal partecipare all'attività degli organismi consultivi membri che siano stati condannati in primo grado per violazioni edilizie, urbanistiche ed ambientali, ovvero per reati contro la pubblica Amministrazione. Il Consiglio regionale o il Consiglio provinciale, per le rispettive attribuzioni, ne dichiarano la decadenza allorché la condanna sia definitiva ed inappellabile.
Il componente del CRTA [67] e delle sue articolazioni funzionali decade automaticamente dalla carica in caso di dimissioni, quando siano accertate le cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai precedenti commi, quando ometta di partecipare, senza giustificato motivo inserito a verbale, a più di tre sedute consecutive, ovvero quando non assolva, nell'anno, almeno ai 2/3 degli incarichi assunti. Della decadenza prende atto il Presidente dell'organismo tecnico-consultivo con proprio provvedimento.
Capo II
DISCIPLINA FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI
Art. 48. (Formazione della volontà collegiale).
Gli organismi collegiali chiamati a concorrere, con visti, riscontri e pareri, alla formazione degli atti e provvedimenti di pianificazione, sono assoggettati alle norme della presente legge.
Le adunanze degli organismi consultivi sono valide con la presenza di un terzo dei componenti, purché questi siano stati messi a conoscenza della data, del luogo e degli argomenti della riunione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma collazionato, inviati almeno sette giorni prima della data medesima [68].
Le determinazioni di tali organismi sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 49. (Calendario e articolazione dei lavori).
Il presidente del CRTA [69] ed i presidenti delle Sezioni Provinciali, predispongono ed aggiornano periodicamente il calendario dei lavori per l'attività degli Organismi consultivi previsti dalla presente legge, dandone comunicazione ai presidenti del consiglio e della giunta regionale; stabiliscono le priorità dell'attività degli Organismi medesimi per l'esame delle pratiche, tenuto conto dell'ordine cronologico di trasmissione, dell'importanza del Comune, dell'urgenza degli argomenti da trattare, delle particolari esigenze di attuazione tecnica ed economica dei piani, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente di eventuali indifferibilità [70].
I Presidenti degli organismi consultivi costituiscono, di volta in volta, sui singoli argomenti, Commissioni istruttorie, nell'ambito delle quali nominano il relatore.
Le Commissioni istruttorie sono costituite di almeno tre componenti, di cui un funzionario. I Presidenti, d'intesa con i componenti, disciplinano i lavori preparatori delle Commissioni istruttorie con frequenza infrasettimanale, assegnando il termine per il deposito della relazione. In caso di inadempienza, la relazione è surrogata da un parere tecnico-valutativo dell'Ufficio.
Art. 50. (Commissione istruttoria).
La Commissione istruttoria esamina, presso le sedi della Regione o della Provincia, gli elaborati progettuali, gli atti ed i documenti connessi.
La Segreteria del CRTA [71] e delle Sezioni mette a disposizione della Commissione istruttoria la documentazione e gli atti preliminari completi in ogni parte.
Il relatore è tenuto a presentare, entro il termine prefissato, le relazioni e le proposte di parere sugli argomenti assegnati.
Per migliore individuazione e definizione di specifici oggetti, il relatore può essere affiancato da esperti e tecnici esterni, funzionari di amministrazioni pubbliche e di enti indicati ed invitati dal Presidente.
I Presidenti degli organismi tecnico-consultivi, in particolari casi, possono disporre sopralluoghi della Commissione istruttoria o visite collegiali.
Art. 51. (Istruttoria).
(Omissis) [72].
Secondo l'ordine prestabilito dal calendario dei lavori, gli Uffici preposti svolgono la ricognizione preliminare del contenuto tecnico e giuridico delle pratiche in istruttoria e redigono una relazione illustrativa di tutti gli elementi necessari per il parere degli organismi consultivi.
Per gli strumenti di pianificazione, gli uffici provvedono a compilare anche una scheda riepilogativa dello stato dell'assetto del territorio, dei dati dimensionali e di progetto, degli obiettivi prefissati, dei pareri di amministrazioni ed enti pubblici, dei vincoli e delle limitazioni nell'uso del suolo, della conformità ai Piani di scala superiore ed a norme regolamentari e di legge, della catalogazione delle osservazioni ed opposizioni agli strumenti di pianificazione in esame.
La Commissione istruttoria, ai fini della propria valutazione, utilizza gli elementi illustrativi d'ufficio ed il relatore predispone, di conseguenza, un parere tecnico-valutativo, formulando un dispositivo da sottoporre alla Sezione o al CRTA [73].
(Omissis) [74].
(Omissis) [75].
Art. 52. (Ordine del giorno delle sedute).
Il Presidente, per ogni seduta del CRTA [76] e delle Sezioni, formula un ordine del giorno dei lavori; ne dà comunicazione ai componenti nei termini di cui al precedente art. 48, 2° comma, e stabilisce la data della seduta per la trattazione dello stesso.
(Omissis) [77].
Le modifiche dell'ordine del giorno ed, in particolare, l'inserimento di pratiche urgenti, debbono essere tempestivamente resi noti con telegramma collazionato.
Art. 53. (Verbalizzazione delle sedute).
Le sedute degli organismi tecnico-consultivi sono verbalizzate su apposito registro e, per ogni argomento, si registrano: oggetto, località, Commissione istruttoria, relatore, dispositivo finale ed espressioni di voto [78].
Il Comitato e le Sezioni, per le rispettive attribuzioni, in relazione agli elementi istruttori ed alle indicazioni del relatore, esprimono il parere finale con voto motivato.
I componenti possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni e pareri.
Espressioni di voto diverse dalle proposte del relatore, vanno rese per iscritto nella forma di relazione-parere, e corredate di dispositivo nel caso in cui il proponente chieda che vengano allegate agli atti ai fini delle decisioni degli organi deliberanti della Regione o della Provincia.
I pareri formulati con prescrizioni, che comportino il recepimento da parte degli enti o soggetti proponenti, debbono essere manifestati in forma dettagliata ed in termini inequivoci con descrizioni puntuali, specie quando comportino modifiche o revisioni degli elaborati cartografici.
Art. 54. (Parere, efficacia e sospensione dei termini). [79]
Art. 55. (Pubblicazione dell'attività degli organismi consultivi).
Le Segreterie del CRTA [80] e delle Sezioni, coadiuvate dagli Uffici del Settore, sono tenute ad aggiornare mensilmente lo schedario delle pratiche giacenti e di quelle in corso d'istruttoria, e ne danno comunicazione al Presidente ed ai componenti.
I Presidenti del CRTA [81] e delle Sezioni provinciali, periodicamente, danno notizia dello stato delle giacenze al Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed alle Province ed, annualmente, predispongono il resoconto dell'attività per il Consiglio regionale e per i Consigli provinciali [82].
Capo III
DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE REGIONALI E PROVINCIALI
Art. 56. (Servizi regionali e provinciali in materia di urbanistica ed uso del suolo).
Allo svolgimento delle attività in materia urbanistica e pianificazione territoriale adempiono i Servizi, gli Uffici e le Unità operative del I Dipartimento della Giunta regionale - Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio - e quelli istituiti presso le Province per:
- l'istruttoria degli strumenti urbanistici sottoposti ad approvazione o ad accertamento di conformità;
- la raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazione, documenti, elaborati tecnici e grafici sull'uso del suolo;
- la predisposizione di documenti di pianificazione regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale e comunale, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi;
- la memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;
- l'inventario dei beni ambientali e storici;
- la verifica dello stato di attuazione della pianificazione;
- la vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza;
- la consulenza tecnica e giuridica agli Enti locali per la pianificazione e gestione urbanistica.
Titolo V
MISURE DI SALVAGUARDIA
Art. 57. (Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze).
Dalla data di prima adozione di ogni atto e documento di pianificazione, e fino alla loro entrata in vigore, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di concessioni edilizie, e sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti adottati.
Il sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle istanze di cui al comma precedente anche qualora i relativi progetti contrastino con la deliberazione del consiglio comunale in ordine alle controdeduzioni sulle osservazioni agli strumenti urbanistici e con il provvedimento del consiglio provinciale ai sensi dell'art. 11, comma 5 della presente legge [83].
Per gli effetti dei commi precedenti, il Sindaco è tenuto a notificare agli interessati, entro 60 gg. dall'istanza, gli elementi di contrasto rilevati ed a precludere la formazione, per silenzio-assenso, delle autorizzazioni e concessioni edilizie.
Art. 58. (Salvaguardia nei confronti di provvedimenti rilasciati).
A richiesta del Sindaco e per il periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, la giunta provinciale su parere della Sezione Urbanistica provinciale può, con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato nei modi indicati dal c.p.c., ordinare la sospensione dei lavori per i quali l'autorizzazione o la concessione sia stata rilasciata prima dell'azione degli strumenti urbanistici e che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti stessi [84].
Il provvedimento di sospensione indica anche i lavori e gli adempimenti necessari a garantire che le opere sospese non subiscano danni o forme di degrado durante il periodo di sospensione.
Art. 59. (Lavori in contrasto con successive prescrizioni urbanistiche).
Il termine di cui al penultimo comma dell'art. 31 della
Titolo VI
NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
Capo I
CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE
Art. 60. (Concessione edilizia).
E' legittimato ad ottenere la concessione edilizia il proprietario o altro titolare di diritto reale ai sensi della legge civile. Possono richiedere ed ottenere le autorizzazioni per le opere di cui al successivo comma 5, oltre ai soggetti predetti, anche i legittimi possessori o detentori dell'immobile.
Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al Sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale.
La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.
L'atto di impegno unilaterale e le convenzioni previste dagli artt. 7- 8 della
Fermo restando che l'ordinaria manutenzione è consentita, sono soggette ad autorizzazione gratuita le opere di cui alle categorie b), c), d) del precedente art. 30 e le altre opere per le quali essa sia prevista da norme dello Stato anche a formazione tacita [85].
Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della
La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.
Le concessioni relative ai singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, i quali devono, comunque, essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione. Nei casi di edifici mono e bi-familiari costruiti in economia dal concessionario per uso proprio, è consentito un ulteriore periodo di due anni per l'ultimazione dei lavori.
Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
Per ultimazione dell'opera s'intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o l'agibilità.
Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Sindaco, con lettera raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori ed il completamento degli stessi. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, il concessionario è tenuto a corrispondere una sanzione pari a 1/20 del contributo concessorio. Alla scadenza del termine per l'inizio ed ultimazione lavori, il Sindaco è tenuto a svolgere i necessari accertamenti.
E' ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.
Art. 61. (Mappa degli asservimenti di aree).
Presso l'Ufficio tecnico comunale o, in mancanza, presso la Segreteria comunale, è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, firmate dal Sindaco, da aggiornarsi sulla base delle concessioni rilasciate.
All'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente deve presentare un estratto delle mappe catastali vigenti, indicando, con esatta grafia, le opere progettate e le aree, opportunamente campite, sulle quali si computa la superficie relativa agli indici di progetto o, nel caso di edifici agricoli, le unità aziendali di pertinenza. Tali indicazioni dovranno essere riportate sugli elaborati degli strumenti urbanistici.
All'ultimazione dei lavori, edifici e relative aree vengono controllati alla presenza del titolare della concessione e riportati definitivamente, con segno indelebile, sulle mappe catastali di cui al precedente 1° comma.
Le mappe suddette hanno pieno valore per il diniego di ulteriori concessioni, qualora interessino aree già utilizzate per precedenti costruzioni nel computo degli indici e parametri urbanistico-edilizi.
Art. 62. (Controllo partecipativo).
Chiunque ha diritto di prendere visione, presso gli Uffici comunali, delle domande e dei relativi progetti e delle concessioni edilizie.
I Comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.
L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'Albo del Comune.
Art. 63. Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione.
1. In attuazione dell'art. 4, della legge 4.12.1993, n. 493 i richiedenti la concessione edilizia, dopo aver notificato al Comune inadempiente un atto extragiudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, trascorsi 30 gg. senza che l'autorità comunale competente abbia rilasciato il provvedimento, possono richiedere al presidente della Provincia la nomina di un commissario ad acta il quale è tenuto ad adottare il provvedimento che ha i medesimi contenuti ed effetti dell'atto abilitativo all'edificazione, entro 90 gg. dalla richiesta [86].
2. Il Commissario ad acta nel rilasciare il provvedimento di cui al comma precedente non può richiedere il parere della commissione urbanistica ed edilizia comunale anche qualora questa sia istituita [87].
Art. 64. (Deroghe degli strumenti urbanistici generali).
I poteri previsti dall'art. 41-quater della
Entro 30 giorni dall'istanza, il Consiglio comunale, delibera in merito, nel caso in cui la deroga è ritenuta ammissibile. Il Sindaco, nei 10 giorni successivi, richiede i nulla-osta del Consiglio provinciale nonché, ove occorra, del Presidente della Giunta regionale e delle Soprintendenze ai beni storico-artistici ed archeologici, che devono essere resi nel termine di 60 giorni; il Sindaco definisce la questione nei 30 giorni successivi [88].
La deroga può avere ad oggetto soltanto opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico, esclusi, comunque, gli alberghi ed edifici di uso pubblico a carattere residenziale, salvo il disposto del D.P.R. 18.4.1994, n. 383 e quarto comma dell'art. 81 del
Salvo il disposto del citato D.P.R. 18.4.1994 n. 383, nel caso di edifici e di impianti di proprietà pubblica sono derogabili anche i rapporti di edificabilità, fermi restando i perimetri degli spazi ad essi riservati negli strumenti urbanistici [90].
Capo II
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (PPA)
Art. 65. (Dimensionamento e contenuti).
Salvo il disposto dell'art. 91, comma 4 della presente legge i Comuni hanno la facoltà di adottare il programma pluriennale di attuazione sulla base dei seguenti criteri indicativi [91]:
a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamento e della dinamica demografica e socio-economica;
b) individuazione delle capacità insediative residuali dello strumento urbanistico generale e dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, in relazione ai carichi di utenza attuali e futuri.
Il PPA, in rapporto anche alle previsioni della spesa pubblica nell'ambito comunale per il periodo considerato, deve contenere:
a) una relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con la valutazione del fabbisogno complessivo, da soddisfare nel periodo considerato, e delle capacità insediative del territorio comunale contenente, altresì, le indicazioni e le proposte di intervento formulate dai soggetti pubblici e privati;
b) una relazione finanziaria per la previsione dei costi e delle spese relative all'attuazione del PPA tenendo anche conto dei proventi di cui all'art. 12 della
c) un programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale, con l'indicazione delle aree e degli immobili da acquisire, in conformità con lo strumento urbanistico;
d) l'indicazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica definiti al precedente art. 30, par. II;
e) l'individuazione delle aree residenziali di nuovo impianto, ivi comprese quelle turistiche, di cui si intende avviare l'attuazione nel periodo considerato;
f) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;
g) elaborati, alla stessa scala degli strumenti urbanistici di riferimento, con l'inquadramento del PPA e la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli interventi si realizzano, a mezzo di strumenti attuativi o di concessione singola.
Art. 66. (Formazione ed approvazione).
(Omissis) [92].
Il PPA adottato è depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione presso la Segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso al pubblico a mezzo di manifesti ed, eventualmente, anche in altre forme.
Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali; gli enti pubblici interessati sono tenuti a trasmettere al Comune i loro programmi su base pluriennale. Nel medesimo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni.
Entro 30 giorni successivi al termine di cui al precedente 2° comma, il Comune approva definitivamente il PPA e lo trasmette, per conoscenza, alla Regione ed alla Provincia.
La delibera di approvazione del PPA è soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione.
Il PPA è depositato presso la Segreteria comunale per l'intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.
(Omissis) [93].
(Omissis) [94].
(Omissis) [95].
(Omissis) [96].
Art. 67. (Effetti).
In caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione nei termini previsti, il Comune, ove non ritenga di inserire le relative aree ed immobili nel successivo PPA, procede all'esproprio degli stessi ai sensi dell'art. 13, 6° comma, della
In caso di slittamento dell'intervento al successivo PPA, è consentita l'edificazione soltanto previo convenzionamento a termini degli artt. 7-8 della
In caso di espropriazione, il Comune assegna, secondo criteri stabiliti dal Consiglio comunale, le aree in proprietà o in diritto di superficie, dando la preferenza ai proprietari espropriati, previa stipula di una convenzione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 35 della
In caso di attribuzione delle aree previste nel precedente comma hanno diritto di prelazione, a parità di condizioni, i soggetti che si obblighino a stipulare la convenzione prevista negli artt. 7 e 8 della
Nel caso in cui gli interventi sulle aree attribuite ai sensi dei precedenti commi non vengano eseguiti nel termine stabilito, esse sono retrocesse al Comune, «con» restituzione delle sole somme pagate, senza alcun interesse o rivalutazione.
Le somme ricevute dal Comune con la cessione a terzi delle aree espropriate, dedotti gli importi occorsi per la loro attribuzione e le altre spese sostenute dal Comune, sono versate sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria comunale ai sensi e con le destinazioni indicate dall'art. 12 della
Titolo VII
TUTELA E TRASFORMAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI
Art. 68. (Principi generali ed ambito di applicazione).
Sono considerati obiettivi prioritari per la Regione la valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese diretto-coltivatrici singole o associate, con particolare riferimento alla realizzazione di idonee forme di insediamento.
E' fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, frutticola, floricola ed olivicola, nonché i terreni irrigui sui quali siano stati effettuati nell'ultimo quinquennio, o siano in corso, interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni o finanziamenti pubblici.
E', altresì fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni che, comunque, concorrono in modo determinante alla configurazione della dimensione economico-funzionale delle aziende.
I comuni nella formazione degli strumenti urbanistici generali, o nella loro revisione, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine costituisce elemento di riferimento la Carta dell'uso del suolo di cui all'art. 3 comma 2 della presente legge [97].
La conferenza di servizi prevista dall'art. 10, comma 4 della presente legge deve essere integrata da un rappresentante del settore agricoltura della regione [98].
Art. 69. (Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti urbanistici).
Il PT, il PRG ed il PRE hanno lo specifico compito di:
a) individuare, anche in riferimento ai piani zonali di sviluppo agricolo, la ripartizione del territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali;
b) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;
c) individuare sul territorio gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni;
d) regolare le modalità di nuovo insediamento agricolo in conformità alle disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 70. (Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali).
L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente delle sue caratteristiche contadine; l'indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza è di 0,03 metri cubi per metro quadro; l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, è di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non può superare 800 mc [99].
Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie definite al seguente comma 4, è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del territorio del medesimo Comune o di Comuni contermini.
Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilità risultante dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 metri cubi di residenza. Resta comunque escluso dal computo della volumetria quello risultante dalla realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo di cui al successivo art. 71 [100].
Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 4 della
I benefici di cui al precedente comma 3 possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unità aziendale.
Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di intervento di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente primo comma, purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.
La destinazione agricola del fondo, dell'immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul pubblico registro immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai commi precedenti, a cura del Comune e a spese dell'interessato.
Per le finalità stabilite nei precedenti commi, ogni Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma della presente legge, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.
Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola delle aree ai sensi del Titolo VII della presente legge, fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse [101].
Art. 71. (Manufatti connessi alla conduzione del fondo). [102] [103]
I Comuni, nella loro normativa regolamentare urbanistica, possono prevedere l'edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme:
1) Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.
2) Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3000 mq. (tremila metri quadrati) [104].
3) Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinata a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del comune.
4) Per i Comuni che non recepiscono la normativa di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente legge, l'edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo è consentita secondo i principi di cui ai punti 1 - 3 con un indice max di mq. 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. In tali casi il fondo deve avere una consistenza di almeno 10.000 mq., indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale [105]
Art. 72. (Impianti produttivi nei suoli agricoli). [106]
Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni:
a) rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;
b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;
c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal
d) parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura [107];
e) distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali [108].
f) unità minima aziendale di almeno mq. 10.000 [109].
1. Nel territorio agricolo è consentito l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia.
Art. 74. (Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in assenza di strumenti urbanistici comunali).
In assenza dello strumento urbanistico comunale, l'utilizzazione edificatoria ai fini residenziali, al di fuori dei perimetri dei centri abitati, è regolata dalle disposizioni dell'art. 70, commi 1, 6 e seguenti.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'indice di edificabilità fondiario è stabilito in un massimo di 0,03 mc/mq e la dimensione dell'unità minima aziendale in due ettari. Nel caso di famiglie coltivatrici dirette, come definite all'art. 70, comma 4, valgono inalterate le disposizioni di cui al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3.
Sono, altresì, integralmente applicabili le disposizioni di cui al precedente art. 17 per i manufatti connessi alla conduzione del fondo.
Titolo VIII
ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA A PROVINCE E COMUNI
Art. 75. (Funzioni di natura urbanistica esercitate dalle Province).
La Provincia esercita le seguenti attribuzioni e funzioni delegate:
a) [111];
b) cura gli adempimenti relativi alla formazione e all'adozione dei Piani territoriali e dei relativi adeguamenti;
c) approva i Piani regolatori generali ed i Piani regolatori esecutivi, nonché le relative varianti;
d) approva i provvedimenti relativi ai piani di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, entro il periodo di validità giuridica degli stessi;
e) accerta la conformità agli strumenti sovraordinati dei Piani per l'edilizia economica e popolare, Piani particolareggiati, Piani di lottizzazione, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Piani particolareggiati funzionali e relative varianti;
f) concede il nulla-osta, ai sensi dell'art. 3 della
g) partecipa all'esercizio delle funzioni amministrative, in materia urbanistica e dell'uso del suolo, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela non riservate alla competenza degli organi regionali, nei confronti di enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio provinciale;
h) promuove l'esercizio di poteri sostitutivi espressamente previsti dalle norme della presente legge, in caso di inadempienze dei Comuni.
La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni ed ogni elemento utile allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
(Omissis) [112].
Art. 76. (Delega di funzioni di natura urbanistica ed edilizia ai Comuni). [113]
Titolo IX
NORME TRANSITORIE
Capo I
NORME PER LA TUTELA E LA TRASFORMAZIONE DELL'AMBIENTE
Art. 77. (Principi generali e norme di rinvio). [114]
Art. 78. (Centri storici).
I Centri storici sono definiti, nel PRG, nel PRE e nelle NUE, attraverso analisi:
- sullo stato di conservazione della struttura urbana nei suoi caratteri architettonici, stilistici e formali;
- sugli standards residenziali;
- sul patrimonio edilizio.
A tal fine possono essere identificati come Centri storici i nuclei antichi, gli agglomerati aventi carattere storico, artistico e pregio ambientale, ricomprendendo anche aree esterne che costituiscano pertinenze funzionali, quali:
a) strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengano edifici costruiti in epoca anteriore al 1870, anche in assenza di monumenti o edifici di particolare valore artistico;
b) strutture urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in parte conservate, ivi comprese le eventuali propaggini esterne che rientrano nella precedente lett. a);
c) strutture edilizie antecedenti al 1940 che, nel loro complesso, costituiscono esempi di architettura qualificata.
Nell'ambito dei Centri storici sono, di norma, consentiti gli interventi di restauro, di risanamento, di ristrutturazione e di recupero, senza alterazione dei volumi esistenti.
Art. 79. (Tutela delle riserve boschive).
E' vietata ogni attività di trasformazione urbanistica:
a) nelle aree che risultino boscate nella Carta dell'uso del suolo;
b) nelle aree boscate, ancorché percorse dal fuoco, o soggette a rimboschimento o esposte a dissesto, pericolo di frane o alluvioni o comunque che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti [115].
Fatte salve le norme di cui alla
Art. 80. (Tutela delle coste). [116]
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti, gli interventi edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni.
2. Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi.
3. Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l'edificazione al di fuori del suddetto perimetro è interdetta entro una fascia di metri cinquanta dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque dagli argini stessi.
4. Agli effetti del presente articolo è definito «centro urbano»:
- il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria;
- il territorio ricompreso all'interno di piani attuativi, vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti disposizioni;
- il territorio ricompreso nel PPA;
5. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico.
6. All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di 10 m. dagli argini dei corsi d'acqua.
Art. 81. (Tutela dei parchi, delle riserve e della flora). [117]
Art. 82. (Tutela dell'ambiente insediato).
I PRG, i PRE per gli interventi a concessione diretta ed i piani attuativi devono comprendere:
- l'indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal complesso di costruzioni, con indicazione dei valori medi, delle punte massime e, ove sia il caso, del periodo di effettuazione degli scarichi;
- l'indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate.
Per fabbricati o complessi che sorgano in zone urbanizzate e che producano esclusivamente scarichi domestici, è consentita l'immissione nella rete fognante comunale senza preventiva depurazione, purché la quantità degli scarichi immessi, in relazione al tasso di materie inquinanti, non sia tale da superare i limiti di sicurezza compatibili con le portate del sistema fognante, con la capacità del sistema comunale di depurazione e con i parametri prefissati dalle leggi in vigore.
Art. 83. (Attività estrattive e di escavazione). [118]
Capo II
NORME PER LA TUTELA, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Art. 84. (Principi generali). [119]
Art. 85. (Funzionamento degli organismi consultivi).
Tutte le disposizioni della presente legge contenenti norme sulla costituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture pubbliche incaricate di intervenire nel processo di formazione degli strumenti urbanistici, ivi comprese quelle riguardanti le ipotesi di incompatibilità o di astensione, producono i propri effetti dalla data dell'insediamento di tali strutture.
(Omissis) [120].
(Omissis) [121].
Art. 86. (Prima formazione del QRR). [122]
Art. 87. (Pianificazione di settore). [123]
1. Prima della formazione del PT, i Piani territoriali delle Aree e Nuclei di sviluppo industriale ed i Piani urbanistici delle Comunità Montane dovranno essere adeguati alle previsioni del QRR, dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali.
2. Alla data di approvazione del PT, i Piani medesimi cesseranno la loro efficacia.
3. I piani territoriali delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale devono essere attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo che abbia i contenuti dell'art. 19, comma 1 della presente legge.
4. Il piano di cui al comma precedente, deliberato dal Consorzio A.S.I., è depositato con i relativi allegati nella segreteria dei comuni interessati per 30 gg. interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 30 gg. qualunque interessato può presentare osservazioni.
5. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.
6. La giunta regionale, acquisito il parere del consorzio, decide sulle osservazioni ed approva il piano.
7. Entro i 60 gg. successivi il piano deve essere pubblicato nell'albo pretorio dei comuni interessati. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 88. (Prima formazione del PT).
In sede di prima formazione del PT con il procedimento di cui al precedente art. 8 le Province debbono utilizzare e razionalizzare le indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale vigenti a qualunque livello (PdF, PRG, Piani territoriali delle aree e NSIPU Comunità Montane, Progetti speciali territoriali e Piani di settore) anche a parziale deroga dei contenuti indicati al precedente art. 7.
Entro 180 giorni dalla data di approvazione del PT, i Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle prescrizioni ed indicazioni del PT medesimo.
In caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel presente articolo la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce alle Province per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando, a tal fine, un commissario ad acta.
Art. 89. (Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali). [124]
1. Nei comuni per qualunque ragione sforniti di strumento urbanistico generale vigente o nelle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187 sono ammessi esclusivamente gli interventi:
a) previsti dall'art. 4, ultimo comma lett. a), la cui ammissibilità è regolata dal titolo VII della presente legge, e b) della legge 28.1.1977, n. 10;
b) di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari con destinazione residenziale attuale o che mirino a mutare la funzione dell'unità immobiliare in residenziale da altra funzione.
2. Nei comuni sforniti di perimetrazione ai sensi dell'art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765, si ha centro abitato, ai fini dell'applicazione della precedente lett. a), in presenza di un aggregato di edifici continui o vicini, con interposte strade o piazze, sufficientemente organizzato mediante l'esistenza di servizi pubblici essenziali.
Art. 90. (Pianificazione attuativa).
Fino all'approvazione del PT gli strumenti urbanistici attuativi approvati ed in corso di esecuzione all'entrata in vigore della presente legge vanno comunque recepiti nel PRE all'atto della sua formazione e, di norma, nel PRG in occasione della sua variazione o adeguamento.
Art. 91. (Criteri per la pianificazione comunale). [125]
1. Fino all'approvazione dei PT, i Comuni, in occasione della formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o della revisione di quelli esistenti, facendo salve, se necessario, le previsioni insediative non attuate degli strumenti previgenti - ancorché annullati in sede giurisdizionale - debbono rispettare i seguenti criteri di dimensionamento:
a) la quantità massima di vani realizzabili mediante interventi di nuova edificazione è stabilita, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel 10% dei residenti nell'anno precedente all'adozione del Piano; per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale percentuale è fissata nel 20%. In detta quantità massima non verranno computati i vani realizzabili mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato e quelli ricompresi nelle zone di completamento come definite dal
b) nel dimensionamento delle zone di nuova espansione, di cui alla precedente lett. a), non potrà essere superata la quantità risultante dal rapporto di 100 mq. di superficie territoriale per ogni nuovo vano previsto;
c) sono comunque consentiti:
- nuovi insediamenti industriali ed artigianali ricompresi in piani o programmi già deliberati da amministrazioni pubbliche, ovvero assistiti dai contributi e finanziamenti pubblici;
- ampliamenti di singoli impianti produttivi esistenti, con il rispetto dello stesso standards;
- impianti produttivi a servizio delle attività agricole. A tali insediamenti non può essere assegnato oltre 1/20 della superficie aziendale;
- attrezzature di servizio ed infrastrutture di interesse locale.
2. E' facoltà dei comuni, nella formazione degli strumenti urbanistici generali non attenersi ai criteri di dimensionamento di cui al comma 1 del presente articolo.
3. In tal caso le previsioni di piano che superino detti limiti vanno specificate nelle tavole di piano e nelle relative norme tecniche di attuazione.
4. Tali previsioni, se non in contrasto col piano territoriale provinciale, acquistano immediata efficacia dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera consiliare provinciale di adozione del piano territoriale provinciale. In tal caso, le previsioni di cui al comma precedente devono essere attuate obbligatoriamente attraverso il programma pluriennale d'attuazione.
Art. 92. (Norme transitorie sull'approvazione degli strumenti urbanistici giacenti presso la Regione). [126]
Art. 93. (Prima fase di attivazione delle Sezioni urbanistiche provinciali). [127]
(Omissis) [128].
Art. 95. (Norma finanziaria).
(Omissis).
Art. 96. (Finanziamenti di opere pubbliche). [129]
Art. 97. (Norma finale).
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[3] I commi 5° e 6° sono stati aggiunti dall'art. 1 della
[4] I commi 5° e 6° sono stati aggiunti dall'art. 1 della
[5] Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 2 della
[6] Comma così modificato dall'art. 2 della
[7] Il sesto comma è stato così sostituito dall'art. 2 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[9] Articolo inserito dall'art. 3 della
[10] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 49, comma 6, della
[12] Comma così modificato dall'art. 5 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 44, comma 4, della
[14] Comma abrogato dall'art. 44, comma 5, della
[15] Comma abrogato dall'art. 44, comma 5, della
[16] Articolo aggiunto dall'art. 6 della
[17] Articolo aggiunto dall'art. 6 della
[18] Comma così modificato dall'art. 7 della
[19] Comma così modificato dall'art. 7 della
[20] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[21] Comma così modificato dall'art. 8 della
[22] Comma così modificato dall'art. 8 della
[23] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[24] Il quinto comma è stato abrogato dall'art. 8 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[26] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[27] Articolo così sostituito dall'art. 9 della
[28] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[29] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[30] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[31] Gli originari artt. 13 e 14 sono così sostituiti dall'art. 11 della
[32] Gli originari artt. 13 e 14 sono così sostituiti dall'art. 11 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[34] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[35] Lettera abrogata dall'art. 14 della
[36] Lettera abrogata dall'art. 14 della
[37] Articolo così sostituito dall'art. 13 della
[38] Comma abrogato dall'art. 14 della
[39] Articolo così sostituito dall'art. 15 della
[40] Comma aggiunto dall'art. 8 ter della
[41] Articolo così sostituito dall'art. 15 della
[42] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[43] Articolo così sostituito dall'art. 16 della
[44] Comma abrogato dall'art. 49, comma 6, della
[45] Comma prima modificato dall'art. 17 della
[46] Comma così modificato dall'art. 18 della
[47] Comma così modificato dall'art. 18 della
[48] Comma aggiunto dall'art. 18 della
[49] Comma aggiunto dall'art. 18 della
[50] Lettera così sostituita dall'art. 19 della
[51] Lettera così modificata dall'art. 19 della
[52] Articolo aggiunto dall'art. 20 della
[53] Articolo aggiunto dall'art. 20 della
[54] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[55] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[56] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[57] Articolo così sostituito dall'art. 21 della
[58] L'art. 57 della
[59] Articolo così sostituito dall'art. 22 della
[60] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[61] Articoli abrogati dall'art. 5 della
[62] Comma così sostituito dall'art. 23 della
[63] Comma così sostituito dall'art. 23 della
[64] Articolo così sostituito dall'art. 24 della
[65] Comma abrogato dall'art. 25 della
[66] L'art. 57 della
[67] L'art. 57 della
[68] Comma così modificato dall'art. 26 della
[69] L'art. 57 della
[70] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[71] L'art. 57 della
[72] Comma abrogato dall'art. 28 della
[73] L'art. 57 della
[74] Comma abrogato dall'art. 28 della
[75] Comma abrogato dall'art. 28 della
[76] L'art. 57 della
[77] Comma abrogato dall'art. 29 della
[78] Comma così modificato dall'art. 30 della
[79] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[80] L'art. 57 della
[81] L'art. 57 della
[82] Comma così modificato dall'art. 31 della
[83] Comma così sostituito dall'art. 32 della
[84] Comma così modificato dall'art. 33 della
[85] Comma così modificato dall'art. 34 della
[86] Con nota n. 967 del 20.04.95 a firma del Sig. Commissario del Governo si comunica che il Governo ha precisato: «La norma contenuta nell'art. 35 [art. 64 della presente legge] circa l'intervento sostitutivo per il mancato rilascio della concessione, deve raccordarsi con le disposizioni dettate al riguardo dal D.L. 88/95.
[87] Articolo così sostituito dall'art. 35 della
[88] Comma così modificato dall'art. 36 della
[89] Comma così modificato dall'art. 36 della
[90] Comma così modificato dall'art. 36 della
[91] Comma così modificato dall'art. 37 della
[92] Comma abrogato dall'art. 38 della
[93] Comma abrogato dall'art. 38 della
[94] Comma abrogato dall'art. 38 della
[95] Comma abrogato dall'art. 38 della
[96] Comma abrogato dall'art. 38 della
[97] Comma aggiunto dall'art. 39 della
[98] Comma aggiunto dall'art. 39 della
[99] Comma così modificato dall'art. 42 della
[100] Comma così sostituito dall'art. 40 della
[101] Comma così sostituito dall'art. 40 della
[102] Vedi l'art. 1 della
[103] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[104] Punto così sostituito dall'art. 1 della
[105] Punto aggiunto dall'art. 2 della
[106] Vedi l'art. 1 della
[107] Lettera così sostituita dall'art. 42 della
[108] Si riporta di seguito l'art. 1 della
[109] Lettera aggiunta dall'art. 42 della
[110] Articolo così sostituito dall'art. 43 della
[111] Lettera abrogata dall'art. 44 della
[112] Comma abrogato dall'art. 44 della
[113] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[114] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[115] Comma così sostituito dall'art. 45 della
[116] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[117] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[118] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[119] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[120] Comma abrogato dall'art. 47 della
[121] Comma abrogato dall'art. 47 della
[122] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[123] Articolo integrato dall'art. 48 della
[124] Articolo così sostituito dall'art. 49 della
[125] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[126] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[127] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[128] L'art. 94 è stato abrogato dall'art. 9 della
[129] Articolo abrogato dall'art. 59 della