§ 4.4.249 - L.R. 10 marzo 2015, n. 5.
Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/03/2015
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Soppressione dell'Autorità dei Bacini)
Art. 2.  (Commissario liquidatore)
Art. 3.  (Riallocazione delle funzioni)
Art. 4.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 5.  (Abrogazioni e disposizioni finali)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 1 della L.R. 9/2011)
Art. 7.  (Modifiche alla L.R. 39/2014)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 55 della L.R. 2/2013)
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 25 della L.R. 77/1999)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 1 della L.R. 9/2000)
Art. 11.  (Modifiche alla L.R. 5/2008)
Art. 12.  (Proroga contratti)
Art. 13.  (Norma finanziaria)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.249 - L.R. 10 marzo 2015, n. 5. [1]

Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale.

(B.U. 11 marzo 2015, n. 25 Speciale)

 

Art. 1. (Soppressione dell'Autorità dei Bacini)

1. Al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica e assicurare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, in coerenza con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione Abruzzo, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro).

 

     Art. 2. (Commissario liquidatore)

1. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico. La durata dell'incarico del Commissario è fissata, con uno o più provvedimenti di cui al presente comma, nel limite di complessivi ventiquattro mesi decorrenti dalla data di notifica della nomina, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) se in data antecedente.

2. Entro il medesimo termine il Commissario predispone e trasmette al Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo un Piano ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, a beni mobili, a beni immobili, del contenzioso e della situazione contabile afferenti alle soppresse Autorità.

3. Per l'incarico di commissario liquidatore non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese.

 

     Art. 3. (Riallocazione delle funzioni)

1. La Regione Abruzzo, mediante il Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, subentra alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale, fatte salve le funzioni relative al Bacino interregionale del Fiume Sangro, per le quali si procede con le modalità di cui al comma 2.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo, al quale sono attribuite le competenze e le funzioni svolte in precedenza dalle Autorità soppresse, sottopone all'approvazione della Giunta regionale ogni provvedimento conseguente e necessario alla conclusione del procedimento di soppressione, ivi compresa apposita Intesa da stipularsi con la Regione Molise per la definizione delle rispettive competenze relative al Bacino Interregionale del Fiume Sangro.

 

     Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti già iscritti sul capitolo di spesa 05.01.019 - 151532 "Spese per il funzionamento dell'Autorità di Bacino" del bilancio regionale 2015 - 2017.

 

     Art. 5. (Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 25 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

b) la legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sangro);

c) gli articoli 3, 4 e 7 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 20 (Integrazione alla L.R. 16 settembre 1998, n. 81, concernente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

d) gli articoli 46 e 71 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)".

2. Sono altresì abrogate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in contrasto con essa.

3. I riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale 16 settembre 1998, n. 81, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 1 della L.R. 9/2011)

1. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) le parole ", e previo consenso dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al successivo comma 19." sono sostituite dalle seguenti: ". L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione.".

 

     Art. 7. (Modifiche alla L.R. 39/2014)

1. Nel testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), ovunque ricorra l'espressione "Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale" questa va sostituita con la locuzione "Direzione Generale della Regione".

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 55 della L.R. 2/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 10.1.2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013)", come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 32 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV ed alla legge 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2016.".

2. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 10.1.2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013)", come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 32 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il 31 dicembre 2015, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;

b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13;

c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;

d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;

e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;

g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.".

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 25 della L.R. 77/1999)

1. All'articolo 25 della legge regionale 14.9.1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Alla Conferenza dei Direttori di Dipartimento della Giunta regionale partecipano il Dirigente del Servizio di Gabinetto, il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e il Dirigente del Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile.".

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 1 della L.R. 9/2000)

1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 14.2.2000, n. 9 (Istituzione dell'Avvocatura regionale) è abrogata.

 

     Art. 11. (Modifiche alla L.R. 5/2008)

1. Nel paragrafo "Il direttore dell'Agenzia" del punto 3.2.1.1. "L'Agenzia Sanitaria Regionale" dell'allegato documento di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), modificato con l'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)", il periodo "Al Direttore è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore regionale della Direzione Politiche della Salute" è sostituito con il seguente: "Al Direttore è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare".

 

     Art. 12. (Proroga contratti)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti in servizio presso l’Agenzia Sanitaria Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, sono prorogati fino al completamento delle procedure concorsuali per la copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2. La proroga di cui al comma 1 non comporta alcun onere aggiuntivo.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge determina un risparmio derivante dalla riduzione degli oneri gestionali e di funzionamento a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (BURAT).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 12 ottobre 2016, n. 35.