§ 4.5.102 - L.R. 22 settembre 2015, n. 23.
Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto", modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:22/09/2015
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Destinazione d'uso e trasferimento di proprietà)
Art. 2.  (Modifiche alla L.R. 28/2002)
Art. 3.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 4.  (Disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.102 - L.R. 22 settembre 2015, n. 23.

Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto", modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche.

(B.U. 25 settembre 2015, n. 97 Speciale)

 

Art. 1. (Destinazione d'uso e trasferimento di proprietà)

1. Le aree e le opere ricomprese nel complesso immobiliare denominato "Autoporto di Castellalto" sono destinate all'insediamento di attività produttive e trasferite, senza oneri finanziari per la Regione Abruzzo, in proprietà, ai sensi della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione) e successive modificazioni, all'Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) per la valorizzazione e gestione nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

2. E' fatto, in ogni caso, specifico divieto di realizzare, nel complesso immobiliare di cui al comma 1, centrali a biomasse o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti similari.

3. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale, entro il termine massimo di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione del presente articolo.

 

     Art. 2. (Modifiche alla L.R. 28/2002)

1. Nella rubrica dell'art. 3 della L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) dopo il termine "Roseto degli Abruzzi" la parola ", Castellalto" è soppressa.

2. Al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 28/2002 dopo il termine "Roseto degli Abruzzi" la parola ", Castellalto" è soppressa.

3. Al comma 7 dell'art. 3 della L.R. 28/2002 dopo il termine "Roseto" le parole "e Castellalto" sono soppresse.

 

     Art. 3. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche)

1. Nelle more del riordino delle funzioni esercitate dalle Province in materia di controllo e vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche, l'efficacia delle disposizioni normative di cui ai Titoli III e IV della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sospesa a far data dall'entrata in vigore del Regolamento regionale attuativo della L.R. 28/2011 e fino al 31 dicembre 2015.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale attuativo della L.R. 28/2011 e fino al 31 dicembre 2015 trova applicazione la L.R. 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64).

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).