Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 08/11/2013 |
Numero: | 142 |
Sommario |
Art. 1 . Oggetto del regolamento |
Art. 2 . Composizione della Commissione |
Art. 3 . Segreteria della Commissione |
Art. 4 . Svolgimento delle sedute |
Art. 5 . Procedimento del controllo |
Art. 6 . Audizione dei rappresentanti degli enti locali |
Art. 7 . Disposizioni finali |
Art. 8 . Entrata in vigore |
§ 27.6.743 - D.P.R. 8 novembre 2013, n. 142.
Regolamento concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(G.U. 19 dicembre 2013, n. 297)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto il
Visto il
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Visto il
Visto l'articolo 6 del
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2010, recante indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011, recante proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 68 del
Visto l'articolo 12, comma 20, del
Visto l'articolo 3 del
Visto l'articolo 10-ter del
Visto l'articolo 49-quinquies del
Ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni di natura regolamentare che disciplinano la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali alle citate disposizioni normative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 21 marzo 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2. La Commissione esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalla parte II del testo unico e dalle altre disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Art. 2. Composizione della Commissione
1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta dal Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega per le materie afferenti le autonomie locali e la finanza locale ed è composta:
a) dal capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente;
b) dal direttore centrale della finanza locale o dal direttore centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali del Ministero dell'interno, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione in relazione alla materia trattata;
c) da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tal fine sono nominati il dirigente dell'ufficio competente in materia di risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della finanza locale e il dirigente dell'ufficio competente in materia di personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
d) da un dirigente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, su designazione di detto Ministero, sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
e) da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine, su designazione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
f) da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
g) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.).
2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente.
3. La Commissione può essere convocata in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i membri effettivi, per individuare criteri di massima cui informare l'attività istruttoria e la verifica dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Commissione, nel rispetto delle norme del presente regolamento.
4. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
Art. 3. Segreteria della Commissione
1. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale del personale di cui all'articolo 243-quater, comma 2, del testo unico, che opera nell'ambito della segreteria della Commissione. La segreteria fa riferimento all'ufficio competente in materia di risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della finanza locale, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero all'ufficio competente in materia di personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale di detti enti. Tali uffici, quando svolgono attività di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione.
Art. 4. Svolgimento delle sedute
1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le delibere della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Il componente effettivo impossibilitato a partecipare alla seduta avverte tempestivamente la segreteria della Commissione ed il proprio supplente che, solo in tal caso, interviene alla seduta stessa. Qualora, per tre sedute consecutive, il componente effettivo ed il supplente risultano assenti senza giustificato motivo, l'amministrazione di appartenenza provvede alle nuove designazioni.
3. Quando la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è redatto verbale, nel quale sono indicati i nomi degli intervenuti e l'ora in cui è proclamata deserta la seduta.
Art. 5. Procedimento del controllo
1. I provvedimenti adottati dagli amministratori degli enti locali e dagli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione.
2. La Commissione, ove debba pronunciarsi sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina preventivamente i provvedimenti concernenti le assunzioni di personale e la rideterminazione della dotazione organica.
3. La segreteria facente capo all'ufficio di riferimento provvede all'istruttoria, richiedendo, ove necessario, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da esaminare, ulteriori elementi utili per la valutazione dei provvedimenti sottoposti a controllo. In tal caso, gli enti locali interessati sono tenuti a fornire gli elementi integrativi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se trattasi di rideterminazione della dotazione organica o di assunzioni, ed entro sessanta giorni, ai sensi degli articoli 256, 261 e 268-bis del testo unico, se trattasi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di piano di estinzione o di prosecuzione del dissesto. Conseguentemente, i termini di cui al comma 6 sono sospesi fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti.
4. La segreteria, conclusa l'istruttoria relativa ai provvedimenti trasmessi dagli enti locali, predispone, su indicazione del presidente o del vice presidente, l'ordine del giorno della seduta nel rispetto dei termini di cui al comma 6. Il presidente, avvalendosi della segreteria, assegna i provvedimenti medesimi ai singoli componenti, in qualità di relatori, ai fini della formulazione di una proposta.
5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri.
6. La Commissione, in relazione alle disposizioni del testo unico, sulla base degli atti prodotti:
a) esprime il proprio parere sul piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256, comma 7, del testo unico, e sulle procedure di cui agli articoli 268-bis e 268-ter, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 2, esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259, e seguenti, del testo unico, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;
c) approva o nega l'approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti si intendono approvati.
7. Della seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. La segreteria, entro i dieci giorni successivi alla riunione nella quale sono state adottate le determinazioni della Commissione, ne dà comunicazione, anche attraverso posta elettronica, agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo, la segreteria comunica altresì agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorrenza del termine.
Art. 6. Audizione dei rappresentanti degli enti locali
1. Gli amministratori degli enti locali e gli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti, interessati all'esame dei propri provvedimenti da parte della Commissione, possono chiedere di essere ascoltati. In tal caso, prima di procedere all'esame e alla discussione dei provvedimenti, sono acquisiti i documenti relativi agli elementi e ai chiarimenti forniti. Dell'audizione è redatto apposito verbale, allegato al verbale della seduta.
Art. 7. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2013 Registro n. 6, Interno, foglio n. 276