§ 98.1.31257 - D.P.R. 18 agosto 2000, n. 273.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, concernente la composizione e le modalità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/08/2000
Numero:273


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. All'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, dopo le parole: "previamente istruite dalla commissione con l'ausilio della segreteria" sono [...]
Art. 3.      1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, è sostituito dal seguente


§ 98.1.31257 - D.P.R. 18 agosto 2000, n. 273.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali

(G.U. 4 ottobre 2000, n. 232)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342;

     Visti gli articoli 87 e 92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni;

     Visto il capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000, n. 89/2000;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno;

     E m a n a

     "il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Composizione della Commissione). - 1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per l'amministrazione civile ed è composta:

     a) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente;

     b) dal direttore centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari del Ministero dell'interno;

     c) dal direttore centrale delle autonomie del Ministero dell'interno;

     d) da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche organizzative e gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;

     e) da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;

     f) da un dirigente designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;

     g) da un dirigente, esperto nelle materie finanziarie, organizzative e gestionali degli enti locali, designato dal Ministero delle finanze;

     h) da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

     i) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

     j) da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.).

     2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente".

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, dopo le parole: "previamente istruite dalla commissione con l'ausilio della segreteria" sono inserite le seguenti: "facente capo al competente ufficio di riferimento".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7 (Segreteria della Commissione).

     1. La segreteria svolge i compiti di supporto necessari all'espletamento delle competenze della Commissione. La segreteria, fino al riordino del Ministero dell'interno di cui al capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, è incardinata, secondo un metodo di alternanza, in ragione della materia, nella Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, ufficio risanamento enti dissestati, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero nel Servizio personale enti locali, divisione organizzazione ed uffici enti locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale degli enti locali. Detti uffici, quando svolgono attività di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione".