Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 15/03/2011 |
Numero: | 282 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce misure di applicazione di talune disposizioni dei titoli da I a V e da VII a XII della direttiva 2006/112/CE |
Art. 2. Non danno luogo ad acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE |
Art. 3. Fatto salvo l’articolo 59 bis, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, la prestazione dei seguenti servizi non è soggetta ad IVA se il prestatore dimostra che il luogo di tale [...] |
Art. 4. Un soggetto passivo avente diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2006/112/CE, mantiene tale diritto se, a norma [...] |
Art. 5. Un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri [...] |
Art. 6. 1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto [...] |
Art. 7. 1. I "servizi prestati tramite mezzi elettronici", di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione [...] |
Art. 8. L’operazione in cui un soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, [...] |
Art. 9. La vendita di un’opzione che rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 24, [...] |
Art. 10. 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte [...] |
Art. 11. 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo [...] |
Art. 12. Ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l’indirizzo figurante nel registro della [...] |
Art. 13. La "residenza abituale" di una persona fisica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui tale persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi [...] |
Art. 14. Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell’articolo 34 della direttiva 2006/112/CE è superato, l’articolo 33 di tale direttiva non modifica il luogo delle [...] |
Art. 15. La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità di cui all’articolo 37 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto [...] |
Art. 16. Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE esercita il [...] |
Art. 17. 1. Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, lo status del destinatario è determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 [...] |
Art. 18. 1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo |
Art. 19. Ai fini dell’applicazione delle norme relative al luogo della prestazione di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo [...] |
Art. 20. Quando una prestazione di servizi effettuata a favore di un soggetto passivo o di un ente assimilato a un soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell’articolo 44 della direttiva [...] |
Art. 21. Quando una prestazione di servizi a favore di un soggetto passivo o di ente non soggetto passivo assimilata a soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell’articolo 44 della direttiva [...] |
Art. 22. 1. Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamina la natura e l’utilizzazione del servizio fornito |
Art. 23. 1. A partire dal 1 gennaio 2013, quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del [...] |
Art. 24. 1. A partire dal 1 gennaio 2013, se i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona non [...] |
Art. 25. Per l’applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell’imposta. Eventuali [...] |
Art. 26. Un’operazione in cui un organismo effettui la concessione di diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi, rientra nell’ambito d’applicazione [...] |
Art. 27. Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi IVA a titolo della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso [...] |
Art. 28. Qualora costituiscano un servizio unico, le prestazioni di servizi effettuate nel quadro dell’organizzazione di un funerale rientrano nell’ambito d’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva [...] |
Art. 29. Fatto salvo l’articolo 41 del presente regolamento, le prestazioni di servizi di traduzione di testi rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE |
Art. 30. Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all’articolo 46 della direttiva 2006/112/CE comprendono le prestazioni di servizi degli intermediari che agiscono in nome e per conto del [...] |
Art. 31. I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga [...] |
Art. 32. 1. I servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, comprendono la [...] |
Art. 33. I servizi accessori di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, [...] |
Art. 34. Ad eccezione dei casi in cui i beni da montare diventano parte di beni immobili, il luogo della prestazione di servizi resi a una persona non soggetto passivo consistenti unicamente nel montaggio da [...] |
Art. 35. La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità di cui all’articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto [...] |
Art. 36. Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell’articolo [...] |
Art. 37. Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità e parzialmente al di [...] |
Art. 38. 1. I "mezzi di trasporto" di cui all’articolo 56 e all’articolo 59, primo comma, lettera g), della direttiva 2006/112/CE comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature [...] |
Art. 39. 1. Per l’applicazione dell’articolo 56 della direttiva 2006/112/CE la durata del possesso o dell’uso ininterrotto di un mezzo di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del contratto [...] |
Art. 40. Il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario di cui all’articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è quello in cui il destinatario o un [...] |
Art. 41. Le prestazioni di servizi di traduzione di testi a una persona che non è soggetto passivo stabilita al di fuori della Comunità rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 59, primo comma, [...] |
Art. 42. Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l’accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un’altra [...] |
Art. 43. La fornitura di "alloggi per vacanze" di cui all’allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE comprende la locazione di tende, di roulotte o di case mobili ("mobile homes") installate nei [...] |
Art. 44. I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, comprendono le prestazioni [...] |
Art. 45. L’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE non si applica ai "noble" di platino |
Art. 46. L’esenzione di cui all’articolo 144 della direttiva 2006/112/CE si applica ai servizi di trasporto connessi con l’importazione di beni mobili effettuata in occasione di un cambiamento di residenza |
Art. 47. I "mezzi di trasporto ad uso privato" di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE comprendono i mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse [...] |
Art. 48. Per determinare, come condizione per l’esenzione della cessione di beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell’articolo 147, [...] |
Art. 49. L’esenzione prevista all’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE si applica anche ai servizi elettronici quando questi sono forniti da un soggetto passivo cui si applica il regime speciale dei [...] |
Art. 50. 1. Per poter essere qualificato come organismo internazionale ai fini dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva [...] |
Art. 51. 1. Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione [...] |
Art. 52. Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l’espletamento delle formalità doganali, la locuzione "documento comprovante l’importazione" di cui all’articolo 178, [...] |
Art. 53. 1. Per l’applicazione dell’articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE, si prende in considerazione esclusivamente una stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo, qualora sia [...] |
Art. 54. Se un soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, le disposizioni dell’articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE [...] |
Art. 55. Per le operazioni di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi cui deve essere attribuito un numero individuale di identificazione IVA conformemente all’articolo 214 di [...] |
Art. 56. L’espressione "peso accettato dal mercato dell’oro" di cui all’articolo 344, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno le unità e i pesi negoziati, figuranti nell’allegato [...] |
Art. 57. Al fine di compilare l’elenco delle monete d’oro di cui all’articolo 345 della direttiva 2006/112/CE, il termine "prezzo" e la locuzione "valore sul mercato libero" di cui all’articolo 344, paragrafo [...] |
Art. 58. Se, nel corso di un trimestre dell’anno civile, un soggetto passivo non stabilito che utilizza il regime speciale dei servizi forniti per via elettronica previsto agli articoli da 357 a 369 della [...] |
Art. 59. Qualsiasi periodo d’imposta (trimestre civile) di cui all’articolo 364 della direttiva 2006/112/CE è un periodo d’imposta indipendente |
Art. 60. Una volta che una dichiarazione IVA sia stata presentata conformemente alle disposizioni dell’articolo 364 della direttiva 2006/112/CE, qualsiasi modifica successiva delle cifre in essa contenute può [...] |
Art. 61. Gli importi che figurano nelle dichiarazioni IVA presentate nel quadro del regime speciale dei servizi prestati per via elettronica previsto agli articoli da 357 a 369 della direttiva 2006/112/CE non [...] |
Art. 62. Lo Stato membro di identificazione che ha ricevuto un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione IVA presentata per i servizi prestati per via elettronica a norma dell’articolo 364 [...] |
Art. 63. Gli importi dell’IVA versati a norma dell’articolo 367 della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificatamente alla dichiarazione IVA presentata a norma dell’articolo 364 di tale direttiva. [...] |
Art. 64. Il regolamento (CE) n. 1777/2005 è abrogato |
Art. 65. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 9.4.67 - Regolamento 15 marzo 2011, n. 282.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
(G.U.U.E. 23 marzo 2011, n. L 77)
(rifusione)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visti il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Al
(2) La
(3) È opportuno tener conto nel presente regolamento delle modifiche risultanti dall’adozione della
(4) L’obiettivo del presente regolamento è quello di garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA attraverso disposizioni di esecuzione della
(5) Tali disposizioni di applicazione contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione e mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio dell’Unione solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono pertanto trasponibili ad altri casi e devono essere applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva.
(6) È opportuno chiarire che, se una persona che non è soggetto passivo cambia residenza e trasferisce un mezzo di trasporto nuovo, o un mezzo di trasporto nuovo è reintrodotto nello Stato membro in cui era stato originariamente ceduto in esenzione dall’IVA alla persona non soggetto passivo che lo reintroduce, il trasferimento non costituisce un acquisto intracomunitario di un mezzo di trasporto nuovo.
(7) Per talune prestazioni di servizi è sufficiente che un prestatore dimostri che il destinatario di tali servizi, sia esso un soggetto passivo oppure no, sia stabilito al di fuori della Comunità perché dette prestazioni di servizi fuoriescano dal campo di applicazione dell’IVA.
(8) Si dovrebbe precisare che l’attribuzione di un numero di identificazione IVA a un soggetto passivo, che effettua una prestazione di servizi a destinazione di un altro Stato membro o riceve una prestazione di servizi da un altro Stato membro per la quale l’IVA è dovuta solo dal destinatario, non influisce sul diritto di tale soggetto passivo a beneficiare della non imposizione dei suoi acquisti intracomunitari di beni. Tuttavia, quando il soggetto passivo comunica il suo numero di identificazione IVA a un fornitore per una cessione intracomunitaria di beni, si considera che egli abbia optato, in ogni caso, per l’assoggettamento all’IVA di tali operazioni.
(9) L’ulteriore integrazione del mercato interno ha accresciuto il bisogno di cooperazione transfrontaliera tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri e portato allo sviluppo di gruppi europei di interesse economico (GEIE) costituiti a norma del
(10) Occorre definire chiaramente i servizi di ristorazione e di catering, la distinzione fra i due servizi e il trattamento appropriato dei medesimi.
(11) A fini di maggior chiarezza è opportuno enumerare le operazioni considerate servizi prestati per via elettronica senza che tali elenchi siano definitivi né esaustivi.
(12) È opportuno, da un lato, stabilire che un’operazione consistente unicamente nel montaggio delle varie parti di un macchinario fornite dal cliente dovrebbe essere considerata come una prestazione di servizi e, dall’altro, individuare il luogo di prestazione ove questa sia resa a una persona che non è soggetto passivo.
(13) La vendita di un’opzione come strumento finanziario dovrebbe essere trattata come una prestazione di servizi distinta dalle operazioni sottostanti cui l’opzione si riferisce.
(14) Per garantire l’applicazione uniforme delle norme relative al luogo delle operazioni imponibili occorre chiarire alcuni concetti, quali la sede dell’attività economica, la stabile organizzazione, l’indirizzo permanente e la residenza abituale. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, il ricorso a criteri quanto più chiari e oggettivi possibile dovrebbe facilitare l’applicazione pratica di tali concetti.
(15) Si dovrebbero stabilire norme per garantire il trattamento uniforme delle cessioni di beni nel momenti in cui il fornitore abbia superato il massimale delle vendite a distanza fissato per le cessioni in un altro Stato membro.
(16) Si dovrebbe precisare che è il tragitto del mezzo di trasporto, e non quello dei passeggeri al suo interno, a determinare la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità.
(17) In materia di acquisti intracomunitari di beni, il diritto dello Stato membro di acquisto di sottoporre ad imposizione l’acquisto dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello Stato membro di partenza.
(18) La corretta applicazione delle norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi dipende principalmente dallo status del destinatario, soggetto passivo o non soggetto passivo, e dalla qualità in cui egli agisce. Al fine di determinare lo status di soggetto passivo del destinatario, è opportuno stabilire gli elementi giustificativi che il prestatore deve ottenere dal destinatario.
(19) È opportuno chiarire che, se i servizi prestati ad un soggetto passivo sono destinati all’uso personale, ivi compreso l’uso da parte dei dipendenti del destinatario soggetto passivo, non si può ritenere che quest’ultimo agisca in qualità di soggetto passivo. La comunicazione del numero di identificazione IVA al prestatore da parte del destinatario è sufficiente a stabilire che quest’ultimo agisce in qualità di soggetto passivo salvo che il prestatore disponga di informazioni contrarie. È necessario inoltre garantire che un servizio unico ricevuto per fini professionali, ma utilizzato anche a fini privati, sia tassato in un luogo solo.
(20) Al fine di determinare con precisione il luogo di stabilimento del destinatario, il prestatore di servizi è tenuto a verificare le informazioni da questi fornite.
(21) Fatta salva la disposizione generale relativa al luogo di fornitura delle prestazioni di servizi ad un soggetto passivo, se i servizi sono resi a un destinatario stabilito in più di un luogo, è opportuno disporre di norme intese ad aiutare il prestatore a determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, tenendo conto delle circostanze. Se il prestatore di servizi non è in grado di determinare tale luogo, è opportuno disporre di norme volte a chiarire gli obblighi del prestatore. Tali norme non dovrebbero essere in contrasto con gli obblighi del destinatario né modificarli.
(22) È opportuno inoltre precisare il momento in cui il prestatore di servizi deve determinare lo status, la qualità e il luogo di stabilimento del destinatario, sia esso soggetto passivo o no.
(23) Fatta salva l’applicazione generale del principio riguardante le pratiche abusive alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno ricordarne l’applicazione nel quadro specifico di talune disposizioni del presente regolamento.
(24) Taluni servizi specifici quali la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio, la traduzione di testi, i servizi relativi alle richieste di rimborsi dell’IVA e i servizi di intermediazione forniti a una persona che non è soggetto passivo implicano operazioni transfrontaliere o la partecipazione di operatori economici stabiliti al di fuori della Comunità. Occorre definire chiaramente il luogo della prestazione di tali servizi ai fini di una maggiore certezza del diritto.
(25) È opportuno precisare che le prestazioni di un intermediario che agisce in nome e per conto di terzi, il quale interviene in un servizio relativo alla fornitura di alloggio nel settore alberghiero, non rientrano nella norma specifica relativa alle prestazioni di servizi relative a beni immobili.
(26) Quando varie prestazioni effettuate nell’ambito dell’organizzazione di un funerale fanno parte di un servizio unico, si dovrebbero determinare anche le disposizioni applicabili riguardo al luogo della prestazione.
(27) Per garantire il trattamento uniforme delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e di altri servizi affini, occorre definire l’accesso a tali eventi e i servizi accessori a detto accesso.
(28) È opportuno precisare il trattamento da riservare ai servizi di ristorazione e di catering prestati a bordo di un mezzo di trasporto quando il trasporto dei passeggeri è realizzato sul territorio di più paesi.
(29) Considerato che le norme specifiche applicabili al noleggio dei mezzi di trasporto dipendono dalla durata del possesso o dell’uso di tali mezzi, è necessario non solo stabilire quali veicoli vanno considerati "mezzi di trasporto", ma anche precisare il trattamento da riservare a tali servizi quando più contratti si susseguono. Occorre inoltre stabilire il luogo in cui un mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.
(30) In talune circostanze specifiche la commissione pagata per l’uso di una carta di credito o di debito in relazione a un’operazione non dovrebbe ridurre la base imponibile di tale operazione.
(31) È necessario specificare che l’aliquota ridotta può applicarsi al noleggio di tende, roulotte e case mobili ("mobile homes") installate in un campeggio e utilizzate a titolo di alloggi.
(32) Le prestazioni didattiche direttamente connesse con un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale dovrebbero essere incluse, indipendentemente dalla durata dei corsi, tra le attività di formazione o riqualificazione professionale.
(33) I "noble" di platino dovrebbero essere trattati come articoli esclusi dalle esenzioni per valute, banconote e monete.
(34) È opportuno precisare che l’esenzione delle prestazioni di servizi inerenti all’importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile di detti beni comprende i servizi di trasporto effettuati durante un cambiamento di residenza.
(35) I beni trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come enti pubblici e associazioni, non dovrebbero beneficiare delle esenzioni per le operazioni all’esportazione.
(36) Al fine di garantire uniformità nelle pratiche amministrative per il calcolo del valore minimo ai fini delle esenzioni applicabili all’esportazione dei beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, dovrebbero essere armonizzate le disposizioni relative al suddetto calcolo.
(37) Si dovrebbe precisare che l’esenzione relativa ad alcune operazioni assimilate alle esportazioni è applicata anche ai servizi rientranti nel regime speciale dei servizi prestati per via elettronica.
(38) È opportuno che gli organismi istituiti a norma del quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), siano considerati organismi internazionali ai fini dell’esenzione IVA solo se rispettano determinate condizioni. È opportuno, pertanto, stabilire le caratteristiche che consentono a tali organismi di beneficiare dell’esenzione.
(39) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari o a favore di organismi internazionali riconosciuti o di alcune forze armate sono esenti dall’IVA a determinati limiti e condizioni. Affinché un soggetto passivo che effettua tale cessione o prestazione da un altro Stato membro possa accertare che i limiti e le condizioni per tale esenzione siano rispettati, è opportuno stabilire un certificato di esenzione.
(40) Ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione dovrebbero poter essere utilizzati anche i documenti di importazione elettronici, se soddisfano gli stessi requisiti dei documenti su carta.
(41) Se un fornitore di beni o un prestatore di servizi dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro dove l’imposta è dovuta, occorre precisare in quali circostanze detta organizzazione sarebbe debitrice dell’IVA.
(42) Si dovrebbe precisare che un soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro dove l’IVA è dovuta deve essere considerato un soggetto passivo stabilito in detto Stato membro per l’assolvimento dell’imposta anche quando tale sede di attività non partecipa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi.
(43) È opportuno chiarire che ogni soggetto passivo deve comunicare il suo numero di identificazione IVA appena ne è in possesso per determinate operazioni imponibili al fine di consentire una più equa riscossione dell’imposta.
(44) Si dovrebbero precisare i pesi per l’oro da investimento comunemente accettati dal mercato dell’oro e fissare una data comune per la determinazione del valore delle monete d’oro, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.
(45) Il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che forniscono servizi per via elettronica a persone non soggetti passivi stabiliti o residenti nella Comunità è soggetto a determinate condizioni. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, le conseguenze dovrebbero essere enunciate, in particolare, in modo inequivocabile.
(46) Talune modifiche provengono dalla
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO
Il presente regolamento stabilisce misure di applicazione di talune disposizioni dei titoli da I a V e da VII a XII della
CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE
(TITOLO I DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)
Non danno luogo ad acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della
a) il trasferimento di un mezzo di trasporto nuovo effettuato da una persona che non è soggetto passivo all’atto del cambiamento di residenza purché l’esenzione prevista all’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della
b) la reintroduzione di un mezzo di trasporto nuovo, effettuata da una persona che non è soggetto passivo, nello Stato membro in cui le era stato originariamente fornito ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della
Fatto salvo l’articolo 59 bis, primo comma, lettera b), della
a) a decorrere dal 1 gennaio 2013 i servizi di cui all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della
b) a decorrere dal 1 gennaio 2013 i servizi elencati all’articolo 58 della
c) i servizi elencati all’articolo 59 della
Un soggetto passivo avente diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, in conformità dell’articolo 3 della
Tuttavia, se tale soggetto passivo comunica il numero di identificazione IVA a un fornitore per un acquisto intracomunitario di beni, si considera che egli abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva.
CAPO III
SOGGETTI PASSIVI
(TITOLO III DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)
Un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della
CAPO IV
OPERAZIONI IMPONIBILI
(ARTICOLI DA 24 A 29 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)
1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.
2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1.
1. I "servizi prestati tramite mezzi elettronici", di cui alla
2. In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
f) i servizi elencati nell’allegato I.
3. In particolare, non rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1:
a) i servizi di radiodiffusione e di televisione;
b) i servizi di telecomunicazione;
c) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
f) i CD e le audiocassette;
g) le video cassette e i DVD;
h) i giochi su CD-ROM;
i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
l) i servizi di conservazione dei dati off line;
m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
n) i servizi di helpdesk telefonico;
o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
p) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
q) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;
r) l’accesso a Internet e al World Wide Web;
s) i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
L’operazione in cui un soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della
La vendita di un’opzione che rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della
CAPO V
LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
SEZIONE 1
Concetti
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 della
2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.
Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa.
3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 della
2. Ai fini dell’applicazione degli articoli seguenti la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione:
a) l’articolo 45 della
b) a decorrere dal 1 gennaio 2013 l’articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, della
c) fino al 31 dicembre 2014 l’articolo 58 della
d) l’articolo 192 bis della
3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.
Ai fini dell’applicazione della
La "residenza abituale" di una persona fisica ai sensi della
Ove gli interessi professionali siano presenti in un paese diverso da quello in cui lo sono gli interessi personali, o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra la persona fisica e il luogo in cui vive.
SEZIONE 2
Luogo delle cessioni di beni
(Articoli da 31 a 39 della
Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell’articolo 34 della
a) il cedente non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all’articolo 34, paragrafo 4, della suddetta direttiva;
b) il valore delle sue cessioni di beni non abbia superato il massimale nel corso dell’anno civile precedente.
L’articolo 33 della
a) la cessione di beni che ha determinato per l’anno civile allora in corso il superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso anno civile;
b) tutte le successive cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nello stesso anno civile;
c) le cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nell’anno civile successivo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cui alla lettera a).
La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità di cui all’articolo 37 della
SEZIONE 3
Luogo degli acquisti intracomunitari di beni
(Articoli 40, 41 e 42 della
Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell’articolo 20 della
L’eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell’IVA da questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto Stato membro conformemente alle sue disposizioni nazionali.
SEZIONE 4
Luogo delle prestazioni di servizi
(Articoli da 43 a 59 della
Sottosezione 1
Status del destinatario
1. Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, lo status del destinatario è determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 e dell’articolo 43 della
2. Un ente non soggetto passivo, che è identificato o è tenuto all’identificazione ai fini IVA a norma dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della
1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:
a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d’identificazione nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente all’articolo 31 del
b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.
2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.
3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo:
a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un’attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell’IVA a norma della
b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.
Sottosezione 2
Qualità del destinatario
Ai fini dell’applicazione delle norme relative al luogo della prestazione di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della
Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all’attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.
Se un unico servizio è destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di applicazione dell’articolo 44 della
Sottosezione 3
Luogo di stabilimento del destinatario
Quando una prestazione di servizi effettuata a favore di un soggetto passivo o di un ente assimilato a un soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell’articolo 44 della
Il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni ottenute dal destinatario, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.
Le informazioni possono comprendere il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro in cui è stabilito il destinatario.
Quando una prestazione di servizi a favore di un soggetto passivo o di ente non soggetto passivo assimilata a soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell’articolo 44 della
Tuttavia, qualora la prestazione di servizi sia fornita a una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica, essa è imponibile nel luogo della stabile organizzazione che riceve detto servizio e lo utilizza per le proprie esigenze.
Se il soggetto passivo non dispone di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione, il servizio è imponibile nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.
1. Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamina la natura e l’utilizzazione del servizio fornito.
Quando la natura e l’utilizzazione del servizio fornito non gli consentono di identificare la stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore, nell’identificare tale stabile organizzazione, esamina in particolare se il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità che paga per il servizio.
Se non è possibile determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio a norma dei commi primo e secondo del presente paragrafo o se i servizi di cui all’articolo 44 della
2. L’applicazione del presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi del destinatario.
1. A partire dal 1 gennaio 2013, quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della
2. Quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità degli articoli 58 e 59 della
1. A partire dal 1 gennaio 2013, se i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della
2. Se i servizi di cui agli articoli 58 e 59 della
Sottosezione 4
Disposizione comune concernente la determinazione dello status, della qualità e del luogo di stabilimento del destinatario
Per l’applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell’imposta. Eventuali cambiamenti successivi della destinazione del servizio ricevuto non influiscono sulla determinazione del luogo della prestazione, purché non sussista alcuna pratica abusiva.
Sottosezione 5
Prestazioni di servizi disciplinate dalle norme generali
Un’operazione in cui un organismo effettui la concessione di diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi, rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 44 della
Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi IVA a titolo della
Qualora costituiscano un servizio unico, le prestazioni di servizi effettuate nel quadro dell’organizzazione di un funerale rientrano nell’ambito d’applicazione degli articoli 44 e 45 della
Fatto salvo l’articolo 41 del presente regolamento, le prestazioni di servizi di traduzione di testi rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 44 e 45 della
Sottosezione 6
Prestazioni di servizi rese da un intermediario
Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all’articolo 46 della
I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga rientrano nel campo di applicazione:
a) dell’articolo 44 della
b) dell’articolo 46 della direttiva citata se rese a una persona che non è soggetto passivo.
Sottosezione 7
Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini
1. I servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all’articolo 53 della
2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, a quanto segue:
a) il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;
b) il diritto d’accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni;
c) il diritto d’accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.
3. Non rientra nel paragrafo 1 l’utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d’iscrizione.
I servizi accessori di cui all’articolo 53 della
Tali servizi accessori comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.
Sottosezione 8
Prestazioni di servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili
Ad eccezione dei casi in cui i beni da montare diventano parte di beni immobili, il luogo della prestazione di servizi resi a una persona non soggetto passivo consistenti unicamente nel montaggio da parte di un soggetto passivo delle diverse parti di un macchinario, tutte fornite al prestatore dal destinatario è stabilito a norma dell’articolo 54 della
Sottosezione 9
Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering a bordo di mezzi di trasporto
La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità di cui all’articolo 57 della
Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 57 della
Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo o di un territorio terzo, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 55 della stessa direttiva.
Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all’inizio della prestazione del servizio di ristorazione o di catering.
Sottosezione 10
Noleggio di mezzi di trasporto
1. I "mezzi di trasporto" di cui all’articolo 56 e all’articolo 59, primo comma, lettera g), della
2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti veicoli:
a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte;
b) rimorchi e semirimorchi;
c) vagoni ferroviari;
d) navi;
e) aeromobili;
f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
g) trattori e altri veicoli agricoli;
h) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili.
3. Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.
1. Per l’applicazione dell’articolo 56 della
Il contratto costituisce una presunzione che può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell’uso ininterrotto.
Il superamento per causa di forza maggiore della durata contrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell’articolo 56 della
2. Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista.
Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sono considerati contratti consecutivi.
Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine che precedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa in questione, purché non sussista una pratica abusiva.
3. Salvo pratica abusiva, i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del paragrafo 2, come contratti consecutivi.
Il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario di cui all’articolo 56, paragrafo 1, della
Sottosezione 11
Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità
Le prestazioni di servizi di traduzione di testi a una persona che non è soggetto passivo stabilita al di fuori della Comunità rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 59, primo comma, lettera c), della
CAPO VI
BASE IMPONIBILE
(TITOLO VII DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)
Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l’accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un’altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi a norma degli articoli da 73 a 80 della
CAPO VII
ALIQUOTE
La fornitura di "alloggi per vacanze" di cui all’allegato III, punto 12, della
CAPO VIII
ESENZIONI
SEZIONE 1
Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico
(Articoli 132, 133 e 134 della
I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della
SEZIONE 2
Esenzioni a favore di altre attività
(Articoli 135, 136 e 137 della
L’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della
SEZIONE 3
Esenzioni all’importazione
(Articoli 143, 144 e 145 della
L’esenzione di cui all’articolo 144 della
SEZIONE 4
Esenzioni all’esportazione
(Articoli 146 e 147 della
I "mezzi di trasporto ad uso privato" di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della
Per determinare, come condizione per l’esenzione della cessione di beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della
SEZIONE 5
Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni
(Articoli 151 e 152 della
L’esenzione prevista all’articolo 151 della
1. Per poter essere qualificato come organismo internazionale ai fini dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della
a) è dotato di personalità giuridica distinta e ha piena capacità giuridica;
b) è istituito a norma del diritto dell’Unione europea ed è ad esso soggetto;
c) fra i suoi membri annovera Stati membri e, ove opportuno, paesi terzi e organizzazioni intergovernative, ma non organismi privati;
d) ha obiettivi specifici e legittimi che sono perseguiti congiuntamente e sono essenzialmente di natura non economica.
2. L’esenzione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della
I limiti e le condizioni di tale esenzione sono fissati da un accordo fra i membri dell’ERIC o in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del
1. Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del presente regolamento funge da conferma che l’operazione può beneficiare dell’esenzione a norma dell’articolo 151 della
Nell’usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall’obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato in caso di abuso.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall’obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
3. Se l’esenzione diretta è applicata nello Stato membro in cui hanno luogo la cessione di beni o la prestazione di servizi, il cedente o il prestatore ottengono il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo dal beneficiario dei beni o dei servizi e lo conservano nei propri registri. Se l’esenzione è concessa mediante una procedura di rimborso dell’IVA, in conformità dell’articolo 151, paragrafo 2, della
CAPO IX
DETRAZIONI
(TITOLO X DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)
Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l’espletamento delle formalità doganali, la locuzione "documento comprovante l’importazione" di cui all’articolo 178, lettera e), della
CAPO X
OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI
(TITOLO XI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)
SEZIONE 1
Debitori dell’imposta verso l’erario
(Articoli da 192 bis a 205 della
1. Per l’applicazione dell’articolo 192 bis della
2. Se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 192 bis, lettera b), della
Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.
Se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro.
Se un soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, le disposizioni dell’articolo 192 bis della
SEZIONE 2
Disposizioni varie
(Articoli 272 e 273 della
Per le operazioni di cui all’articolo 262 della
I soggetti passivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della
CAPO XI
REGIMI SPECIALI
SEZIONE 1
Regime speciale applicabile all’oro da investimento
(Articoli da 344 a 356 della
L’espressione "peso accettato dal mercato dell’oro" di cui all’articolo 344, paragrafo 1, punto 1), della
Al fine di compilare l’elenco delle monete d’oro di cui all’articolo 345 della
SEZIONE 2 [1]
Regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi
(Articoli da 357 a 369 della
Se, nel corso di un trimestre dell’anno civile, un soggetto passivo non stabilito che utilizza il regime speciale dei servizi forniti per via elettronica previsto agli articoli da 357 a 369 della
Per quanto riguarda i servizi prestati per via elettronica effettuati prima dell’esclusione ma durante il trimestre dell’anno civile in cui si verifica l’esclusione, il soggetto passivo non stabilito presenta, per l’intero trimestre, una dichiarazione IVA a norma dell’articolo 364 della
Qualsiasi periodo d’imposta (trimestre civile) di cui all’articolo 364 della
Una volta che una dichiarazione IVA sia stata presentata conformemente alle disposizioni dell’articolo 364 della
Gli importi che figurano nelle dichiarazioni IVA presentate nel quadro del regime speciale dei servizi prestati per via elettronica previsto agli articoli da 357 a 369 della
Lo Stato membro di identificazione che ha ricevuto un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione IVA presentata per i servizi prestati per via elettronica a norma dell’articolo 364 della
Allorché lo Stato membro di identificazione ha percepito un importo corrispondente a una dichiarazione IVA che successivamente si rivela inesatta, e lo ha già distribuito tra gli Stati membri di consumo, questi rimborsano direttamente l’importo percepito in eccesso al soggetto passivo non stabilito e informano lo Stato membro di identificazione della rettifica effettuata.
Gli importi dell’IVA versati a norma dell’articolo 367 della
CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2011.
Tuttavia:
- l’articolo 3, lettera a), l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013,
- l’articolo 3, lettera b), si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015,
- l’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
[2] GU L 288 del 29.10.2005, pag. 1.
[3] GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.
[4] GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.
[5] GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
[6] GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.
[7] GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.
[8] GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
Art. 10 del presente regolamento
1) Punto 1 dell’allegato II della
a) Hosting di siti web e di pagine web;
b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line;
c) amministrazione remota di sistemi;
d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;
e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.
2) Punto 2 dell’allegato II della
a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;
b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;
c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;
d) installazione automatica on line di filtri per i siti web;
e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).
3) Punto 3 dell’allegato II della
a) Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica;
b) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;
c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;
d) abbonamento a giornali o riviste on line;
e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;
f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;
g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;
h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;
i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.
4) Punto 4 dell’allegato II della
a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;
b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;
c) accesso o scaricamento di film;
d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri.
5) Punto 5 dell’allegato II della
a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;
b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.
ALLEGATO II
Art. 51 del presente regolamento
L’UNIONE EUROPEA
CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL’IVA E/O DALLE ACCISE (*)
(
N. di serie (facoltativo):
1. BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)
Denominazione/nominativo
Via e n.
CAP, località
Stato membro (ospitante)
2. AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO (nome, indirizzo e numero di telefono)
3. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO o PERSONA)
Il beneficiario organismo o persona (1) dichiara
a) di aver acquistato i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 (2)
per uso ufficiale in quanto
per uso personale in quanto
missione diplomatica estera
membro di una missione diplomatica estera
rappresentanza consolare estera
membro di una rappresentanza consolare estera
organismo europeo cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
organismo internazionale
membro del personale di un organismo internazionale
forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO)
forza armata del Regno Unito di stanza nell’isola di Cipro
(designazione dell’organismo, cfr. casella 4)
b) che i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l’esenzione nello Stato membro ospitante indicato nella casella 1, e
c) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede.
Il beneficiario (organismo o persona) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni o dal quale sono stati forniti i beni e/o i servizi, l’IVA e/o le accise dovute qualora i beni e/o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l’esenzione o qualora i beni e/o i servizi non ricevessero la destinazione prevista.
Nome e qualifica del firmatario
Luogo e data
Firma
4. VISTO DELL’ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)
Luogo e data
Nome e qualifica del firmatario
Visto
Firma
5. ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L’ESENZIONE DALL’IVA E/O DALLE ACCISE
A. Dati relativi al fornitore/depositario autorizzato
1. Nominativo e indirizzo
2. Stato membro
3. Numero di identificazione IVA/Codice accisa o numero di registrazione/codice fiscale
B. Dati relativi ai beni e/o ai servizi
Numero
Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi (3) (o riferimento dell’ordinativo allegato
Quantità o numero
Valore al netto dell’IVA e dell’accisa
Moneta
Valore unitario
Valore totale
Importo totale
6. CERTIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE
La spedizione/fornitura di beni e/o servizi di cui alla casella 5 soddisfa
totalmente
fino a una quantità di
(numero) (4)
le condizioni per l’esenzione dall’IVA e/o dalle accise.
Nome e qualifica del firmatario
Luogo e data
Visto
Firma
7. DISPENSA DAL VISTO DI CUI ALLA CASELLA 6 (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)
Con lettera n.:
del:
l’organismo beneficiario designato:
è dispensato
dall’autorità competente dello Stato membro ospitante:
dall’obbligo di ottenere il visto di cui alla casella 6
Nome e qualifica del firmatario
Luogo e data
Visto
Firma
(*) Cancellare ove opportuno.
(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Barrare la casella che interessa.
(3) Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.
(4) Cancellare nella casella 5 o nell’ordinativo allegato i beni e/o i servizi che non godono dell’esenzione.
Note esplicative
1. Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della
2. a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 164 del 1 luglio 1989, pagina 3.
La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.
Per l’esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in due copie:
- una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,
- una copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.
b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.
c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.
d) Qualora l’elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.
e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.
f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.
3. Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.
4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso.
5. a) Il riferimento all’ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell’ordinativo. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l’ordinativo.
b) L’indicazione del numero d’identificazione ai fini delle accise di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall’organizzazione internazionale di standardizzazione [1].
6. La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all’accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.
7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l’organismo beneficiario dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.
[1] Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).
ALLEGATO III
Art. 56 del presente regolamento
Unità |
Pesi negoziati | |
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kg |
12,5/1 | |
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grammo |
500/250/100/50/20/10/5/2,5/2 | |
|
|
oncia (1 oncia = 31,1035 g) |
100/10/5/1/1/2/1/4 | |
|
|
tael (1 tael = 1,193 once) [1] |
10/5/1 | |
|
|
tola (10 tola = 3,75 once) [2] |
10 | |
[1] Tael = unità di peso tradizionale cinese. La finezza nominale di un lingotto di 1 tael a Hong Kong è di 990, ma a Taiwan i lingotti di 5 e 10 tael possono avere una finezza di 999,9.
[2] Tola = unità di peso tradizionale indiana per l’oro. La dimensione più comune per i lingotti è di 10 tola, con finezza di 999.
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Presente regolamento | |
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Capo I |
Capo I | |
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Articolo 1 |
Articolo 1 | |
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Capo II |
Capi III e IV | |
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Capo II, sezione 1 |
Capo III | |
|
|
Articolo 2 |
Articolo 5 | |
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|
Capo II, sezione 2 |
Capo IV | |
|
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 9 | |
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 8 | |
|
|
Capo III |
Capo V | |
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|
Capo III, sezione 1 |
Capo V, sezione 4 | |
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Articolo 4 |
Articolo 28 | |
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Capo III, sezione 2 |
Capo V, sezione 4 | |
|
|
Articolo 5 |
Articolo 34 | |
|
|
Articolo 6 |
Articoli 29 e 41 | |
|
|
Articolo 7 |
Articolo 26 | |
|
|
Articolo 8 |
Articolo 27 | |
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Articolo 9 |
Articolo 30 | |
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Articolo 10 |
Articolo 38, paragrafo 2, lettere b) e c) | |
|
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Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 | |
|
|
Articolo 12 |
Articolo 7, paragrafo 3 | |
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|
Capo IV |
Capo VI | |
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Articolo 13 |
Articolo 42 | |
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|
Capo V |
Capo VIII | |
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Capo V, sezione 1 |
Capo VIII, sezione 1 | |
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Articolo 14 |
Articolo 44 | |
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Articolo 15 |
Articolo 45 | |
|
|
Capo V, sezione 2 |
Capo VIII, sezione 4 | |
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Articolo 16 |
Articolo 47 | |
|
|
Articolo 17 |
Articolo 48 | |
|
|
Capo VI |
Capo IX | |
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Articolo 18 |
Articolo 52 | |
|
|
Capo VII |
Capo XI | |
|
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Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 56 | |
|
|
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 57 | |
|
|
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 58 | |
|
|
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 62 | |
|
|
Articolo 20, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 59 | |
|
|
Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 60 | |
|
|
Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 63 | |
|
|
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 61 | |
|
|
Capo VIII |
Capo V, sezione 3 | |
|
|
Articolo 21 |
Articolo 16 | |
|
|
Articolo 22 |
Articolo 14 | |
|
|
Capo IX |
Capo XII | |
|
|
Articolo 23 |
Articolo 65 | |
|
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Allegato I |
Allegato I | |
|
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Allegato II |
Allegato III | |
[1] Per la sostituzione della presente Sezione vedi l'art. 1 del