Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 09/04/2003 |
Numero: | 96 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Autorità competente |
Art. 3. Tipologie di autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso |
Art. 4. Autorizzazione specifica individuale |
Art. 5. Autorizzazione globale individuale |
Art. 6. Autorizzazione generale nazionale |
Art. 7. Autorizzazione generale comunitaria |
Art. 8. Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione |
Art. 9. Autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento |
Art. 10. Modalità di apposizione del divieto di esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) 1334/2000 |
Art. 11. Comitato consultivo |
Art. 12. Misure di controllo |
Art. 13. Trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea |
Art. 14. Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari |
Art. 15. Internet |
Art. 16. Sanzioni |
Art. 17. Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria |
Art. 18. Abrogazioni |
§ 22.6.119 - D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96. [1]
Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
(G.U. 5 maggio 2003, n. 102)
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per "regolamento" si intende il
b) per "azione comune" si intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
c) per "beni a duplice uso" si intendono i prodotti, inclusi il software, le tecnologie ed i servizi, elencati negli Allegati I, II e IV del regolamento, e successive modificazioni, che possono avere un utilizzo sia civile che militare. Le modifiche degli Allegati I, II e IV operate in sede comunitaria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono direttamente ed immediatamente applicate in ambito nazionale;
d) per "esportazione" si intende:
1) qualsiasi esportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 161 del codice doganale comunitario (
2) la riesportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 182 del citato codice doganale comunitario;
3) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità; la trasmissione orale di tecnologia, via telefono, si ha quando tale tecnologia è contenuta in un documento, di cui una parte pertinente è letta o è descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo;
e) per "esportatore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto, o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, è determinante la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità. Per "esportatore" si intende altresì qualsiasi persona fisica o giuridica che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità;
f) per "utilizzatore finale" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo;
g) per "destinatario" s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che importi i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo e che detenga anche la facoltà di alienarli;
h) per "Autorità competente" si intende il soggetto evidenziato nell'articolo 2.
Art. 2. Autorità competente
1. L'autorità incaricata dell'applicazione del presente decreto legislativo e del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso è il Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione.
2. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, nonché le altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo, sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 11, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 3. Tipologie di autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso
1. Le tipologie di autorizzazione previste dal presente decreto legislativo sono:
a) Autorizzazione specifica individuale;
b) Autorizzazione globale individuale;
c) Autorizzazione generale nazionale;
d) Autorizzazione generale comunitaria.
Art. 4. Autorizzazione specifica individuale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento può avere luogo con autorizzazione specifica individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno specifico utilizzatore finale.
2. L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, per un periodo di tempo determinato e con possibilità di proroga su richiesta che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità, per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.
4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dell'utilizzatore finale contenente necessariamente:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta;
b) la descrizione dei beni importati, la loro quantità e valore, gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso;
c) l'indicazione dello specifico uso civile dei beni e dell'esatto luogo di destinazione;
d) l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni importati.
5. Tale dichiarazione, debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale, deve essere autenticata dalla competente autorità amministrativa straniera e/o diplomatica italiana, qualora venga così richiesto dall'Autorità competente.
6. L'Autorità competente può richiedere all'esportatore di presentare anche un certificato internazionale d'importazione e/o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorità amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.
7. Oltre a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, l'Autorità competente può richiedere all'esportatore di presentare ulteriore specifica documentazione.
8. L'autorizzazione specifica individuale può essere sottoposta a particolari condizioni e l'esportatore può essere tenuto ad adempiere specifici obblighi richiesti dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa.
9. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale è conservata negli archivi della sede legale dall'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente che può effettuare o disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
10. L'autorizzazione specifica individuale può essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 5. Autorizzazione globale individuale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento può avere luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più Paesi di destinazione specifici.
2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga su richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità, per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali.
5. Alla domanda è allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i beni a duplice uso e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: "Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)";
c) richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero di accettazione della proposta contrattuale una dichiarazione di impegno del committente estero e/o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni a duplice uso oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili.
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile l'esportatore trasmette all'Autorità competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito).
7. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente che può effettuare o disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
8. Le autorizzazioni globali individuali possono essere negate, annullate, revocate, sospese o modificate dall'Autorità competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 6. Autorizzazione generale nazionale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del regolamento può aver luogo con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione che saranno indicati con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione generale nazionale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti dell'esportatore medesimo.
3. L'Autorità competente provvede in merito alla domanda entro sessanta giorni. Il nominativo dell'esportatore che intende operare attraverso l'autorizzazione generale nazionale viene iscritto in un apposito "registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale" con attribuzione di un numero di ordine progressivo. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. L'esportatore iscritto nel registro comunica tempestivamente all'Autorità competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2.
4. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 1 del presente decreto legislativo.
5. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile, l'esportatore trasmette all'Autorità competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito).
6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente, che può effettuare o disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
7. L'autorizzazione generale nazionale può essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 7. Autorizzazione generale comunitaria
1. L'esportazione dei beni a duplice uso può avere luogo con autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni ed ai paesi di destinazione elencati nell'Allegato II del regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 2, 3, 5 e 6. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale comunitaria è sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dallo stesso Allegato II del regolamento. Il nominativo dell'esportatore viene iscritto in un apposito "registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale comunitaria".
2. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 2 del presente decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento, le parti 2 e 3 dello stesso possono essere modificate con decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11.
4. L'autorizzazione generale comunitaria può essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 8. Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 non possono essere rilasciate quando l'esportazione non è conforme alle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 possono essere annullate, revocate, sospese o modificate nei seguenti casi:
a) nel caso in cui non risultino più conformi alle condizioni previste dall'articolo 8 del regolamento;
b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto legislativo;
c) qualora l'esportatore violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale o internazionale;
d) nel caso in cui l'esportatore non ottemperi agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione;
e) qualora intervengano successivamente circostanze tali, alla luce anche degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o di ratifica dei pertinenti trattati internazionali, da imporre l'adozione di queste misure.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorità competente procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane ed all'esportatore interessato, ed è annotato sul relativo registro se trattasi di autorizzazione generale nazionale o autorizzazione generale comunitaria.
4. L'Autorità competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, può negare l'autorizzazione o sospendere la pronuncia sulla relativa domanda nel caso in cui l'esportatore non abbia ottemperato agli obblighi o non abbia rispettato le condizioni previste in autorizzazioni ottenute precedentemente.
Art. 9. Autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 2 e 3, del regolamento l'Autorità competente può subordinare l'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, dandone tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'interno.
2. L'esportazione di tali beni può anche essere subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata all'Autorità competente e comunicata agli altri due Ministeri.
3. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, entro i tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorità competente indice, entro i successivi tre giorni, una conferenza di servizi per il loro esame. Qualora all'esito della stessa venga confermato che l'esportazione è da assoggettare ad autorizzazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
4. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità competente, ove l'esportazione sia da assoggettare ad autorizzazione, comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'esportazione è subordinata ad autorizzazione.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento l'esportatore che è a conoscenza che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento deve informarne l'Autorità competente producendo tutta la documentazione necessaria.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento l'esportatore che abbia motivo di sospettare che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad una delle utilizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento deve informarne l'Autorità competente producendo tutta la documentazione necessaria.
7. L'Autorità competente, ove non ritenga manifestamente infondata la segnalazione dell'esportatore di cui ai commi 5 e 6, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, attivando la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. Il procedimento di cui al presente articolo può essere precisato limitatamente ai profili di natura procedurale con provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 10. Modalità di apposizione del divieto di esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del
1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento il divieto di esportazione o l'obbligo della preventiva autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, è disposto con decreto del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute e delle comunicazioni.
Art. 11. Comitato consultivo
1. Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto è prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorità competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo è composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell'Autorità competente. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.
4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attività produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.
5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell'Autorità competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché altri esperti anche estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.
6. Il Comitato consultivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 12. Misure di controllo
1. L'attività di controllo, riferita sia alla fase preliminare che successiva all'esportazione di beni a duplice uso, è svolta dall'Autorità competente, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché degli organismi di informazione e sicurezza dello Stato, i quali comunque comunicano direttamente all'Autorità competente ogni notizia rilevante agli effetti del presente decreto legislativo.
2. L'Autorità competente nello svolgimento dell'attività di controllo di cui al comma 1, al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo, può avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, della collaborazione degli organismi di cui al comma 1, anche al fine di raccogliere informazioni ed effettuare le necessarie verifiche ed ispezioni di cui all'articolo 17 del regolamento. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del
3. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le Amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo di cui ai commi 1 e 2.
Art. 13. Trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea
1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato IV del regolamento è richiesta un'autorizzazione. Si applica integralmente quanto disposto nell'articolo 21 del regolamento.
2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso, elencati nella Parte I dell'Allegato IV del regolamento, può essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale secondo le procedure previste dall'articolo 6.
Art. 14. Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari
1. Fatto salvo quanto già disposto dal presente decreto legislativo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell'azione comune è proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione comune è proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende:
a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a);
c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a).
3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza tecnica:
a) allorché è fornita ad un Paese elencato nella parte 3 dell'Allegato II del regolamento;
b) allorché assume la forma di trasferimento di informazioni "di pubblico dominio" o per la "ricerca scientifica di base", come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;
c) allorché è in forma orale e non è connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.
Art. 15. Internet
1. I progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto legislativo.
2. Non è soggetta a preventiva autorizzazione la solo pubblicizzazione a scopo commerciale dei beni a duplice uso che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del prodotto.
Art. 16. Sanzioni
1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro.
2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.
3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 è disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni.
4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento che non fornisce all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, le prescritte informazioni, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni.
5. L'esportatore di beni a duplice uso che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e registri commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato colui il quale, su richiesta dell'Autorità competente, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di beni a duplice uso.
6. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.
7. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 2, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro.
8. Chiunque effettua le operazioni di cui all'articolo 15 senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro. E' sempre disposto da parte dell'autorità giudiziaria il sequestro del sito contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15.
Art. 17. Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria
1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 16 ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Art. 18. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il
b) i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 della
c) l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla
d) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 18 giugno 1997, n. 273;
e) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 12 giugno 1998, n. 289;
f) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 25 luglio 2000, n. 280;
g) il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 13 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000.
Allegato 1
(previsto dall'articolo 6, comma 4)
Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale:
"La merce oggetto della presente esportazione è esportata con autorizzazione generale nazionale che può essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: ....
La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità italiane e può essere riesportata secondo le normative nazionali".
Allegato 2
(previsto dall'articolo 7, comma 2)
Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria di cui all'Allegato II del regolamento:
"La merce oggetto della presente esportazione è esportata con autorizzazione generale comunitaria che può essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Stati Uniti d'America, Svizzera, Ungheria. La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità italiane e può essere riesportata secondo le normative nazionali".
[1] Abrogato dall'art. 23 del