§ 10.10.10 - Legge 24 luglio 1954, n. 722.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:24/07/1954
Numero:722


Sommario
Art. 1.  Definizione del termine "rifugiato"
Art. 2.  Obblighi generali
Art. 3.  Non discriminazione
Art. 4.  Religione
Art. 5.  Diritti accordati indipendentemente dalla presente Convenzione
Art. 6.  L'espressione "nelle stesse circostanze"
Art. 7.  Esenzione della reciprocità
Art. 8.  Esenzione da misure eccezionali
Art. 9.  Misure provvisorie
Art. 10.  Continuità di residenza
Art. 11.  Rifugiati marinai
Art. 12.  Status personale
Art. 13.  Beni mobili ed immobili
Art. 14.  Proprietà intellettuale ed industriale
Art. 15.  Diritti di associazione
Art. 16.  Libero accesso ai tribunali
Art. 17.  Attività salariate
Art. 18.  Attività autonome
Art. 19.  Libere professioni
Art. 20.  Razionamento
Art. 21.  Alloggi
Art. 22.  Istruzione pubblica
Art. 23.  Assistenza pubblica
Art. 24.  Legislazione del lavoro ed assicurazioni sociali
Art. 25.  Assistenza amministrativa
Art. 26.  Libertà di movimento
Art. 27.  Documenti di identità
Art. 28.  Documenti di viaggio
Art. 29.  Carichi fiscali
Art. 30.  Trasferimento dei beni
Art. 31.  Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento
Art. 32.  Espulsione
Art. 33.  Divieto di espulsione o di respingimento (refoulement)
Art. 34.  Naturalizzazione
Art. 35.  Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite
Art. 36.  Informazioni concernenti le leggi ed i regolamenti nazionali
Art. 37.  Relazioni con le Convenzioni anteriori
Art. 38.  Regolamento delle controversie
Art. 39.  Firma, ratifica e adesione
Art. 40.  Clausola di applicazione territoriale
Art. 41.  Clausola federale
Art. 42.  Riserve
Art. 43.  Entrata in vigore
Art. 44.  Denuncia
Art. 45.  Revisione
Art. 46.  Notifiche a mezzo del Segretario generale delle Nazioni Unite


§ 10.10.10 - Legge 24 luglio 1954, n. 722.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951

(G.U. 27 agosto 1954, n. 196)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

 

Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati

(Traduzione non ufficiale)

 

CAPITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Definizione del termine "rifugiato"

     A) Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui:

     1) che sia stato considerato rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, o ai sensi delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del Protocollo del 14 settembre 1939, o in applicazione della Costituzione della Organizzazione Internazionale per i Rifugiati;

     Le decisioni di "non-eleggibilità", prese dalla Organizzazione Internazionale per i Rifugiati nel periodo del suo mandato, non escludono che la qualifica di rifugiato possa venire accordata a persone in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 della presente sezione;

     2) che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

     Nel caso di persona con più di una cittadinanza, l'espressione "del paese di cui è cittadino"indica ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato, non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza

     B)

     1. Ai fini della presente Convenzione, le parole "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 ", di cui all'art. 1, sez. A, potranno essere interpretate nel senso di:

     a) "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa" oppure nel senso di:

     b) "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove";

     ed ogni Stato contraente - al momento della firma, della ratifica o della adesione - preciserà con una dichiarazione la portata che intende riconoscere a questa espressione dal punto di vista degli obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione.

     2. Gli Stati contraenti che avranno adottato la formula a) potranno in qualsiasi momento estendere i loro obblighi adottando la formula b), mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

     C) La presente Convenzione cesserà di essere applicata ad una persona in possesso dei requisiti contemplati dalla precedente sezione A:

     1) qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente delle protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; oppure

     2) qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, l'abbia riacquistata volontariamente; oppure

     3) qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza; oppure

     4) qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitata; oppure

     5) qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stata riconosciuta come rifugiata, non possa continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

     Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo I della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

     6) se, trattandosi di persona senza cittadinanza, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel Paese di in cui aveva la residenza abituale;

     Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo I della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la residenza abituale.

     D) La presente Convenzione non potrà applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

     Qualora questa protezione o questa assistenza per un qualunque motivo dovessero venire a cessare, senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata, in conformità con le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto a usufruire del regime previsto dalla presente Convenzione.

     E) La presente Convenzione non si potrà applicare a coloro che sono considerati dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di detto Paese.

     F) Le disposizioni dellla presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere:

     a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;

     b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati;

     c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

 

          Art. 2. Obblighi generali

     Ogni rifugiato ha nei confronti del Paese in cui si trova dei doveri che comportano in particolare l'obbligo di conformarsi sia alle leggi e ai regolamenti, sia ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell'ordine pubblico.

 

          Art. 3. Non discriminazione

     Gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati, senza discriminazione riguardo alla razza, la religione e il Paese di origine.

 

          Art. 4. Religione

     Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati sul loro territorio un trattamento favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini per quanto riguarda la libertà di praticare la loro religione e la libertà di istruzione religiosa dei loro figli.

 

          Art. 5. Diritti accordati indipendentemente dalla presente Convenzione

     Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può ledere gli altri diritti e vantaggi accordati ai rifugiati indipendentemente dalla Convenzione stessa.

 

          Art. 6. L'espressione "nelle stesse circostanze"

     Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "nelle stesse circostanze" implica che tutte le condizioni (e in particolare quelle relative alla durata ed alle condizioni per il soggiorno e la residenza) cui l'interessato dovrebbe adempiere qualora non fosse rifugiato per poter esercitare determinati diritti, devono da lui essere soddisfatte ad eccezione di quelle condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.

 

          Art. 7. Esenzione della reciprocità

     1. Salve restando le disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati lo stesso trattamento che concede agli stranieri in generale.

     2. Dopo un periodo di residenza di tre anni, i rifugiati beneficeranno sul territorio degli Stati contraenti della esenzione dalla reciprocità legislativa.

     3. Ogni Stato contraente continuerà ad accordare ai rifugiati i diritti e i vantaggi che, in assenza di reciprocità, potevano già pretendere al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

     4. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di concedere ai rifugiati, in assenza di reciprocità, ulteriori diritti e benefici rispetto a quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, e così pure la possibilità di far beneficiare dell'esenzione dalla reciprocità anche rifugiati che non rispondano alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra si applicano non solo ai diritti ed ai vantaggi sanciti dagli artt. 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, ma anche ai diritti ed ai vantaggi che da questa non sono contemplati.

 

          Art. 8. Esenzione da misure eccezionali

     Per quanto riguarda le misure eccezionali che possono essere adottate nei confronti della persona, dei beni o degli interessi dei cittadini di un determinato Stato, gli Stati contraenti non applicheranno questi provvedimenti ad un rifugiato, formalmente sotto la giurisdizione di quello Stato, basandosi unicamente sulla sua cittadinanza. Gli Stati contraenti che, sulla base delle loro leggi vigenti, non possono applicare il principio generale suesposto, accorderanno - nelle circostanze appropriate - esenzioni in favore di tali rifugiati.

 

          Art. 9. Misure provvisorie

     Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà impedire ad uno Stato contraente - in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali - di adottare provvisoriamente nei confronti di una determinata persona le misure che riterrà indispensabili a garantire la sicurezza nazionale, in attesa che venga accertato da parte di detto Stato che la persona è effettivamente un rifugiato e che l'osservanza di dette misure è necessaria nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

 

          Art. 10. Continuità di residenza

     1. Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato e trasportato sul territorio di uno degli Stati contraenti e vi risieda, il periodo relativo al soggiorno forzato verrà considerato di residenza regolare su questo territorio.

     2. Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi abbia fatto ritorno per fissarvi la sua residenza prima della entrata in vigore della presente Convenzione, il periodo che precede e quello che segue la sua deportazione verranno considerati a tutti gli effetti, quando è richiesta una residenza ininterrotta, come unico ed ininterrotto periodo di tempo.

 

          Art. 11. Rifugiati marinai

     Nel caso di rifugiati regolarmente arruolati come membri dell'equipaggio a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato contraente, detto Stato prenderà in benevolo esame la possibilità di autorizzare detti rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di concedere loro un documento di viaggio, oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio soprattutto in vista di facilitarne la successiva sistemazione in altro Stato.

 

CAPITOLO II

Status giuridico

 

          Art. 12. Status personale

     1. Lo status personale del rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese di cui ha la residenza.

     2. I diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, ed in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti, subordinatamente, se necessario, all'adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione tuttavia che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato se l'interessato non fosse divenuto rifugiato.

 

          Art. 13. Beni mobili ed immobili

     Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto concerne l'acquisto di beni mobili ed immobili ed i diritti connessi, la locazione e gli altri contratti relativi ai beni mobili ed immobili.

 

          Art. 14. Proprietà intellettuale ed industriale

     Riguardo alla protezione della proprietà industriale, particolarmente quella relativa alle invenzioni, i disegni, i modelli, i marchi di fabbrica, il nome commerciale, e riguardo alla protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ogni rifugiato beneficerà, nel paese in cui ha la residenza abituale, della protezione di cui usufruiscono i cittadini di detto Paese. Nel territorio di qualsiasi altro Stato contraente ogni rifugiato beneficerà della protezione concessa in detto territorio ai cittadini del Paese di cui ha la residenza abituale.

 

          Art. 15. Diritti di associazione

     Per quanto riguarda le associazioni apolitiche e non lucrative ed i sindacati professionali, gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato nelle stesse circostanze ai cittadini di un Paese straniero.

 

          Art. 16. Libero accesso ai tribunali

     1. Ogni rifugiato avrà libero e facile accesso ai tribunali nel territorio degli Stati contraenti.

     2. Ogni rifugiato, nello stesso Stato contraente in cui ha la residenza abituale, potrà usufruire dello stesso trattamento dei cittadini per quanto riguarda l'accesso ai tribunali, ivi compresa l'assistenza giuridica e l'esenzione della "cautio judicatum solvi".

     3. Negli Stati contraenti diversi da quello in cui hanno abituale residenza e per le materie di cui al paragrafo 2, verrà concesso ai rifugiati lo stesso trattamento concesso ai cittadini del Paese in cui hanno residenza abituale.

 

CAPITOLO III

Impieghi lucrativi

 

          Art. 17. Attività salariate

     1. Gli Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato residente regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un Paese straniero per quanto riguarda l'esercizio di una attività salariata.

     2. In ogni modo, le misure restrittive imposte agli stranieri o all'assunzione di stranieri per la protezione del mercato nazionale del lavoro, non si applicheranno ai rifugiati che ne fossero già esentati al momento della entrata in vigore della presente Convenzione da parte dello Stato contraente interessato, o che fossero in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     a) abbiano tre anni di residenza nel Paese;

     b) abbiano moglie avente la cittadinanza del Paese di residenza. Un rifugiato non potrà invocare il beneficio di questa disposizione nel caso che avesse abbandonato la consorte;

     c) abbiano uno o più figli aventi la cittadinanza del Paese di residenza.

     3. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di adottare misure tendenti ad assimilare i diritti di tutti i rifugiati per quanto riguarda l'esercizio di tutte le attività salariate a quelli dei loro cittadini, e ciò, in particolare per i rifugiati entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di reclutamento di mano d'opera o di un piano di immigrazione.

 

          Art. 18. Attività autonome

     Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati che si trovano regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto riguarda l'esercizio di un lavoro autonomo nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e così pure per quanto riguarda la creazione di società commerciali ed industriali.

 

          Art. 19. Libere professioni

     1. Ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati residenti regolarmente sul suo territorio, titolari di diplomi riconosciuti validi dalle autorità competenti di detto Stato e desiderosi di esercitare una libera professione, il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale.

     2. Gli Stati contraenti faranno quanto è loro possibile, compatibilmente con le loro leggi e costituzioni, per assicurare la sistemazione di detti rifugiati nei territori, diversi da quello metropolitano, delle cui relazioni internazionali essi sono responsabili.

 

CAPITOLO IV

Assistenza

 

          Art. 20. Razionamento

     Qualora fosse istituito un sistema di razionamento, al quale fosse sottoposta tutta la popolazione e che regolasse la distribuzione generale dei prodotti di cui vi fosse penuria, i rifugiati saranno trattati come i cittadini.

 

          Art. 21. Alloggi

     Per quanto riguarda gli alloggi, gli Stati contraenti, nella misura in cui questa materia è regolata da leggi o regolamenti è sottoposta a controllo da parte delle autorità pubbliche, concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale.

 

          Art. 22. Istruzione pubblica

     1. Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati, per quanto riguarda l'istruzione elementare, lo stesso trattamento accordato ai cittadini.

     2. Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto riguarda i gradi di istruzione diversi da quella elementare ed in particolare l'ammissione agli studi, la convalida di certificati di studio, di diplomi e titoli universitari conseguiti all'estero, l'esenzione delle tasse e la concessione di borse di studio.

 

          Art. 23. Assistenza pubblica

     In materia di assistenza pubblica, gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

 

          Art. 24. Legislazione del lavoro ed assicurazioni sociali

     1. Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai cittadini per quanto riguarda le seguenti materie:

     a) Nella misura in cui queste materie sono regolate da leggi o regolamenti o sono soggette a controllo da parte della pubblica amministrazione: la remunerazione, compresi i contributi familiari quando questi fanno parte della remunerazione, la durata del lavoro, il lavoro straordinario, le ferie pagate, le restrizioni relative al lavoro a domicilio, l'età minima per l'assunzione al lavoro, l'apprendistato e l'addestramento professionale, il lavoro delle donne ed il lavoro dei minori, il beneficio dei vantaggi previsti dai contratti collettivi;

     b) Le assicurazioni sociali (le disposizioni di legge relative ad infortuni sul lavoro, malattie professionali, maternità, malattia, vecchiaia, invalidità, morte, disoccupazione, carichi di famiglia e così pure ogni altro rischio che, conformemente alla legislazione nazionale, è coperto da una forma di assicurazione sociale), salvo:

     i) appositi accordi per la salvaguardia dei diritti acquisiti e in corso di acquisizione;

     ii) particolari disposizioni della legge nazionale del Paese di residenza, relative alle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili interamente da fondi pubblici come pure ai contributi versati a coloro che non hanno raggiunto la quota richiesta per ottenere una normale pensione.

     2. I diritti a prestazioni dovuti alla morte di un rifugiato, conseguente ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, non saranno pregiudicati dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.

     3. Gli Stati contraenti estenderanno ai rifugiati i benefici degli accordi conclusi tra loro o che concluderanno, relativi alla salvaguardia dei diritti acquisiti e dei diritti in via di acquisizione, in materia di assicurazioni sociali, a condizione soltanto che i rifugiati siano in possesso dei requisiti previsti per i cittadini dei Paesi firmatari degli accordi in questione.

     4. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di estendere ai rifugiati, per quanto sarà possibile, i benefici di analoghi accordi stipulati o da stipulare tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

 

CAPITOLO V

Provvedimenti amministrativi

 

          Art. 25. Assistenza amministrativa

     1. Allorquando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di autorità straniere, alle quali non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio risiede faranno in modo che questo concorso gli sia fornito dalle loro stesse autorità o da una autorità internazionale.

     2. Le autorità, di cui al precedente paragrafo 1, concederanno o faranno concedere - sotto il loro controllo - ai rifugiati quei documenti o certificati che normalmente sarebbero concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste.

     3. I documenti o i certificati rilasciati in questo modo sostituiranno gli atti ufficiali concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste e faranno fede fino a prova contraria.

     4. Salve le eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, i servizi di cui trattasi al presente articolo potranno essere retribuiti, ma queste retribuzioni saranno modiche ed in rapporto con le stesse a carico dei cittadini per servizi analoghi.

     5. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano assolutamente gli artt. 27 e 28.

 

          Art. 26. Libertà di movimento

     Ogni Stato contraente concederà ai rifugiati che si trovano regolarmente sul territorio il diritto di eleggervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, salve le limitazioni che i regolamenti sanciscono per gli stranieri in generale nelle stesse circostanze.

 

          Art. 27. Documenti di identità

     Gli Stati contraenti rilasceranno dei documenti di identità a tutti i rifugiati che si trovano sul loro territorio e che non possiedono un documento di viaggio valido.

 

          Art. 28. Documenti di viaggio

     1. Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territorio, a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano. Le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione si applicheranno a detti documenti. Gli Stati contraenti potranno concedere un siffatto documento di viaggio a qualsiasi altro rifugiato sul loro territorio, accorderanno una attenzione particolare alla situazione di quei rifugiati che si trovano sul loro territorio, che non sono in condizione di ottenere un documento di viaggio del Paese in cui hanno la residenza regolare.

     2. I documenti di viaggio, rilasciati ai sensi degli accordi internazionali precedenti dalle Parti di detti accordi, saranno riconosciuti dagli Stati contraenti e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.

 

          Art. 29. Carichi fiscali

     1. Gli Stati contraenti non imporranno ai rifugiati diritti, tasse, imposte, a qualsiasi titolo, diverse o più elevate di quelle che sono o saranno esatte dai loro cittadini in situazioni analoghe.

     2. Le disposizioni del paragrafo precedente non precludono l'applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle tasse in materia di concessione agli stranieri di documenti amministrativi, ivi compresi anche i documenti di identità.

 

          Art. 30. Trasferimento dei beni

     1. Gli Stati contraenti permetteranno ai rifugiati, in conformità con le loro leggi e regolamenti, di trasferire i beni che hanno fatto entrare sul loro territorio nel territorio di un altro Stato in cui sono stati ammessi per sistemarvisi.

     2. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione le domande presentate da rifugiati che desiderano ottenere l'autorizzazione a trasferire ogni altro loro bene necessario alla loro sistemazione in un altro Paese in cui sono stati ammessi al fine di sistemarvisi.

 

          Art. 31. Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento

     1. Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali, per ingresso o soggiorno irregolare, a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'art. l, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.

     2. Gli Stati contraenti non applicheranno altre restrizioni ai movimenti di questi rifugiati se non quelle necessarie; queste restrizioni verranno applicate solo in attesa che lo status dei rifugiati nel Paese di accoglimento venga regolarizzato o che essi riescano a farsi ammettere in un altro Stato. In vista di quest'ultima ammissione gli Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati un periodo di tempo ragionevole e così pure tutte le facilitazioni necessarie.

 

          Art. 32. Espulsione

     1. Gli Stati contraenti non espelleranno un rifugiato residente regolarmente sul loro territorio, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

     2. L'espulsione di detto rifugiato non avrà luogo se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato - a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale lo impediscano dovrà essere ammesso a fornire prove a suo discarico, a presentare un ricorso e ad essere rappresentato a questo scopo davanti alle autorità competenti o davanti ad una o più persone appositamente designate dalle autorità competenti.

     3. Gli Stati contraenti concederanno ad un rifugiato nella situazione di cui sopra un periodo di tempo ragionevole per permettergli di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese. Gli Stati contraenti, durante questo periodo di tempo, potranno adottare quei provvedimenti di ordine interno che riterranno opportuni.

 

          Art. 33. Divieto di espulsione o di respingimento (refoulement)

     1. Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.

     2. Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato.

 

          Art. 34. Naturalizzazione

     Gli Stati contraenti faciliteranno, quanto più possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Si sforzeranno in modo particolare di accelerare la procedura necessaria per la naturalizzazione e di ridurre il più possibile le tasse e le spese richieste per questa procedura.

 

CAPITOLO VI

Disposizioni di attuazione e transitorie

 

          Art. 35. Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

     1. Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, od ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, a facilitare il suo compito di sorveglianza dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Al fine di permettere all'Alto Commissariato, o ad ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati contraenti si impegnano a fornir loro in forma appropriata le informazioni ed i dati statistici richiesti relativi:

     a) allo status dei rifugiati;

     b) all'applicazione della presente Convenzione;

     c) alle leggi, regolamenti e decreti che sono o entreranno in vigore per quanto riguarda i rifugiati.

 

          Art. 36. Informazioni concernenti le leggi ed i regolamenti nazionali

     Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che potranno adottare per assicurare l'applicazione della presente Convenzione.

 

          Art. 37. Relazioni con le Convenzioni anteriori

     Senza pregiudizio per le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 28, la presente Convenzione sostituisce tra le Parti contraenti gli Accordi del 5 luglio 1922, 31 maggio 1924, 12 maggio 1926, 30 giugno 1928 e 30 luglio 1935, e così pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e 10 febbraio 1938, il Protocollo del 14 settembre 1939 e l'Accordo del 15 ottobre 1946.

 

CAPITOLO VII

Clausole finali

 

          Art. 38. Regolamento delle controversie

     Le controversie tra le Parti della presente Convenzione relative alla sua interpretazione o alla sua applicazione, non regolate in altro modo, verranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia, a richiesta di una delle Parti nella controversia.

 

          Art. 39. Firma, ratifica e adesione

     1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e successivamente depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Sarà aperta alla firma presso l'Ufficio Europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951, e poi nuovamente aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.

     2. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e così pure di tutti gli Stati non membri invitati alla Conferenza dei Plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi o di qualsiasi altro Stato a cui l'Assemblea generale avrà rivolto un invito alla firma. La Convenzione dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

     3. Gli Stati, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, potranno aderire alla Convenzione a partire dal 28 luglio 1951. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

 

          Art. 40. Clausola di applicazione territoriale

     1. Ogni Stato potrà, al momento della firma, ratifica o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutti i territori che rappresenta sul piano internazionale oppure ad una parte di essi. Una siffatta dichiarazione avrà efficacia dal momento in cui la Convenzione entrerà in vigore in detto Stato.

     2. In qualsiasi momento successivo, l'estensione dell'applicazione potrà essere effettuata mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite ed avrà effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione nello Stato di cui trattasi, se questa data è posteriore.

     3. Per quanto concerne i territori ai quali la Convenzione non si applicherà al momento della firma, ratifica o adesione, ognuno degli Stati interessati esaminerà la possibilità di adottare non appena possibile i provvedimenti necessari al fine di estendere l'applicazione della Convenzione a detti territori subordinatamente, quando necessario per ragioni costituzionali, al benestare del Governo di detti territori.

 

          Art. 41. Clausola federale

     Nel caso di Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:

     a) riguardo agli articoli della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'azione legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale saranno entro tali limiti gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;

     b) riguardo agli articoli della presente Convenzione - la cui applicazione rientra nell'azione legislativa di ciascuno Stato, provincia o cantone i quali non sono, in base al sistema costituzionale della Federazione, obbligati ad adottare provvedimenti legislativi - il Governo federale porterà questi articoli a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni, il più presto possibile, esprimendo il suo parere favorevole;

     c) gli Stati federali Parti della presente Convenzione comunicheranno - a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente trasmessa loro tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite - un rapporto sulla legislazione e la prassi in vigore nella Federazione e nelle unità che la compongono, riguardo a qualsiasi determinata disposizione della Convenzione, indicando la misura nella quale è data efficacia a detta disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo o altro provvedimento.

 

          Art. 42. Riserve

     1. Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione, potrà apporre riserve agli articoli della Convenzione, fatta eccezione per i seguenti: 1, 3, 4, 16 , 33, dal 36 al 46 incluso.

     2. Qualsiasi Stato che, in conformità con il disposto del paragrafo I del presente articolo, abbia formulato una riserva, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante comunicazione indirizzata a tale scopo al Segretario generale delle Nazioni Unite.

 

          Art. 43. Entrata in vigore

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.

     2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di questo Stato dello strumento di ratifica o di adesione.

 

          Art. 44. Denuncia

     1. Ogni Stato contraente potrà denunciare la Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

     2. La denuncia avrà effetto per lo Stato contraente interessato un anno dopo la data in cui sarà pervenuta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

     3. Qualsiasi Stato, che abbia fatto una dichiarazione o una notifica come previsto all'art. 40, potrà notificare ulteriormente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione cesserà di applicarsi nel territorio indicato nella notifica. La Convenzione cesserà allora di avere applicazione nel territorio in questione un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

 

          Art. 45. Revisione

     1. Ogni Stato contraente potrà in qualsiasi momento, a mezzo di notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite, fare richiesta di revisione della presente Convenzione.

     2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanderà, se necessario, i provvedimenti da adottare riguardo a detta richiesta.

 

          Art. 46. Notifiche a mezzo del Segretario generale delle Nazioni Unite

     Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'art. 39:

     a) le dichiarazioni e le notifiche previste alla sezione B dell'art. 1;

     b) le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 39;

     c) le dichiarazioni e le notifiche previste all'art. 40;

     d) le riserve formulate o ritirate di cui all'art. 42;

     e) la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, secondo quanto stabilito all'art. 43;

     f) le denunce e le notifiche di cui all'art. 44;

     g) le richieste di revisione di cui all'art. 45;

     (Omissis)

 

 

     Allegato

     (Traduzione non ufficiale)

 

     Paragrafo 1

     1. Il documento di viaggio, di cui all'art. 28 della presente Convenzione, sarà conforme all'esemplare allegato.

     2. Il documento sarà redatto in almeno due lingue, una delle quali sarà l'inglese o il francese.

 

     Paragrafo 2

     Salve le disposizioni vigenti nel Paese di emissione, i bambini potranno essere inclusi nel documento di viaggio di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro rifugiato adulto.

 

     Paragrafo 3

     La tassa da esigere per il rilascio del documento non dovrà essere superiore a quella più bassa fissata per i passaporti nazionali.

 

     Paragrafo 4

     Salvo casi speciali o eccezionali, il documento sarà rilasciato per il maggior numero possibile di Paesi.

 

     Paragrafo 5

     Il documento dovrà avere la validità di uno o due anni, a giudizio delle autorità di emissione.

 

     Paragrafo 6

     1. Il rinnovo o la proroga di validità del documento è di competenza delle autorità di emissione, finché il titolare di esso non abbia fissato residenza regolare in un altro territorio e risieda regolarmente nel territorio di detta autorità. La concessione di un nuovo documento è, nelle stesse condizioni, competenza delle autorità che hanno rilasciato il precedente documento.

     2. Alle autorità diplomatiche o consolari, espressamente autorizzate a tale scopo, sarà data facoltà di prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei documenti di viaggio rilasciati dai loro rispettivi Governi.

     3. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di rinnovare o prorogare la validità dei documenti di viaggio o di concederne nuovi a rifugiati non più regolarmente residenti nel loro territorio, i quali non possano ottenere il documento di viaggio dal Paese di loro regolare residenza.

 

     Paragrafo 7

     Gli Stati contraenti riconosceranno la validità dei documenti emessi in conformità con il disposto dell'art. 28 della presente Convenzione.

 

     Paragrafo 8

     Le autorità competenti del Paese nel quale il rifugiato desidera recarsi, se disposte ad accoglierlo e ove sia necessario, apporranno il visto al documento di cui egli sia titolare.

 

     Paragrafo 9

     1. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordare visti di transito ai rifugiati che abbiano ottenuto visti per territori di definitiva destinazione.

     2. L'emissione di questi visti potrà essere rifiutata per ragioni che giustificherebbero il rifiuto di un visto a qualunque straniero.

 

     Paragrafo 10

     Le tasse per la concessione dei visti di uscita, di ingresso o di transito non dovranno essere superiori a quelle più basse fissate per visti a passaporti stranieri.

 

     Paragrafo 11

     Nel caso che un rifugiato cambi residenza e si stabilisca regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, la responsabilità del rilascio di un nuovo documento, nei termini e condizioni previsti all'art. 28, sarà delle autorità competenti di quel territorio, alle quali il rifugiato avrà diritto di rivolgersi.

 

     Paragrafo 12

     Le autorità che concedono un nuovo documento dovranno ritirare il precedente e restituirlo al Paese di emissione, se sia così specificato in detto documento. In caso contrario, le autorità che rilasciano il nuovo documento ritireranno ed annulleranno il vecchio.

 

     Paragrafo 13

     1. Ciascuno Stato contraente si impegna a riammettere nel proprio territorio il titolare di un documento di viaggio emesso da detto Stato in applicazione dell'art. 28 della Convenzione, in qualunque momento durante il periodo di validità del documento.

     2. Subordinatamente al disposto del precedente capoverso, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento adempia le formalità che possono essere prescritte per l'uscita o il reingresso nel suo territorio.

     3. Gli Stati contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali o nei casi in cui il permesso di soggiorno del rifugiato sia valido per un periodo determinato, di limitare all'atto di emissione del documento il periodo durante il quale il rifugiato potrà rientrare: questo periodo non potrà essere inferiore a tre mesi.

 

     Paragrafo 14

     Salvo quanto stipulato al paragrafo 13, le disposizioni di questo Allegato non derogano alle leggi ed ai regolamenti che governano l'ammissione, il transito, il soggiorno, la sistemazione e la partenza nei territori degli Stati contraenti.

 

     Paragrafo 15

     Né l'emissione del documento, né quanto in esso specificato può determinare o cambiare lo status del titolare, particolarmente per quanto riguarda la nazionalità.

 

     Paragrafo 16

     L'emissione del documento non dà in alcun modo al titolare diritto alla protezione delle autorità diplomatiche e consolari del paese di emissione, e non conferisce a queste autorità un diritto di protezione.