Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 05/04/2011 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Reati relativi alla tratta di esseri umani |
Art. 3. Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo |
Art. 4. Pene |
Art. 5. Responsabilità delle persone giuridiche |
Art. 6. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche |
Art. 7. Sequestro e confisca |
Art. 8. Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime |
Art. 9. Indagini e azione penale |
Art. 10. Giurisdizione |
Art. 11. Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani |
Art. 12. Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali |
Art. 13. Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani |
Art. 14. Assistenza e sostegno alle vittime minorenni |
Art. 15. Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali |
Art. 16. Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani |
Art. 17. Risarcimento delle vittime |
Art. 18. Prevenzione |
Art. 19. Relatori nazionali o meccanismi equivalenti |
Art. 20. Coordinamento della strategia dell’Unione al contrasto della tratta di esseri umani |
Art. 21. Sostituzione della decisione quadro 2002/629/GAI |
Art. 22. Recepimento |
Art. 23. Relazione |
Art. 24. Entrata in vigore |
Art. 25. Destinatari |
§ 17.1.150 - Direttiva 5 aprile 2011, n. 36.
Direttiva n. 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI
(G.U.U.E. 15 aprile 2011, n. L 101)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],
considerando quanto segue:
(1) La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell’ambito della criminalità organizzata, e costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani sono una priorità dell’Unione e degli Stati membri.
(2) La presente direttiva è parte dell’azione globale contro la tratta di esseri umani, che include azioni che coinvolgono paesi terzi, come dichiarato nel "Libro bianco sulle iniziative per rafforzare la dimensione esterna dell’Unione nelle iniziative contro la tratta di esseri umani: verso un’azione dell’Unione europea a livello mondiale contro la tratta di esseri umani" approvata dal Consiglio il 30 novembre 2009. In tale contesto è opportuno realizzare azioni nei paesi terzi da cui provengono e vengono trasferite le vittime della tratta per svolgere un’opera di sensibilizzazione, ridurre la vulnerabilità, sostenere e assistere le vittime, lottare contro le cause profonde del fenomeno e aiutare i paesi terzi interessati a sviluppare un’adeguata legislazione per contrastare la tratta.
(3) La presente direttiva riconosce la specificità di genere del fenomeno e che la tratta degli uomini e quella delle donne hanno spesso fini diversi. Per questo motivo, anche le misure di assistenza e sostegno dovrebbero integrare una specificità di genere laddove opportuno. I fattori che spingono le persone a lasciare il proprio paese d’origine (fattori "push") e quelli che le attraggono nei paesi di destinazione (fattori "pull") possono divergere in base ai settori interessati, ad esempio l’industria del sesso o lo sfruttamento del lavoro nel settore edile, agricolo o della servitù domestica.
(4) L’Unione si è impegnata a prevenire e combattere la tratta di esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime: a tal fine sono stati adottati la
(5) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare per rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani. Sono a tal proposito essenziali una stretta cooperazione transfrontaliera che comprenda lo scambio di informazioni e di migliori prassi nonché un dialogo aperto e costante tra le autorità di polizia, giudiziarie e finanziarie degli Stati membri. Il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi di tratta di esseri umani dovrebbe essere agevolato da una cooperazione rafforzata con Europol e Eurojust, l’istituzione di squadre investigative comuni e l’attuazione della
(6) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative la cui attività è riconosciuta nella lotta contro la tratta di esseri umani, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché la verifica e la valutazione dell’impatto delle misure di contrasto della tratta.
(7) La presente direttiva adotta un approccio globale, integrato e incentrato sui diritti umani alla lotta contro la tratta di esseri umani, e nell’attuazione della stessa, è opportuno tener conto della
(8) Poiché i minori costituiscono una categoria più vulnerabile rispetto agli adulti e corrono quindi maggiori rischi di divenire vittime della tratta di esseri umani, è necessario che la presente direttiva sia applicata tenendo conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo.
(9) Il protocollo ONU del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani rappresentano passi decisivi nel processo di potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta di esseri umani. È opportuno rilevare che la Convenzione del Consiglio d’Europa contiene un meccanismo di valutazione, composto dal gruppo di esperti nella lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) e dal Comitato delle parti. Per evitare la duplicazione di sforzi è opportuno sostenere il coordinamento tra le organizzazioni internazionali con competenze in materia di azioni contro la tratta di esseri umani.
(10) La presente direttiva lascia impregiudicato il principio di non respingimento ("non refoulement") conformemente alla Convenzione del 1951 relativa allo stato dei rifugiati (Convenzione di Ginevra), nonché all'articolo 4 e all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(11) Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta di esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l’accattonaggio forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell’accattonaggio, compreso l’uso per l’accattonaggio di una persona dipendente vittima della tratta, rientra nell’ambito della definizione di tratta di esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità di qualsiasi eventuale consenso a prestare tale lavoro o servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, nessun eventuale consenso dovrebbe essere considerato valido. L’espressione "sfruttamento di attività criminali" dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell’integrità fisica, nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l’adozione illegale o il matrimonio forzato nella misura in cui soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.
(12) I livelli delle pene nella presente direttiva riflettono la preoccupazione crescente negli Stati membri in relazione allo sviluppo del fenomeno della tratta di esseri umani. Per questo motivo la presente direttiva utilizza come base i livelli 3 e 4 delle conclusioni del Consiglio, del 24 e 25 aprile 2002, sull’approccio da adottare per l’armonizzazione delle pene. Quando il reato è commesso in determinate circostanze, per esempio se la vittima è particolarmente vulnerabile, la pena dovrebbe essere più severa. Nel contesto della presente direttiva, fra le persone vulnerabili dovrebbero essere compresi almeno i minori. Altri elementi che si potrebbero prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono, ad esempio, il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità. Se il reato è particolarmente grave, ad esempio qualora sia stata messa in pericolo la vita della vittima, o se il reato è stato perpetrato con ricorso a violenze gravi, quali la tortura, il consumo forzato di droghe/medicinali, lo stupro o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o ha altrimenti causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima, ciò dovrebbe altrettanto tradursi in pene più severe. Nella presente direttiva ogni riferimento alla consegna dovrebbe intendersi ai sensi della
(13) Nella lotta alla tratta di esseri umani è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la
(14) È opportuno tutelare le vittime della tratta di esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati, dall’azione penale e dalle sanzioni per le attività criminali, quali l’uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l’immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell’essere oggetto della tratta. Tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, a prevenire un’ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. Tale protezione non dovrebbe escludere azioni giudiziarie o sanzioni penali per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale.
(15) Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale relative ai reati di tratta di esseri umani, l’avvio delle indagini non dovrebbe, in via di principio, essere subordinato alle dichiarazioni o all’accusa formulate dalla vittima. Qualora richiesto dalla natura dell’atto, l’azione penale dovrebbe essere consentita per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. Le autorità di contrasto e le autorità inquirenti dovrebbero essere adeguatamente formate, in particolare per migliorare l’esecuzione internazionale delle norme e la cooperazione giudiziale. Sarebbe opportuno mettere a disposizione dei responsabili dell’indagine e dell’azione penale relative a tali reati gli strumenti investigativi usati contro la criminalità organizzata e altri reati gravi, tra cui, l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie.
(16) Per garantire un’azione penale efficace contro i gruppi della criminalità internazionale che hanno il centro delle loro attività in uno Stato membro e che sono dediti alla tratta di esseri umani nei paesi terzi, è opportuno stabilire la giurisdizione sul reato di tratta quando l’autore del reato ha la cittadinanza di uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro. Analogamente, si potrebbe stabilire la giurisdizione quando l’autore del reato risiede abitualmente in uno Stato membro, la vittima ha la cittadinanza o risiede abitualmente in uno Stato membro, o il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro.
(17) Mentre la
(18) È necessario che le vittime della tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti. È quindi opportuno che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo i procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero fornire le risorse per finanziare l’assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime. L’assistenza e il sostegno forniti dovrebbero comprendere almeno una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai loro trafficanti. Nell’attuazione pratica di tali misure è opportuno tenere conto, in base ad una valutazione individuale effettuata conformemente alle procedure nazionali, delle circostanze, del contesto culturale e delle esigenze della persona interessata. L’assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti ad una persona non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata oggetto di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno. Qualora la vittima non risieda legalmente nello Stato membro interessato, l’assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti incondizionatamente almeno durante il periodo di riflessione. Se, una volta completato il processo di identificazione o scaduto il periodo di riflessione, la vittima non è ritenuta ammissibile al titolo di soggiorno o non abbia altrimenti residenza legale nello Stato membro interessato, o se la vittima ha lasciato il territorio di detto Stato membro, lo Stato membro interessato non è obbligato a continuare a fornirle assistenza e sostegno sulla base della presente direttiva. Ove necessario, per circostanze quali cure mediche in corso a causa delle gravi conseguenze fisiche o psicologiche del reato, o qualora la sicurezza della vittima sia a rischio per le dichiarazioni da essa rese nel procedimento penale, l’assistenza e il sostegno dovrebbero proseguire per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale.
(19) La
(20) Le vittime della tratta di esseri umani che hanno subito le conseguenze di abusi e trattamenti degradanti solitamente legati al reato di tratta, quali sfruttamento sessuale, abusi sessuali, stupro, pratiche simili alla schiavitù o prelievo di organi, dovrebbero essere protette contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il procedimento penale. Si dovrebbero evitare ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale, ad esempio, nei casi consentiti, attraverso la produzione, quanto prima possibile nel corso del procedimento, della videoregistrazione di tali audizioni. A tal fine, le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, basato sulle loro esigenze individuali, durante le indagini e i procedimenti penali. La valutazione delle esigenze individuali dovrebbe tener conto di elementi quali l’età, di un’eventuale gravidanza, dello stato di salute, di una eventuale disabilità o di altre circostanze personali, nonché delle conseguenze fisiche o psicologiche dell’attività criminale di cui la vittima è stata oggetto. L’eventuale trattamento e le sue modalità di applicazione devono essere decisi, caso per caso, conformemente al diritto nazionale, alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari.
(21) Le misure di assistenza e sostegno alle vittime dovrebbero essere fornite su base consensuale e informata. Le vittime dovrebbero pertanto essere al corrente degli aspetti salienti delle suddette misure, che non dovrebbero essere loro imposte. Il rifiuto da parte della vittima delle misure di assistenza o sostegno non dovrebbe comportare l’obbligo per le autorità competenti dello Stato membro interessato di offrire alla vittima misure alternative.
(22) Oltre alle misure a disposizione di tutte le vittime della tratta di esseri umani, è opportuno che gli Stati membri garantiscano specifiche misure di assistenza, sostegno e protezione per i minori. Tali misure dovrebbero essere applicate tenendo conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo. Quando l’età di una persona oggetto della tratta di esseri umani è incerta e sussistono motivi per ritenere che sia inferiore ai diciotto anni, si dovrebbe presumere che la persona in questione sia un minore e la stessa dovrebbe ricevere assistenza, sostegno e protezione immediati. Le misure di assistenza e sostegno per i minori dovrebbero essere intese al recupero fisico e psico-sociale e ad una soluzione duratura per il minore in questione. L’accesso all’istruzione aiuterebbe il minore a reintegrarsi nella società. Tenuto conto della particolare vulnerabilità dei minori vittime della tratta, si dovrebbero prevedere ulteriori misure di protezione per tutelarli in occasione delle audizioni rese durante le indagini e i procedimenti penali.
(23) È opportuno dedicare un’attenzione particolare ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici. Gli Stati membri dovrebbero applicare misure di accoglienza specifiche per le esigenze del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani, dal momento in cui è identificato fino a quando si perviene a una soluzione duratura, provvedendo all’applicazione delle salvaguardie procedurali del caso. È opportuno adottare le misure necessarie per provvedere, laddove opportuno, alla nomina di un tutore e/o di un rappresentante ai fini della salvaguardia dell’interesse superiore del minore. È opportuno decidere il più rapidamente possibile del futuro di ciascuna vittima minore non accompagnata, per trovare soluzioni durevoli basate su valutazioni caso per caso tenendo conto innanzitutto del suo interesse superiore. Tra le soluzioni durature vi potrebbe essere il rimpatrio e la reintegrazione nel paese d’origine o di rimpatrio, l’integrazione nella società ospitante, il rilascio di uno status di protezione internazionale o di altro tipo in conformità alla legislazione nazionale degli Stati membri.
(24) Se, conformemente alla presente direttiva, occorre nominare il tutore e/o rappresentante di un minore, questi ruoli possono essere svolti dalla stessa persona o da una persona giuridica, da un’istituzione o da un’autorità.
(25) Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione della tratta di esseri umani, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento, e riducano il rischio di divenire vittime della tratta, attraverso la ricerca, inclusa la ricerca su nuove forme di tratta di esseri umani, l’informazione, la sensibilizzazione e l’istruzione. Nell’ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare una prospettiva di genere e un approccio fondato sui diritti dei minori. I funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani dovrebbero essere adeguatamente preparati ad individuare tali vittime e ad occuparsene. Tale obbligo di formazione dovrebbe essere promosso per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime: operatori di polizia, guardie di frontiera, funzionari dei servizi per l’immigrazione, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, ispettori del lavoro, operatori sociali e dell’infanzia, nonché personale sanitario e consolare, ma potrebbe estendersi a seconda delle circostanze locali ad altri funzionari pubblici che possono entrare in contatto con vittime della tratta durante il loro lavoro.
(26) La
(27) Gli Stati membri dovrebbero istituire, secondo le modalità ritenute opportune conformemente alla loro organizzazione interna e tenendo conto della necessità di una struttura minima con compiti individuati, sistemi nazionali di monitoraggio, quali ad esempio relatori nazionali o meccanismi equivalenti, per valutare le tendenze della tratta di esseri umani, raccogliere statistiche, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e presentare relazioni periodiche. Tali relatori nazionali o meccanismi equivalenti sono già costituiti in una rete informale dell’Unione istituita dalle conclusioni del Consiglio sull’istituzione di una rete europea di relatori nazionali o meccanismi equivalenti sul traffico di esseri umani del 4 giugno 2009. Un coordinatore anti-tratta parteciperebbe ai lavori di tale rete, che offre all’Unione e agli Stati membri informazioni strategiche obiettive, affidabili, raffrontabili e aggiornate nell’ambito della tratta di esseri umani e uno scambio di esperienze e migliori prassi nel settore della prevenzione e repressione della tratta a livello dell’Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe avere il diritto di partecipare alle attività comuni dei relatori nazionali o meccanismi equivalenti.
(28) Per valutare i risultati delle azioni anti-tratta, l’Unione dovrebbe continuare a sviluppare il suoi lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati per elaborare statistiche raffrontabili.
(29) Alla luce del programma di Stoccolma e al fine di sviluppare una strategia consolidata dell’Unione contro la tratta di esseri umani, intesa a rafforzare ulteriormente l’impegno e gli sforzi dell’Unione e degli Stati membri nella prevenzione e repressione di tale tratta, gli Stati membri dovrebbero agevolare i compiti del coordinatore anti–tratta, tra i quali possono figurare ad esempio il miglioramento del coordinamento e della coerenza, evitando una duplicazione degli sforzi, tra le istituzioni e le agenzie dell’Unione nonché tra gli Stati membri e gli interlocutori internazionali, il contributo allo sviluppo di politiche e strategie dell’Unione nuove o vigenti rilevanti per la lotta contro la tratta di esseri umani o la comunicazione alle istituzioni dell’Unione.
(30) La presente direttiva mira a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2002/629/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, la decisione quadro sia modificata nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell’adozione della presente direttiva.
(31) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [14], gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
(32) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro la tratta di esseri umani, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d’informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
(34) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.
(35) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente direttiva. non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(36) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione. non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta di esseri umani. Essa introduce altresì disposizioni comuni, tenendo conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime.
Art. 2. Reati relativi alla tratta di esseri umani
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi:
il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento.
2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima.
3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.
4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
6. Ai fini della presente direttiva per "minore" si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.
Art. 3. Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 2.
Art. 4. Pene
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno cinque anni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno dieci anni, laddove tale reato:
a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori;
b) sia stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi della
c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; oppure
d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fatto che un reato di cui all'articolo 2 sia stato commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni sia considerato una circostanza aggravante.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano puniti con pene effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna.
Art. 5. Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:
a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.
4. Ai sensi della presente direttiva, per "persona giuridica" s’intende qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei poteri pubblici e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Art. 6. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 o 2, siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:
a) l’esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici;
b) l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciali;
c) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
Art. 7. Sequestro e confisca
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 8. Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.
Art. 9. Indagini e azione penale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l’azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all’accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell’atto, i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.
Art. 10. Giurisdizione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 nei seguenti casi:
a) il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio; oppure
b) l’autore del reato è un suo cittadino.
2. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire ulteriormente la giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 commesso al di fuori del suo territorio, tra l’altro quando:
a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro;
b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di detto Stato membro; oppure
c) l’autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro.
3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, ciascuno Stato membro adotta, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e può adottare, nei casi di cui al paragrafo 2, le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alle seguenti condizioni:
a) i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi; oppure
b) il reato sia perseguibile solo su querela da parte della vittima nel luogo in cui è stato commesso, oppure su denuncia dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.
Art. 11. Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest’ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, fatte salve la
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.
5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l’ assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, informazioni sul periodo di riflessione e ristabilimento ai sensi della
7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall’eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali o psicologici, o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologia, fisica o sessuale.
Art. 12. Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali
1. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta ai diritti sanciti nella decisione quadro 2001/220/GAI.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all’assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza legale e l’assistenza legale sono gratuite se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di tratta di esseri umani ricevano adeguata protezione sulla base di una valutazione individuale dei rischi, tra l’altro accedendo ai programmi di protezione delle vittime o ad altre misure analoghe, se necessario e conformemente al diritto o alle procedure nazionali.
4. Fermo restando il diritto alla difesa e in base a una valutazione individuale delle autorità competenti sulla situazione personale della vittima, gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani beneficino di un trattamento specifico intese a prevenire la vittimizzazione secondaria evitando, per quanto possibile e conformemente al diritto nazionale e alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari, quanto segue:
a) le ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale;
b) il contatto visivo fra le vittime e gli imputati, anche durante le deposizioni, quali audizioni ed esami incrociati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l’uso di appropriate tecnologie della comunicazione;
c) le deposizioni in udienze pubbliche; e
d) le domande non necessarie sulla vita privata.
Art. 13. Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani
1. I minori vittime della tratta di esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione. Nell’applicazione della presente direttiva è innanzitutto considerato l’interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l’età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15.
Art. 14. Assistenza e sostegno alle vittime minorenni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese a proteggere, ad assistere e sostenere le vittime minorenni della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso. Gli Stati membri forniscono l’accesso all’istruzione entro un termine ragionevole ai minori vittime e ai figli delle vittime e offrono loro, conformemente al diritto nazionale, assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11.
2. Gli Stati membri nominano un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l’interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso.
3. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta di esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.
4. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 11.
Art. 15. Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima.
2. Gli Stati membri provvedono, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, affinché i minori vittime della tratta abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento, a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti.
3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3:
a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
b) le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;
c) le audizioni del minore siano effettuate, ove necessario, da o mediante operatori formati a tale scopo;
d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;
e) il numero delle audizioni sia il più limitato possibile e solo se esse siano strettamente necessarie ai fini delle indagini e del procedimento penale;
f) il minore sia accompagnato da un rappresentante o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3, possa essere disposto che:
a) l’udienza si svolga a porte chiuse; e
b) il minore sia ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.
6. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 12.
Art. 16. Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani di cui all'articolo 14, paragrafo 1, tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trovare una soluzione duratura basata sulla valutazione caso per caso dell’interesse superiore del minore.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove necessario, sia nominato un tutore del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.
5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio degli articoli 14 e 15.
Art. 17. Risarcimento delle vittime
Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.
Art. 18. Prevenzione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell’istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani.
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altre parti in causa, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.
3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.
4. Per far sì che la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure che dispongano che costituisca reato la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo.
Art. 19. Relatori nazionali o meccanismi equivalenti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e di presentare relazioni.
Art. 20. Coordinamento della strategia dell’Unione al contrasto della tratta di esseri umani
Per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell’Unione al contrasto della tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore anti-tratta. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore le informazioni di cui all'articolo 19, in base alle quali il coordinatore contribuisce alla relazione che la Commissione presenta ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani.
Art. 21. Sostituzione della decisione quadro 2002/629/GAI
La decisione quadro n. 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta di esseri umani è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.
In relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2002/629/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.
Art. 22. Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 aprile 2013.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva.
3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 23. Relazione
1. Entro il 6 aprile 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, corredata se del caso di proposte legislative.
2. Entro il 6 aprile 2016, la Commissione presenta una relazione, corredata se del caso di proposte opportune, al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta l’impatto sulla prevenzione della tratta di esseri umani, della legislazione nazionale vigente che incrimina l’utilizzo di servizi che costituiscono oggetto dello sfruttamento legato alla tratta.
Art. 24. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 25. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
[1] Parere del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2011.
[3] GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 1.
[4] GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
[5] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
[6] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.
[7] GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
[8] GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.
[9] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
[10] GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.
[11] GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.
[12] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
[13] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.
[14] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
[15] GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.
[16] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
[17] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.