Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 72. Organizzazioni internazionali |
Capitolo: | 72.2 adesioni |
Data: | 11/02/1991 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, adottato a Parigi il 29 maggio [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo indicato nell'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 62 dell'accordo stesso |
Art. 3. 1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 851.750.000 ECU, di cui il 70 per cento costituisce capitale a chiamata e il 30 per cento costituisce [...] |
Art. 4. 1. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'art. 1, comunicherà con il Ministro del tesoro, [...] |
Art. 5. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 78,2 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995 |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 72.2.33 – L. 11 febbraio 1991, n. 53.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990.
(G.U. 26 febbraio 1991, n. 48, S.O.).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, adottato a Parigi il 29 maggio 1990.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo indicato nell'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 62 dell'accordo stesso.
1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 851.750.000 ECU, di cui il 70 per cento costituisce capitale a chiamata e il 30 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1991.
1. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'art. 1, comunicherà con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, paragrafo 2, dell'accordo medesimo.
2. Le funzioni previste dall'art. 26, paragrafo 1, sottoparagrafo (i), e paragrafo 4 dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge possono essere conferite a dirigenti dello Stato ai quali possono essere affidati altresì compiti e funzioni di prevalente interesse italiano e che saranno collocati fuori ruolo presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per il periodo occorrente all'espletamento dei predetti compiti e funzioni.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 78,2 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
2. All'onere relativo agli anni 1991 e 1992 si provvede parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
(Omissis)