§ 45.1.737 - Del.CIPE 26 ottobre 2012, n. 107.
Fondo sviluppo e coesione (FSC). Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera n. 41/2012.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:26/10/2012
Numero:107

§ 45.1.737 - Del.CIPE 26 ottobre 2012, n. 107.

Fondo sviluppo e coesione (FSC). Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera n. 41/2012.

(G.U. 23 gennaio 2013, n. 19)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE

     PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

     Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

     Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 863, provvede al rifinanziamento, per il periodo di programmazione 2007-2013, del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della citata legge n. 289/2002 e che, al successivo comma 866 - come modificato dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 537 prevede che le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili e che le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013;

     Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

     Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

     Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

     Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

     Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

     Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

     Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (G.U. n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

     Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (G.U. n. 17/2012), con le quali, sono state disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013, nonchè le successive delibere 20 gennaio 2012, n. 7 (G.U. n. 95/2012) e 3 agosto 2012, numeri 89, 92 e 93, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con le quali sono state parzialmente modificate le dette assegnazioni;

     Vista la propria delibera 23 marzo 2012, n. 41 (G.U. n. 138/2012) con la quale sono state determinate le risorse regionali del FSC relative al periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione e sono state definite le modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

     Visto in particolare il punto 2.1 della predetta delibera n. 41/2012, il quale, in applicazione del punto 7.3 della delibera n. 166/2007, prevede che dopo l'approvazione del Comitato/Organismo di sorveglianza siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione delle risorse del FSC 2007-2013 che determinino, all'interno dei Programmi attuativi delle Regioni (PAR) e delle Province autonome, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero scostamenti finanziari per ciascun asse/priorità di riferimento superiore al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate;

     Visto inoltre il punto 3.1 della stessa delibera, il quale, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nelle delibere n. 62/2011 e n. 78/2011, prevede che nelle ipotesi in cui i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale si proceda attraverso lo strumento del Contratti istituzionali di sviluppo e in tutti gli altri casi mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ, cosiddetti «rafforzati»);

     Visto il Piano di azione coesione concordato con le Regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonchè i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012, di cui questo Comitato ha preso atto con la delibera 3 agosto 2012, n. 96, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;

     Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2724 del 24 ottobre 2012 e l'allegata nota informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concernente l'applicazione del punto 2.1 della citata delibera n. 41/2012 ai fini della rimodulazione dei Programmi attuativi FSC 2007-2013 delle Regioni e delle Province autonome, con particolare riferimento all'asse «Governance e assistenza tecnica»;

     Considerato in particolare che la citata proposta prevede che, nell'applicazione del punto 2.1 della delibera 41/2012, le riprogrammazioni in diminuzione del valore dell'asse «Governance e assistenza tecnica», nell'ambito dei detti Programmi attuativi, non siano sottoposte alla presa d'atto di questo Comitato;

     Considerato, altresì, che la medesima proposta prevede di non sottoporre alla presa d'atto di questo Comitato le riprogrammazioni cosiddette «non volontarie» dei Programmi attuativi FSC, in quanto non autonomamente promosse dalle Regioni e dalle Province autonome, ma derivanti da cause esterne e in particolare dalla riduzione del 5% disposta con la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009) a carico della quota regionale del FSC 2007-2013, riduzione che non è stato possibile reintegrare da parte del Governo permanendo un quadro di finanza pubblica non favorevole;

     Ritenuto di dover accogliere la detta proposta concernente le riprogrammazioni in diminuzione dell'asse «Governance e assistenza tecnica» al fine di garantire maggiore snellezza procedurale nell'attuazione dei Programmi, tenuto altresì conto che tali riprogrammazioni non hanno impatto sulla strategia del QSN e risultano inoltre rispondenti ad un indirizzo ormai consolidato volto a contenere il più possibile le risorse destinate a tale asse;

     Ritenuto altresì opportuno che di tali riprogrammazioni venga comunque resa informativa a questo Comitato unitamente a quelle determinate dalle richiamate cause «esterne», al fine di consentire l'acquisizione delle complessive riprogrammazioni regionali;

     Vista la ulteriore proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2737 del 24 ottobre 2012 e l'allegata nota informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che, al fine di agevolare l'attuazione delle soprarichiamate delibere di questo Comitato n. 62/2011 e n. 78/2011, prevede una modifica del punto 3.1 della citata delibera n. 41/2012, concernente la limitazione del ricorso allo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) alle sole ipotesi di infrastrutture strategiche nazionali, ferma restando la necessità che i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale;

     Ritenuto di poter accogliere la citata proposta modificativa del punto 3.1 della delibera n. 41/2012, al fine di assicurare una maggiore speditezza nell'attuazione, in particolare, delle richiamate delibere n. 62 e n. 78/2011 ed in considerazione del carattere innovativo del CIS che è da intendersi principalmente riferito al futuro ciclo di programmazione FSC 2014-2020, fermo restando, per tutti gli altri casi, il ricorso alla stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ) «rafforzati» di cui vengono definite le caratteristiche nello stesso punto 3.1 della delibera 41/2012;

     Tenuto conto dell'esame delle citate proposte, svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

     Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

     Su proposta del Ministro per la coesione territoriale sulla quale viene acquisito in seduta l'accordo dei Ministri e Vice Ministri presenti;

 

     Delibera:

 

     A modifica di quanto previsto ai punti 2.1 e 3.1 della delibera di questo Comitato n. 41/2012 richiamata in premessa, viene stabilito quanto segue:

     1. La previsione di cui al punto 2.1 della delibera n. 41/2012, relativa alla presa d'atto da parte di questo Comitato delle proposte di riprogrammazione dei Programmi attuativi FSC 2007-2013 delle Regioni e delle Province autonome, non si applica nel caso di riprogrammazione in diminuzione dei valori dell'asse «Governance e assistenza tecnica».

     Di tali riprogrammazioni sarà resa comunque informativa a questo Comitato unitamente a quelle determinate dalle circostanze cosiddette «esterne» richiamate in premessa, al fine di consentire l'acquisizione delle complessive riprogrammazioni regionali.

     2. Lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), di cui al punto 3.1 della delibera 41/2012, viene utilizzato nelle ipotesi in cui i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, per le sole infrastrutture classificate come «infrastrutture strategiche nazionali».

     Resta fermo che, in tutti gli altri casi, si proceda mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ) «rafforzati», contenenti, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post. Tali APQ prevedono altresì appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve verificare l'efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità delle spese.

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2013  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 47