Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 11/12/2001 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Finanziamento del “Fondo per la ricostruzione”). |
Art. 2. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP). |
Art. 3. (Recupero di somme dalla disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale). |
Art. 4. (Norme per la contrazione di prestiti). |
Art. 5. (Variazioni al bilancio mediante provvedimento amministrativo). |
Art. 6. (Disposizioni in materia di euro). |
Art. 7. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale). |
Art. 8. (Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazioni alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1). |
Art. 9. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale). |
Art. 10. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent). |
Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54). |
Art. 12. (Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73). |
Art. 13. (Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio degli enti locali). |
Art. 14. (Piano politiche del lavoro). |
Art. 15. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale). |
Art. 16. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 17. (Disposizioni in materia di fondi pensione). |
Art. 18. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente). |
Art. 19. (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie). |
Art. 20. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41). |
Art. 21. (Animali di affezione. Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 14). |
Art. 22. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18). |
Art. 23. (Interventi nel settore sociale). |
Art. 24. (Esercizio delle funzioni in materia di assistenza. Modificazioni alla legge regionale 3 maggio 1993, n. 22). |
Art. 25. (Esercizio delle funzioni in materia di assistenza. Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19). |
Art. 26. (Partecipazioni azionarie e conferimenti). |
Art. 27. (Rideterminazione delle misure finanziarie di riferimento previste dalla legislazione regionale). |
Art. 28. (Liquidazione della gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent). |
Art. 29. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno). |
Art. 30. (Fondo per la ricostruzione). |
Art. 31. (Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche). |
Art. 32. (Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic). |
Art. 33. (Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64). |
Art. 34. (Fondi per l'edilizia agevolata). |
Art. 35. (Edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39). |
Art. 36. (Disposizioni per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76). |
Art. 37. (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33). |
Art. 38. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche). |
Art. 39. (Manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15). |
Art. 40. (Opere di miglioramento fondiario). |
Art. 41. (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune). |
Art. 42. (Diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). |
Art. 43. (Interventi in materia di pubblica istruzione). |
Art. 44. (Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 luglio 1991, n. 21). |
Art. 45. (Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79). |
Art. 46. (Iniziative a carattere culturale e scientifico. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69). |
Art. 47. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 48. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 49. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.2.257 – L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 4 gennaio 2002, n. 2).
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA’
CAPO I
NORME IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1. (Finanziamento del “Fondo per la ricostruzione”).
1. Per il finanziamento degli interventi che si rendono necessari a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000, la Giunta regionale è autorizzata, nell’esercizio finanziario 2002, a contrarre uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 130.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a venti anni, incluso l’eventuale preammortamento [1].
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 10.400.000 per l'anno 2002, in complessivi euro 20.215.000 per l'anno 2003 e in complessivi euro 19.435.000 per l'anno 2004, grava sui capitoli 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) e 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) dell'obiettivo programmatico 2.1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 2. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).
1. Anche per l'anno 2002, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono gestite dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del
Art. 3. (Recupero di somme dalla disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale). [2]
1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, della somma disponibile sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all’articolo 5 della
CAPO II
NORME IN MATERIA DI CONTABILITA’
Art. 4. (Norme per la contrazione di prestiti). [3]
[1. Il rimborso dei prestiti viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti al pagamento delle rate di ammortamento. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dei creditori. In relazione a tale garanzia, la Regione dispone delegazioni di pagamento al proprio tesoriere creando un vincolo sulle entrate del bilancio regionale, ai sensi della
2. Nelle operazioni di indebitamento a tasso variabile, la misura massima autorizzata è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.]
Art. 5. (Variazioni al bilancio mediante provvedimento amministrativo). [4]
[1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa di finanziamenti aventi specifica destinazione per legge.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.]
Art. 6. (Disposizioni in materia di euro).
1. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla trasformazione in euro dei residui passivi al fine del loro pagamento fanno carico all'obiettivo programmatico 3.2 (Altri oneri non ripartibili) della parte spesa del bilancio di previsione, il cui ammontare per l'anno 2002 è determinato in euro 51.000 (cap. 69600).
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA E
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I
FINANZA LOCALE, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
ED INTERVENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 7. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale).
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
2. In deroga ai criteri previsti dalla
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo di destinazione: euro 107.808.506 (obiettivo programmatico 2.1.1.01 capitoli 20501 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento: euro 35.317.844, da utilizzarsi quanto ad euro 32.452.833 per il completamento dei programmi del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)), e successive modificazioni ed integrazioni, e il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al Titolo IV, Capo II, della
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della
3. Per l'anno 2002, in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 3, e dell'articolo 13, comma 2, della
a) per euro 4.441.529 al finanziamento dei Comuni ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della
b) per euro 98.069.217 al finanziamento dei Comuni (cap. 20501 parz.) e per euro 5.297.760 al finanziamento delle Comunità montane (cap. 20745).
4. A decorrere dall'anno 2002, al Comune di Aosta, quale città capoluogo della Regione, non si applica la formula per la determinazione dei trasferimenti contenuta nell'allegato A della
5. A decorrere dall'anno 2002, la formula per la determinazione dei trasferimenti spettanti al Comune di Saint-Vincent contenuta nella parte finale dell'allegato A della
6. Tra gli interventi di cui al comma 2, lettera c), è istituito un fondo da trasferire al Consorzio enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), il cui ammontare è determinato, per l'anno 2002, nella misura dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivamente determinato dal comma 1 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - cap. 67120).
7. Gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
Art. 8. (Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazioni alla
1. Per la realizzazione del programma definitivo 2001/2003 di cui all'articolo 20 della
a) anno 2002 euro 6.950.998;
b) anno 2003 euro 11.704.216;
c) anno 2004 euro 9.239.110.
2. Il comma 6 dell'articolo 32 della
(Omissis).
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della
4. E' autorizzata la spesa di euro 1.918.568 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21255) per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della
5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della
Art. 9. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
a) anno 2002 euro 9.452.000;
b) anno 2003 euro 7.747.000;
c) anno 2004 euro 10.844.609.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1.
Art. 10. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della
Art. 11. (Modificazioni alla
1. All'articolo 120, comma 1, della
2. All'articolo 121, comma 1, della
Art. 12. (Modificazioni alla
1. L'articolo 16 della
(Omissis).
Art. 13. (Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio degli enti locali).
1. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), approvano il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2002/2004, entro il 28 febbraio 2002.
CAPO II
POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 14. (Piano politiche del lavoro).
1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale 1999/2001 di cui alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) è determinata per l'anno 2002 in euro 4.239.263 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 cap. 26010).
Art. 15. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale). [10]
1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento degli investimenti, di cui all'articolo 11, comma 1, della
a) anno 2002: euro 5.276.682;
b) anno 2003: euro 11.705.469;
c) anno 2004: euro 10.699.954.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della
3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE 1260/1999 e alla
a) programma “INTERREG IIIA Italo-francese 2000/06”: euro 134.546 per l'anno 2002, euro 520.840 per l'anno 2003 ed euro 533.600 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 cap. 25030);
b) programma “INTERREG IIIA Italo-svizzero 2000/06”: euro 57.048 per l'anno 2002, euro 127.343 per l'anno 2003 ed euro 127.343 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 cap. 25029);
c) programmi “INTERREG IIIB Mediterraneo occidentale (Medocc) 2000/06”, “INTERREG IIIB Spazio alpino 2000/06” e “INTERREG IIIC Zona meridionale 2000/06”: 145.000 euro per l'anno 2002, 145.000 euro per l'anno 2003 e 145.000 euro per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 cap. 25033).
CAPO III
PERSONALE E FONDI PENSIONE
Art. 16. (Disposizioni in materia di personale regionale). [11]
[1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della
2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della
4. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il biennio economico 2000/2001, l'importo di euro 5.000.000, iscritto al fondo per il rinnovo contrattuale per l'anno 2001 e non utilizzato a fine esercizio, è portato in aumento sull'esercizio finanziario 2002. La spesa a carico dell'esercizio 2002 per il biennio economico 2000/2001 è determinata in euro 12.813.385 di cui euro 10.100.000 trovano copertura sull'apposito fondo per rinnovo contrattuale ed euro 2.713.385 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione. Per il biennio economico 2002/2003, la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 7.800.000, suddivisi in ragione di euro 2.600.000 sull'esercizio finanziario 2002 e euro 5.200.000 a decorrere dal 2003; per il biennio 2004/2005, la spesa contrattuale è stimata in complessivi euro 7.800.000.
5. Gli importi presenti sull'apposito fondo per il rinnovo contrattuale relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo.
6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 2002 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione ai contratti collettivi regionali di lavoro.
7. A decorrere dall'esercizio 2002, in deroga all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), non è consentito il prelievo dai fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario, per indennità di trasferta e rimborso spese vive del personale regionale, fatta eccezione per le integrazioni conseguenti a stati di emergenza. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 2002, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.]
Art. 17. (Disposizioni in materia di fondi pensione).
1. L'autorizzazione di spesa per l'ulteriore applicazione della
2. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla
3. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla
4. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 18. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2002 in euro 223.870.755 di cui:
a) trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro 188.231.325, dei quali euro 181.061.997 quale assegnazione della quota indistinta per il finanziamento di spese correnti (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59900 parz.) e:
1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (cap. 59980);
2) euro 77.400 per iniziative di formazione (cap. 59900 parz.);
3) euro 542.278 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (cap. 59900 parz.);
4) euro 696.450 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (cap. 59900 parz.);
5) euro 3.248.800 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59900 parz.) [12];
6) euro 29.400 per l'accreditamento dei centri veterinari (cap. 59900 parz.);
7) euro 925.000 per implementazione del sistema informativo sanitario regionale (cap. 60470);
b) trasferimenti straordinari all'Azienda USL, euro 26.855.000 per ripiano del presunto disavanzo di gestione dell'esercizio 2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59925);
c) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri relativi alla mobilità passiva, euro 4.648.100 saldo anno 1999 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59910);
d) interventi diretti della Regione, euro 936.330 (obiettivi programmatici 2.2.3.01, 2.2.3.04 e 2.2.3.03 capitoli 59920, 61730, 61265);
e) trasferimenti all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), euro 3.250.000 per finanziamento annuale per spese di funzionamento (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 67380) [13].
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7).
Art. 19. (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie). [14]
1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, per l'anno 2002 è determinata in euro 1.291.056 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - cap. 60380).
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie è determinata in euro 2.231.093 per l'anno 2002 ed euro 309.874 per l'anno 2003 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 cap. 60310).
3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata in euro 3.253.922 per l'anno 2002, in euro 3.097.653 per l'anno 2003 ed in euro 4.646.886 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 cap. 60420).
4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 20. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41).
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 21. (Animali di affezione. Modificazioni alla
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della
(Omissis).
Art. 22. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18).
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
(Omissis).
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 della
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto amministrativo, i prelievi dal Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 3, comma 1, della
Art. 23. (Interventi nel settore sociale).
1. L'autorizzazione per il finanziamento delle spese di gestione della Comunità E. Désaymonet per il recupero dei tossicodipendenti, di cui alla
2. La spesa per gli interventi previsti dalla
Art. 24. (Esercizio delle funzioni in materia di assistenza. Modificazioni alla
1. L'articolo 1 della
(Omissis).
2. L'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 25. (Esercizio delle funzioni in materia di assistenza. Modificazioni alla
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
(Omissis).
2. L'articolo 6 della
(Omissis).
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO,
PARTECIPAZIONI E SETTORI DIVERSI
Art. 26. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A., di cui all'articolo 5 della
Art. 27. (Rideterminazione delle misure finanziarie di riferimento previste dalla legislazione regionale).
1. Gli importi e le misure finanziarie di riferimento recate dalle leggi regionali riportate nell'allegato B sono rideterminate, dal 1° gennaio 2002, nelle misure indicate nell'allegato medesimo.
Art. 28. (Liquidazione della gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent).
1. E’ autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 2.500.000 per la regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la gestione straordinaria della Casa da gioco di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), come modificata dalla
Art. 29. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno).
1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno) è autorizzato per l'anno 2002 in euro 25.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07 cap. 38600 parz.).
2. Il limite di impegno, della durata massima di cinque anni, previsto con deliberazione del Consiglio regionale n. 1807/XI in data 24 gennaio 2001 in attuazione del regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, è autorizzato per l'anno 2002 in euro 20.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.01 cap. 41225 parz.).
3. Il limite di impegno, della durata massima di anni quindici, previsto dall'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), è autorizzato per l'anno 2002 in euro 51.650 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 cap. 48975 parz.).
4. Il limite di impegno, della durata massima di anni dieci, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei) è autorizzato per l'anno 2002 in euro 35.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 cap. 48830 parz.).
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL
TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 30. (Fondo per la ricostruzione).
1. Per tutti gli interventi che si rendono necessari a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 è istituito, nello stato di previsione della parte spesa, un fondo denominato Fondo per la ricostruzione la cui dotazione è determinata per l'anno 2002 in euro 130.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.04 - cap. 37946).
2. Per gli interventi di cui al comma 1, che possono essere realizzati direttamente dagli enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.
3. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto amministrativo, i prelievi dal Fondo di cui al comma 1 e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire.
Art. 31. (Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche).
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 (Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche), volti al ripristino dei danni relativi agli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000, eseguiti anche direttamente dai soggetti gestori dei comprensori sciistici, in deroga all'articolo 1, comma 1, della
Art. 32. (Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic).
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic di cui alla
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella medesima misura autorizzata al comma 1 (cap. 11175).
Art. 33. (Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni alla
1. Il comma 5 dell'articolo 39 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 39 della
(Omissis).
3. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 39 della
(Omissis).
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
Art. 34. (Fondi per l'edilizia agevolata).
1. Per le finalità di cui alla
2. [La dotazione finanziaria del Fondo regionale per l'abitazione, istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del fondo regionale per l'abitazione), può essere destinata anche all'integrazione dei fondi statali attribuiti alla Regione per i fini di cui all'articolo 11 della
Art. 35. (Edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39).
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della
(Omissis).
2. [La lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 della
(Omissis)] [19].
3. [Il comma 3 dell'articolo 23 della
(Omissis) ] [20]
4. [Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della
(Omissis). ] [21]
5. [Le disposizioni contenute nell'articolo 5, relativo all'alienazione di alloggi disponibili, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), non si applicano per l'anno 2002] [22].
Art. 36. (Disposizioni per l'applicazione della
1. Per gli anni 2002 e 2003 è stabilito un unico periodo annuale di presentazione delle domande per ottenere la concessione dei finanziamenti di cui alla
2. I termini per la presentazione decorrono dal 20 aprile al 31 luglio di ogni anno.
3. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare i termini di cui al comma 2.
Art. 37. (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33).
1. Il limite di finanziamento per i mutui erogati con i fondi di rotazione di cui al Capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) della
2. Il terzo comma dell'articolo 22 della
(Omissis).
CAPO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO
Art. 38. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche).
1. L'applicazione della
Art. 39. (Manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della
(Omissis).
Art. 40. (Opere di miglioramento fondiario).
1. La disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura) può essere utilizzata ai fini della concessione di mutui per la realizzazione di interventi di miglioramento fondiario previsti dalla “Misura I A 1” del Piano di sviluppo rurale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1807/XI del 24 gennaio 2001.
Art. 41. (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune). [23]
[1. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio), potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo individuati dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), in merito alla loro idoneità al funzionamento e alla loro sicurezza, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1985, n. 95, e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali].
CAPO IX
INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 42. (Diritto allo studio. Modificazioni alla
[1. Il comma 1 dell'articolo 20 della
(Omissis).]
Art. 43. (Interventi in materia di pubblica istruzione).
1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del
1bis. Per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore di studenti universitari, previste dall’art. 23 del
Art. 44. (Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 luglio 1991, n. 21).
1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 5, comma 1, della
Art. 45. (Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla
1. All'elenco di cui all'allegato A alla
“10 bis) Union Internationale des Journalistes et de la Presse de la Langue Française”.
Art. 46. (Iniziative a carattere culturale e scientifico. Modificazioni alla
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della
(Omissis).
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 47. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato C e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della
Art. 48. (Disposizioni finanziarie).
1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nel bilancio di previsione annuale 2002 e pluriennale 2002/2004, nello stato di previsione dell'entrata.
Art. 49. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATI [26]
(Omissis)
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA’
CAPO I
NORME IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1 - Finanziamento del “Fondo per la ricostruzione”.
Art. 2 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.
Art. 3 - Recupero di somme dalle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale.
CAPO II
NORME IN MATERIA DI CONTABILITA’
Art. 4 - Norme per la contrazione di prestiti.
Art. 5 - Variazioni al bilancio mediante provvedimento amministrativo.
Art. 6 - Disposizioni in materia di euro.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA E
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I
FINANZA LOCALE, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
ED INTERVENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 7 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale.
Art. 8 - Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazioni alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1.
Art. 9 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale.
Art. 10 - Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent.
Art. 11 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.
Art. 12 - Modificazioni alla
Art. 13 - Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio degli enti locali.
CAPO II
POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 14 - Piano politiche del lavoro.
Art. 15 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale.
CAPO III
PERSONALE E FONDI PENSIONE
Art. 16 - Disposizioni in materia di personale regionale.
Art. 17 - Disposizioni in materia di fondi pensione.
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 18 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.
Art. 19 - Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie.
Art. 20 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41.
Art. 21 - Animali di affezione. Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 14.
Art. 22 - Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18.
Art. 23 - Interventi nel settore sociale.
Art. 24 - Esercizio delle funzioni in materia di assistenza. Modificazioni alla legge regionale 3 maggio 1993, n. 22.
Art. 25 - Esercizio delle funzioni in materia di assistenza. Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19.
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO,
PARTECIPAZIONI E SETTORI DIVERSI
Art. 26 - Partecipazioni azionarie e conferimenti.
Art. 27 - Rideterminazione delle misure finanziarie di riferimento previste dalla legislazione regionale.
Art. 28 - Liquidazione della gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent.
Art. 29 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno.
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL
TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 30 - Fondo per la ricostruzione.
Art. 31 - Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche.
Art. 32 - Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic.
Art. 33 - Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64.
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
Art. 34 - Fondi per l'edilizia agevolata.
Art. 35 - Edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla
Art. 36 - Disposizioni per l'applicazione della
Art. 37 - Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.
CAPO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO
Art. 38 - Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche.
Art. 39 - Manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15.
Art. 40 - Opere di miglioramento fondiario.
Art. 41 - Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune.
CAPO IX
INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 42 - Diritto allo studio. Modificazioni alla
Art. 43 - Interventi in materia di pubblica istruzione.
Art. 44 - Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Proroga del termine di cui all'articolo 5 della
Art. 45 - Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79.
Art. 46 - Iniziative a carattere culturale e scientifico. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 47 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali.
Art. 48 - Disposizioni finanziarie.
Art. 49 - Dichiarazione d'urgenza.
[1] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 5 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[5] Per una modifica del presente comma vedi l’art. 6 della
[6] Comma così sostituito dall’art. 5 della
[7] Per una modifica del presente comma vedi l’art. 7 della
[8] Per una modifica del presente comma vedi l’art. 6 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 11 della
[10] Per una modifica del presente articolo vedi l’art. 7 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[12] Punto così sostituito dall’art. 14 della
[13] Lettera così sostituita dall’art. 14 della
[14] Per una modifica del presente articolo vedi l’art. 15 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[18] Comma abrogato dall'art. 24 della
[19] Comma abrogato dall'art. 24 della
[20] Comma abrogato dall'art. 24 della
[21] Comma abrogato dall'art. 24 della
[22] Comma abrogato dall'art. 24 della
[23] Articolo abrogato dall’art. 51 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[25] Comma aggiunto dall’art. 22 della
[26] Allegati modificati dagli artt. 6 e 9 della