§ 5.8.9 - Legge regionale 7 giugno 1999, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint- [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.8 casa da gioco
Data:07/06/1999
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 88/1993).
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 88/1993).
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 88/1993).
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 88/1993).
Art. 5.  (Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 88/1993).
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 88/1993).
Art. 7.  (Inserimento dell'articolo 5 quater nella l.r. 88/1993).
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 88/1993).
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 88/1993).
Art. 10.  (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 88/1993).
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 88/1993).
Art. 12.  (Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 88/1993).
Art. 13.  (Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 88/1993).
Art. 14.  (Disposizioni transitorie).
Art. 15.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.8.9 - Legge regionale 7 giugno 1999, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint- Vincent).

(B.U. 9 giugno 1999, n. 26).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 88/1993). [1]

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 88/1993). [2]

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 88/1993). [3]

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 88/1993). [4]

 

     Art. 5. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 88/1993). [5]

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 88/1993). [6]

 

     Art. 7. (Inserimento dell'articolo 5 quater nella l.r. 88/1993). [7]

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 88/1993). [8]

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 88/1993). [9]

 

     Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 88/1993). [1]0

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 88/1993). [1]1

 

     Art. 12. (Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 88/1993).

     1. L'articolo 10 della l.r. 88/1993 è abrogato.

 

     Art. 13. (Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 88/1993). [1]2

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie).

     1. Nelle more della costituzione degli organi e di tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge, fino al 30 giugno 1999 la Gestione straordinaria regionale continua ad essere amministrata alle condizioni e con le modalità di cui alla l.r. 88/1993.

     2. In fase di prima applicazione della presente legge, l'esercizio finanziario della Gestione straordinaria regionale ha durata dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

 

     Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[2] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[3] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[4] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[5] Inserisce l'art. 5 bis nella L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[6] Inserisce l'art. 5 ter nella L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[7] Inserisce l'art. 5 quater nella L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[8] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[9] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[1]10 Sostituisce l'art. 8 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[1]11 Sostituisce l'art. 9 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

[1]12 Inserisce l'art. 11 bis nella L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.