Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.8 casa da gioco |
Data: | 07/06/1999 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 88/1993). |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 88/1993). |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 88/1993). |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 88/1993). |
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 88/1993). |
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 88/1993). |
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 5 quater nella l.r. 88/1993). |
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 88/1993). |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 88/1993). |
Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 88/1993). |
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 88/1993). |
Art. 12. (Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 88/1993). |
Art. 13. (Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 88/1993). |
Art. 14. (Disposizioni transitorie). |
Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.8.9 - Legge regionale 7 giugno 1999, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint- Vincent).
(B.U. 9 giugno 1999, n. 26).
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 4 della
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 della
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 5 ter nella
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 5 quater nella
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 6 della
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 7 della
Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 8 della
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 9 della
Art. 12. (Abrogazione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
Art. 13. (Inserimento dell'articolo 11 bis nella
Art. 14. (Disposizioni transitorie).
1. Nelle more della costituzione degli organi e di tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge, fino al 30 giugno 1999 la Gestione straordinaria regionale continua ad essere amministrata alle condizioni e con le modalità di cui alla
2. In fase di prima applicazione della presente legge, l'esercizio finanziario della Gestione straordinaria regionale ha durata dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.
Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 1 della
[2] Sostituisce l'art. 3 della
[3] Sostituisce l'art. 4 della
[4] Sostituisce l'art. 5 della
[5] Inserisce l'art. 5 bis nella
[6] Inserisce l'art. 5 ter nella
[7] Inserisce l'art. 5 quater nella
[8] Sostituisce l'art. 6 della
[9] Sostituisce l'art. 7 della
[1]10 Sostituisce l'art. 8 della
[1]11 Sostituisce l'art. 9 della
[1]12 Inserisce l'art. 11 bis nella