§ 4.18.42 - L.R. 22 novembre 2010, n. 37.
Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.18 sanità veterinaria
Data:22/11/2010
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Limitazione alla detenzione di animali)
Art. 4.  (Cura degli animali)
Art. 5.  (Trasporto degli animali di affezione)
Art. 6.  (Accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche)
Art. 7.  (Aree e percorsi destinati ai cani)
Art. 8.  (Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico)
Art. 9.  (Cani morsicatori)
Art. 10.  (Mantenimento degli animali)
Art. 11.  (Soppressione degli animali di affezione)
Art. 12.  (Sperimentazione e vivisezione sugli animali)
Art. 13.  (Allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici)
Art. 14.  (Esposizione e vendita)
Art. 15.  (Attività e terapie assistite da animali)
Art. 16.  (Controllo delle popolazioni di specie di animali)
Art. 17.  (Anagrafe regionale canina)
Art. 18.  (Iscrizione all'anagrafe regionale canina)
Art. 19.  (Codice di identificazione numerico del cane)
Art. 20.  (Modalità di gestione dell'anagrafe regionale canina)
Art. 21.  (Identificazione mediante tatuaggio elettronico dei cani iscritti all'anagrafe regionale canina)
Art. 22.  (Iscrizione all'anagrafe di cani provenienti da fuori regione o già tatuati)
Art. 23.  (Cani esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canina)
Art. 24.  (Canile regionale)
Art. 25.  (Ricovero e trattamento dei cani nel canile regionale)
Art. 26.  (Rifugi comunali per cani)
Art. 27.  (Colonie di gatti)
Art. 28.  (Gattile regionale)
Art. 29.  (Prevenzione del randagismo di cani e gatti)
Art. 30.  (Commissione regionale dei diritti degli animali di affezione)
Art. 31.  (Sanzioni)
Art. 32.  (Abrogazioni)
Art. 33.  (Disposizioni finanziarie)


§ 4.18.42 - L.R. 22 novembre 2010, n. 37.

Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14.

(B.U. 14 dicembre 2010, n. 51)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali di affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche. In particolare, la Regione:

 

a) favorisce il rispetto verso gli animali e la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali di affezione domestici;

 

b) promuove il valore educativo e culturale di un corretto rapporto con gli animali di affezione, anche in relazione alle potenzialità assistenziali e terapeutiche dello stesso;

 

c) tutela gli animali di affezione domestici attraverso la repressione degli atti di crudeltà o di maltrattamento contro di essi, compreso l'abbandono;

 

d) tutela la salute pubblica e l'ambiente attraverso la prevenzione del randagismo e la promozione di un corretto trattamento degli animali di affezione domestici.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

 

a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui possono anche farsi svolgere attività utili all'uomo senza però avere fini produttivi o alimentari;

 

b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani.

 

CAPO II

TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DOMESTICI

 

     Art. 3. (Limitazione alla detenzione di animali)

1. E' vietato detenere animali selvatici che, per caratteristiche innate e permanenti, non possono adattarsi alla cattività o, comunque, alla vita domestica.

 

2. E' vietato detenere animali di affezione domestici in numero o condizioni tali da pregiudicare la loro salute e il loro benessere o, comunque, da nuocere all'igiene, alla salute, alla quiete o all'incolumità dell'uomo o dell'ambiente.

 

3. E' vietato utilizzare animali di affezione con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio ed esibire animali di affezione di età inferiore a quattro mesi oppure in stato di incuria, denutrizione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti.

 

4. E' vietato offrire animali di affezione in premio o come vincite di giochi nell'ambito di attività commerciali, fieristiche o pubblicitarie.

 

5. Non possono possedere o detenere cani iscritti nel registro di cui all'articolo 9, comma 3, ai sensi dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani):

 

a) i delinquenti abituali o per tendenza;

 

b) i sottoposti a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personali;

 

c) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

 

d) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 544ter, 544quater, 544quinquies e 727 del codice penale e per quelli di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

 

e) i minori di anni diciotto, gli interdetti e gli inabili per infermità di mente.

 

     Art. 4. (Cura degli animali)

1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere e, in particolare, deve provvedere, in conformità alle esigenze di ogni singola specie, a:

 

a) fornire loro adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimento adatto;

 

b) assicurare loro un ricovero idoneo e pulito;

 

c) assicurare loro la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica;

 

d) assicurare loro, nel caso si rendessero necessarie limitazioni della libertà di movimento per esigenze di igiene e sanità pubblica o per la sicurezza degli animali medesimi, dell'uomo o di altri animali, una sistemazione che garantisca sia protezione dai pericoli e dai disagi, sia adeguata possibilità di movimento;

 

e) occuparsi della loro riproduzione e della custodia, impedendo che si allontanino dal luogo di abituale dimora, della salute e del benessere della prole;

 

f) garantire loro le cure sanitarie di cui necessitano;

 

g) garantire, evitando situazioni che possano costituire fonte di paura o angoscia per l'animale, la loro incolumità e, nello stesso tempo, il controllo dell'animale per tutelare l'incolumità delle persone e degli altri animali con cui possono venire a contatto;

 

h) adottare, per chi detiene animali di affezione domestici in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, misure volte a garantire adeguate condizioni igienico-ambientali;

 

i) garantire che l'eventuale addestramento sia impartito esclusivamente, senza ricorrere a percosse o a costrizione fisica, con metodi non violenti e tesi a non esaltarne l'aggressività e che non impediscano all'animale di esprimere i comportamenti tipici della specie. E' vietato l'uso di collari elettrici o muniti di punte. Gli addestratori sono tenuti a registrare la propria attività, fornendo i dati identificativi degli animali sottoposti a sedute di addestramento.

 

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), le linee-guida alle quali attenersi nella cura degli animali di affezione per assicurare loro le condizioni di salute e benessere di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. (Trasporto degli animali di affezione)

1. Il trasporto degli animali di affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, in condizioni tali da non pregiudicare la loro salute e da non causare loro pena o sofferenza, nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica.

 

2. I mezzi e i contenitori di trasporto devono essere strutturati in maniera tale da:

 

a) garantire che al loro interno vi sia una ventilazione, una cubatura d'aria, uno spazio minimo vitale e di movimento adeguati alle condizioni di trasporto e alle specie animali trasportate, consentendone la stazione quadrupedale e la possibilità di coricarsi;

 

b) proteggere gli animali trasportati dalle intemperie e dalla possibilità di procurarsi eventuali ferimenti;

 

c) consentire l'ispezione e la cura degli animali trasportati.

 

3. In ogni caso, è vietato il trasporto degli animali di affezione nei portabagagli chiusi degli autoveicoli.

 

     Art. 6. (Accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche)

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

 

2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

 

3. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

 

4. I Comuni promuovono la realizzazione di una rete di distribuzione di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni dei cani.

 

     Art. 7. (Aree e percorsi destinati ai cani)

1. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati di adeguate attrezzature.

 

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

 

     Art. 8. (Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico)

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti nel territorio regionale.

 

2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1 sono tenuti ad usare sia il guinzaglio che la museruola, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

 

3. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali di cui al comma 1 può vietare o limitare l'accesso ai cani, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.

 

     Art. 9. (Cani morsicatori)

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate ai servizi veterinari dell'Azienda USL. Il medico veterinario libero professionista ha l'obbligo di segnalare ai predetti servizi la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

 

2. I medici veterinari dell'Azienda USL, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e l'eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.

 

3. I servizi veterinari dell'Azienda USL devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato ai sensi del comma 1.

 

4. Il proprietario o il detentore può rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, salvo l'obbligo di sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento dell'eventuale trasferimento della proprietà.

 

5. Qualora un cane sia certificato come irrecuperabile, lo stesso può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che diano garanzie di sicurezza e benessere animale o, alle stesse condizioni, ceduto a enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste.

 

6. I Comuni, d'intesa con i servizi veterinari dell'Azienda USL ed in collaborazione con l'ordine professionale dei medici veterinari, le facoltà universitarie di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, organizzano, singolarmente o in forma associata, corsi di formazione obbligatori per i proprietari o detentori di cani identificati a rischio potenziale elevato, per il conseguimento del patentino di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009. Ai predetti corsi di formazione può partecipare chiunque, proprietario o detentore di cane, ne abbia interesse. Gli oneri dei corsi di formazione sono a carico del proprietario o detentore del cane.

 

7. I proprietari o detentori dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono sempre applicare al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia il guinzaglio che la museruola.

 

     Art. 10. (Mantenimento degli animali)

1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, in caso di sopravvenuta impossibilità al mantenimento, può richiedere ai servizi veterinari dell'Azienda USL, indicando i motivi che ne impediscono la detenzione, l'autorizzazione a consegnare gli animali al canile/gattile regionale o ad altre strutture in grado di accoglierli oppure rivolgersi ad enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste per la ricerca di un nuovo proprietario. Le spese per il mantenimento e i trattamenti sanitari, compresa l'eventuale sterilizzazione, sono a carico del proprietario o del detentore sino al momento dell'eventuale adozione.

 

2. I cuccioli nati da cucciolate indesiderate, terminato il normale periodo di allattamento e svezzamento, possono essere ceduti al canile/gattile regionale o ad altre strutture in grado di accoglierli oppure ad enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste che provvedono alla loro successiva sistemazione, a condizione che i proprietari o detentori medesimi abbiano, nel frattempo, provveduto alla sterilizzazione dell'animale.

 

3. In caso di mancanza di posti disponibili nel canile regionale, il servizio veterinario provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita.

 

     Art. 11. (Soppressione degli animali di affezione)

1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, divenuti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, deve segnalarlo ai servizi veterinari dell'Azienda USL o a medici veterinari liberi professionisti, i quali, se lo ritengono necessario, provvedono alla soppressione in modo esclusivamente eutanasico, previa anestesia.

 

2. I servizi veterinari dell'Azienda USL o i medici veterinari devono rilasciare ai proprietari o detentori degli animali soppressi una dichiarazione di avvenuta soppressione dalla quale risultino:

 

a) le generalità del proprietario o detentore;

 

b) la specie e la descrizione dell'animale soppresso;

 

c) l'eventuale marca di identificazione dell'animale soppresso;

 

d) la causa della soppressione;

 

e) il luogo, la data, il timbro e la firma del veterinario esecutore.

 

3. Qualora la soppressione sia attuata da medici veterinari liberi professionisti, questi devono trasmettere copia della dichiarazione di cui al comma 2 ai servizi veterinari dell'Azienda USL.

 

     Art. 12. (Sperimentazione e vivisezione sugli animali)

1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione non può cederli, in nessun caso, a istituti o laboratori che effettuano esperimenti su animali vivi o che praticano la vivisezione, anche se situati fuori dal territorio regionale.

 

2. I cani vaganti catturati o ritrovati e quelli ospitati nel canile regionale non possono essere destinati alla sperimentazione.

 

     Art. 13. (Allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici)

1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per animali di affezione domestici deve farne preventiva richiesta al Comune territorialmente competente al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria all'esercizio delle predette attività. L'autorizzazione è subordinata al rilascio, da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL, di un parere igienico-sanitario di conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature delle attività in corso di allestimento alle norme vigenti in materia di igiene, sanità pubblica e allevamento degli animali. Le predette attività restano sottoposte a vigilanza sanitaria permanente [1].

 

2. [I servizi veterinari dell'Azienda USL, valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività in corso di allestimento alle vigenti norme in materia di igiene, sanità pubblica e allevamento di animali, formulano un parere per il rilascio agli interessati, da parte del Comune territorialmente competente, dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio delle attività in questione, le quali restano sottoposte a vigilanza sanitaria permanente] [2].

 

3. E' vietata la vendita di cani a minori di anni diciotto senza il consenso di un genitore o di altra persona esercente la potestà parentale.

 

4. I requisiti minimi strutturali e gestionali per le attività di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL.

 

     Art. 14. (Esposizione e vendita)

1. E' vietato destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore a due mesi.

 

2. Gli esercizi commerciali aventi sede fissa hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere; a tal fine, l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.

 

3. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di otto ore giornaliere.

 

4. È fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto.

 

5. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali, acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile.

 

     Art. 15. (Attività e terapie assistite da animali)

1. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. È vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.

 

2. La programmazione e l'attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'Amministrazione regionale.

 

CAPO III

TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE URBANI

 

     Art. 16. (Controllo delle popolazioni di specie di animali)

1. Qualora vi siano specie di animali di affezione urbani la cui eccessiva proliferazione, conformemente all'esperienza e alle conoscenze scientifiche acquisite, costituisca pericolo per la popolazione, per gli altri animali, per l'ambiente, per l'igiene o arrechi pregiudizio per la salute pubblica, la Giunta regionale, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL e il Consiglio permanente degli enti locali, può disporre iniziative per il controllo delle popolazioni delle predette specie, anche avvalendosi della collaborazione di enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste.

 

2. Nel caso in cui tra le iniziative disposte sia prevista anche la cattura degli animali, questa deve essere effettuata con metodologie e mezzi, quali cartucce anestetizzanti, gabbie, reti e simili, tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto e deve essere messa in pratica esclusivamente da soggetti pubblici o privati convenzionati, individuati sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

3. Quando non sia possibile procedere alla cattura, può essere autorizzato l'abbattimento degli animali di comprovata pericolosità; l'abbattimento può essere messo in pratica esclusivamente da soggetti pubblici o privati convenzionati, individuati sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

4. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i soggetti preposti alla cattura o all'abbattimento di animali devono essere muniti di appositi tesserini di riconoscimento, rilasciati con decreto del Presidente della Regione.

 

CAPO IV

GESTIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

 

     Art. 17. (Anagrafe regionale canina)

1. L'anagrafe regionale canina, consistente nel registro informatico della popolazione canina presente nel territorio regionale, istituita con legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione), ha sede presso la struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, che ne assicura la gestione.

 

2. L'anagrafe regionale canina è strumento utile per il controllo sanitario e numerico della popolazione dei cani, per la prevenzione delle zoonosi, per la prevenzione e il controllo del randagismo, per la repressione dell'abbandono dei cani e per la restituzione dei cani smarriti ai proprietari o detentori. L'anagrafe regionale canina è alimentata dai dati forniti dai servizi veterinari dell'Azienda USL, in collaborazione con i Comuni e il canile regionale.

 

     Art. 18. (Iscrizione all'anagrafe regionale canina)

1. I proprietari o detentori di un cane, residenti nel territorio regionale ovvero ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, devono provvedere alla sua iscrizione all'anagrafe regionale canina entro trenta giorni dalla nascita o, comunque, per i cani di età superiore, entro trenta giorni dall'immissione in possesso dell'animale.

 

2. L'iscrizione si effettua, gratuitamente, presso il Comune di residenza o di abituale dimora del proprietario o detentore del cane.

 

3. I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe regionale canina devono informare il proprietario o detentore del cane dell'obbligo di iscrizione, provvedendo a regolarizzare l'identificazione dell'animale. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'identificazione, i medici veterinari devono informare i servizi veterinari dell'Azienda USL.

 

     Art. 19. (Codice di identificazione numerico del cane)

1. Ad ogni cane iscritto all'anagrafe regionale canina è assegnato un codice di identificazione numerico che contraddistingue ciascun cane in modo specifico e senza possibilità di duplicazione.

 

     Art. 20. (Modalità di gestione dell'anagrafe regionale canina)

1. Al momento dell'iscrizione all'anagrafe regionale canina, il proprietario o detentore del cane deve fornire all'operatore comunale incaricato le seguenti informazioni:

 

a) generalità, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo;

 

b) nome, data di nascita, sesso, razza e caratteristiche somatiche del cane.

 

2. Copia del certificato di iscrizione è consegnata al proprietario o detentore del cane; essa deve essere conservata per eventuali verifiche, mutamenti di residenza o passaggi di proprietà ed è completata, a cura del medico veterinario, al momento dell'inserimento del tatuaggio elettronico mediante microprocessore.

 

3. Le modalità di accesso e di gestione operativa dell'anagrafe canina sono reperibili in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

 

4. I proprietari o detentori di cani, entro quindici giorni dall'evento, devono denunciare al Comune di residenza o di abituale dimora presso il quale avevano iscritto il proprio cane all'anagrafe regionale canina, i seguenti accadimenti:

 

a) il trasferimento della propria residenza o abituale dimora per periodi superiori a novanta giorni;

 

b) la cessione definitiva della proprietà o della detenzione, a qualsiasi titolo, del cane. Il nuovo proprietario o detentore è tenuto a comunicare al proprio Comune di residenza o di abituale dimora il possesso del cane, per il quale è mantenuto il codice di identificazione numerico originario;

 

c) la morte del cane, che può essere denunciata anche al canile regionale al momento della consegna delle spoglie per lo smaltimento.

 

5. Lo smarrimento e la sottrazione del cane devono essere segnalati dal proprietario o dal detentore, non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'evento, al Comune di residenza o di abituale dimora, al canile regionale, ai servizi veterinari dell'Azienda USL o al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

 

6. I Comuni o gli altri soggetti di cui al comma 5 provvedono a registrare, al momento della segnalazione, nell'anagrafe regionale canina il trasferimento, la cessione, la morte, lo smarrimento o la sottrazione del cane.

 

7. I proprietari o detentori di cani, nel caso di morte del proprio animale, devono contattare il canile regionale, che provvede a predisporre le procedure di cremazione in strutture autorizzate allo scopo. E' ammessa l'inumazione delle spoglie in terreni privati, previa comunicazione al Comune territorialmente competente, in conformità alla normativa vigente.

 

     Art. 21. (Identificazione mediante tatuaggio elettronico dei cani iscritti all'anagrafe regionale canina)

1. L'operazione di inserimento indolore del tatuaggio elettronico mediante microprocessore è eseguita nei primi due mesi di vita del cane presso gli ambulatori di sanità pubblica animale dell'Azienda USL, presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti all'uopo autorizzati oppure presso locali adeguati ed igienicamente idonei messi a disposizione dai Comuni.

 

2. I Comuni, su indicazione dei servizi veterinari dell'Azienda USL, rendono noti il calendario, gli orari e il luogo in cui i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto ad iscrivere il proprio animale all'anagrafe regionale canina devono presentarsi per sottoporre il proprio cane all'operazione di inserimento indolore del tatuaggio elettronico mediante microprocessore.

 

3. L'operazione di inserimento indolore del tatuaggio elettronico mediante microprocessore è gratuita se effettuata dai servizi veterinari dell'Azienda USL e sempre che i proprietari o detentori di cani abbiano provveduto all'iscrizione del proprio cane all'anagrafe regionale canina nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge.

 

4. I medici veterinari verificano la presenza del codice di identificazione numerico di tutti i cani di età superiore ai due mesi. Nel caso di mancata identificazione, i medici veterinari devono informare il proprietario o detentore del cane dell'obbligo di iscrizione, provvedendo a regolarizzare l'identificazione dell'animale. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'identificazione, i medici veterinari devono informare i servizi veterinari dell'Azienda USL.

 

5. I medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL che hanno compiuto l'operazione di inserimento indolore del tatuaggio elettronico mediante microprocessore devono indicare l'avvenuta identificazione del cane segnando luogo e data ed apporre il proprio timbro e firma sulla copia del certificato di iscrizione in possesso del proprietario o detentore; il medico veterinario deve, inoltre, trasmettere il certificato di avvenuta marcatura, riportante il codice di identificazione numerico del cane, ai servizi veterinari dell'Azienda USL che provvedono all'aggiornamento dell'anagrafe regionale canina. I medici veterinari liberi professionisti che effettuano la stessa operazione di inserimento indolore del tatuaggio elettronico mediante microprocessore concludono l'identificazione dell'animale, tramite compilazione del certificato di avvenuta marcatura su formato elettronico.

 

     Art. 22. (Iscrizione all'anagrafe di cani provenienti da fuori regione o già tatuati)

1. L'obbligo di iscrizione dei cani all'anagrafe regionale canina e di inserimento del relativo tatuaggio elettronico mediante microprocessore sussiste sia per i cani provenienti da fuori del territorio regionale, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 1, anche se già tatuati in altro modo, sia per i cani già tatuati a seguito di iniziative di enti cinofili, di associazioni di allevatori di cani o per l'iscrizione a libri genealogici di razza. Nel caso di cani già identificati con tatuaggio elettronico mediante microprocessore, restano validi i contrassegni inseriti, previa verifica da parte dei medici veterinari autorizzati.

 

     Art. 23. (Cani esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canina)

1. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canina e di inserimento del relativo tatuaggio elettronico mediante microprocessore i cani al seguito di proprietari o detentori di passaggio o in soggiorno temporaneo nel territorio regionale, la cui permanenza non si protragga oltre i novanta giorni.

 

2. L'introduzione nel territorio regionale di cani per un periodo di tempo superiore a trenta giorni deve essere comunque comunicata ai servizi veterinari dell'Azienda USL. Tali cani, se non regolarmente registrati nell'anagrafe canina della Regione di provenienza, devono essere identificati dai servizi veterinari dell'Azienda USL.

 

3. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno, comunque, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali.

 

     Art. 24. (Canile regionale)

1. Presso il canile regionale, di proprietà della Regione, istituito ai sensi della l.r. 14/1994, sono assicurati:

 

a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani durante i periodi di osservazione sanitaria e isolamento nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

 

b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

 

c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;

 

d) il soccorso e le prime cure ad animali vaganti feriti;

 

e) il trattamento profilattico e vaccinale degli animali contro le malattie infettive;

 

f) il servizio di smaltimento delle spoglie di animali morti;

 

g) il servizio di custodia dei cani oggetto di sequestro penale o amministrativo.

 

2. Il canile regionale deve essere convenientemente isolato fisicamente ed acusticamente da altri edifici, in particolar modo se adibiti a civile abitazione, e la sua ubicazione deve essere approvata dai competenti servizi dell'Azienda USL che ne valutano anche l'idoneità rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali. Presso il canile regionale devono essere tenuti e correttamente compilati i registri di carico e scarico degli animali ivi ricoverati o ospitati.

 

3. Il canile regionale deve essere dotato di un reparto adibito ai cani in custodia temporanea, di un reparto per il ricovero permanente e di un reparto di osservazione sanitaria e isolamento; il canile deve, inoltre, essere dotato di un locale ad uso infermeria, fornito delle attrezzature e del materiale necessari per il trattamento profilattico e vaccinale degli animali, per prelievi di laboratorio, per operazioni di identificazione dei cani, per l'eventuale soppressione eutanasica di animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, nonché di un locale adibito ad ambulatorio veterinario, anch'esso fornito delle attrezzature e del materiale necessari, per interventi di sterilizzazione di cani e gatti, per accertamenti diagnostici, per interventi chirurgici o terapeutici, per il soccorso e per le prime cure ad animali vaganti feriti.

 

4. La gestione non sanitaria del canile, ivi compresi il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti e il servizio di trasporto dei corpi di animali morti, può essere affidata ad enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste sulla base di apposite convenzioni, stipulate con la Regione in conformità allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono previsti programmi di attività da concordarsi con i servizi veterinari dell'Azienda USL; l'attività svolta nell'ambito delle predette convenzioni dagli enti o associazioni e dal personale da essi impiegato può dar luogo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la gestione non sanitaria del canile.

 

5. La gestione dell'ambulatorio veterinario e dell'osservazione sanitaria è affidata ai servizi veterinari dell'Azienda USL, cui competono anche la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario del canile regionale; le spese relative alla gestione sanitaria del canile e per l'acquisto delle attrezzature e del materiale sanitario occorrenti per l'ambulatorio veterinario e per l'osservazione sanitaria sono a carico dell'Azienda USL.

 

     Art. 25. (Ricovero e trattamento dei cani nel canile regionale)

1. Le autorità di pubblica sicurezza, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie, gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste devono segnalare la presenza di cani vaganti, randagi o inselvatichiti ai servizi veterinari dell'Azienda USL, i quali, qualora sussista pericolo per l'uomo, per le sue colture, per altri animali o, comunque, per l'igiene e la salute pubblica, adottano gli interventi necessari per la loro cattura in collaborazione con i Comuni nel cui territorio è avvenuta la segnalazione.

 

2. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, ovvero il loro abbattimento, nei casi di comprovata e imminente pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, devono essere attuati con metodologie e mezzi tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto e possono essere messi in pratica esclusivamente da soggetti pubblici o privati convenzionati, individuati sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

 

3. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i soggetti preposti alla cattura o all'abbattimento di cani vaganti, randagi o inselvatichiti devono essere muniti di appositi tesserini di riconoscimento, rilasciati con decreto del Presidente della Regione.

 

4. Chiunque ritrovi cani vaganti, randagi o inselvatichiti deve avvertire l'autorità di polizia locale, in ambito urbano, o il Corpo forestale, in ambito extra-urbano, che, muniti di lettore di microprocessore, procedono al riconoscimento dell'animale, ove questi sia contenibile, in modo da risalire al proprietario o detentore. Qualora si tratti di cane temporaneamente sfuggito al controllo del proprietario o detentore, l'autorità di polizia locale o il Corpo forestale possono riconsegnarlo al medesimo, se questi è rintracciabile, oppure disporre il trasferimento dell'animale presso il canile regionale, richiedendone, se del caso, l'intervento per il recupero. All'ingresso in canile, i cani sono sottoposti a visita da parte dei medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL.

 

5. I cani catturati o ritrovati sono custoditi presso il canile regionale per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero alla loro cessione ad eventuali richiedenti. I cani sono tenuti in custodia temporanea per un periodo massimo di sessanta giorni; trascorso tale periodo, i cani devono essere trasferiti nel reparto adibito al ricovero permanente.

 

6. Al momento dell'ingresso nel canile regionale, qualora sia stato catturato o ritrovato un cane identificato con tatuaggio elettronico mediante microprocessore, il personale del canile, in collaborazione con i servizi veterinari dell'Azienda USL, provvede all'individuazione del proprietario o detentore per la restituzione dell'animale.

 

7. Qualora sia stato ritrovato un cane non identificato, di età presumibile superiore a due mesi, reclamato dal proprietario o detentore, i servizi veterinari dell'Azienda USL, prima di procedere alla restituzione, devono sottoporre l'animale ad identificazione a spese del proprietario o detentore, dopo essersi assicurati che lo stesso abbia provveduto all'iscrizione del cane all'anagrafe regionale canina. Nel caso di cane non identificato, privo di proprietario o detentore, l'identificazione è contestuale all'iscrizione all'anagrafe regionale canina alla quale provvede il personale del canile prima dell'eventuale affidamento dell'animale. L'iscrizione è effettuata a nome del canile nel Comune nel quale esso ha sede.

 

8. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari dei cani di cui sia stato individuato il proprietario o detentore sono poste a carico del proprietario o detentore medesimo, sulla base di tariffe predeterminate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL.

 

9. I cani catturati o ritrovati non identificati e ricoverati presso il canile regionale sono iscritti all'anagrafe regionale canina e tatuati con microprocessore dai medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL. Se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, i predetti cani possono essere ceduti a privati maggiorenni che diano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, previo trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili della specie, l'echinococcosi e eventuali altre malattie della specie. E' consentito l'affidamento temporaneo dei cani prima del decorso del predetto termine, a condizione che il cane non sia sottoposto a periodo di osservazione sanitaria e l'affidatario si impegni a non cedere a sua volta il cane durante il periodo di affido, senza il consenso del direttore del canile.

 

     Art. 26. (Rifugi comunali per cani)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata anche attraverso le Comunità montane, possono realizzare o, comunque, garantire la presenza sul proprio territorio di rifugi per il ricovero temporaneo dei cani, per periodi non superiori a sessanta giorni.

 

2. I rifugi comunali per cani garantiscono il ricovero degli animali catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero al loro trasferimento al canile regionale per il ricovero permanente. I rifugi comunali sono sottoposti a vigilanza e controllo igienico-sanitario da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL.

 

3. L'ubicazione dei rifugi comunali per cani deve essere approvata dai competenti servizi dell'Azienda USL che ne valutano la necessità e l'idoneità rispetto alle norme vigenti di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali.

 

4. La Regione contribuisce alle spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature per i rifugi comunali per cani nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile; la restante parte della spesa è posta a carico dei Comuni o delle Comunità montane, così come le spese per la gestione ordinaria e la conduzione dei rifugi.

 

5. I Comuni o le Comunità montane che intendono accedere ai contributi regionali di cui al comma 4 devono presentare domanda, corredata di dettagliato preventivo di spesa, alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, entro il 30 giugno di ogni anno, per ottenere l'assegnazione del contributo per l'anno successivo.

 

6. I contributi di cui al comma 4 sono concessi con provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 5.

 

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le spese ammissibili a contributo, i criteri per la determinazione del contributo concedibile, la documentazione di spesa necessaria ai fini dell'erogazione e ogni altro aspetto procedimentale correlato all'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 27. (Colonie di gatti)

1. I Comuni redigono una mappa del territorio, mediante indicazione delle zone abitualmente frequentate da colonie di gatti, intendendosi per tali i gruppi di gatti che vivono in libertà, nei quali sono presenti soggetti maschi e femmine, legati stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendenti dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici e che frequentano abitualmente lo stesso luogo.

 

2. I Comuni individuano, nelle aree pubbliche presenti nelle zone di cui al comma 1, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie, le quali sono soggette a vigilanza da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL.

 

3. I Comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione o interventi chirurgici di sterilizzazione, i quali devono essere effettuati dai servizi veterinari dell'Azienda USL o da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Azienda stessa.

 

4. I Comuni, d'intesa con i servizi veterinari dell'Azienda USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, a enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti nel territorio regionale.

 

5. Le colonie di gatti possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata per gravi necessità delle colonie stesse o per motivi di tutela dell'igiene e della salute pubblica. Lo spostamento è autorizzato dal Comune territorialmente competente, previo parere dei servizi veterinari dell'Azienda USL e sentiti, nei casi di cui al comma 4, l'ente o l'associazione incaricati della tutela e della cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto alla necessità di eseguire interventi edilizi, l'inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente allo spostamento della colonia.

 

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL e d'intesa con il CPEL, le linee-guida alle quali attenersi nella gestione delle colonie di gatti, prevedendo modalità che assicurino il benessere degli animali, l'igiene e la sanità pubblica.

 

     Art. 28. (Gattile regionale)

1. Presso il gattile regionale, di proprietà della Regione, istituito ai sensi della l.r. 14/1994 come sezione del canile regionale, sono assicurati:

 

a) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti durante i periodi di osservazione sanitaria e isolamento, nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del d.P.R. 320/1954;

 

b) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti che vivono in libertà, catturati per il tempo necessario alle operazioni di sterilizzazione degli stessi;

 

c) il ricovero e la custodia dei gatti per i quali non sussistano le condizioni per la loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero per l'affidamento ad eventuali richiedenti, per la loro reimmissione in libertà o per la loro soppressione.

 

2. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di gatti di cui sia stato individuato il proprietario o detentore sono poste a carico del proprietario o detentore medesimo, sulla base di tariffe predeterminate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL.

 

     Art. 29. (Prevenzione del randagismo di cani e gatti)

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti si attua anche mediante la limitazione delle nascite; di norma, la sterilizzazione di cani e gatti si effettua su proposta o con il consenso dei proprietari o detentori degli animali. I gatti di proprietà liberi di allontanarsi dalla propria abitazione devono essere sterilizzati. I cani e i gatti catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile/gattile regionale, se non reclamati entro i termini, rispettivamente, di sessanta e di quindici giorni, sono sterilizzati dai medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Azienda stessa.

 

2. Ai Comuni, alle Comunità montane, agli enti e associazioni zoofile, animaliste e protezioniste riconosciuti e operanti nel territorio regionale, la Regione concede contributi per iniziative volte all'incentivazione della protezione degli animali e alla prevenzione del randagismo, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

 

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi previa domanda da presentarsi alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria almeno sei mesi prima della data prevista per l'avvio delle iniziative, corredata di un programma delle attività da realizzare e di un dettagliato preventivo di spesa. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.

 

4. I contributi di cui al comma 2 possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare del contributo concedibile; all'erogazione del saldo si provvede previa esibizione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per la completa e corretta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

 

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le iniziative agevolabili, le spese ammissibili a contributo, i criteri per la determinazione del contributo concedibile, la documentazione di spesa necessaria ai fini dell'erogazione e ogni altro aspetto procedimentale correlato all'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 30. (Commissione regionale dei diritti degli animali di affezione)

1. E' costituita la Commissione regionale dei diritti degli animali di affezione con la funzione di organo consultivo sulla corretta applicazione della presente legge e per l'individuazione di strumenti atti a tutelare gli animali o di strategie di intervento nel caso di insorgenza di problematiche legate al randagismo o alla convivenza degli animali con l'uomo.

 

2. La Commissione è composta da:

 

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, che la presiede, o suo delegato;

 

b) un medico veterinario dei servizi veterinari dell'Azienda USL con competenze di igiene urbana veterinaria e benessere degli animali, o suo delegato;

 

c) il direttore del canile/gattile regionale, o suo delegato;

 

d) un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

 

e) un rappresentante designato dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, o suo delegato;

 

f) un rappresentante per ogni associazione zoofila, animalista e protezionista riconosciuta e operante nel territorio regionale, o suo delegato;

 

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche educative, o suo delegato.

 

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

 

4. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo alla corresponsione di indennità o compensi, neanche a titolo di rimborso spese.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 31. (Sanzioni)

1. Fatte salve le ipotesi di reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro:

 

a) da euro 3.000 a euro 6.000 per chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12 e all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2;

 

b) da euro 500 a euro 1.500 per chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 2;

 

c) da euro 150 a euro 500 per chiunque contravvenga agli obblighi e ai divieti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 13, comma 3, e 14;

 

d) da euro 100 a euro 500 per:

 

1) chiunque violi l'obbligo di iscrizione del proprio cane all'anagrafe regionale canina di cui all'articolo 18, comma 1;

 

2) chiunque ometta di sottoporre il proprio cane all'operazione di tatuaggio elettronico mediante microprocessore di cui all'articolo 21;

 

3) chiunque ometta, nei termini previsti, di segnalare alle autorità competenti gli accadimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, ovvero la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 2;

 

4) per chiunque contravvenga ai divieti di cui agli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, 9, comma 7, e 15, comma 1.

 

2. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, le relative sanzioni amministrative sono triplicate.

 

3. Quando all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli addetti della polizia locale, l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare l'eventuale sanzione è il Sindaco del Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata. In ogni altro caso, ivi compreso quello dell'accertamento da parte dei medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL, l'autorità competente è il Presidente della Regione.

 

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 32. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

 

a) la legge regionale 28 aprile 1994, n. 14;

 

b) l'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15;

 

c) l'articolo 21 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.

 

     Art. 33. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 17, 24, 26, 28 e 29 è determinato in euro 40.000 per l'anno 2010, in euro 10.000 per l'anno 2011, in euro 308.000 per l'anno 2012 e in annui euro 530.000 a decorrere dall'anno 2013.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e in quello per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base: 1.10.2.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia), 1.10.2.20 (Contributi per interventi di investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico) e 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali).

 

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

 

a) con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010/2012 mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 1.10.2.10.;

 

b) con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 mediante l'utilizzo:

 

1) degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 1.10.2.10 per euro 10.000 nell'anno 2011, 308.000 nell'anno 2012 e 510.000 nell'anno 2013;

 

2) dello stanziamento iscritto nell'UPB 1.4.2.20 per euro 20.000 nell'anno 2013 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.2 dell'allegato 2/B al bilancio stesso.

 

4. Le iniziative di cui agli articoli 26, comma 4, e 29, comma 2, sono finanziate a decorrere dall'anno 2014 mediante trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

 

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che lo Stato renderà allo scopo disponibili.

 

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 irrogate dal Presidente della Regione confluiscono nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione. Negli altri casi, i proventi sono devoluti ai Comuni.

 

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.