§ 98.1.30344 - D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655.
Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari


Settore:Normativa nazionale
Data:23/05/1964
Numero:655


Sommario
Art. 1.      L'assegnazione degli alloggi popolari ed economici viene effettuata secondo le norme degli articoli seguenti, qualora gli alloggi stessi siano stati costruiti, a totale carico dello Stato o con [...]
Art. 2.      Per l'assegnazione degli alloggi in proprietà e in locazione, gli enti indicati nell'art. 1, sono tenuti a bandire appositi concorsi, da pubblicare, almeno sei mesi prima del termine [...]
Art. 3.      Il bando di concorso deve indicare
Art. 4.      Ciascun ente può riservare e mettere a concorso per i propri dipendenti, con i criteri di cui al successivo art. 8, non più dell'1 per cento degli alloggi da assegnare
Art. 5.      L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere l'assegnazione in cambio di altro alloggio, resosi disponibile per la riassegnazione, più idoneo alle proprie necessità, costruito dagli [...]
Art. 6.      Le domande di cui al precedente art. 3, lett. b), corredate da idonea documentazione, debbono indicare
Art. 7.      Gli Enti di cui al precedente art. 1 procedono all'istruttoria delle domande presentate in base ai bandi di concorso e depositano gli atti non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine per la [...]
Art. 8.      La Commissione provinciale di cui al successivo art. 10, ferme restando le percentuali di alloggi riservate a norma delle vigenti leggi, provvede alla formazione delle relative graduatorie [...]
Art. 9.      Nel caso in cui, prima della pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, si verifichino pubbliche calamità, le graduatorie sono sospese e sono riaperti i termini per la [...]
Art. 10.      In ogni Provincia è costituita, presso l'Ufficio del Genio civile, una Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici
Art. 11.      Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate delle presenti norme gli alloggi costruiti dall'INCIS in base alle seguenti leggi
Art. 12.      Le Commissioni provinciali provvedono, ove occorra, alla integrazione dell'istruttoria già espletata e, almeno 30 giorni prima della ultimazione dei lavori di costruzione, compilano, in base [...]
Art. 13.      Il compito delle pigioni relative agli alloggi degli IACP, dell'INCIS e degli Enti pubblici, non ammessi a riscatto ai sensi della vigente legislazione, è effettuato tenendo conto:a)del tasso [...]
Art. 14.      Fermo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'art. 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231 per quanto riguarda la cessione in proprietà degli alloggi, la cui [...]
Art. 15.      Coloro che hanno ottenuto la cessione in proprietà degli alloggi e dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione con pagamento rateale conseguono, all'atto della stipulazione del relativo [...]
Art. 16.      In ogni caso di scioglimento o risoluzione del contratto, qualora l'alloggio sia stato assegnato in locazione semplice, il locatario ha diritto al rimborso del deposito di cui al precedente art. [...]
Art. 17.      Gli alloggi lasciati liberi da precedenti assegnatari in locazione vengono riassegnati seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria previo accertamento della permanenza dei requisiti e dei titoli [...]
Art. 18.      Gli Enti di cui all'art. 1, nel caso in cui debbano procedere per qualsiasi motivo, allo sgombero di stabili, hanno l'obbligo di comunicare alle Commissioni provinciali, entro lo stesso termine [...]
Art. 19.      È istituita, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica
Art. 20.      La Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, di cui al precedente art. 19, è nominata, per la durata di un quadriennio, con Decreto del Ministro per i lavori [...]
Art. 21.      Il ricorso alla Commissione regionale deve essere proposto a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto impugnato; la pubblicazione delle [...]
Art. 22.      I ricorsi non hanno effetto sospensivo
Art. 23.      La Commissione regionale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza, un supplemento di istruttoria, assegnando alle parti un termine per gli adempimenti [...]
Art. 24.      Qualora le Commissioni regionali pronuncino la decadenza dell'assegnazione di un alloggio già occupato dall'assegnatario o altro provvedimento, per effetto del quale l'occupante perda il diritto [...]
Art. 25.      Tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione regionale di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del Codice di procedura civile nei confronti [...]
Art. 26.      Il ricorso alla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, avverso le decisioni delle Commissioni regionali nei casi previsti dall'art. 19, terzo comma, delle [...]
Art. 27.      Il ricorso alla Commissione centrale non ha effetto sospensivo
Art. 28.      La Commissione centrale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza, un supplemento di istruttoria, assegnando alle parti un termine per gli adempimenti [...]
Art. 29.      I ricorsi alle Commissioni regionali ed alla Commissione centrale non sono ricevibili se non sono redatti in carta da bollo
Art. 30.      Per gli accertamenti necessari le Commissioni possono avvalersi degli organi di polizia
Art. 31.      Per il funzionamento delle Commissioni previste dagli artt. 10 e 19 delle presenti norme e per le indennità ed i compensi spettanti ai componenti di esse si provvede in conformità all'art. 130 [...]
Art. 32.      Il funzionamento delle Commissioni previste dalle presenti norme avrà inizio sessanta giorni dopo la nomina delle Commissioni stesse. Fino a quando non saranno entrate in funzione le predette [...]
Art. 33.      Le presenti norme non si applicano agli alloggi costruiti per le Amministrazioni statali per esigenze di servizio
Art. 34.      Sono abrogate tutte le norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni competenti in materia di assegnazioni di alloggi previste dalle leggi 10 aprile 1947, n. 261, 4 [...]


§ 98.1.30344 - D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655.

Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari

(G.U. 12 agosto 1964, n. 197)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1460, con la quale il Governo è stato autorizzato ad emanare norme disciplinanti le modalità di assegnazione degli alloggi economici e popolari;

     Visti gli artt. 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1460;

     Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile e per le poste e telecomunicazioni;

     Decreta:

     Sono approvate le norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

 

     Art. 1.

     L'assegnazione degli alloggi popolari ed economici viene effettuata secondo le norme degli articoli seguenti, qualora gli alloggi stessi siano stati costruiti, a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall'Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato (INCIS), dall'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (ISES), dalle province, dai comuni e dagli enti economici senza finalità di lucro previsti dall'art. 16 del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di quelli indicati ai nn. 4, 7, 8 e 9.

 

          Art. 2.

     Per l'assegnazione degli alloggi in proprietà e in locazione, gli enti indicati nell'art. 1, sono tenuti a bandire appositi concorsi, da pubblicare, almeno sei mesi prima del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, mediante affissione di manifesti nella sede dell'ente in un punto esposto al pubblico, nell'albo pretorio del comune in cui sorgono le costruzioni e nelle vie principali del comune stesso, nonché a mezzo di comunicazioni alla stampa locale.

     Per gli alloggi costruiti dall'INCIS, i bandi devono essere, inoltre, comunicati alle Prefetture competenti per territorio e, per gli alloggi che sorgono nel Comune di Roma, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Ministeri.

 

          Art. 3.

     Il bando di concorso deve indicare:

     a) i requisiti di carattere generale, prescritti dalle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica nonché dalle presenti norme e gli ulteriori eventuali requisiti prescritti dall'ordinamento particolare dell'ente costruttore per l'assegnazione dell'alloggio;

     b) il termine per la presentazione della domanda, che deve essere fissato in modo che intercorrano almeno trenta giorni dalla data della pubblicazione del bando;

     c) i documenti che devono essere allegati alla domanda per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a);

     d) gli elementi da indicarsi nella domanda ai sensi del successivo art. 6 e la relativa documentazione;

     e) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero e il numero dei rispettivi vani;

     f) la misura approssimativa del prezzo di riscatto o del canone di fitto, con l'avviso che la misura definitiva sarà stabilita dopo l'ultimazione e il collaudo degli alloggi e dopo l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei piani finanziari di cui al successivo art. 13;

     g) il numero degli alloggi riservati per legge a favore di categorie speciali e quelli eventuali riservati a norma del successivo art. 4, nonché la documentazione da produrre per concorrere alla loro assegnazione.

 

          Art. 4.

     Ciascun ente può riservare e mettere a concorso per i propri dipendenti, con i criteri di cui al successivo art. 8, non più dell'1 per cento degli alloggi da assegnare.

     Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi i membri dei Consigli di amministrazione e degli organi di controllo.

     Non possono essere assegnati in proprietà o in locazione alloggi economici e popolari costruiti dagli enti di cui all'art. 1, con il concorso o il contributo dello Stato:

     a) a chi non abbia la cittadinanza italiana;

     b) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano, ovvero in comune viciniore agevolmente collegato allo stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani, salvo il disposto di cui all'art. 5 (quinto comma) della legge 2 luglio 1949, n. 408;

     c) a chi sia proprietario in qualsiasi località di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire 200.000;

     d) a chi abbia già ottenuto a qualsiasi titolo l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con i concorsi o contributi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;

     e) a chi sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.

     Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle condizioni previste dalle lett. b), c), d) ed e).

     L'assegnazione deve essere comunicata non appena accettata, e comunque non oltre 30 giorni dall'accettazione, dall'Ente assegnante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei lavori pubblici, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, nonché all'Ente anche privato al quale l'assegnatario si fosse eventualmente iscritto al fine di conseguire l'assegnazione di un alloggio in proprietà.

     Nel caso di pluralità di assegnazioni o di assegnazione in contrasto con le presenti norme, le relative decadenze sono dichiarate, anche d'ufficio, dalla Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui al successivo art. 19.

     Per quanto attiene ai lavoratori agricoli dipendenti le assegnazioni di somme effettuate in favore di tali lavoratori ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, devono essere comunicate dall'Ente assegnante entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto di mutuo stipulato con il lavoratore beneficiario.1 Vedi anche il D.P.C.M. 28 ottobre 1988.

 

          Art. 5.

     L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere l'assegnazione in cambio di altro alloggio, resosi disponibile per la riassegnazione, più idoneo alle proprie necessità, costruito dagli stessi Istituti o Enti di cui al presente Decreto.

     L'assegnatario di alloggio in cambio dovrà lasciare libero da persone o cose quello in precedenza occupato entro il termine fissatogli per l'occupazione del nuovo, di cui al successivo art. 12.

     Nell'espletamento dello stesso concorso la competente Commissione, disposta l'assegnazione di alloggio in cambio, provvederà all'assegnazione dell'alloggio lasciato libero, tra gli aspiranti alle nuove assegnazioni, seguendo l'ordine della graduatoria.

 

          Art. 6.

     Le domande di cui al precedente art. 3, lett. b), corredate da idonea documentazione, debbono indicare:

     1) la composizione del nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia;

     2) la residenza nel Comune in cui sorgono le costruzioni e la data di inizio della residenza stessa;

     3) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio in atto occupato;

     4) il reddito complessivo del nucleo familiare;

     5) il luogo e l'attività di lavoro;

     6) ogni altro elemento atto a comprovare la necessità dell'alloggio, i requisiti prescritti per l'assegnazione ed i titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio ai sensi del successivo art. 8.

     Nel nucleo familiare sono compresi il coniuge e gli altri prossimi congiunti conviventi con il capo famiglia a carico dello stesso.

     Per le domande di assegnazione di alloggi in proprietà l'istante deve, inoltre, documentare la cittadinanza italiana e dichiarare, sotto la sua responsabilità che non sussistono, nei suoi riguardi gli altri impedimenti previsti dal precedente art. 4.

     Per gli alloggi dell'INCIS deve essere, inoltre, documentata l'appartenenza alla categoria di impiegati statali cui sono destinati gli alloggi da assegnare, nonché tutti gli emolumenti a qualunque titolo, percepiti dal richiedente.

     Ai fini dell'assegnazione degli alloggi dell'INCIS, l'impiegato statale, autorizzato a risiedere in Comune diverso da quello in cui presta servizio, a norma dell'art. 12 del Testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), o di altra analoga disposizione, deve indicare nella domanda e documentare, in luogo del requisito di cui al n. 2), del precedente primo comma, la residenza e l'autorizzazione predetta.

     Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono esenti dall'Imposta di bollo.

 

          Art. 7.

     Gli Enti di cui al precedente art. 1 procedono all'istruttoria delle domande presentate in base ai bandi di concorso e depositano gli atti non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, presso la Commissione provinciale prevista dal successivo art. 10.

     Per gli alloggi costruiti dall'INCIS all'istruttoria di cui al precedente comma provvedono la speciale Commissione prevista dall'art. 380 del Testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ed i Comitati provinciali di cui all'art. 352 dello stesso Testo unico, a seconda che le costruzioni sorgano nel Comune di Roma o in altro Comune.

 

          Art. 8.

     La Commissione provinciale di cui al successivo art. 10, ferme restando le percentuali di alloggi riservate a norma delle vigenti leggi, provvede alla formazione delle relative graduatorie definitive mediante attribuzione dei seguenti punteggi:

     1) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando:

     a) in baracche, stalle, grotte, caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici: punti 5;

     b) in soffitte, sottoscale, sotterranei, caserme, scuole, bassi: punti 3;

     c) in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità:

     con sovraffollamento (oltre due persone a vano utile): punti 4;

     senza sovraffollamento: punti 2;

     2) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare alla data del bando:

     a) in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza di sgombero delle autorità competenti:

     per pubblica calamità: punti 5;

     per altri casi: punti 4;

     b) in alloggi che distino dal luogo di lavoro oltre due ore con i normali mezzi pubblici di trasporto: punti 3;

     c) in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità: punti 3;

     d) in alloggio sovraffollato (oltre due persone a vano utile): punti 2;

     e) in alloggio antigienico (dichiarato tale da pubbliche autorità): punti 2;

     3) richiedenti che siano costretti a vivere, alla data del bando, separati dal proprio nucleo familiare, in quanto sul luogo del lavoro, distante oltre due ore con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto dal luogo di residenza della famiglia, non dispongano di alloggio idoneo per il nucleo familiare: punti 3;

     4) in base al numero di persone appartenenti al nucleo familiare:

     da 2 a 3 unità: punti 1;

     da 4 a 5 unità: punti 2;

     da 6 a 7 unità: punti 3;

     da 8 unità ed oltre: punti 4;

     5) punti da 1 a 4 in base al reddito da valutare in misura inversamente proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare;

     6) punti 2 per i grandi invalidi civili o militari inabili permanenti al lavoro, e punti 1 per mutilati o invalidi civili o militari o vedove di guerra o per cause di guerra;

     7) punti 2 per gli impiegati statali di qualifica non superiore a direttore di sezione o equiparata che all'atto del collocamento a riposo debbano lasciare l'alloggio di servizio;

     8) punti 2 - per quanto riguarda gli alloggi INCIS - agli impiegati dello Stato che siano stati trasferiti d'ufficio.

     I punteggi predetti sono cumulabili quando siano fra loro logicamente compatibili.

     Per la formazione delle relative graduatorie deve tenersi conto anche dei seguenti punteggi:

     per appartenenza da uno a tre anni alle categorie elencate nell'art. 24 del regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, approvato con D.P.R. 14 febbraio 1962, n. 128: punti 1;

     per appartenenza da oltre tre a sei anni: punti 2;

     per appartenenza da oltre sei anni: punti 3;

     per lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici tenuti dal servizio contributi agricoli unificati con qualifica di "salariato fisso con contratto non inferiore all'anno": punti 3;

     per lavoratori agricoli iscritti con qualifica di "salariato fisso con contratto inferiore all'anno" nonché per giornalieri di campagna con la qualifica di "permanente": punti 2;

     per lavoratori agricoli iscritti con le rimanenti qualifiche di "giornaliero di campagna": punti 1;

     per nuclei familiari comprendenti un membro, oltre il capo famiglia, occupato nel settore dell'agricoltura: punti 1;

     per nuclei familiari comprendenti due membri, oltre il capo famiglia, occupati nel settore dell'agricoltura: punti 2;

     per nuclei familiari comprendenti tre membri o più oltre il capo famiglia, occupati nel settore dell'agricoltura: punti 3.

 

          Art. 9.

     Nel caso in cui, prima della pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, si verifichino pubbliche calamità, le graduatorie sono sospese e sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse.

 

          Art. 10.

     In ogni Provincia è costituita, presso l'Ufficio del Genio civile, una Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici.

     La Commissione, nominata dal Prefetto per la durata di quattro anni, è presieduta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia o da un magistrato da lui designato con qualifica non inferiore a consigliere di appello, anche a riposo, ed è composta:

     a) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

     b) dall'ingegnere capo del Genio civile o da un funzionario dell'Ufficio del Genio civile da lui designato;

     c) da un funzionario della Prefettura;

     d) dal presidente dell'Istituto case popolari;

     e) dal presidente dell'INCIS per Roma, dal presidente del Comitato provinciale locale dello stesso Ente per le altre località;

     f) da un rappresentante dell'ISES;

     g) da tre rappresentanti delle categorie degli assegnatari degli alloggi popolari, designati per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle più rappresentative Associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale; per l'assegnazione degli alloggi dell'INCIS, i tre rappresentanti predetti saranno scelti, uno tra gli impiegati statali delle categorie direttiva e di concetto e due tra le altre categorie di impiegati statali;

     h) da tre rappresentanti supplenti senza diritto di voto delle categorie di cui alla lett. g);

     i) dal sindaco del Comune nel quale sorgono le costruzioni o da un suo delegato.

     I membri di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da membri supplenti all'uopo designati.

     Per la compilazione ed approvazione delle graduatorie nonché per l'assegnazione degli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, alle riunioni delle Commissioni provinciali partecipano, con voto deliberativo, i tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, membri dei Comitati provinciali costituiti ai sensi dell'art. 7della citata legge n. 1676 .

     Alla segreteria della Commissione è preposto un funzionario del Genio civile designato dall'ingegnere capo.

     Il personale indispensabile per coadiuvare il segretario può essere richiesto dall'ingegnere capo del Genio civile agli Istituti autonomi per le Case popolari e, per la città di Roma, anche all'INCIS fino a quando non sarà provveduto all'adeguamento dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

     La Commissione è tenuta a formare ed a conservare uno schedario delle assegnazioni, con riferimento a ciascuno alloggio ed ai singoli assegnatari, inviando, al momento della formazione, copia di ogni scheda alla Commissione centrale di vigilanza presso la quale è istituito uno schedario generale.

     A tale Commissione dovrà pervenire, trimestralmente, notizia delle variazioni verificatesi in ciascun trimestre.

     Allo schedario generale dovranno essere comunicati i nominativi degli assegnatari degli alloggi costruiti, da qualsiasi ente o da cooperativa edilizia, a totale carico dello Stato o con suo concorso o contributo.

 

          Art. 11.

     Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate delle presenti norme gli alloggi costruiti dall'INCIS in base alle seguenti leggi:

     legge 28 luglio 1950, n. 737;

     legge 21 ottobre 1950, n. 984;

     legge 27 dicembre 1953, n. 980;

     legge 15 maggio 1954, n. 336;

     legge 18 marzo 1959, n. 134;

     legge 28 dicembre 1959, n. 1211;

     legge 9 marzo 1961, n. 171;

     legge 14 novembre 1961, n. 1288.

 

          Art. 12.

     Le Commissioni provinciali provvedono, ove occorra, alla integrazione dell'istruttoria già espletata e, almeno 30 giorni prima della ultimazione dei lavori di costruzione, compilano, in base agli elementi risultati dalle domande presentate e confermati dall'istruttoria, la graduatoria definitiva.

     L'assegnazione degli alloggi ai vincitori del concorso è disposta dalla Commissione, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

     La scelta degli alloggi viene effettuata dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. A parità di titoli e punteggio si procede per sorteggio.

     La graduatoria viene pubblicata ed esposta nell'albo comunale completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente.

     Ai vincitori del concorso viene data immediata comunicazione, con lettera raccomandata, della graduatoria e dell'assegnazione con l'indicazione del termine di otto giorni entro il quale deve pervenire l'accettazione dell'assegnazione stessa a pena di decadenza. In tale comunicazione verranno pure fissati i termini di perfezionamento del contratto e sarà indicato il termine non inferiore a otto né superiore a trenta giorni, entro il quale l'alloggio deve essere stabilmente occupato e abitato a pena di decadenza. Può essere concessa una proroga dalla Commissione provinciale per causa di forza maggiore, da segnalarsi ad essa prima della scadenza del termine predetto.

     La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dalla Commissione provinciale, d'ufficio o su ricorso di chi vi abbia interesse.

     Qualora gli assegnatari compresi nella graduatoria non siano in condizioni di corrispondere il canone di fitto degli alloggi messi a concorso, gli Organi deliberanti dagli Enti costruttori hanno la facoltà di effettuare scambi, d'intesa con gli interessati, con altri alloggi a fitto più basso.

 

          Art. 13.

     Il compito delle pigioni relative agli alloggi degli IACP, dell'INCIS e degli Enti pubblici, non ammessi a riscatto ai sensi della vigente legislazione, è effettuato tenendo conto:a)del tasso medio d'ammortamento del capitale investito, al netto del contributo o del concorso dello Stato, nonché delle spese di manutenzione ordinaria, delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali, delle spese generali, delle spese di assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile;b)di una quota per servizi comprendente le spese relative alle parti comuni per pulizia, consumo di energia elettrica, per illuminazione e consumo di acqua; le eventuali spese per il portierato nonché gli oneri dipendenti dai regolamenti locali;c)di una quota per manutenzione straordinaria.

     Le quote di cui alle precedenti lett. a) e b) verranno determinate in base ai piani finanziari da predisporsi da parte degli Enti costruttori e da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici; la quota di cui alla lett. c) verrà determinata, relativamente alle spese effettivamente sostenute, in base a consuntivi da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

     Prima dell'accertamento finale dei costi di costruzione e della relativa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei predetti piani finanziari, la misura dei canoni di locazione sarà determinata provvisoriamente salvo conguaglio.

     Negli stabili provvisti di impianto di ascensore e di impianto centralizzato di riscaldamento è da computarsi nelle pigioni la rispettiva quota delle spese di esercizio ove alla gestione di essi provvedano gli Istituti predetti.

     La spesa per fornitura dell'acqua ai singoli alloggi è recuperata in relazione ai consumi ed alla disponibilità per ciascun alloggio.

     L'assegnatario è tenuto a versare un deposito, a titolo di garanzia, pari a due mensilità di fitto.

     Per l'adeguamento e la perequazione, in aumento o in diminuzione, a termini del D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 677, modificato con D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 145, e ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, l'iniziativa può essere assunta oltre che da tutti gli altri Enti di cui all'art. 1 anche dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 10 delle presenti norme, le quali debbono comunque essere sempre sentite.

 

          Art. 14.

     Fermo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'art. 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231 per quanto riguarda la cessione in proprietà degli alloggi, la cui costruzione è iniziata in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme, il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi costruiti con il concorso ed il contributo dello Stato dagli Enti indicati nel precedente art. 1 è stabilito in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati dagli Uffici competenti, con l'aggiunta del valore dell'area determinato dall'Ufficio tecnico erariale degli oneri di gestione e di preammortamento, dedotto il ricavato netto effettivo delle annualità del contributo statale, ed è pagato in unica soluzione o in rate mensili posticipate per la durata di 25 anni.

     Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere dall'assegnatario sarà pari a quello del mutuo contratto dall'Istituto o dall'Ente per la costruzione del fabbricato.

     Resta salvo il diritto dell'assegnatario di pagare in unica soluzione la quota capitale non ancora corrisposta ovvero di ridurre il periodo di tempo stabilito nel comma precedente per il riscatto.

     Per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato restano ferme le norme dell'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

     Rimane fermo in ogni caso il divieto di alienazione dell'alloggio previsto dall'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

 

          Art. 15.

     Coloro che hanno ottenuto la cessione in proprietà degli alloggi e dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione con pagamento rateale conseguono, all'atto della stipulazione del relativo contratto e previa iscrizione della garanzia ipotecaria, la proprietà immediata dell'alloggio o del locale.

     Le spese indicate all'art. 13,ad esclusione della quota di riscatto da versare all'Ente costruttore, sono corrisposte da tutti i cessionari al condominio costituito a norma dell'art. 18 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'art. 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

 

          Art. 16.

     In ogni caso di scioglimento o risoluzione del contratto, qualora l'alloggio sia stato assegnato in locazione semplice, il locatario ha diritto al rimborso del deposito di cui al precedente art. 13 dal quale vengono detratte le somme necessarie per il risarcimento di eventuali danni arrecati all'immobile, nonché quando dovuto per affitti arretrati e relative quote accessorie.

 

          Art. 17.

     Gli alloggi lasciati liberi da precedenti assegnatari in locazione vengono riassegnati seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria previo accertamento della permanenza dei requisiti e dei titoli richiesti per l'assegnazione.

     Esaurita la graduatoria gli alloggi che si renderanno liberi verranno riassegnati dalle Commissioni provinciali seguendo i criteri di carattere generale previsti dal precedente art. 8.

 

          Art. 18.

     Gli Enti di cui all'art. 1, nel caso in cui debbano procedere per qualsiasi motivo, allo sgombero di stabili, hanno l'obbligo di comunicare alle Commissioni provinciali, entro lo stesso termine di cui all'art. 2, l'elenco degli assegnatari che debbono lasciare gli alloggi formulando proposte per l'assegnazione in favore di questi ultimi, dei nuovi alloggi.

 

          Art. 19.

     È istituita, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica:

     Tale Commissione ha il compito:

     a) di decidere i ricorsi proposti contro tutte le assegnazioni e le declaratorie di decadenza pronunciate dalle Commissioni provinciali a norma del presente Decreto contro tutte le assegnazioni di alloggi economici e popolari disposte da Pubbliche Amministrazioni in applicazione delle leggi indicate nell'art. 11 del presente Decreto e di altre norme particolari sempre che trattisi di alloggi costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

     b) di esercitare i poteri previsti dagli artt. 131, nn. 1 e 2, 133, 228 e 229 del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 14 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

     Le deliberazioni della Commissione regionale sono definitive salvo quelle emesse ai sensi della lett. b) del secondo comma del presente articolo, contro le quali è ammesso il ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui all'art. 129 del citato Testo unico che assume la denominazione di Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

     Qualora la Commissione regionale ometta o ritardi l'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 131, n. 2 e 133 del Testo unico approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, provvede direttamente la Commissione centrale di vigilanza.

 

          Art. 20.

     La Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, di cui al precedente art. 19, è nominata, per la durata di un quadriennio, con Decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     Essa è presieduta da un presidente di sezione della Corte di appello competente per territorio, designato dal presidente della Corte stessa.

     Essa è composta inoltre:

     1) da un magistrato di Corte di appello, anche a riposo, designato dal presidente della Corte di appello;

     2) dal vice-provveditore alle opere pubbliche;

     3) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale;

     4) dal direttore della Ragioneria regionale dello Stato o da un funzionario da lui designato;

     5) da un vice-prefetto designato dal prefetto della Provincia del capoluogo di Regione;

     6) da tre rappresentanti degli assegnatari designati per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle più rappresentative Associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale.

     La Commissione delibera con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

     Il segretario della Commissione e il personale per il coordinamento sono designati dal provveditore alle opere pubbliche.

 

          Art. 21.

     Il ricorso alla Commissione regionale deve essere proposto a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto impugnato; la pubblicazione delle assegnazioni equivale alla piena conoscenza di esse.

     Entro il termine predetto l'originale del ricorso deve essere depositato e spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, alla segreteria della Commissione, con i documenti sui quali si fonda, nonché in copia all'autorità amministrativa o all'Ente che ha emanato l'atto impugnato.

     Il presidente della Commissione, nel caso ritenga necessaria la notificazione a uno o più controinteressati, assegna un termine perentorio, entro il quale il ricorrente deve provvedervi.

     Nel termine di venti giorni successivo alla notificazione del ricorso i controinteressati possono presentare le loro deduzioni.

 

          Art. 22.

     I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

     La Commissione regionale, qualora ritenga sussistano gravi motivi, può ordinare, su domanda del ricorrente, la sospensione dell'assegnazione limitatamente all'alloggio in contestazione.

     Detto provvedimento può essere adottato non oltre la scadenza del termine stabilito per l'occupazione dell'alloggio contestato.

 

          Art. 23.

     La Commissione regionale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza, un supplemento di istruttoria, assegnando alle parti un termine per gli adempimenti eventualmente a loro carico.

     I provvedimenti istruttori previsti dal precedente comma possono essere disposti anche dal presidente della Commissione, con proprio Decreto.

     I ricorsi dovranno essere decisi dalla Commissione entro novanta giorni dalla scadenza dei termini, rispettivamente indicati nell'ultimo comma dell'art. 21 e nel presente articolo.

     Le decisioni dovranno essere depositate presso la segreteria della Commissione nei quindici giorni successivi e comunicate, per estratto, con lettera raccomandata agli interessati entro 30 giorni dal deposito.

 

          Art. 24.

     Qualora le Commissioni regionali pronuncino la decadenza dell'assegnazione di un alloggio già occupato dall'assegnatario o altro provvedimento, per effetto del quale l'occupante perda il diritto ad abitarlo, stabiliscono un congruo termine per il rilascio, comunque non superiore a tre mesi.

 

          Art. 25.

     Tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione regionale di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del Codice di procedura civile nei confronti degli assegnatari di alloggi e di qualsiasi illegittimo occupante gli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati nonché nei confronti delle cooperative edilizie e degli altri Enti costruttori.

     L'esecuzione può avvenire in via amministrativa; gli ufficiali giudiziari, se richiesti, debbono darvi esecuzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva e senza le formalità previste dal Codice di procedura civile.

 

          Art. 26.

     Il ricorso alla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, avverso le decisioni delle Commissioni regionali nei casi previsti dall'art. 19, terzo comma, delle presenti norme, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della deliberazione impugnata.

     Entro lo stesso termine l'originale del ricorso deve essere depositato e spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria della Commissione centrale, insieme con il provvedimento impugnato.

     Il presidente della Commissione, nel caso ritenga necessaria la notificazione a uno o più controinteressati, assegna un termine perentorio, entro il quale il ricorrente deve provvedervi.

     Nel termine di venti giorni successivo alla notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare le loro deduzioni.

     La segreteria della Commissione centrale richiede gli atti necessari alla segreteria della competente Commissione regionale, la quale provvede alla trasmissione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

 

          Art. 27.

     Il ricorso alla Commissione centrale non ha effetto sospensivo.

     La Commissione centrale su domanda del ricorrente, qualora ritenga che sussistano gravi motivi, può ordinare la sospensione dell'esecutività della deliberazione impugnata.

     Alle decisioni ed alle ordinanze della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica si applicano le norme del precedente art. 25.

 

          Art. 28.

     La Commissione centrale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza, un supplemento di istruttoria, assegnando alle parti un termine per gli adempimenti eventualmente a loro carico.

     I provvedimenti istruttori previsti dal precedente comma possono essere disposti anche dal presidente della Commissione, con proprio Decreto.

     I ricorsi dovranno essere decisi entro 180 giorni dalla scadenza dei termini rispettivamente indicati nel penultimo comma dell'art. 26 e nel presente articolo.

     Le decisioni dovranno essere depositate presso la segreteria della Commissione nei quindici giorni successivi e comunicato, per estratto, agli interessati entro trenta giorni dal deposito.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 29.

     I ricorsi alle Commissioni regionali ed alla Commissione centrale non sono ricevibili se non sono redatti in carta da bollo.

     Gli atti delle Commissioni previsti dalle presenti norme sono esenti dalla registrazione e dal bollo.

 

          Art. 30.

     Per gli accertamenti necessari le Commissioni possono avvalersi degli organi di polizia.

 

          Art. 31.

     Per il funzionamento delle Commissioni previste dagli artt. 10 e 19 delle presenti norme e per le indennità ed i compensi spettanti ai componenti di esse si provvede in conformità all'art. 130 del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 32.

     Il funzionamento delle Commissioni previste dalle presenti norme avrà inizio sessanta giorni dopo la nomina delle Commissioni stesse. Fino a quando non saranno entrate in funzione le predette Commissioni per le assegnazioni degli alloggi di cui alle presenti norme, continueranno ad applicarsi le norme in vigore.

     Dalla stessa data i ricorsi proposti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e non ancora definiti, verranno deferiti alle Commissioni regionali competenti per territorio.

 

          Art. 33.

     Le presenti norme non si applicano agli alloggi costruiti per le Amministrazioni statali per esigenze di servizio.

 

          Art. 34.

     Sono abrogate tutte le norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni competenti in materia di assegnazioni di alloggi previste dalle leggi 10 aprile 1947, n. 261, 4 marzo 1952, n. 137, 28 marzo 1952, n. 200, 9 agosto 1954, n. 640, 27 febbraio 1958, n. 173, e 30 dicembre 1960, n. 1676, e ogni altra disposizione comunque in contrasto con le presenti norme.