§ 5.18.59 – L.R. 24 giugno 1992, n. 31.
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico - promozionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:24/06/1992
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Presentazione domande).
Art. 2 bis.  (Termini per la presentazione delle domande).
Art. 3.  (Entità dei contributi).
Art. 4.  (Istruttoria e concessione dei contributi).
Art. 5.  (Liquidazione ed erogazione).
Art. 6.  (Non cumulabilità dei contributi).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.18.59 – L.R. 24 giugno 1992, n. 31.

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico - promozionale.

(B.U. 7 luglio 1992, n. 30).

 

Art. 1. (Oggetto). [1]

     1. La Regione concede contributi a favore di enti privati non aventi finalità di lucro, al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di spettacoli, manifestazioni ed altri eventi suscettibili di produrre effetti favorevoli per la Valle d’Aosta sotto il profilo turisticopromozionale.

 

     Art. 2. (Presentazione domande).

     1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 gli interessati devono presentare all'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Beni colturali domanda in carta libera corredata da:

     a) relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative e i risvolti turistico - promozionali dell'iniziativa;

     b) dettagliata previsione delle spese e delle eventuali entrate.

 

     Art. 2 bis. (Termini per la presentazione delle domande). [2]

     1. Le domande per l’ottenimento dei contributi di cui all’articolo 1 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

     a) 30 novembre, per le iniziative programmate nel successivo periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno;

     b) 31 maggio, per le iniziative programmate nel successivo periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le domande presentate oltre i termini indicati possono essere ammesse a contributo qualora si riferiscano alla realizzazione di iniziative alle quali la Giunta regionale riconosca un particolare rilievo turistico promozionale.

 

     Art. 3. (Entità dei contributi).

     1. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. (Omissis) [3].

     3. [4].

     4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le voci di spesa ammissibili a contributo. [5]

 

     Art. 4. (Istruttoria e concessione dei contributi).

     1. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 2bis, comma 1, la struttura regionale competente in materia di turismo provvede all’istruttoria delle domande presentate. [6]

     2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale [7].

 

     Art. 5. (Liquidazione ed erogazione).

     1. I contributi concessi a norma dell'articolo 4 sono liquidati ed erogati, anche ratealmente, in relazione a particolari esigenze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

     2. Sono considerati idonei i giustificativi costituiti da documenti fiscalmente regolari.

     3. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

 

     Art. 6. (Non cumulabilità dei contributi). [8]

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3.320 milioni, si provvede, per il 1992, mediante utilizzo dei fondi iscritti ai capitoli 62520 ("Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero") e 64320 ("Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero") del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992.

     2. A decorrere dal 1993 gli stessi oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90: "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo modificato dall'art. 40 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3 e così sostituito dall’art. 20 della L.R. 4 agosto 2006, n. 21.

[2] Articolo inserito dall’art. 42 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[3] Comma soppresso dall'art. 18 della L.R. 14 gennaio 1994, n. 2.

[4] Comma già sostituito dall'art. 18 della L.R. 14 gennaio 1994, n. 2, ora abrogato dall'art. 41 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall’art. 34 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[6] Comma così sostituito dall’art. 34 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[7] Comma così sostituito dall’art. 42 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[8] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.