§ 3.3.37 - Legge regionale 27 marzo 1991, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65: "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 assetto del territorio
Data:27/03/1991
Numero:7


Sommario
Art. 4.      1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, "Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate", sono assorbiti dal dettato di cui [...]


§ 3.3.37 - Legge regionale 27 marzo 1991, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65: "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati". Abrogazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 53: "Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate".

(B.U. 2 aprile 1991, n. 14).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4.

     1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, "Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate", sono assorbiti dal dettato di cui all'articolo 1 della presente legge.

     2. L'ulteriore applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, è limitata alla gestione delle sole risorse già finanziate, ai sensi della legge medesima.

     Alla conclusione di detta gestione residua, la legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, cessa di avere vigore.

 

 


[1] Integrano e modificano gli artt. 1, 2 e 5 della L.R. 10 agosto 1987, n. 65.