Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.12 fiere, mostre e mercati |
Data: | 30/12/1992 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Iniziative da realizzare). |
Art. 3. (Realizzazione di iniziative all'estero). |
Art. 4. 1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge, la Giunta regionale può provvedere all'acquisto dei beni e servizi necessari. |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.12.3 - Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 83.
Disciplina degli interventi diretti allo sviluppo delle attività economiche.
(B.U. 30 dicembre 1992, n. 56).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione provvede a realizzare iniziative e manifestazioni allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività economiche nel territorio della Regione Valle d'Aosta.
Art. 2. (Iniziative da realizzare).
1. Le iniziative di cui all'articolo 1 sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Industria, Commercio e Artigianato e consistono in:
a) partecipazione ed organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, convegni e manifestazioni pubbliche;
b) organizzazione di corsi di aggiornamento per imprenditori nonché di diffusione e di apprendimento di particolari tecniche di mestiere;
c) acquisto, edizione e produzione di pubblicazioni e mezzi audiovisivi;
d) studi, indagini e ricerche di carattere economico;
e) istituzione di premi e riconoscimenti per il progresso economico;
f) effettuazione di campagne pubblicitarie per la promozione di produzioni locali;
g) ogni altra iniziativa suscettibile di sostenere ed incrementare lo sviluppo economico regionale.
Art. 3. (Realizzazione di iniziative all'estero).
1. L'attività promozionale all'estero è realizzata nel rispetto della norma dell'articolo 2, comma 2, del
1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge, la Giunta regionale può provvedere all'acquisto dei beni e servizi necessari.
Art. 5. (Disposizioni finanziarie).
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti, per l'anno 1992, in lire 3.226 milioni si provvede mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 47802 ("Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche") del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
2. A decorrere dall'anno 1993, l'onere sarà determinato annualmente, con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.