§ 41.6.2 - Legge 3 agosto 1949, n. 623.
Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:03/08/1949
Numero:623


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      La esenzione prevista dal precedente art. 1 è estesa alla imposta generale sulla entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo alla esenzione stessa, fermo [...]
Art. 3.      E' inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della [...]
Art. 4.      Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 41.6.2 - Legge 3 agosto 1949, n. 623.

Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

(G.U. 15 settembre 1949, n. 212)

 

 

     Art. 1. [1]

     In attesa che sia attuato il regime di zona, franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo ed alle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

 

zucchero

Q.li

45.000

caffè crudo

Q.li

6.500

surrogati di caffè

Q.li

500

cacao in grano

Q.li

1.000

The

Q.li

100

semi di soia

Q.li

8.500

semi di arachidi

Q.li

1.500

spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta, dalla distillazione, per usi familiari in piccoli alambicchi

Ha.

2.000

alcool denaturato

Ha.

500

Birra

Hl.

20.000

Benzina

Q.li

450.000

gasolio per autotrazione

Q.li

100.000

olio combustibile fluido

Q.li

350.000

gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole

Q.li

70.000

Petrolio

Q.li

12.000

olio lubrificante

Q.li

8.000

libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dalla amministrazione regionale

L.

15.000.000

attrezzature per l'agricoltura

L.

120.000.000

attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore)

L.

1.500.000.000

 

          Art. 2.

     La esenzione prevista dal precedente art. 1 è estesa alla imposta generale sulla entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo alla esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.

 

          Art. 3.

     E' inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta, per uso proprio con generatrici di potenzialità non superiore a chilowatt 5, non collegate ad altri impianti di produzione o di distribuzione.

     Resta fermo peraltro, l'obbligo della denuncia delle predette officine elettriche generatrici nonché, per gli alambicchi per uso familiare, la osservanza delle disposizioni generali di denuncia, dichiarazione di lavoro e conseguente vigilanza, stabilite dalle leggi e dal regolamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

 

          Art. 4.

     Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione.

     Saranno osservate le norme in vigore per la concessione di sgravi in materia di diritti di confine e di imposte interne di fabbricazione.

     Rimane ferma, per la eventuale importazione dall'estero dei prodotti specificati all'art. 1, l'osservanza delle disposizioni in materia di divieti economici e valutari.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 5 maggio 1956, n. 525, dall'art. 1 della L. 19 aprile 1967, n. 305, dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1971, n. 1057, dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1979, n. 44 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1986, n. 913.