Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.6 regioni a statuto ordinario |
Data: | 03/08/1949 |
Numero: | 623 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. La esenzione prevista dal precedente art. 1 è estesa alla imposta generale sulla entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo alla esenzione stessa, fermo [...] |
Art. 3. E' inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della [...] |
Art. 4. Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 41.6.2 - Legge 3 agosto 1949, n. 623.
Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti
(G.U. 15 settembre 1949, n. 212)
In attesa che sia attuato il regime di zona, franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14, della
zucchero |
Q.li |
45.000 |
caffè crudo |
Q.li |
6.500 |
surrogati di caffè |
Q.li |
500 |
cacao in grano |
Q.li |
1.000 |
The |
Q.li |
100 |
semi di soia |
Q.li |
8.500 |
semi di arachidi |
Q.li |
1.500 |
spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta, dalla distillazione, per usi familiari in piccoli alambicchi |
Ha. |
2.000 |
alcool denaturato |
Ha. |
500 |
Birra |
Hl. |
20.000 |
Benzina |
Q.li |
450.000 |
gasolio per autotrazione |
Q.li |
100.000 |
olio combustibile fluido |
Q.li |
350.000 |
gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole |
Q.li |
70.000 |
Petrolio |
Q.li |
12.000 |
olio lubrificante |
Q.li |
8.000 |
libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dalla amministrazione regionale |
L. |
15.000.000 |
attrezzature per l'agricoltura |
L. |
120.000.000 |
attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore) |
L. |
1.500.000.000 |
La esenzione prevista dal precedente art. 1 è estesa alla imposta generale sulla entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo alla esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.
E' inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta, per uso proprio con generatrici di potenzialità non superiore a chilowatt 5, non collegate ad altri impianti di produzione o di distribuzione.
Resta fermo peraltro, l'obbligo della denuncia delle predette officine elettriche generatrici nonché, per gli alambicchi per uso familiare, la osservanza delle disposizioni generali di denuncia, dichiarazione di lavoro e conseguente vigilanza, stabilite dalle leggi e dal regolamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.
Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione.
Saranno osservate le norme in vigore per la concessione di sgravi in materia di diritti di confine e di imposte interne di fabbricazione.
Rimane ferma, per la eventuale importazione dall'estero dei prodotti specificati all'art. 1, l'osservanza delle disposizioni in materia di divieti economici e valutari.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della